REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2006, n. 1546

Approvazione del Protocollo d'intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Protocollo d'intesa tra Regione ed Universita' sulla formazione
dei medici specialisti, approvato con la propria deliberazione n. 152
dell'8 febbraio 2000, sottoscritto il 16 febbraio 2000;
- la propria deliberazione n. 340 dell'1 marzo 2004 di istituzione
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, in
attuazione del DLgs 17/8/1999, n. 368, con i compiti di:
- definire i criteri per la rotazione, tra le strutture inserite nella
rete formativa, per lo svolgimento delle attivita' teoriche e pratiche
dei  medici in formazione;
- verificare lo standard di attivita' assistenziali dei medici in
formazione specialistica, nel rispetto dell'ordinamento didattico
della Scuola di specializzazione, del piano formativo individuale
dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture
sanitarie, in conformita' alle indicazioni dell'Unione Europea;
- fornire elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale
istituito, ai sensi dell'articolo 43 del DLgs 368/99 sopra ricordato,
presso il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le
Universita' degli studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e
Parma, in attuazione dell'art. 9 della L. R. 23 dicembre 2004, n. 29,
approvato con la propria deliberazione n. 297 del 14 febbraio 2005, e,
in particolare, l'articolo 10 che nell'ambito della collaborazione tra
Regione e Universita' disciplina la materia della formazione;
- i significativi cambiamenti intervenuti sul piano
normativo-istituzionale ed organizzativo sia nel sistema universitario
sia nel sistema sanitario, tra i quali in particolare:
a) decreto ministeriale dell'Istruzione dell'Universita' e della
Ricerca 1 agosto 2005  "Riassetto delle Scuole di specializzazione di
area sanitaria"; decreto ministeriale dell'Istruzione dell'Universita'
e della Ricerca 29 marzo 2006 recante  "Definizione degli standard e
dei requisiti minimi delle Scuole di specializzazione, in data 29
marzo 2006", per quanto riguarda il sistema universitario;
b) Legge costituzionale n. 3 del 2001 che assegna alle Regioni
competenze di legislazione concorrente in materia di tutela della
salute, di formazione e di ricerca, di professioni;  L.R. n. 6 del
2004 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'Universita'" che istituisce, all'art. 53, la Conferenza
Regione-Universita' disciplinandone il funzionamento; L.R. 23 dicembre
2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del
Servizio sanitario regionale" che disciplina, tra l'altro, le
relazioni tra Servizio sanitario regionale e Universita', per quanto
riguarda il sistema sanitario;
considerato che:
- i cambiamenti sopra richiamati rendono necessario procedere
all'aggiornamento del Protocollo d'intesa sulla formazione dei medici
specialisti sottoscritto nel 2000;
- l'articolo 10 del Protocollo d'intesa del 14 febbraio 2005 prevede
che la formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia
sia disciplinata con specifici Protocolli d'intesa ed impegna Regione
ed Universita', nel rispetto delle rispettive autonomie e finalita'
istituzionali, ad aggiornare il Protocollo vigente, sulla base delle
indicazioni dell'Osservatorio regionale per la formazione
medico-specialistica;
- lo stesso articolo 10 demanda all'Osservatorio regionale per la
formazione medico-specialistica la verifica periodica
dell'applicazione del Protocollo regionale e degli accordi attuativi
locali in materia di formazione medico-specialistica e la formulazione
di proposte per il suo aggiornamento;
vista la proposta formulata dall'Osservatorio regionale per la
formazione medico-specialistica, illustrata  all'Assessore regionale 
alle Politiche per la salute e ai Presidi delle Facolta' mediche delle
quattro Universita' della regione nella seduta straordinaria
dell'Osservatorio medesimo, tenutasi il 28 luglio 2006;
dato atto dell'accordo intervenuto in data 25 ottobre 2006 tra la
Regione e i Rettori dell'Universita' degli studi di Bologna, di
Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma in merito a "Protocollo
d'intesa per la formazione specialistica dei laureati in Medicina e
Chirurgia", allegato alla presente deliberazione, quale parte
integrante;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
- n. 1057 del 24/7/2006 "Prima fase di riordino delle strutture
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alla
modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali";
- n. 1150 del 31/7/2006 "Approvazione degli atti di conferimento degli
incarichi di livello dirigenziale";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore dell'Agenzia Sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta
regionale 447/03 e successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna
e le Universita' degli studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia
e Parma sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e
Chirurgia, di cui al testo allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
2006 - Protocollo d'intesa sulla formazione specialistica dei laureati
in Medicina e Chirurgia
tra
- la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta
regionale in carica, Vasco Errani
- l'Universita' degli Studi di Bologna, in persona del Magnifico
Rettore in carica, prof. Pier Ugo Calzolari;
- l'Universita' degli Studi di Ferrara, in persona del Magnifico
Rettore in carica, prof. Patrizio Bianchi;
- l'Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del
Magnifico Rettore in carica, prof.  Gian Carlo Pellacani;
- l'Universita' degli Studi di Parma, in persona del Magnifico Rettore
in carica, prof. Gino Ferretti.
Premesse generali
Nell'ambito della collaborazione tra sistema sanitario e sistema
universitario, la Regione e le Universita' dell'Emilia-Romagna avevano
sottoscritto il 16 febbraio 2000 un primo Protocollo d'intesa in
materia di formazione specialistica dei laureati in Medicina e
Chirurgia. In questo periodo sono  intervenuti rilevanti
provvedimenti, anche in attuazione di direttive comunitarie.
Nel 2004, in adempimento del DLgs n. 368 del 17 agosto 1999, la Giunta
regionale (con deliberazione n. 340 dell'1 marzo 2004) ha istituito
l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica
(OSSMER), con i compiti di:
- definire i criteri di rotazione tra le strutture della rete
formativa dei medici in formazione;
- verificare lo standard di attivita' assistenziali dei medici in
formazione specialistica, nel rispetto dell'ordinamento didattico
della Scuola di specializzazione, del piano formativo individuale
dello specializzando e dell'organizzazione delle Aziende e strutture
sanitarie, in conformita' alle indicazioni dell'Unione Europea;
- fornire elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale della
formazione medica specialistica;
- verificare periodicamente il grado di applicazione del Protocollo
regionale e degli Accordi attuativi locali in materia di formazione
medico-specialistica.
Con la L.R. n. 29 del 23 dicembre 2004, inoltre, sono state dettate
norme sull'assetto del Servizio sanitario regionale, in base alle
quali la promozione e lo sviluppo delle attivita' di formazione e di
ricerca costituiscono principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento del SSR. Per tutte le Aziende sanitarie della regione,
diventa cioe' dovere istituzionale, come sottolineato anche dalla
stessa direttiva regionale per l'adozione degli atti aziendali,
integrare la primaria funzione di assistenza con le funzioni di
formazione e di ricerca, il cui sviluppo e' indispensabile per
garantire un flusso costante di innovazione del sistema.
Con il Protocollo di intesa del 14 febbraio 2005 in attuazione
dell'art. 9 della L. R. 29/04,  Regione e Universita'  hanno
individuato nell'integrazione lo strumento idoneo per realizzare il
concorso delle rispettive autonomie, per rispondere ai cambiamenti
intervenuti sul piano normativo-istituzionale ed organizzativo sia nel
sistema universitario sia nel sistema sanitario.
A livello nazionale, con decreto del MIUR dell'1 agosto 2005, e' stato
approvato il "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area
sanitaria", con il quale:
- si individuano le Scuole di specializzazione afferenti all'area
medica, all'area chirurgica e all'area dei servizi clinici; il profilo
specialistico; gli obiettivi formativi; i percorsi didattici;
- si dispone che gli ordinamenti didattici delle Scuole  attivate
presso le Universita' siano adeguati alle disposizioni del DM medesimo
entro il 5/5/2007;
- si prevede che almeno il 70% dell'attivita' formativa del medico
specializzando sia riservato allo svolgimento di attivita'
professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
Con decreto del MIUR del 29 marzo 2006 sono stati, inoltre, definiti
sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale della
formazione medica specialistica,  i presupposti e le condizioni per
l'istituzione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali
e specifici che devono essere posseduti dalle strutture ed i requisiti
generali e specifici di idoneita' della rete formativa.
La Legge finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005) all'art.
1, comma 300, lettera e) ha previsto che a decorrere dall'anno
accademico 2006-2007 venga introdotto il contratto di
formazione-lavoro (denominato di "formazione specialistica") per il
medico in formazione, in applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli da 37 a 42 del DLgs 368/99. Questa innovazione viene
considerata da Regione e Universita' significativa per il passaggio
dello specializzando dalla condizione di "studente" a quella, appunto,
di "medico in formazione specialistica".
Tenuto conto di quanto sopra esposto ed in attuazione, in particolare,
dell'articolo 10 del Protocollo d'intesa del 14/2/2005, Regione e
Universita' confermano, infine, l'esigenza che la regolamentazione
dell'impegno assistenziale degli specializzandi, adottata da ciascuna
Scuola, si uniformi ad alcuni criteri comuni volti a garantire:
- la piena corrispondenza tra ordinamento didattico della Scuola e
formazione professionale;
- la graduale assunzione di compiti assistenziali da parte degli
specializzandi;
- l'introduzione di adeguati strumenti per la verifica degli standard
formativi.
In particolare, Regione e Universita' convengono sui punti che
seguono.
1. Strutture della formazione specialistica
Ciascuna Scuola di specializzazione e' basata su una rete formativa
composta di strutture universitarie e del Servizio sanitario
nazionale.
Per strutture della formazione specialistica si intendono le strutture
fisiche ove si effettuano le attivita' e le prestazioni necessarie per
la formazione specialistica. Tali strutture, in base al DM del 29
marzo 2006, si distinguono sul piano funzionale in:
- struttura di sede - una struttura (dipartimento o U.O., complessa o
semplice, a direzione universitaria) idonea e attrezzata per
l'organizzazione e la realizzazione di attivita' di formazione
specialistica nonche' per la gestione organizzativa, amministrativa,
didattica e tecnica sanitaria e per il coordinamento e/o la
direzione;
- strutture collegate - strutture presso le quali sono svolte le
attivita' proprie della Scuola necessarie per raggiungere o completare
l'attivita' assistenziale richiesta.
L'insieme delle strutture universitarie e del Servizio sanitario
nazionale che compongono la Scuola di specializzazione costituisce la
sua rete formativa. La rete formativa, complessivamente, deve essere
in possesso degli standard, generali e specifici, relativi alle
capacita' strutturali, tecnologiche, organizzative ed assistenziali di
cui al DM 29/3/2006.
1.1 - La Regione collabora alle attivita' di formazione
medico-specialistica sia attraverso le Aziende
Ospedaliero-Universitarie, che sono le sedi di riferimento per le
attivita' istituzionali delle Facolta' di Medicina e Chirurgia, sia
attraverso le strutture, che possiedano gli standard richiesti, delle
Aziende Unita' sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere e degli
IRCCS di diritto pubblico operanti in settori coerenti con quelli
propri delle singole Scuole di specializzazione.
1.2 - L'individuazione e l'utilizzazione delle strutture del Servizio
sanitario regionale che entrano a far parte della rete formativa di
ciascuna Scuola sono definite attraverso accordi o convenzioni tra
l'Universita' e le singole Aziende sanitarie, tenendo conto dei
seguenti criteri:
- la scelta delle strutture deve rispettare gli standard previsti dal
DM del 29/3/2006;
- la composizione della rete formativa deve essere definita in base
alle specifiche esigenze didattiche della Scuola, cosi' come definite
dal DM 1/8/2005;
- il volume complessivo di attivita' della rete formativa deve
corrispondere all'effettivo numero degli specialisti in formazione ed
a tipologia e volume delle attivita' assistenziali che devono essere
svolte in considerazione delle attivita' professionalizzanti dei
diversi ordinamenti didattici;
- la collocazione e la distribuzione territoriale delle strutture
devono essere in relazione alla sede della Scuola e debbono garantire
la facile accessibilita' per i medici in formazione.
1.3 - Per particolari esigenze formative non soddisfatte nelle Aziende
sanitarie pubbliche, la rete formativa puo' includere altre strutture
di supporto complementari e, privilegiando quelle accreditate,
strutture sanitarie private. In tal caso gli accordi dell'Universita'
con queste ultime debbono essere preventivamente sottoposti alla
Regione per l'approvazione.
1.4 - Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DM 1/8/2005, le Scuole di
specializzazione possono essere attivate anche in collaborazione con
le Facolta' di Medicina e Chirurgia di altre Universita'.
1.5 - Regione e Universita' si impegnano a far pervenire all'OSSMER i
provvedimenti di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, per acquisirne il
parere prima della loro formale adozione.
1.6 - Regione e Universita' si impegnano, altresi', per quanto di
rispettiva competenza, a collaborare con l'OSSMER in merito ai
processi di accreditamento delle strutture per lo svolgimento delle
attivita' di formazione specialistica; di monitoraggio delle
variazioni dei presupposti, delle condizioni e degli standard; di
sviluppo ed armonizzazione degli strumenti informativi e di
descrizione della complessiva rete formativa delle Scuole di
specializzazione.
2. Partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla
formazione specialistica
All'attivita' didattica prevista dall'ordinamento e dai piani
formativi delle Scuole di specializzazione partecipano gli operatori
del Servizio sanitario regionale operanti nelle Aziende sanitarie di
cui al precedente punto 1.2. A tali operatori, anche in base all'art.
38 del DLgs 368/99, al documento CUN preparatorio del DM 1/8/2005 e al
DM 29/3/2006, possono essere affidati incarichi didattici di:
- titolare di insegnamento, quando abbiano almeno 10 anni di servizio
e nell'ambito della quota di cui al DM 29/3/2006;
- tutor, che puo' svolgere funzioni a livello:
 - individuale:  per guidare il percorso di singoli medici in
formazione;
- di gruppo: per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e
la struttura presso la quale avviene il percorso formativo
professionalizzante o per curare il raggiungimento di obiettivi
formativi molto specifici.
2.1 - Gli incarichi didattici sono proposti dai Consigli delle Scuole,
approvati dai Consigli di Facolta', ed assegnati al Dirigente, previa
accettazione dello stesso, dalla Azienda sanitaria di appartenenza.
2.2 - L'attivita' didattica e' contemplata nella programmazione delle
Unita' operative coinvolte, anche ai fini della  definizione dei
carichi di lavoro, del riconoscimento economico e del curriculum
professionale dei Dirigenti impegnati, anche ai sensi dell'art. 38,
comma 5, del DLgs  368/99. L'attivita' didattica svolta e' altresi'
considerata ai fini del riconoscimento di crediti per i programmi di
Educazione continua in medicina.
2.3 - Le Universita', attraverso i Consigli delle Scuole e il
Consiglio di Facolta', e le Aziende sanitarie, con la collaborazione
dell'Agenzia Sanitaria regionale, si impegnano, per quanto di
rispettiva competenza, a promuovere le conoscenze metodologiche e le
capacita' didattiche dei docenti coinvolti nella formazione
specialistica e a sviluppare modalita' di collaborazione con i
programmi di formazione continua degli operatori sanitari.
3. Organizzazione dell'attivita' formativa
Al fine di garantire una completa formazione professionale secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti didattici (anche in
applicazione del DM 1/8/2005), i Consigli delle Scuole di
specializzazione definiscono annualmente, per ogni medico in
formazione, i tempi e le modalita' della frequenza nelle diverse
strutture della rete formativa.
3.1 - Il Direttore della Scuola, all'inizio delle attivita' annuali
comunica alla Direzione sanitaria delle Aziende sanitarie che fanno
parte della rete formativa della Scuola, i nominativi dei medici in
formazione, indicando per ciascuno le strutture frequentate, la durata
del periodo di frequenza, i tipi di attivita' professionali in cui
dovranno essere impegnati ed il loro livello di autonomia nella
esecuzione di tali attivita'. Le Universita' e le Aziende
concorderanno le modalita' attraverso le quali attivare il relativo
flusso informativo.
3.2 - Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria, su proposta del
Collegio di direzione cui competono funzioni di elaborazione e di
proposta per le attivita' di formazione e di formazione permanente, di
ricerca e di innovazione, garantisce, nell'ambito della programmazione
pluriennale e della valutazione delle attivita' formative aziendali,
le sinergie con la programmazione didattica delle Scuole di
specializzazione.
3.3 - I Consigli di Facolta' e i Collegi di direzione delle Aziende
sanitarie che fanno parte delle reti formative operano, per quanto di
rispettiva competenza, anche su indirizzo dell'OSSMER, per sviluppare
processi di verifica dell'applicazione e dell'attualita' delle
convenzioni, dell'effettiva realizzazione dell'attivita' formativa
programmata e dell'attivita' di tutorato coinvolgendo direttamente
anche i medici in formazione.
3.4 - L'Azienda sanitaria redige un "Rapporto annuale sull'attivita'
formativa medico-specialistica" svolta nell'Azienda. Una sintesi delle
informazioni viene riportata ogni anno nell'apposita sezione del
bilancio di missione (art. 6 della L.R. 29/04) che, in particolare,
deve contenere:
- il numero dei Dirigenti a cui e' stato affidato un incarico
didattico, le Unita' operative coinvolte e la tipologia degli
incarichi affidati;
- il numero dei medici in formazione accolti;
- le iniziative realizzate per migliorare le competenze didattiche e
la partecipazione ai controlli di qualita' disposti dall'OSSMER.
3.5 - Gli Uffici opportunamente individuati da ciascun Ateneo e le
Direzioni sanitarie aziendali assicurano, per quanto di competenza, la
collaborazione con l'OSSMER fornendo le informazioni necessarie allo
svolgimento delle funzioni sue proprie secondo criteri, modalita' e
tempi definiti dall'Osservatorio. In particolare, ogni Ateneo,
attraverso l'istituzione di uno specifico "Registro delle Scuole di
specializzazione", comunica, entro la fine di ogni anno solare:
- le Scuole di specializzazione attive con le informazioni essenziali
per identificarne la sede e la direzione;
- il numero di medici in formazione iscritti a ciascuna Scuola di
specializzazione attivata presso l'Ateneo, relativi a ciascun anno di
corso;
- l'elenco delle strutture afferenti alla rete formativa di ciascuna
Scuola, il numero dei medici in formazione frequentanti le medesime e
i relativi periodi di frequenza.
3.6 - Regione Emilia-Romagna e Universita', anche sulla base del DM
29/3/2006, si impegnano ad attivare opportune e omogenee modalita' di
valutazione dei percorsi formativi, della qualita' didattica ed
organizzativa e dell'accesso alla documentazione scientifica, con il
supporto metodologico dell'Agenzia Sanitaria regionale e
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica e
la opportuna partecipazione dei medici in formazione specialistica. La
valutazione viene di norma effettuata attraverso soggetti terzi con
ampia e comprovata esperienza nel settore.
4. Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle
attivita' assistenziali
La formazione specialistica implica la partecipazione guidata dello
specializzando alle attivita' mediche delle strutture sanitarie alle
quali e' stato assegnato, secondo quanto previsto dagli ordinamenti
didattici  e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato
dal Consiglio della Scuola.
Il DM 1/8/2005 prevede che almeno il 70% dell'attivita' formativa del
medico specializzando vada riservato ad attivita' professionalizzanti
(pratiche e di tirocinio).
4.1 - Le attivita' assistenziali svolte dal medico in formazione
specialistica sono qualificate in relazione al progressivo grado di
autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi:
A.1. Attivita' di appoggio  - quando assiste il personale medico
strutturato nello svolgimento delle sue attivita';
A.2. Attivita' di collaborazione - quando il medico in formazione
svolge personalmente procedure ed attivita' assistenziali specifiche,
sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
A.3. Attivita' autonoma - quando il medico in formazione svolge
autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e
puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere
disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a
giudizio dello specializzando.
4.2 - La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa
progressiva attribuzione di responsabilita' secondo quanto definito
nel precedente punto 4.1 sono oggetto di indirizzo e valutazione da
parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della
formazione e considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in
formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle
Unita' operative nelle quali si svolge la formazione.
4.3 - I tempi e le modalita' di svolgimento dei compiti assistenziali,
ai sensi del DLgs 368/99, sono concordati dal Consiglio della Scuola
con i Dirigenti responsabili delle strutture e la Direzione sanitaria
delle Aziende sanitarie presso le quali il medico in formazione
specialistica svolge la formazione sulla base del proprio programma
formativo. Il medico in formazione specialistica riporta
dettagliatamente le attivita' e gli interventi svolti su un "Libretto
personale di formazione" appositamente predisposto. Questo viene
firmato anche dal tutore individuale che ne e' responsabile nei
confronti della Direzione sanitaria anche ai fini della valutazione
del grado di autonomia. Il Libretto viene vistato, al termine del
periodo svolto, dalla Direzione aziendale e trasmesso alla Direzione
della Scuola. I responsabili delle strutture nelle quali si svolge la
formazione comunicano alla Direzione aziendale le attivita' e gli
interventi svolti dai medici in formazione specialistica.
4.4 - Fermo restando quanto previsto per gli altri obiettivi
formativi, il medico in formazione specialistica partecipa ad
attivita' di ricerca - svolgendo attivita' specifiche in modo
autonomo, sotto la guida del responsabile della ricerca - sia per le
attivita' finalizzate alla preparazione della tesi per il
conseguimento del diploma di specializzazione, sia per seguire
direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di
sperimentazioni cliniche controllate, secondo le modalita' previste
nelle articolazioni dei percorsi didattici di cui al decreto MIUR
1/8/2005.
4.5 - La partecipazione alle attivita' assistenziali e il grado di
autonomia dei medici in formazione deve risultare dalla documentazione
ufficiale,  con la qualifica di "medico in formazione specialistica" 
chiaramente espressa. Il medico in formazione specialistica deve
essere riconoscibile come tale dalle persone presenti nelle strutture
sanitarie e, in particolare, dai pazienti che ricevono prestazioni
diagnostiche o terapeutiche. A tal fine le Aziende sanitarie
competenti devono provvedere a dotare gli specializzandi dei necessari
strumenti di identificazione ed a fornire adeguate informazioni sui
compiti assistenziali loro affidati. La formazione specialistica del
medico implica la partecipazione guidata alla totalita' delle
attivita' mediche dell'U.O. alla quale e' assegnato dal Consiglio
della Scuola, nonche' la graduale assunzione di compiti assistenziali
e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive
ricevute dal tutore, d'intesa con i Dirigenti responsabili delle
strutture delle Aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
Le attivita' in autonomia svolte dal medico in formazione
specialistica ai sensi dell'art. 4.1, punto A3 del presente Protocollo
e previste nel suo piano formativo sono contemplate nei piani di
attivita' della struttura nella quale si svolge la formazione. Le
Universita' e le Aziende sanitarie definiscono le modalita' di
sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal medico in
formazione specialistica nell'ambito delle attivita' autonome previste
nel suo piano formativo.
4.6 - L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica,
salvo diverse indicazioni del contratto di formazione, e' pari a
quello previsto dal curriculum formativo ed e' assolto con modalita'
definite in sede locale analoghe a quelle previste per il personale
medico del SSN a tempo pieno, compatibilmente con le esigenze del
piano didattico.
4.7 - In nessun caso l'attivita' del medico in formazione
specialistica e' sostitutiva del personale di ruolo.
4.8 -  Le attivita' in libera professione intramoenia ai sensi del
DPCM 27/3/2000 possono essere svolte secondo le indicazioni della
deliberazione di Giunta regionale 54/02.
4.9 - Le attivita' nei pronto soccorso e di consulenza possono essere
svolte dai medici in formazione specialistica solo nelle condizioni
esplicitamente previste dai piani formativi individuali.
5. Condizioni per la frequenza nelle strutture del Servizio sanitario
regionale
5.1 - Il medico in formazione specialistica, entro un mese dalla
immatricolazione, deve fornire all'Azienda sanitaria a cui e'
destinato, la necessaria documentazione atta a dimostrare l'idoneita'
fisica a svolgere l'attivita' assistenziale. L'onere di tali
accertamenti e' a carico della struttura di prima destinazione.
5.2 - Ai medici in formazione specialistica e' garantita da parte
dell'Universita' la copertura assicurativa per i rischi professionali
e gli infortuni connessi con l'attivita' formativa specifica, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. L'Azienda sanitaria attiva
una polizza integrativa per le attivita' che possono ricadere sotto la
propria diretta responsabilita'. Gli oneri derivanti dalla copertura
assicurativa per responsabilita' civile contro terzi sono a carico
dell'Azienda sanitaria, con le stesse modalita' del personale medico
dipendente. In analogia con quanto previsto per il personale
dipendente, deve essere offerta anche la polizza integrativa per colpa
grave e conseguente rivalsa da parte dell'Azienda.
5.3 - Ai medici in formazione specialistica e' consentito l'accesso
alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto della
struttura sanitaria dove svolgono la propria attivita' formativa 
secondo le modalita' e alle condizioni  stabilite per il personale
dipendente.
5.4 - Ai medici in formazione specialistica si estendono tutte le
misure di protezione e controllo nei confronti dei rischi
occupazionali, e in particolare da radiazioni ionizzanti, previste per
i dipendenti di ruolo, a carico della struttura sanitaria che gestisce
l'Unita' operativa interessata.
Bologna, 25 ottobre 2006
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
IL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
IL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
IL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI  DI MODENA E REGGIO EMILIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
IL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .

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