REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 7 marzo 2006, n. 3088

Prescrizioni fitosanitarie, ai sensi della L.R. 20/1/2004, n. 3, relative all'obbligo di comunicazione dell'ubicazione di nuovi vivai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la Direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita', di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunita';
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali";
- il DM 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della
Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio
1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutto";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31";
- il DM 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della
Vaiolatura delle drupacee (Sharka)";
- il DM 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica";
- il DM 9 agosto 2000, recante "Recepimento delle direttive della
Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del
28/06/1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione
del DLgs 19 maggio 2000, n. 151";
- la propria determinazione n. 2007 del 13/03/2001, recante
"Prescrizioni fitosanitarie ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n.
3";
- il R.R. 17 febbraio 2005, n. 2, recante "Istituzione, ai sensi
dell'articolo 7 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di
tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria
regionale. Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e
21 agosto 2001, n. 31), della certificazione di controllo volontario
per gli aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali interessanti
il settore vivaistico. Abrogazione del Regolamento regionale 6
settembre 1999, n. 26 (Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19
gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario,
genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico.
Abrogazione del R.R. 28 giugno 1984, n. 36)";
considerata:
- la necessita' di conoscere l'esatta ubicazione dei vivai di piante
da frutto (compresa l'actinidia) e di piante forestali e ornamentali
da pieno campo contemplate nella normativa fitosanitaria e di qualita'
al fine di poter espletare puntualmente i controlli fitosanitari e di
qualita' obbligatori;
- la necessita' di vietare l'utilizzo di portinnesti, gemme o marze
per la costituzione di astoni di piante da frutto non provenienti da
campi di piante madri ufficialmente dichiarati, al fine di ridurre il
rischio fitosanitario;
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003,
avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del
17/12/2001;
- n. 19139 del 28 dicembre 2005, avente ad oggetto "L.R. 43/01.
Conferimento di incarichi di responsabilita' di struttura e
sostituzione provvisoria all'interno della Direzione generale
Agricoltura", avente decorrenza dall'1/1/2006 e fino al 30/6/2006;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
1) che le aziende vivaistiche, iscritte al Registro regionale dei
produttori che producono piante da frutto (compresa l'actinidia),
piante forestali e ornamentali da pieno campo, hanno l'obbligo di:
a) comunicare al Servizio Fitosanitario regionale, utilizzando i
moduli appositamente predisposti, entro il 30 aprile di ogni anno (per
la fragola la scadenza e' posticipata al 15 giugno) e comunque non
oltre 30 giorni dalla messa a dimora delle piante, l'ubicazione di
nuovi impianti vivaistici;
b) allegare, alle citate comunicazioni, copia della Carta tecnica
regionale (CTR) nonche' l'estratto della mappa catastale in cui siano
evidenziati gli appezzamenti di terreno nei quali sono stati
costituiti i vivai;
c) per piante da frutto di pomoidee, prunoidee e fragola, allegare
inoltre la mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero di
piante per fila, distinto per specie, varieta' e tipologia (piante,
astoni e portinnesti);
d) utilizzare, per la costituzione di astoni di piante da frutto di
pomoidee e prunoidee, portinnesti, gemme o marze provenienti da campi
di piante madri ufficialmente dichiarati, salvo specifica
autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale;
2) che le comunicazioni effettuate al Servizio Fitosanitario regionale
ai sensi del citato R.R. 2/05 assolvono agli obblighi previsti dalla
presente determinazione;
3) che la propria determinazione n. 2007 del 13/3/2001 e' revocata e
sostituita dalla presente;
4) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c) della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, ai
sensi dell'art. 54, comma 23 del DLgs 19 agosto 2005, n. 214.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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