REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2006, n. 546

Misura 1.1 Azione A del Programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005 ulteriore modifica delle disposizioni operative del Fondo regionale di controgaranzia istituito con la delibera di Giunta 204/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli altri Enti
locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
richiamati, in particolare:
- l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, secondo il quale sono
conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la
materia dell'artigianato;
- il comma 6 dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo, secondo il
quale i fondi relativi alle materie delegate alle Regioni sono
ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna Regione;
vista altresi' la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del
sistema regionale e locale";
richiamati in particolare:
- l'art. 49, comma 1, lett. d) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
sopracitata, secondo il quale sono di competenza della Regione i
compiti e le funzioni amministrative concernenti, tra gli altri,
l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle
imprese;
- l'art. 54 della medesima L.R., che disciplina l'attuazione degli
obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attivita'
produttive industriali prevedendo, tra l'altro, che il Consiglio, su
proposta della Giunta, approvi un programma regionale, di norma
triennale, relativo all'attuazione dell'insieme delle attivita' e
delle funzioni spettanti alla Regione medesima nella materia in
argomento;
- il comma 3 dell'art. 55 della medesima L.R., che disciplina le
modalita' e procedure di intervento di competenza della Giunta
regionale per l'attuazione del Programma triennale per le attivita'
produttive industriali;
- il comma 2 dell'art. 58 della medesima L.R., il quale dispone che la
Regione puo' costituire propri fondi per interventi di concessione di
garanzia presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in
materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite
convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i
criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalita' di
trasferimento delle risorse finanziarie;
- il comma 1 dell'art. 59 della medesima L.R., secondo cui la Regione
realizza azioni finalizzate alla capitalizzazione delle PMI, in
particolare attraverso iniziative volte a favorire il loro accesso al
mercato dei capitali nonche' attraverso la prestazione di garanzie  su
prestiti partecipativi;
visti altresi':
- l'art. 19, comma 1 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
"Disposizioni per la realizzazione  degli interventi pubblici a favore
delle imprese", secondo il quale "al fine di rendere piu' proficui e
celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi
regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del
DLgs 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli
stessi princi'pi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste
dalle singole leggi e in conformita' alla normativa dell'Unione
Europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato DLgs n. 123 del 1998, le
disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla
tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalita' della
loro concessione ed erogazione;
- il comma 2 dell'art. 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 - recante
"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
Legge Costituzionale18 ottobre 2001, n. 3 -" secondo il quale "le
disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia,
fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali
pronunce della Corte costituzionale";
- il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante  "Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici", convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003,
n. 236;
richiamato, in particolare, il comma 55 dell'art. 13 del suddetto D.L.
269/03, recante "Disciplina dell'attivita' dei consorzi di garanzia
collettiva dei fidi", secondo il quale i confidi che alla data di
entrata in vigore del citato decreto gestiscono fondi pubblici di
agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque
anni dalla stessa data;
richiamate inoltre le seguenti deliberazioni:
- la deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2003, n. 526,
recante "Programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005, in
attuazione degli artt. 54 e 55 della L.R. 21 aprile 1993, n. 3
'Riforma del sistema regionale e locale' (Proposta della Giunta
regionale in data 20 ottobre 2003, n. 2039)";
- la deliberazione di Giunta 16 febbraio 2004, n. 287, recante
"Programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005. Attuazione
della Misura 1.1 Azione A e primi interventi in merito alla crisi
Parmalat. Approvazione disposizioni operative e relative convenzioni
con i soggetti gestori. Variazione di bilancio";
- la deliberazione di Giunta 7 febbraio 2005, n. 204, recante
"Ulteriore attuazione della Misura 1.1 Azione A del Programma
triennale per le attivita' produttive 2003-2005. Istituzione di un
fondo regionale di controgaranzia per il settore dell'artigianato.
Approvazione dello schema di convenzione da stipulare con il soggetto
gestore e disposizioni per l'accesso agli interventi";
- la deliberazione di Giunta 3 aprile 2006, n. 164, recante "Misura
1.1 Azione A del Programma triennale per le attivita' produttive
2003-2005. Modifiche delle disposizioni operative approvate con la
delibera di Giunta 204/05";
richiamata altresi' la determinazione 30 gennaio 2006, n. 876, recante
"Misura 1.1 Azione A del Programma triennale per le attivita'
produttive 2003-2005. Definizione del dettaglio delle disposizioni
operative del fondo di controgaranzia istituito con delibera di Giunta
204/05;
premesso:
- che con la suddetta deliberazione del Consiglio regionale n. 526 del
5 novembre 2003 e' stato approvato il Programma triennale per le
attivita' produttive 2003-2005;
- che nel citato Programma triennale e' stata inserita la Misura 1.1
"Accesso al credito ed interventi di agevolazione sugli
investimenti";
- che per l'attuazione della suddetta Misura 1.1 sono state previste
due specifiche Azioni, tra cui in particolare l'Azione A "Fondi di
garanzia per l'accesso al credito";
premesso altresi' che l'Azione A sopra citata ha previsto:
- che la Regione potesse sostenere, anche in vista della futura
entrata in vigore dell'accordo interbancario denominato Basilea 2,
l'agevolazione dell'accesso al credito da parte delle PMI;
- che tale agevolazione venisse favorita - in collaborazione con i
consorzi fidi di livello regionale dell'industria, dell'artigianato e
della cooperazione, individuati quali soggetti attuatori dell'Azione
medesima - mediante l'attuazione di interventi in garanzia effettuati
attraverso propri fondi dedicati;
- la valorizzazione ed il sostegno del sistema dei consorzi fidi
regionali dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione anche
mediante la costituzione di un fondo regionale di controgaranzia,
finalizzato ad aumentare le capacita' di intervento del sistema
stesso;
dato atto:
- che, con la richiamata deliberazione n. 287 del 16 febbraio 2004, si
e' proceduto ad una prima attuazione della citata Azione A, in
particolare per quanto riguarda gli interventi comportanti la
conseguente attuazione delle Misure: 1.2, "Interventi a sostegno della
crescita d'impresa"; 4.2 Azione A, "Creazione di nuove imprese e
ricambio generazionale: interventi regionali"; 5.2, "Sostegno ai
percorsi di internazionalizzazione delle imprese", Azioni A e B, i cui
soggetti attuatori sono stati individuati nei consorzi fidi regionali
dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione;
- che gli interventi contenuti nella suddetta delibera 287/04 hanno
previsto la costituzione di un fondo regionale di garanzia diretta,
diviso in tre separate sezioni dedicate, rispettivamente, ai settori
dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione e finalizzato
alla prestazione di garanzie dirette a favore delle piccole e medie
imprese del territorio regionale;
dato altresi' atto che - al fine di valorizzare maggiormente e di
rendere ancora piu' efficaci gli interventi del sistema regionale e
locale dei consorzi fidi nonche' di potenziare e facilitare i canali
di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese si e'
deciso di dare un'ulteriore attuazione - sempre in collaborazione con
i consorzi fidi di livello regionale - alla sopra citata Azione A
della Misura 1.1, tramite il graduale passaggio da un intervento
caratterizzato dalla prestazione di garanzie dirette a favore delle
piccole e medie imprese ad un intervento focalizzato sulla prestazione
di controgaranzie a favore del sistema regionale dei consorzi fidi;
considerato:
- che alla suddetta ulteriore attuazione dell'Azione in argomento si
e' proceduto con la sopra citata deliberazione di Giunta 204/05;
- che - ai sensi di quanto stabilito nella scheda relativa alla Misura
1.1 Azione A contenuta nel Programma triennale per le attivita'
produttive 2003-2005 - con la citata delibera 204/05 si e'
provveduto:
- ad istituire un "Fondo regionale di controgaranzia per i settori
dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione" finalizzato
alla prestazione - a favore del sistema dei consorzi fidi regionali -
di controgaranzie esplicite, irrevocabili, incondizionate e a semplice
e prima richiesta;
- ad istituire - secondo quanto previsto dalla sopra citata Azione A
della Misura 1.1 del Programma triennale per le attivita' produttive
2003-2005 e in coerenza con quanto gia' disposto nella propria
precedente deliberazione n. 287 del 16 febbraio 2004 - tre separate
sezioni settoriali del suddetto fondo per i settori dell'industria,
dell'artigianato e della cooperazione, da costituirsi presso i
consorzi fidi regionali gia' gestori dei fondi di garanzia diretta
istituiti ai sensi della deliberazione di Giunta 287/04;
- a dare una prima attuazione - per le motivazioni riportate nelle
premesse alla delibera medesima - al "Fondo regionale di
controgaranzia per il settore dell'artigianato", dando atto che, per
quanto attiene ai fondi riferiti ai settori dell'industria e della
cooperazione si dovra' procedere con successivi provvedimenti di
Giunta alla loro attivazione;
- a confermare l'affidamento - per le motivazioni riportate nelle
premesse alla delibera medesima - ad Artigiancredit Emilia-Romagna Sc
a rl della gestione del fondo regionale di controgaranzia per il
settore dell'artigianato;
- ad approvare - al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione
Emilia-Romagna e Artigiancredit Emilia-Romagna s.c.ar.l. in
riferimento alle modalita' di gestione del "Fondo regionale di
controgaranzia per il settore dell'artigianato" - lo schema di
convenzione allegato alla medesima deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
- all'approvazione delle disposizioni operative relative alle
modalita' e ai criteri di accesso al suddetto fondo;
considerato, altresi', che con la medesima delibera di Giunta 204/05:
- e' stata demandata ad un successivo provvedimento della Giunta
medesima l'adozione di eventuali modifiche alle disposizioni operative
sopra citate, relativamente alle parti disciplinanti i beneficiari
finali, i settori ammissibili, i finanziamenti e le operazioni
ammissibili, gli investimenti ammissibili nonche' l'importo e la
tipologia della controgaranzia;
- e' stata demandata al Direttore generale alle Attivita' produttive,
Commercio, Turismo:
- la facolta' di poter successivamente procedere - con proprio atto e
secondo quanto definito nel comma 4 dell'art. 7 dello schema di
convenzione allegato alla delibera medesima - alla eventuale modifica
delle citate disposizioni operative nelle parti disciplinanti le
procedure amministrative finalizzate alla prestazione delle
controgaranzie;
- la facolta' di poter successivamente impartire, con proprio atto e
secondo quanto definito nel comma 4 dell'art. 7 del citato schema di
convenzione allegato alla delibera medesima, eventuali e specifiche
direttive ad Artigiancredit Emilia-Romagna s.c.ar.l. in merito alle
procedure amministrative medesime;
- la successiva definizione - con proprio atto e secondo quanto
definito nel comma 7 dell'art. 7 dello schema di convenzione allegato
alla delibera medesima - del dettaglio dei contenuti delle suddette
disposizioni operative, particolarmente in merito:
a) all'indicazione dei criteri contenuti nell'allegato 1 delle
suddette disposizioni operative necessari a valutare la solidita'
della struttura economica e patrimoniale delle cooperative artigiane e
dei consorzi artigiani di garanzia;
b) all'indicazione dei criteri contenuti nell'allegato 3 delle
suddette disposizioni operative, relativi alla valutazione economico
finanziaria delle imprese per la loro ammissione alle operazioni di
garanzia diretta da parte dei confidi;
- la sottoscrizione, successivamente all'adozione degli atti indicati
nei punti immediatamente precedenti e ai sensi della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03, della convenzione da stipularsi
tra la Regione e Artigiancredit Emilia-Romagna Sc a rl;
- la facolta' di fissare, con proprio comunicato da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione, la data a partire dalla quale
potranno essere presentate le domande di ammissione alla
controgaranzia del fondo;
preso atto:
- che in data 30 gennaio 2006 e' stata sottoscritta la convenzione tra
la Regione e Artigiancredit Emilia-Romagna soc. coop. a r.l. per la
gestione del fondo di controgaranzia istituito ai sensi della sopra
citata Misura 1.1 Azione A;
- che, con la determinazione 30 gennaio 2006, n. 876, il Direttore
generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo - secondo
quanto definito nella citata delibera 204/05 e nel comma 7 dell'art 7
della suddetta convenzione - ha provveduto a definire il dettaglio
delle disposizioni operative approvate con la delibera di Giunta
204/05 medesima per quanto attiene:
a) all'indicazione dei criteri contenuti nell'allegato 1 delle
disposizioni operative medesime necessari a valutare la solidita'
della struttura economica e patrimoniale delle cooperative artigiane e
dei consorzi artigiani di garanzia;
b) all'indicazione dei criteri contenuti nell'allegato 3 delle
disposizioni operative medesime, relativi alla valutazione economico
finanziaria delle imprese per la loro ammissione alle operazioni di
garanzia diretta da parte dei confidi;
considerato:
- che la Regione sta predisponendo una serie di ulteriori interventi
agevolativi per favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane,
tra i quali saranno previsti - tra gli altri - contributi per
l'abbattimento del tasso di interesse praticato dalle banche o da
societa' di leasing a fronte di finanziamenti e/o contratti di
locazione finanziaria finalizzati a tutta una serie di investimenti
che saranno esplicitati in appositi bandi approvati con provvedimento
di Giunta;
- che - in un'ottica di maggiore efficacia del sistema delle
agevolazioni per l'accesso al credito della Regione - e' sorta
l'esigenza di creare una sinergia tra i vari strumenti agevolativi
predisposti dalla Regione ed e' nata, quindi, la necessita' di
prevedere che l'accesso da parte delle imprese artigiane ai suddetti
contributi in conto interessi sia subordinato - nel caso di
finanziamenti assistiti da garanzia - al previo ottenimento della
controgaranzia da parte del fondo istituito ai sensi della piu' volte
citata delibera di Giunta 204/05;
dato atto che, al fine di favorire la suddetta sinergia, si e'
provveduto, con la propria delibera 462/06:
- ad operare alcune modifiche e integrazioni alle disposizioni
operative approvate con la delibera di Giunta 204/05, nella parte
relativa alle operazioni ammissibili di cui al punto 5 delle
medesime;
- a disporre che le disposizioni operative - cosi' come modificate e
integrate dalla citata delibera - sostituissero integralmente quelle
gia' approvate con la delibera di Giunta 204/05;
visto l'allegato 2 alle suddette disposizioni operative approvate con
la delibera di Giunta 204/05 e modificate con la delibera di Giunta
462/06, recante l'elenco dei settori ammessi alla controgaranzia del
fondo regionale (classificazione Istat delle attivita' produttive
2002);
preso atto:
- che i settori indicati nel suddetto allegato sono piu' restrittivi
rispetto a quelli che saranno interessati dagli ulteriori interventi
agevolativi per l'accesso al credito delle imprese artigiane che la
Regione sta predisponendo;
- che si rende, quindi, opportuno - al fine di garantire una efficace
sinergia tra lo strumento agevolativo  rappresentato dal fondo
regionale di controgaranzia istituito con la delibera di Giunta 204/05
e gli ulteriori strumenti agevolativi dell'accesso al credito delle
imprese artigiane che sono attualmente in fase di predisposizione -
operare una modifica e una integrazione alle disposizioni operative
approvate con la delibera di Giunta 204/05, nella parte relativa
all'allegato 2 delle medesime disposizioni, contenente "l'elenco dei
settori ammessi alla controgaranzia del fondo regionale
(classificazione Istat delle attivita' produttive 2002)";
ritenuto, pertanto, necessario:
- procedere all'approvazione dell'allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, contenente le modifiche e
integrazioni all'elenco di cui all'allegato 2 delle disposizioni
operative approvate con la propria delibera 204/05 e modificate con la
delibera di Giunta 462/06;
- disporre che l'elenco dei settori di attivita' ammissibili contenuto
nel suddetto allegato 1 sostituisca integralmente l'elenco contenuto
nell'allegato 2 alle disposizioni operative approvate con la propria
delibera 204/05 e modificate con la delibera di Giunta 462/06;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003,
esecutiva ai sensi di legge, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott.ssa
Morena Diazzi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive. Sviluppo
economico. Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare e integrare le disposizioni operative approvate con
la delibera di Giunta 204/05, nella parte relativa all'allegato 2 alle
medesime disposizioni, contenente "l'elenco dei settori ammessi alla
controgaranzia del fondo regionale (classificazione Istat delle
attivita' produttive 2002)";
2) di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, contenente le modifiche e integrazioni
all'elenco di cui all'allegato 2 delle disposizioni operative
approvate con la propria delibera 204/05 e modificate con la delibera
di Giunta 462/06;
3) di disporre che l'elenco dei settori di attivita' ammissibili
contenuto nel suddetto allegato 1 sostituisca integralmente l'elenco
contenuto nell'allegato 2 alle disposizioni operative approvate con la
propria delibera 204/05 e modificate con la delibera di Giunta
462/06;
4) di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Modifiche e integrazioni all'Allegato 2 delle disposizioni operative
del fondo regionale di controgaranzia istituito con la delibera di
Giunta 204/05 ai sensi della Misura 1.1 Azione A del Programma
triennale per le attivita' produttive 2003-2005.
L'elenco dei settori di attivita' economica ammessi alla
controgaranzia del fondo istituito con la delibera di Giunta 204/05,
ai sensi della Misura 1.1 Azione A del Programma triennale per le
attivita' produttive 2003-2005 sono modificati e sostituiti da quelli
indicati di seguito.
In particolare, le imprese ammissibili ai benefici del suddetto fondo,
con riferimento alla classificazione Istat delle attivita' economiche
(ATECO 2002), sono quelle appartenenti alle seguenti sezioni:
- Sezione A "Agricoltura, caccia e silvicoltura", limitatamente alla
seguente classe:
- 01.41 Attivita' dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e
manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi;
- Sezione C "Estrazione di minerali", con esclusione dei seguenti
gruppi e classi:
- 10.1 Estrazione e agglomerazione di carbon fossile (tutto il
gruppo);
- 10.2 Estrazione e agglomerazione di lignite (tutto il gruppo);
- 10.3 Estrazione e agglomerazione di torba (tutto il gruppo);
- 13.10 Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe ad eccezione
delle piriti);
- 13.20 Estrazione di minerali metallici non ferrosi (tutta la classe
ad eccezione dei minerali di uranio e di torio);
- Sezione D "Attivita' manifatturiere", con esclusione dei seguenti
gruppi e divisioni:
- 23.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria (tutto il gruppo);
- 24.7 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il
gruppo);
- 27.1 Siderurgia (tutto il gruppo);
per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato
CECA, si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione
dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; manganesifera e
ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di
ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di
reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in
lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti
semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi
laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune
o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi
fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie,
traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm
e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti
inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande
laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come
prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e
lamiere di spessore di 3 mm e piu', larghi piatti di 150 mm e piu';
prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non
sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di
larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione
di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa;
latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere
rivestite, lamiere laminate a freddo;
- 34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la
divisione, ad eccezione del gruppo 34.3 Fabbricazione di parti ed
accessori per autoveicoli e loro motori);
- 35.1 Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di
navi e imbarcazioni (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 35.12
Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive;
- Sezione E "Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e
acqua", tutta la sezione;
- Sezione F "Costruzioni", tutta la sezione;
- Sezione G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa,
limitatamente alle seguenti classi e gruppi:
- 50.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli (tutta la classe);
- 52.7 Riparazione di beni di consumo personali e per la casa (tutto
il gruppo);
- Sezione H, limitatamente alle seguenti categorie e classi:
- 55.30.2 Ristorazione con preparazione cibi da asporto;
- 55.30.4 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione;
- 55.51 Mense (tutta la classe);
- Sezione I, limitatamente alle seguenti categorie:
- 63.12.1 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- Sezione K "Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,
servizi alle imprese", limitatamente alle seguenti divisioni, classi e
categorie:
- 72 Informatica e attivita' connesse (tutta la divisione);
- 73 Ricerca e sviluppo (tutta la divisione);
- 74.12.2 Attivita' delle societa' di revisione e certificazione dei
bilanci;
- 74.12.3 Gestione e amministrazione del personale per conto terzi;
- 74.14.1 Consulenza finanziaria;
- 74.20.2 Servizi di ingegneria integrata;
- 74.30 Collaudi e analisi tecniche (tutta la classe);
- 74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria;
- 74.50 Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (tutta
la classe);
- 74.60.1 Servizi di vigilanza privata;
- 74.82 Imballaggio e confezionamento per conto terzi (tutta la
classe);
- 74.85 Servizi di reprografia (riproduzione di testi e documenti) e
traduzioni (tutta la classe);
- 74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni e convegni;
- Sezione O "Altri servizi pubblici, sociali e personali",
limitatamente alle seguenti classi e divisioni:
- 90.01 Raccolta e depurazione delle acque di scarico (tutta la
classe);
- 90.02 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (tutta la classe);
- 92.20 Attivita' radiotelevisive (tutta la classe);
- 93 "Servizi alle famiglie", tutta la divisione con esclusione della
classe 93.05 "Altri sevizi alle famiglie";
Sono escluse le imprese appartenenti alle seguenti sezioni:
- Sezione B "Pesca, piscicoltura e servizi connessi" (tutta la
sezione);
- Sezione J "Attivita' finanziarie" (tutta la sezione);
- Sezione L "Amministrazione pubblica (tutta la sezione);
- Sezione M "Istruzione" (tutta la sezione);
- Sezione N "Sanita' e assistenza sociale" (tutta la sezione);
- Sezione P "Attivita' svolte da famiglie e convivenze" (tutta la
sezione);
- Sezione Q "Organizzazioni e organismi extraterritoriali (tutta la
sezione);
Sono inoltre escluse le imprese appartenenti ai settori relativi alla
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui
all'Allegato 1 del Trattato CE. In particolare l'esclusione si applica
alla seguente divisione:
- 15 Industrie alimentari e delle bevande (tutta la divisione, ad
eccezione delle seguenti classi e categorie):
15.51.1 Trattamento igienico del latte;
15.51.2 Produzione dei derivati del latte;
15.52 Produzione di gelati (tutta la classe);
15.71 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da
allevamento (tutta la classe);
15.72 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali
domestici (tutta la classe);
15.81.1 Produzione di prodotti di panetteria;
15.81.2 Produzione di pasticceria fresca;
15.82 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di
pasticceria conservati (tutta la classe);
15.84 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e
confetterie (tutta la classe);
15.85 Produzione di paste alimentari, di cuscus, e di prodotti
farinacei simili (tutta la classe);
15.86 Lavorazione del te' e del caffe' (tutta la classe);
15.87 Produzione di condimenti e spezie (tutta la classe);
15.88 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
(tutta la classe);
15.89 Produzione di altri prodotti alimentari (tutta la classe);
15.91 Produzione di bevande alcoliche distillate (tutta la classe);
15.92 Produzione di alcool etilico di fermentazione (tutta la
classe);
15.96 Produzione di birra (tutta la classe);
15.98 Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche (tutta
la classe);
Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:
- 16.0 Industria del tabacco (tutto il gruppo);
- 51.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali
vivi (tutto il gruppo);
- 51.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e
tabacco (tutto il gruppo);
- 52.1 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (tutto il
gruppo);
- 52.2 Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti
alimentari, bevande e tabacco (tutto il gruppo).

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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