REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2006, n. 903

PRSR 2000-2006 Misura 1.b "Insediamento giovani agricoltori" - Ulteriori disposizioni procedurali relative all'ultimo anno di attuazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di
Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e successive modificazioni ed
integrazioni;
- i successivi regolamenti di applicazione del Reg. (CE) n.1257/1999,
ed in particolare il vigente Reg. (CE) n. 817 della Commissione del 29
aprile 2004;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito in sigla PRSR)
attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C(2000)2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa alla attuazione del Piano
regionale di Sviluppo rurale;
dato atto che il PRSR e' stato piu' volte modificato, seguendo le
procedure previste dai citati Regolamenti, e che la vigente stesura e'
stata approvata con le seguenti decisioni della Commissione:
- C(2002)3489 dell'8 ottobre 2002;
- C(2003)2697 del 17 luglio 2003;
- C(2004)401 del 5 febbraio 2004;
vista la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante norme per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;
viste inoltre:
- la Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori", compresa nel
PRSR;
- la propria deliberazione n. 815 del 20 maggio 2002, che ha approvato
il Programma operativo della Misura 1.b per gli anni di attuazione
2003 - 2004;
- la propria deliberazione n. 2701 del 20 dicembre 2004, che ha esteso
la validita' del Programma operativo della Misura 1.b all'anno 2005;
- la propria deliberazione n. 1299 dell'1 agosto 2005, che ha sancito
la partecipazione della Regione all'operazione di overbooking
nazionale ed ha ulteriormente esteso la validita' del Programma
operativo della Misura 1.b all'anno 2006;
considerato che le procedure di attuazione della Misura 1.b di cui
alla deliberazione 815/04 dispongono:
- che in caso di premi di tipologia plus, qualora il beneficiario sia
in possesso di tutti i requisiti d'accesso alla misura o
alternativamente richieda l'erogazione del premio anticipatamente al
raggiungimento degli stessi, la decisione di concessione dell'aiuto
venga assunta successivamente alla presentazione all'Ente competente
dei documenti giustificativi delle spese sostenute;
- che tale documentazione possa essere presentata entro 210 giorni
decorrenti dall'insediamento;
rilevato che, ai sensi della citata deliberazione 1299/05, entro il 30
giugno 2006 le Province e le Comunita' Montane devono provvedere:
- ad assumere le decisioni di concessione individuale del premio per
tutti i beneficiari della misura per i quali non si sia ancora
provveduto e che abbiano utilmente presentato domanda e successiva
conferma di insediamento entro il termine ultimo del 31 maggio 2006;
- ad inviare alla Regione gli elenchi di cui al punto 13.9 del POM 1.b
per la redazione dell'elenco unico dei beneficiari ammissibili a
liquidazione;
considerato che il sopracitato termine di 210 giorni per la
rendicontazione delle spese, specie per gli insediamenti avvenuti nel
secondo trimestre del 2006, risulta difficilmente compatibile con i
tempi tecnici necessari alla liquidazione dei premi entro le scadenze
fissate per l'esercizio finanziario in corso secondo le norme del
FEOGA - Sezione Garanzia;
ritenuto - al fine di favorire il massimo utilizzo delle risorse
assegnate alla misura a titolo di partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'operazione di overbooking nazionale quale definito
nella gia' citata deliberazione n. 1299/2005 - di prevedere che gli
Enti competenti possano adottare le decisioni di concessione di premi
tipologia plus esclusivamente sulla base della spesa ammissibile
risultante dalle domande;
considerato necessario altresi' disporre che i beneficiari in possesso
dei requisiti di accesso alla misura che ricadono nella tipologia di
cui al precedente capoverso possano, se intendono valersi del
pagamento anticipato previa presentazione di polizza fidejussoria,
trasmettere entro il 5 luglio 2006 apposita richiesta all'Ente
competente ai fini dell'inserimento negli elenchi dei beneficiari
ammissibili alla liquidazione del premio;
dato atto che la fideiussione di cui al punto 13.8 del POM 1.B per
l'erogazione anticipata del premio rispetto al raggiungimento dei
requisiti di accesso alla misura, se necessario, dovra' essere
adeguata anche per garantire il buon esito degli investimenti
preventivati ma non ancora rendicontati al momento della
liquidazione;
ritenuto pertanto di prorogare il sopracitato termine del 30 giugno
2006 per gli adempimenti amministrativi in carico alle Province e
Comunita' Montane, al fine di agevolare lo svolgimento delle attivita'
connesse alle disposizioni di cui al presente atto, fissandolo al 7
luglio 2006;
considerato altresi' necessario prevedere che, qualora successivamente
alla scadenza del 7 luglio e comunque entro il 31 agosto 2006 siano
perfezionate ulteriori istanze per le quali siano definitivamente
concluse le procedure istruttorie, si possa procedere alla
liquidazione delle stesse, nel rispetto della sequenza definita nei
flussi procedurali e compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie;
preso atto che la normativa comunitaria che regolera' la transizione
degli impegni assunti nel presente periodo di programmazione per i
quali non risultera' possibile il pagamento entro il termine ultimo
fissato dalla Commissione (presumibilmente il 31 dicembre 2006) non e'
ancora stata formalmente definita e che pertanto l'efficacia delle
decisioni di concessione subordinate al raggiungimento dei requisiti
soggettivi o di rendicontazione finale della spesa sara' ulteriormente
condizionata alle prescrizioni definite dalla Commissione Europea in
materia;
sentito il Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e
Valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del
presente atto con i contenuti del PRSR;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione 447/03 e successive modifiche;
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi ai sensi del
sopracitato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione di Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di prorogare al 7 luglio 2006, per le motivazioni riportate in
premessa e che si intendono integralmente richiamate, il termine entro
cui le Province e le Comunita' Montane dovranno provvedere:
1. ad adottare le decisioni di concessione del premio per tutti i
beneficiari della Misura 1.b per i quali non si sia ancora provveduto
e che abbiano utilmente presentato domanda e successiva conferma di
insediamento entro il termine ultimo del 31 maggio 2006;
2. ad inviare alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle
imprese della Direzione generale Agricoltura - gli elenchi formalmente
adottati relativi alle istanze per le quali e' stata assunta la
decisione individuale di concessione del sostegno con l'individuazione
di quelle per le quali e' possibile la  relativa liquidazione;
B) di stabilire che, per le istanze aventi ad oggetto premi di
tipologia plus - per i quali l'attuale procedura prevede l'assunzione
della decisione individuale di concessione del premio solo dopo la
completa realizzazione degli investimenti - tale decisione sia assunta
entro la scadenza del 7 luglio 2006 sulla base esclusivamente della
spesa ammissibile risultante dalla domanda;
C) di stabilire che la liquidazione del premio per le istanze di cui
alla precedente lettera B) potra' essere autorizzata previa
presentazione di idonea garanzia fidejussoria, fermo restando
l'obbligo del beneficiario di realizzare gli investimenti previsti e
di presentarne la relativa documentazione nei tempi e modi gia'
definiti dal vigente Programma operativo di Misura;
D) di stabilire che i beneficiari di cui alla precedente lettera B) in
possesso dei requisiti di accesso alla misura, se intendono valersi
del pagamento anticipato previa presentazione di polizza fidejussoria,
possano trasmettere entro il 5 luglio 2006 apposita richiesta all'Ente
competente ai fini dell'inserimento negli elenchi di beneficiari
ammissibili alla liquidazione del premio;
E) di dare atto che la fideiussione di cui al punto 13.8 del POM della
Misura 1.B per l'erogazione anticipata del premio rispetto al
raggiungimento dei requisiti di accesso alla misura, se necessario,
dovra' essere adeguata anche per garantire il buon esito degli
investimenti preventivati ma non ancora rendicontati al momento della
liquidazione;
F) di prevedere che, qualora successivamente alla scadenza del 7
luglio 2006 e comunque entro il 31 agosto 2006 siano perfezionate
ulteriori istanze per le quali siano definitivamente concluse le
procedure istruttorie, si possa procedere alla liquidazione delle
stesse, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e con i
tempi tecnici necessari all'espletamento della sequenza definita nei
flussi procedurali;
G) di dare atto che l'efficacia delle decisioni di concessione
subordinata assunte dagli Enti competenti, a fronte delle quali non
sia stato possibile procedere alla effettiva liquidazione del premio a
valere sul presente periodo di programmazione, potra' essere soggetta
a successive prescrizioni o limitazioni conseguenti alle future norme
comunitarie regolanti le condizioni di transizione di impegni assunti
nel presente periodo di programmazione e ricadenti in quello
successivo;
H) di disporre che il Servizio Aiuti alle imprese provveda a dare la
piu' ampia diffusione dei contenuti del presente atto anche attraverso
l'utilizzazione del portale ERMES Agricoltura;
I) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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