REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 16

Criteri per progetti di addestramento rivolti a cittadini non comunitari (art. 40, commi 9 - lett. B e 10 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal DPR del 18 ottobre 2004, n. 334)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla Legge 30
luglio 2002, n. 189, "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero";
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del DLgs 25 luglio 1998, n. 286", come
modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334, attuativo del predetto
DLgs 286/98;
richiamati, in particolare:
- l'art. 27 "Ingresso per lavoro in casi particolari" del citato DLgs
286/98, comma 1, lett. f), che disciplina l'ingresso per persone che,
autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani;
- l'art. 40 "Casi particolari di ingresso per lavoro" del citato DPR
394/99, commi 9, lett. b) e 10, che disciplina i casi di ingresso di
stranieri in Italia per finalita' formativa, di cui al predetto art.
27;
ritenuto necessario, in attuazione delle disposizioni sopra
richiamate, dotarsi di criteri per disciplinare i progetti di
addestramento rivolti a cittadini non comunitari, sia in termini di
tempo che di qualita', nonche' di modalita' per la presentazione della
richiesta al fine dell'approvazione, da parte della Regione
Emilia-Romagna, del progetto formativo stesso;
sentito il parere favorevole della Commissione Regionale tripartita
espresso nella seduta del 13 dicembre 2005;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina
Balboni, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art. 37,
comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni in premessa citate e qui
integralmente richiamate, i "Criteri per i progetti di addestramento
rivolti a cittadini non comunitari (art. 40, commi 9, lett. b) e 10
del DPR 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma 6, del DLgs 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334)" di cui all'allegato, parte
integrante della presente deliberazione;
2) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Criteri per i progetti di addestramento rivolti a cittadini non
comunitari (art. 40, commi 9, lett. b) e 10 del DPR 31 agosto 1999, n.
394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del DLgs 25
luglio 1998, n. 286", come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n.
334)
I presenti criteri attengono la progettazione e l'approvazione, ai
sensi dei commi 9, lett. b) e 10 dell'art. 40 del DPR 394/99 come
modificato dal DPR 334/04, dei progetti di attivita' di addestramento
presso unita' produttive italiane di cittadini non comunitari.
La durata del periodo di addestramento e' quantificata in:
1. non superiore a tre mesi, per progetti interessanti figure
professionali medio-basse;
2. non superiore a sei mesi, per progetti ad alto contenuto
professionale;
3. non superiore a dodici mesi, per progetti inerenti responsabilita'
elevate dirigenziali.
La richiesta di approvazione del progetto formativo inerente
l'addestramento di personale dipendente da azienda estera in
trasferimento temporaneo o distaccato in una azienda italiana, con
sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna, dovra'
contenere:
1. i dati identificativi dell'azienda italiana;
2. i dati identificativi dell'azienda estera;
3. la relazione esistente tra le due aziende e la motivazione del
trasferimento temporaneo o distacco del personale;
4. numero dei lavoratori; loro dati anagrafici; livello professionale
e mansioni svolte nell'azienda di provenienza;
5. dichiarazione di coerenza tra il settore od area di appartenenza di
ciascun lavoratore interessato al progetto nell'azienda straniera e il
settore od area di inserimento nell'azienda italiana, durante il
trasferimento temporaneo o distacco;
6. durata dell'attivita' di addestramento;
7. previsione del trattamento economico e normativo per ogni
lavoratore straniero interessato al progetto, che dovra' risultare
complessivamente non inferiore a quello garantito ai dipendenti
italiani adibiti alle medesime mansioni;
8. dove saranno alloggiati e reperibili i lavoratori stranieri in
attivita' formativa;
9. l'impegno a sostenere le spese per l'eventuale rimpatrio dei
lavoratori stranieri;
10. l'impegno all'iscrizione dei lavoratori stranieri alle
assicurazioni sociali obbligatorie;
alla richiesta di approvazione vanno allegati:
1. visura camerale dell'azienda italiana ospitante;
2. dichiarazione di Ente pubblico preposto del Paese straniero di
provenienza dei lavoratori in trasferimento temporaneo o distacco,
ovvero del Paese straniero presso cui ha sede legale l'azienda di
provenienza, in cui si attesti l'esistenza della ditta estera, i suoi
dati e il tipo di lavorazioni effettuate. La dichiarazione deve essere
presentata con traduzione giurata;
3. dichiarazione della ditta estera attestante il rapporto di lavoro
con i lavoratori rientranti nel progetto di distacco presso la ditta
italiana, i loro dati anagrafici, le loro mansioni. La dichiarazione
deve essere presentata con traduzione giurata;
4. descrizione analitica del progetto formativo nelle sue modalita',
durata, tempi di attivazione, supporto logistico, ed eventualmente
finanziario, dell'attivita' di addestramento, comprensivo di almeno
venti ore di formazione in aula sulla prevenzione ambientale
infortunistica, del rapporto e dell'organizzazione del lavoro.
Si fa obbligo alla azienda italiana ospitante i lavoratori stranieri
in trasferimento temporaneo o distacco di provvedere al loro alloggio,
alle eventuali spese di viaggio per il rientro nel Paese di
provenienza, secondo le previsioni dell'art. 22, DLgs 286/98, e
dell'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie.
L'azienda italiana ospitante i lavoratori stranieri in trasferimento
temporaneo o distacco e' altresi' obbligata a provvedere al rispetto
degli eventuali accordi bilaterali tra l'Italia e il Paese straniero
di provenienza dei lavoratori, ovvero del Paese straniero presso cui
ha sede legale l'azienda distaccante in materia di imposizione fiscale
e assicurazioni sociali.
L'azienda italiana ospitante i lavoratori stranieri in trasferimento
temporaneo o distacco dovra' dare avviso tempestivo alla Regione
Emilia-Romagna qualora le condizioni sopra dichiarate mutino nel corso
della realizzazione del progetto formativo.
Al termine del progetto formativo l'azienda italiana ospitante i
lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco dovra'
inviare una relazione sull'andamento dello stesso alla Regione
Emilia-Romagna.
La Regione Emilia-Romagna approvera' il progetto formativo entro 30
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Il rilascio dell'approvazione del progetto formativo avviene previa
presentazione della richiesta al seguente indirizzo: "Regione
Emilia-Romagna, Assessorato Scuola Formazione professionale
Universita' Lavoro e Pari Opportunita', Servizio Lavoro Viale Aldo
Moro n. 38 - 40127 Bologna (BO)" da effettuarsi mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mano, piano II,
stanza 202.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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