REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2006, n. 1526

L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06. Adozione programma regionale e approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14
aprile 1995, n. 37";
- la L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 "Modifica della Legge regionale 12
dicembre 1997, n. 43 'Interventi a favore di forme collettive di
garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995,
n. 37'";
richiamata la propria deliberazione n. 1443 del 17 ottobre 2006 con la
quale sono stati approvati i criteri attuativi degli interventi a
favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo di cui
alla L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06;
considerato che nei predetti criteri e' stato, tra l'altro,
stabilito:
- che la Giunta regionale adotti il programma di attuazione degli
interventi recati dalla L.R. 43/97, definendo contestualmente i
criteri e le modalita' di concessione e liquidazione dei contributi
previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della legge medesima;
- che, nel definire tali criteri e modalita', siano individuati
specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare
operazioni di fusione o aggregazione tra gli Organismi di garanzia;
- che la disciplina degli interventi regionali ed i rapporti con gli
Organismi di garanzia siano oggetto di apposita convenzione da
sottoscrivere fra gli Organismi stessi e la Regione;
ravvisata pertanto la necessita':
- di adottare il Programma regionale per consentire l'attivazione
degli aiuti di che trattasi;
- di determinare le modalita' di concessione e liquidazione degli
aiuti medesimi;
- di individuare specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad
incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra gli Organismi di
garanzia;
- di definire lo schema di convenzione per la disciplina degli
interventi regionali e dei rapporti con gli Organismi medesimi;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e
successive modifiche;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
sopracitato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibea:
delibera:
1) di approvare il Programma regionale di attuazione degli aiuti
previsti dalla L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06,
concernente interventi a favore di forme collettive di garanzia nel
settore agricolo, nella formulazione di cui all'Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare lo schema di convenzione, indicato quale Allegato B al
presente atto del quale e' anch'esso parte integrante e sostanziale,
per la disciplina dei rapporti tra la Regione e gli Organismi di
garanzia, nonche' delle modalita' di utilizzo da parte di questi
ultimi dei finanziamenti regionali loro concessi ai sensi della
normativa sopra indicata;
3) di dare atto che - ai sensi della L.R. 43/01 ed in applicazione
della deliberazione 447/03 e sue modifiche - il Responsabile del
Servizio Aiuti alle imprese provvedera' per conto della Regione alla
stipula della convenzione con ciascuno degli Organismi di garanzia
richiedenti;
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel Settore
agricolo (L.R. 43/97 e 17/06) - Programma per l'utilizzazione delle
risorse recate dal Bilancio regionale 2006
1. Promozione delle forme collettive di garanzia
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 43/97,
come modificata dalla L.R. 17/06, la Regione interviene:
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concedendo contributi agli Organismi di garanzia da utilizzare per
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
concessi alle imprese agricole socie ed assistiti dalle garanzie
prestate dai medesimi Organismi.
In particolare, per superare l'eccessiva frammentazione esistente,
l'intervento regionale vuole prioritariamente favorire ed incentivare,
attraverso specifici meccanismi di riparto dei fondi, operazioni di
aggregazione e di fusione fra gli Organismi di garanzia.
1.1. Soggetti beneficiari
Cooperative di garanzia e Consorzi fidi composti da imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. - con l'eventuale adesione,
quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati - costituitisi
al fine di:
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema 
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle summenzionate garanzie;
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
Le Cooperative e i Consorzi fidi - che possono avere base provinciale,
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado -
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui
all'art. 2135 del C.C., cosi' come stabilito nei criteri attuativi
della L.R. 43/97 approvati con deliberazione della Giunta regionale n.
1443 del 17 ottobre 2006;
c) essere regolati da uno statuto che preveda:
- la finalita' di mutualita' tra gli aderenti;
- la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni
indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun
socio;
- la presenza nel Consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi
dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.
Le Cooperative ed i Consorzi fidi devono inoltre:
a) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
b) assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni,
comprese le esclusioni, stabilite nel presente Programma e nei criteri
attuativi approvati nella deliberazione regionale 1443/06.
1.2. Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo dovranno pervenire alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro le ore 12 del
settimo giorno successivo alla data di notifica della deliberazione di
approvazione del presente programma alle Cooperative ed ai Consorzi
fidi.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare il
possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti
documenti:
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla Cooperativa di
garanzia o dal Consorzio fidi in attuazione della L.R. 43/97;
b) copia autentica dello statuto in vigore, qualora modificato
rispetto a quello gia' agli atti della Regione Emilia-Romagna;
c) copia conforme del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso,
regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale
versato;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
normativa vigente dal legale rappresentante, che attesti con
riferimento al bilancio consuntivo di cui alla precedente lettera c):
- l'entita' del capitale sociale o del fondo consortile nonche'  degli
altri fondi sottoscritti dai soci e dai privati sostenitori (fondi
rischi, di riserva o garanzia);
- le fideiussioni prestate dai soci a favore dell'Organismo di
garanzia;
- i contributi versati dalla Regione per la formazione o
l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia;
- i contributi eventualmente concessi per le finalita' di cui al
precedente alinea da altri Enti pubblici, riportando gli Enti stessi
ed i relativi importi assegnati;
- il valore globale delle garanzie prestate dalle Cooperative e dai
Consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere
alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della
domanda;
- l'importo complessivo dei prestiti concessi, effettivamente erogati
dalle banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C.,
assistiti dalle garanzie prestate ed ancora in essere alla chiusura
dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
- l'eventuale conferma della validita' dello statuto gia' agli atti
della Regione Emilia-Romagna.
1.3. Percentuali di riparto e misura dei contributi alle Cooperative
di garanzia e ai Consorzi fidi
Gli stanziamenti definitivi iscritti nel Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2006 per l'attuazione delle specifiche forme
di aiuto previste, di cui alla L.R. 43/97 ed oggetto del presente
Programma, sono i seguenti:
- Capitolo 18352 "Contributi in favore di Cooperative di garanzia e di
Consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (DLgs 4 giugno 1997, n. 143
e art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi
Statali", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle
aziende agricole" - Risorse statali - Euro 1.556.000,00;
- Capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai
Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole
socie (DLgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12
dicembre 1997, n. 43). Mezzi statali", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6471
"Interventi a sostegno delle aziende agricole" - Risorse statali -
Euro  1.658.000,00.
Detti stanziamenti verranno ripartiti, e contestualmente concessi,
impegnati e liquidati - ricorrendo le condizioni previste dalla L.R.
40/01 - fra le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi con atto del
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in base ai criteri ed ai
meccanismi incentivanti sottoindicati:
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)
della L.R. 43/97:
- per Euro 622.400,00, pari al 40% della disponibilita' di Euro
1.556.000,00 recata dal Capitolo 18352, in misura proporzionale
all'entita' del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri
fondi esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla
data di presentazione della domanda di contributo;
- per Euro 933.600,00, pari al 60% della predetta disponibilita', in
misura proporzionale al valore globale delle garanzie prestate dalle
Cooperative e dai Consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate
ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di
presentazione della domanda.
Il contributo concedibile, attraverso l'applicazione dei due parametri
sopra indicati, sommato al contributo gia' concesso dalla Regione ed a
quello eventualmente concesso per le medesime finalita' da altri Enti
pubblici, non potra' comunque superare la quota disposta dagli
Organismi con risorse proprie (ivi comprese le fideiussioni prestate
dai soci a favore degli Organismi stessi) e di privati sostenitori;
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97:
- disponibilita' di Euro 1.658.000,00 recata dal Capitolo 18354,
ripartita in misura proporzionale all'importo complessivo dei prestiti
concessi dagli Organismi di garanzia, effettivamente erogati dalle
banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C.,
assistiti dalle garanzie prestate ed ancora in essere alla chiusura
dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.
In presenza di operazioni di fusione o di aggregazione tra gli
Organismi di garanzia - in base a quanto previsto dall'art. 3, comma
3, della L.R. 43/97 - i valori presi a riferimento alla precedente
lettera a) - capitale sociale o fondo consortile e altri fondi,
garanzie prestate - ed alla precedente lettera b) - prestiti concessi
- sono aumentati del 30% ai fini del calcolo delle somme da
ripartire.
1.4. Concessione del contributo in conto interessi alle imprese
associate
Le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi utilizzano i
finanziamenti regionali assentiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
b) della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a
finanziamenti a medio-lungo termine contratti dalle aziende medesime
con istituti di credito.
L'abbattimento del tasso di interesse e' fissato nella misura massima
di tre punti. L'aiuto concedibile e', in ogni caso, contenuto nei
limiti massimi stabiliti nei criteri attuativi approvati con la gia'
citata deliberazione 1443/06.
Il contributo in conto interessi attualizzato sul finanziamento e'
calcolato attraverso la capitalizzazione del concorso regionale ed
applicando il tasso di attualizzazione (tasso di riferimento al netto
della commissione omnicomprensiva) vigente al momento dell'erogazione
dei contributi stessi.
L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di
cinque anni sul medio-lungo termine anche in presenza di finanziamenti
con durata superiore ai cinque anni.
Sulla base del principio comunitario della non retroattivita', non
possono essere concessi aiuti per lavori gia' iniziati o attivita'
gia' intraprese (o spese effettuate) prima che la domanda di aiuto sia
stata accettata con effetti vincolanti da parte dell'Organismo di
garanzia.
Le tipologie dei finanziamenti ammessi al contributo attualizzato sono
quelle definite al punto 4.2 dell'Allegato A parte integrante della
deliberazione 1443/06.
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'Organismo di garanzia con
provvedimento del proprio Organo deliberante, e' concesso a favore
degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C., in possesso
dei requisiti previsti e che ricorrono ai finanziamenti a medio-lungo
termine assistiti dalle garanzie prestate dall'Organismo stesso.
Il regime di aiuto previsto dalla L.R. 43/97 sul credito a breve
termine e' limitato alla concessione delle sole garanzie cosi' come
esplicitato al successivo punto 1.5, lett. a), del presente
Programma.
Gli interventi degli Organismi di garanzia sono rivolti esclusivamente
alle imprese socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio
regionale.
Gli Organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in
attuazione del presente Programma per il pagamento, in forma
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a domande
presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente
Programma nel Bollettino Ufficiale della Regione ed accettate con
effetti vincolanti a valere sul Programma stesso.
1.5. Misura dell'intervento in conto interessi degli Organismi di
garanzia
a) Prestiti di esercizio a breve termine
Nell'attuazione del presente Programma - al fine di finalizzare tutte
le risorse che sono disponibili sul pertinente capitolo del bilancio
regionale per agevolare i finanziamenti destinati agli investimenti
aziendali - e' escluso l'aiuto sotto forma di abbattimento del tasso
di interesse dei prestiti a breve termine.
Pertanto, nella prima fase di applicazione delle nuove misure
approvate dalla Commissione Europea, l'aiuto regionale sui prestiti
contratti dagli agricoltori soci per fare fronte alla gestione
dell'azienda e' limitato alla concessione delle sole garanzie.
Il valore della garanzia, calcolato con le modalita' previste al punto
3.2 dei criteri attuativi, non potra' superare il limite di 1,43 punti
che rappresenta il tasso massimo dell'aiuto concedibile.
b) Prestiti a medio-lungo termine
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della L.R.
43/97, la garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai
Consorzi fidi ai propri soci sui finanziamenti a medio-lungo termine,
deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.
L'entita' massima dell'aiuto concedibile sulle diverse tipologie di
finanziamenti a medio-lungo termine e' quella specificatamente
indicata al punto 4.2 dei criteri attuativi approvati con la
deliberazione della Giunta regionale 1443/06.
1.6. Rendicontazione
Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 29 giugno
2007 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione del
presente Programma attraverso la presentazione:
- delle informazioni gia' indicate nei criteri attuativi approvati con
deliberazione 1443/06 ai seguenti punti:
- 3.4 per le garanzie;
- 4.1.1 per il credito a breve termine;
- 4.2.2.1 per i finanziamenti compensativi;
- dell'elenco dei beneficiari delle garanzie e dei contributi in conto
interessi attualizzati concessi per gli investimenti previsti al punto
4.2 dei predetti criteri attuativi, con l'indicazione:
- dell'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUAA (Codice
Unico dell'Azienda agricola);
- delle tipologie di aiuto finanziate, riportate utilizzando le
specifiche descrizioni indicate nei criteri attuativi della L.R.
43/97;
- dell'ammontare del prestito erogato dalla banca;
- della sua durata;
- della garanzia prestata (importo garantito e percentuale
garantita);
- del contributo concesso dall'Organismo di garanzia (percentuale
abbattimento tasso e contributo liquidato);
- dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche
convenzionate;
- della documentazione bancaria, in originale o copia autenticata,
relativa alle operazioni rendicontate (piani di ammortamento dei
finanziamenti concessi contenenti, tra l'altro,  l'indicazione della
percentuale di abbattimento del tasso, delle rate del concorso
interesse e del concorso interesse attualizzato, nonche' le contabili
o gli assegni di accredito del contributo alle aziende beneficiarie);
- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
normativa vigente dal legale rappresentante, con la quale si attesta
che, con riferimento alla rendicontazione, le garanzie sono state
prestate ed il concorso sugli interessi e' stato concesso nel pieno
rispetto delle azioni ammissibili, della loro durata e dell'intensita'
del tasso massimo dell'aiuto stabiliti nei criteri attuativi della
L.R. 43/97 e nel presente Programma.
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della
Cooperativa o del Consorzio, e' presentata alla Regione Emilia-Romagna
- Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese.
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale
recupero delle somme non utilizzate entro il termine di
rendicontazione ovvero la compensazione con le somme eventualmente
attribuite dalla Regione sul Programma successivo.
2. Controlli e sanzioni
Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvedera', con
proprio atto, alla definizione delle procedure inerenti i controlli,
al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni
dettate ai sensi della Legge 43/97 e delle disposizioni comunitarie.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle disposizioni
attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 1443/06,
nonche' nel presente Programma comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97.
ALLEGATO B
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio
fidi/la Cooperativa di garanzia tra imprese agricole denominato/a . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per
l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a),
b) e c) della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, come modificata dalla L.R.
2 ottobre 2006, n. 17
L'anno 2006, addi' . . . . . . . . . . . . . . del mese di . . . . . .
. . . . . . . in Bologna
tra
- la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n.
52, codice fiscale 80062590379 (di seguito per brevita' Regione)
rappresentata dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, come
da deliberazione della Giunta Regionale n. . . . . . . . . . del . . .
. . . . . . . . . . 2006, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per
le sue funzioni presso la Direzione generale Agricoltura, Viale
Silvani n. 6, Bologna
- il Consorzio fidi/la Cooperativa di garanzia tra imprese agricole
(di seguito denominato Organismo di garanzia (codice fiscale/Partita
IVA . . . . . . . . . . . . . . .), con sede in . . . . . . . . . . .
. . . . . ., nella persona del legale rappresentante sig. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
premesso che
- la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo degli Organismi di
garanzia nel settore agricolo, interviene con le modalita' e nelle
forme previste dalla L.R. 43/97, quale risulta modificata dalla L.R. 2
ottobre 2006, n. 17, e dai criteri attuativi della legge stessa
approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1443 del 17
ottobre 2006, concedendo agli stessi:
- contributi per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi e del
patrimonio di garanzia;
- contributi per il pagamento, in forma attualizzata, del concorso sul
pagamento degli interessi sui prestiti erogati alle imprese agricole
socie dagli istituti di credito;
- contributi per l'attuazione di programmi di assistenza e consulenza
tecnico/finanziaria prestata a favore delle imprese socie;
- l'Organismo di garanzia:
- e' stato costituito in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.;
- e' regolato da uno statuto;
- e' iscritto  all'elenco  generale  degli   intermediari operanti nel
settore finanziario ed in particolare nell'apposita sezione prevista
dall'art. 113 del DLgs 385/93, ed e' quindi autorizzato ad effettuare
le operazioni previste dalla L.R. 43/97;
- ha sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna, con
articolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . (provinciale o
interprovinciale o regionale);
- ha una base associativa costituita da   n. . . . . . . imprenditori
di cui all'art. 2135 del C.C.;
- svolge le attivita' disciplinate dall'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge n. 326 del 24 novembre
2003;
- persegue un fine mutualistico e non ha scopo di lucro;
- concede le garanzie e le agevolazioni creditizie senza tener conto
dell'entita' della sottoscrizione dei singoli soci;
- ha il Consiglio di amministrazione formato, per almeno due terzi, da
titolari di aziende agricole socie e loro rappresentanti, cosi' come
previsto dallo statuto;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Organismo di garanzia si impegna ad utilizzare le risorse assegnate
dalla Regione nel rispetto delle norme recate dalla L.R. 43/97, dai
criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
1443/06 e dai contenuti dei singoli programmi regionali annuali.
In particolare, l'Organismo di garanzia si impegna a tenere una
contabilita' separata per ogni tipologia di aiuto (credito a breve
termine, credito a medio-lungo termine, garanzia fidejussoria)
attivata con l'intervento finanziario della Regione.
L'Organismo indichera' nel proprio bilancio la consistenza
dell'intervento finanziario della Regione e di quello di altri enti
pubblici finanziatori.
Art. 2
L'Organismo di garanzia si impegna a destinare le assegnazioni
regionali a titolo dell'art. 1, secondo comma, lett. a) e b) della
L.R. 43/97, nonche' gli interessi maturati sulle somme erogate dalla
Regione, alle finalita' previste dai Programmi regionali.
E' escluso l'utilizzo delle somme di cui al precedente comma per spese
di gestione o di funzionamento dell'Organismo di garanzia.
Art. 3
L'Organismo di garanzia si impegna ad utilizzare le assegnazioni
regionali per la concessione di garanzie e il pagamento, in forma
attualizzata, del concorso sugli interessi a favore degli imprenditori
soci che ottengano dagli istituti di credito finanziamenti a breve e a
medio-lungo termine nel rispetto delle azioni ammissibili, della loro
intensita', del tasso massimo dell'aiuto stabiliti nei criteri
attuativi della L.R. 43/97 e nei Programmi regionali di attuazione.
L'intervento dell'Organismo di garanzia e' consentito nei confronti
delle aziende socie secondo i requisiti, le condizioni, le priorita',
le limitazioni e le esclusioni ugualmente indicati nei predetti atti
regionali.
Art. 4
L'Organismo di garanzia fornira' annualmente alla Regione:
a) l'elenco dei beneficiari delle garanzie messe in atto;
b) l'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle procedure
attivate per il recupero delle somme versate alle banche
convenzionate;
c) l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi
attualizzati con l'indicazione, per ciascuna tipologia di aiuto,
dell'ammontare del prestito erogato dall'istituto di credito, della
sua durata e del contributo concesso dall'Organismo di garanzia;
d) la documentazione  bancaria  relativa  alle operazioni
rendicontate;
e) le altre informazioni previste dai Programmi regionali attuativi
degli interventi.
Art. 5
L'Organismo di garanzia, nel caso in cui acceda ai contributi per
programmi di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore
delle imprese associate, si impegna alla puntuale ed esatta
realizzazione del programma ammesso a contributo, nonche' alla sua
rendicontazione con le modalita' indicate dal Programma regionale
annuale di attuazione della L.R. 43/97.
Art. 6
La Regione, per il tramite del competente Servizio Aiuti alle imprese,
si riserva il diritto di verificare, attraverso controlli periodici,
che l'Organismo di garanzia operi nel rispetto dei vincoli e delle
condizioni dettate dalla L.R. 43/97 e dai successivi provvedimenti
attuativi nonche' dalle disposizioni comunitarie in materia.
La violazione di tali vincoli e condizioni comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97.
Art. 7
In caso di scioglimento anticipato o di liquidazione, l'Organismo di
garanzia si impegna a comunicare immediatamente alla Regione i motivi
e le cause dello scioglimento o della liquidazione nonche' a
restituire le quote dei contributi riscossi e non ancora utilizzati.
Art. 8
La Regione e l'Organismo di garanzia si impegnano, ciascuno per
l'ambito di rispettiva operativita', a trattare i dati nel rispetto
delle norme recate dal DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione
dei dati personali".
Art. 9
Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente
convenzione, che non potessero essere definite per via amministrativa,
le parti riconoscono come Foro competente il Foro di Bologna.
Art. 10
Tutte le spese derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente
convenzione saranno a carico dell'Organismo di garanzia.
Letto, approvato e sottoscritto.
per LA REGIONE	per L'ORGANISMO
EMILIA-ROMAGNA	DI GARANZIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL . . . . . . . . . . . . . . . .
AIUTI ALLE IMPRESE	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile,
le parti approvano espressamente le clausole di cui all'art. 9.
per LA REGIONE	per L'OORGANISMO
EMILIA-ROMAGNA	DI GARANZIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL . . . . . . . . . . . . . . . .
AIUTI ALLE IMPRESE	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina