REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2006, n. 554

Criteri per il riparto delle risorse previste all'art. 5, punto 3 dell'Accordo sulla qualita' dell'aria 2005/2006 per l'installazione di filtri anti-particolato su autobus adibiti al trasporto pubblico di linea

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria
costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le
politiche della Regione Emilia-Romagna, valutate le importanti
implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- che la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 recante "Disciplina generale del
trasporto pubblico regionale e locale" e successive modifiche ed
integrazioni, all'art. 30 individua tra le azioni prioritarie alla
lettera l) "l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla
emissione inquinante" e alla lettera m) "l'innovazione tecnologica nel
governo della mobilita'";
- che con l'Accordo di programma sulla qualita' dell'aria tra Regione,
Province e Comuni, sottoscritto il 15 luglio 2002, approvato con
decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 204 del 29
luglio 2002 e' prevista, tra le diverse azioni che gli Enti
sottoscrittori hanno identificato per il medio e lungo termine, anche
quella volta a incentivare l'applicazione di sistemi per il
post-trattamento dei gas di scarico delle flotte di autobus (Allegato
1, punto 2, lettera b) dell'Accordo);
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 18 ottobre
2005, n. 276 con cui e' stato approvato l'Accordo per la qualita'
dell'aria aggiornamento 2005-2006, tra Regione Emilia-Romagna,
Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti che ha parimenti stabilito i provvedimenti di limitazione
della circolazione alle auto private a valere dal 20 ottobre 2005 al
31 marzo 2006, nonche' destinato ulteriori risorse per sostenere
interventi di carattere strutturale al fine di migliorare l'efficacia
delle azioni necessarie per ridurre il livello delle emissioni
inquinanti in attesa della predisposizione degli specifici Piani per
la qualita' dell'aria da parte delle Province;
dato atto:
- che l'art. 5 dell'Accordo sopracitato individua risorse regionali
pari a complessivi 23 milioni di Euro destinate all'incentivazione
dell'insieme delle azioni di medio-lungo termine nel campo della
promozione del trasporto e della mobilita' sostenibili;
- che l'art. 5 dell'Accordo sopracitato individua in particolare al
punto 3, risorse regionali pari a complessivi 4 milioni di Euro per
l'incentivazione dell'azione specifica relativa all'installazione di
filtri anti-particolato sugli autobus adibiti ai servizi di trasporto
pubblico locale (TPL);
considerato necessario dare seguito a quanto previsto da tale Accordo
in ordine all'incentivazione dell'azione specifica relativa
all'installazione di filtri anti-particolato, individuando modalita' e
criteri di riparto delle risorse disponibili tra i diversi soggetti
beneficiari dell'intervento;
considerato:
- che la composizione della flotta autobus circolante nella regione
Emilia-Romagna per servizi di TPL, limitatamente ai veicoli alimentati
a gasolio non ancora dotati di dispositivi anti-particolato, risulta
relativamente differenziata quanto alle tipologie di mezzo - urbani,
suburbani e interurbani - e alle diverse classi ambientali;
considerato inoltre che in esito al processo di riforma e
riorganizzazione del trasporto pubblico locale avviato dalla L.R.
30/98, culminato nella istituzione da parte degli Enti locali
competenti delle proprie Agenzie di trasporto e mobilita' e
nell'espletamento a cura delle Agenzie medesime delle procedure di
gara per l'individuazione degli affidatari dei servizi TPL di bacino,
la titolarita' del parco veicolare interessato agli incentivi di cui
alla presente deliberazione risulta riconducibile, secondo i modelli
di riorganizzazione adottati, alle suddette Agenzie o alle Aziende
affidatarie dei servizi;
ritenuto:
- che, sulla base dei dati contenuti nel sistema informativo regionale
relativo alla flotta veicolare TPL e alle verifiche per
l'aggiornamento della stessa all'uopo condotte sui soggetti
beneficiari, i mezzi candidabili all'intervento incentivato, con
riferimento all'intero territorio regionale, alle diverse tipologie
dei mezzi limitate alle classi ambientali pre-euro, euro-1, euro-2,
euro-3, siano in totale pari a 2367;
- che quale criterio per un preliminare riparto delle risorse
disponibili sia adottato il numero di mezzi TPL candidabili
all'intervento di ogni singolo bacino, come risultanti dal punto
precedente, e che tale riparto sia  preliminarmente da assumersi nei
termini di cui alla tabella riportata al punto b) del deliberato;
- che ai fini dell'ammissione definitiva a contributo, tenuto conto
della ripartizione preliminare delle risorse regionali di
incentivazione e delle specifiche caratteristiche della flotta, i
soggetti destinatari del contributo medesimo presentino apposita
domanda di assegnazione;
dato atto:
- che le domande di assegnazione dei contributi siano da presentarsi
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera
dei criteri e debbano essere  accompagnate da proposte-progetto
illustrative delle soluzioni individuate per ogni singolo mezzo
candidato all'intervento, da identificarsi nei termini di cui al sopra
richiamato sistema informativo regionale e in relazione al quale
precisare l'uso prevalente nonche' il volume complessivo di
percorrenze di servizio TPL che si prevede esso svolgera' nel triennio
di riferimento;
- che le tipologie di filtro anti-particolato ammesse a contributo
devono avere dimostrato un abbattimento delle emissioni di particolato
su autobus, ovvero su motori diesel per autobus, di almeno il 90%
rispetto alle emissioni del medesimo autobus, ovvero motore per
autobus, sprovvisto di filtro;
- che il possesso di tali caratteristiche deve essere attestato da
idonei laboratori, certificati secondo quanto prescritto dalla
normativa comunitaria ai fini della misurazione delle emissioni da
autoveicoli;
- che sono incluse le tipologie di filtri comprese nella lista
ufficiale pubblicata dall'Ufficio federale svizzero dell'Ambiente;
- che tutte le certificazioni devono essere esibite al momento della
liquidazione dei contributi per gli interventi;
- che, in considerazione del carattere innovativo delle installazioni
e della necessita' di assicurarne l'efficacia, il contributo regionale
unitario di incentivazione della singola installazione sia da
dimensionarsi in rapporto ai costi di installazione cosi' come ai
costi di gestione e manutenzione complessivi del primo triennio,
comprensivo del periodo di garanzia;
- che, per quanto sopra precisato e in esito alle verifiche condotte
sui suddetti costi in relazione alle principali tipologie di filtro
presenti sul mercato, tale contributo unitario per singola
installazione sia da stabilirsi in Euro 7.000,00  e in ogni caso in
misura non superiore al 70% dei costi complessivi del primo triennio
come sopra esplicitati;
- che il riparto definitivo delle risorse disponibili sia da definirsi
sulla base delle domande di assegnazione dei contributi presentate dai
soggetti interessati entro il termine previsto e del numero di
interventi ivi proposti e ammessi al contributo medesimo, procedendo
su tali basi ad una eventuale perequazione tra i bacini delle risorse
assegnate ai medesimi in sede di riparto preliminare;
- che la liquidazione dei suddetti contributi sara' effettuata in
un'unica soluzione a completamento degli interventi ammessi a
contributo, a fronte della presentazione di apposita documentazione
come verra' meglio precisato in sede della delibera di assegnazione
dei contributi;
- che le installazioni debbano  perfezionarsi entro 12 mesi dalla data
di pubblicazione della delibera di assegnazione e che la presentazione
della documentazione debba perfezionarsi entro i successivi 6 mesi;
- che ai fini del monitoraggio della presente iniziativa i soggetti
beneficiari del contributo dovranno presentare al termine di ognuno
degli anni del triennio di riferimento un'attestazione dell'effettivo
utilizzo dei mezzi dotati del filtro installato con il contributo
della Regione, corredata dei dati essenziali di utilizzo del mezzo
medesimo;
- che sia necessario rendere visibile l'iniziativa della Regione
attraverso il simbolo dell'Operazione "Liberiamo l'aria", come
risultante dal sito: www.liberiamolaria.it, da apporre sui veicoli che
sono stati oggetti della installazione del filtro anti-particolato con
il beneficio del contributo regionale;
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 642 del 5 aprile 2004, concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/4/2004)";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
dato atto dei pareri di regolarita' amministrativa espressi in merito
al presente atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive
modificazioni:
- dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dott.ssa Leopolda Boschetti;
- dal Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici, ing. Bruno
Ginocchini;
su proposta congiunta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo
sostenibile, Lino Zanichelli e dell'Assessore alla Mobilita' e
Trasporti, Alfredo Peri;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i criteri di
riparto delle risorse previste per l'installazione di filtri
anti-particolato sugli autobus adibiti ai servizi di trasporto
pubblico locale, con riferimento ai parametri individuati nella
tabella sotto riportata;
b) di definire conseguentemente le quote percentuali di riparto
assegnabili ai Soggetti interessati come risultanti dalla sottostante
tabella:
	Elenco dei 	N. Autobus (*)	Percentuali
	soggetti beneficiari		di riparto
Tempi SpA - (PC)	116	4,90%
TEP SpA - (PR)	272	11,49%
Consorzio ACT - (RE)	306	12,93%
ATCM SpA - (MO)	322	13,60%
ATC SpA - (BO)	655	27,67%
ACFT SpA - (FE)	275	11,62%
ATM SpA - (RA)	69	2,92%
Consorzio ATR - (FC)	226	9,55%
TRAM Servizi SpA - (RN)	126	5,32%
Totale	2367	100,00%
(*) Classi ambientali: pre-euro, euro-1, euro-2, euro-3
Tipologie: urbani, suburbani, interurbani
c) che le domande di assegnazione dei contributi siano da presentarsi
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera
dei criteri e debbano essere  accompagnate da proposte-progetto
illustrative delle soluzioni individuate per ogni singolo mezzo
candidato all'intervento, da identificarsi nei termini di cui al
sistema informativo regionale richiamato in premessa e in relazione al
quale precisare l'uso prevalente nonche' il volume complessivo di
percorrenze di servizio TPL che si prevede esso svolgera' nel triennio
di riferimento;
d) che le tipologie di filtro anti-particolato ammesse a contributo
devono avere dimostrato un abbattimento delle emissioni di particolato
su autobus, ovvero su motori diesel per autobus, di almeno il 90%
rispetto alle emissioni del medesimo autobus, ovvero motore per
autobus, sprovvisto di filtro;
e) che il possesso di tali caratteristiche deve essere attestato da
idonei laboratori, certificati secondo quanto prescritto dalla
normativa comunitaria ai fini della misurazione delle emissioni da
autoveicoli;
f) che sono incluse le tipologie di filtri comprese nella lista
ufficiale pubblicata dall'Ufficio federale svizzero dell'Ambiente;
g) che tutte le certificazioni devono essere esibite al momento della
liquidazione dei contributi per gli interventi;
h) che, in considerazione del carattere innovativo delle installazioni
e della necessita' tuttavia di assicurarne l'efficacia, il contributo
regionale unitario di incentivazione della singola installazione sia
da dimensionarsi in rapporto ai costi di installazione cosi' come ai
costi di gestione e manutenzione complessivi del primo triennio,
comprensivo del periodo di garanzia;
i) che, per quanto sopra precisato e in esito alle verifiche condotte
sui suddetti costi in relazione alle principali tipologie di filtro
presenti sul mercato, tale contributo unitario per singola
installazione sia da stabilirsi in Euro 7.000,00  e in ogni caso in
misura non superiore al 70% dei costi complessivi del primo triennio
come sopra esplicitati;
j) che il riparto definitivo delle risorse disponibili sia da
definirsi sulla base delle domande di assegnazione dei contributi
presentate dai soggetti interessati entro il termine previsto e del
numero di interventi ivi proposti e ammessi al contributo medesimo,
procedendo su tali basi ad una eventuale  perequazione tra i bacini
delle risorse assegnate ai medesimi in sede di riparto preliminare;
k) che la liquidazione dei suddetti contributi sara' effettuata in
unica soluzione a completamento degli interventi ammessi a contributo,
a fronte della presentazione di apposita documentazione come verra'
meglio precisato in sede della delibera di assegnazione dei
contributi;
l) che le installazioni debbano perfezionarsi entro 12 mesi dalla data
di pubblicazione della delibera di assegnazione e che la presentazione
della documentazione debba perfezionarsi entro i successivi 6 mesi
ulteriori;
m) che ai fini del monitoraggio della presente iniziativa i soggetti
beneficiari del contributo dovranno presentare al termine di ognuno
degli anni del triennio di riferimento un'attestazione dell'effettivo
utilizzo dei mezzi dotati del filtro installato con il contributo
della Regione, corredata dei dati esenziali di utilizzo del mezzo
medesimo;
n) che sia necessario rendere visibile l'iniziativa della Regione
attraverso il simbolo dell'Operazione "Liberiamo l'aria", come
risultante dal sito: www.liberiamolaria.it, da apporre sui veicoli che
sono stati oggetti della installazione del filtro anti-particolato con
il beneficio del contributo regionale;
o) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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