REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 2266

Determinazione dei criteri e delle modalita' per la sottoscrizione degli Accordi di programma e per la concessione dei contributi previsti rispettivamente all'art. 15, comma 2 e all'art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. 24/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio
delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella
Regione Emilia-Romagna, in conformita' a quanto previsto dall'art.
117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;
richiamato l'art. 15 della citata L.R. 24/03 recante "Contributi
regionali" che prevede al comma 1 lettera a) che "la Regione concede
contributi agli Enti locali e loro associazioni, per la promozione e
l'istituzione dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 14" e al
comma 2 che "i contributi sono concessi secondo i criteri e le
modalita' definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo
12 della L.R. n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici Accordi di
programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese
ritenute ammissibili";
considerato che l'art. 15 al comma 3 prevede  inoltre che i contributi
sopraddetti siano concessi per spese di progettazione e di attuazione,
con esclusione delle spese di personale;
dato atto:
- che la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto stabilito
dall'articolo 14, comma 7 della L.R. 24/03, ha provveduto a definire
gli standard essenziali e gli standard raccomandati di servizio delle
strutture di polizia locale individuati con propria deliberazione n.
1179 del 21/6/2004 e dalla quale risultano in particolare anche gli
standard dei Corpi a carattere intercomunale;
- che il Presidente della Regione con propria lettera datata 11
gennaio 2005, prot. n. 522/05/PGR, ha scritto ai Presidenti delle
Unioni, delle Associazioni intercomunali e delle Comunita' Montane
dell'Emilia-Romagna al fine di avviare le procedure volte a sostenere
la costituzione dei nuovi Corpi intercomunali di polizia locale,
secondo quanto previsto dalla L.R. 24/03;
valutato che sia interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna
sperimentare gli Accordi di programma richiamati all'art. 15 comma 2,
per dare piena attuazione alle previsioni di cui all'art. 14 della
L.R. 24/03, anche al fine di qualificare ulteriormente la propria
azione a sostegno della costituzione dei nuovi Corpi di polizia locale
e prioritariamente dei Corpi intercomunali di polizia locale, che
rappresenta uno degli obiettivi piu' significativi della nuova legge
regionale;
ritenuto di stabilire con il presente provvedimento  i criteri e le
modalita' per la definizione degli Accordi di programma e per la
concessione dei contributi previsti rispettivamente all'art. 15, comma
2 e all'art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. 23/04;
richiamati:
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente "Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di Enti locali";
- l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", il quale stabilisce che la concessione di
contributi finanziari e' subordinata alla predeterminazione e
pubblicazione, da parte delle Amministrazioni procedenti, dei criteri
e modalita' cui le stesse debbono attenersi;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo
di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e delle proprie
deliberazioni 447/03 e 1529/03;
su proposta del Presidente della Giunta regionale;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di determinare i criteri e le modalita' per la sottoscrizione degli
Accordi di programma e per la concessione dei contributi previsti
rispettivamente all'art. 15, comma 2 e all'art. 15, comma 1, lett.
a)della L.R. 24/03, specificati nell'Allegato A quale parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare gli schemi di Accordi di programma di cui agli
Allegati B e C quale riferimento sostanziale per la definizione dei
singoli Accordi;
3) di considerare prioritaria la sottoscrizione degli Accordi di
programma relativi alla promozione e istituzione dei Corpi
intercomunali di polizia municipale;
4) di pubblicare integralmente il testo della  presente deliberazione
e gli Allegati A, B e C parti integranti, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Criteri e modalita' per la sottoscrizione degli Accordi di programma e
la concessione dei contributi previsti rispettivamente all'art. 15,
comma 2 e all'art. 15, comma 1 lett. a), della L.R. 24/03
1) Soggetti sottoscrittori degli Accordi
La Regione sottoscrive Accordi di programma con gli Enti locali e loro
Associazioni per la realizzazione di progetti volti alla promozione e
all'istituzione dei Corpi di polizia locale di cui all'art. 14 della
L.R. 4 dicembre 2003, n. 24) e in particolare per il raggiungimento
degli standard di servizio, essenziali e raccomandati, di cui alla
delibera di Giunta 1179/04.
Per le Unioni, le Associazioni intercomunali e le Comunita' Montane la
condizione per poter sottoscrivere l'Accordo e accedere ai contributi
e' che venga formalizzato l'impegno a conferire  alla forma
associativa il servizio e la funzione di polizia locale (qualora non
fosse gia' conferito) mediante apposite convenzioni da sottoscrivere
entro un anno dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di programma.
Per le Comunita' Montane si precisa che la concessione dei contributi
e' subordinata alla conclusione di convenzioni o all'adozione di atti
di delega della funzione/servizio di polizia locale alla Comunita'
Montana stessa, secondo quanto previsto dall'Allegato A (Dotazione
organica minima dei Corpi, secondo paragrafo, punti a e b) della
delibera di Giunta 1179/04.
2) Obiettivi degli Accordi
Gli Enti locali e loro associazioni potranno presentare un progetto
che preveda la promozione e la costituzione del corpo di polizia
locale ai sensi della Legge 24/03.
L'articolo 14 della L.R. 24/03 "Corpo di polizia locale"  prevede in
particolare:
- al comma 1, che la Regione promuove e sostiene la costituzione di
corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti
secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il
territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e
provinciale;
- al comma 5, che per lo svolgimento delle attivita' indicate al comma
2 del medesimo articolo, i corpi di polizia municipale, anche a
carattere intercomunale, siano strutturati in modo da garantire la
continuita' del servizio per tutti i giorni dell'anno, siano
costituiti da almeno trenta addetti piu' il Comandante, salvo quanto
previsto al comma 7 del medesimo articolo, gestiscano una centrale
radio operativa, promuovano l'organizzazione e l'integrazione delle
attivita' per aree territoriali omogenee, garantiscano gli standard
essenziali di servizio previsti dalla deliberazione della Giunta
1179/04;
- al comma 6, che in caso di costituzione di un corpo intercomunale
questo sia istituito mediante la stipula di una convenzione tra enti
che deve necessariamente prevedere:
a) il Sindaco rispetto al quale il comandante della polizia municipale
e' responsabile ai sensi dell'articolo 17 comma 1;
b) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni
aderenti che svolga compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul
corpo di polizia locale;
c) l'individuazione di criteri per la ripartizione delle entrate e
delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
d) la definizione delle modalita' di svolgimento del servizio, basato
su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni
facenti parte del corpo intercomunale.
3) Requisiti di ammissibilita'
Premessa: i destinatari dei contributi previsti nel presente allegato
sono gli Enti locali e loro associazioni che presentino  progetti
volti alla promozione e all'istituzione dei corpi di polizia locale di
cui all'art. 14 (art. 15, comma 1, lettera a) della L.R. 4 dicembre
2003, n. 24).
Pertanto, tutti i progetti dei quali si chiede la sottoscrizione
dell'Accordo e il relativo finanziamento dovranno contenere:
A) un documento politico programmatico adottato nelle forme ritenute
piu' opportune(dichiarazione del/i Sindaci o del Presidente della
Provincia, delibera/e di Giunta, delibera/e di Consiglio) attraverso
il quale si esprime la volonta' di sottoscrivere un Accordo di
programma con la Regione per le finalita' di cui alla presente
delibera;
B) uno studio di fattibilita', articolato ordinariamente in un massimo
di tre anni, che partendo dalla situazione di fatto illustri in
maniera articolata e per ciascun anno di sviluppo del progetto:
- le fasi di attuazione e la scansione temporale dello stesso;
- le risorse, in spesa corrente e in conto investimenti, attraverso le
quali si intende qualificare la struttura di polizia locale,
raggiungere gli obiettivi di cui al punto 2) ed eventualmente altri
obiettivi oggetto di iniziativa regionale (formazione, rete regionale
radiomobile, obiettivi derivanti da intese regionali o locali con le
Autorita' di pubblica sicurezza, ecc.);
C) una dichiarazione di conformita' delle divise, dei distintivi di
grado e degli altri segni di riconoscimento a quanto previsto agli
artt. 19 e 21 della Legge 24/03 o in alternativa il loro adeguamento
come obiettivo necessario della prima fase di attuazione dell'Accordo
di programma;
D) una dichiarazione di sostanziale conformita' del Regolamento del
Corpo ai Regolamenti base adottati dalla Conferenza Regione-Autonomie
locali o in alternativa la sua adozione come obiettivo necessario
dell'attuazione dell'Accordo di programma;
E) l'individuazione nominativa di un unico referente
politico/amministrativo e di un unico referente tecnico quali
riferimenti, nella fase istruttoria degli Accordi,
dell'Amministrazione regionale.
4) Termini e modalita' di presentazione delle richieste per l'avvio
della procedura
Le domande relative all'avvio della procedura finalizzata alla
sottoscrizione degli Accordi comprensivi delle previsioni di
contributo regionale, redatte in carta libera e sottoscritte dal
legale rappresentante dell'Ente locale richiedente, dovranno pervenire
al Servizio "Promozione e Sviluppo delle politiche per la sicurezza e
della polizia locale", del Gabinetto del Presidente della Giunta,
Viale Aldo Moro n. 64 - 40127 Bologna.
La richiesta di avvio della procedura puo' avvenire in ogni momento a
partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale
del presente provvedimento, entro il termine del 31 marzo 2007.
In caso di documentazione incompleta o insufficiente il gia' citato
Servizio regionale potra' richiedere, anche per le vie brevi, le
integrazioni necessarie.
Le domande e le eventuali integrazioni richieste non consegnate
direttamente presso gli Uffici regionali, dovranno essere
esclusivamente inviate a mezzo raccomandata postale; in quest'ultimo
caso fa fede la data del timbro di spedizione.
Verificata la completezza della documentazione, il Servizio ne da'
comunicazione al richiedente e dichiara avviata la procedura a far
data dalla presentazione della stessa o, in caso di richiesta di
integrazioni, dall'invio delle stesse.
Vengono individuati quali responsabili dell'istruttoria relativa alle
proposte degli Accordi di programma e del procedimento di concessione
dei contributi rispettivamente il dott. Gian Luca Albertazzi,
Posizione organizzativa "Supporto tecnico e Coordinamento delle
attivita' relative alla polizia locale"  e la dott.ssa Annalisa
Orlandi, Posizione organizzativa "Coordinamento delle attivita'
amministrative e di bilancio", del Servizio "Promozione e Sviluppo
delle politiche per la sicurezza e della polizia locale".
5) Istruttoria e valutazione dei progetti
Le domande presentate, complete di tutte le informazioni ed i
documenti richiesti, saranno istruite ed esaminate dal Servizio
"Promozione e Sviluppo delle politiche per la sicurezza e della
polizia locale" in stretto raccordo con i referenti
dell'Amministrazione richiedente di cui al punto 3), lett. E).
Nel tempo indicativo di tre mesi dalla presentazione della domanda,
verra' predisposta, se ne esistono i presupposti, una proposta di
Accordo di programma secondo gli schemi di riferimento previsti dagli
Allegati B e C, condivisa dai referenti politico/amministrativi delle
due parti.
La Giunta regionale, orientativamente due volte all'anno, a seguito
dell'adozione del bilancio di previsione e dell'assestamento,
deliberera' l'elenco degli Accordi per i quali si puo' procedere alla
sottoscrizione indicando la misura annua del contributo regionale
erogabile.
Successivamente le parti adotteranno in via definitiva, nelle forme
previste da ciascun Ente, i testi definitivi degli Accordi di
programma e procederanno alla loro sottoscrizione.
Le proposte di Accordo di programma gia' definite che non venissero
inserite nell'elenco degli Accordi da sottoscrivere mantengono la loro
validita' salvo richiesta di aggiornamento avanzata da una delle
parti.
6) Criteri di priorita'
Ai fini dell'ammissione ai contributi, verra' data priorita' ai
progetti che riguardano la promozione e la costituzione di corpi
intercomunali di polizia locale; sara' tuttavia garantito lo sviluppo
anche delle altre  tipologie di corpo previste (municipali e
provinciali)secondo l'ordine cronologico di avvio della procedura di
cui al precedente punto 4).
7) Approvazione degli Accordi e quantificazione dei contributi
Sulla base dell'istruttoria e valutazione effettuata, tenendo conto
dei criteri di priorita' di cui al precedente punto 5), la Giunta
regionale provvedera' all'approvazione delle singole proposte
definitive di Accordo di programma, alla quantificazione dei
contributi per il primo anno di vigenza dello stesso, e alla
previsione del finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione
previste nelle proposte di Accordo, in stretta correlazione con le
effettive  risorse iscritte sui bilanci per gli esercizi seguenti.
I contributi sono concessi per spese di investimento in misura non
superiore al 70% dell'importo delle spese ritenute ammissibili.
Per le azioni previste dal presente provvedimento, i contributi
potranno essere concessi per interventi iniziati a partire dalla data
di definizione delle proposta di Accordo di cui al precedente punto
5), secondo capoverso (di conseguenza la data di emissione della prima
fattura non potra' essere anteriore a tale termine).
8) Decorrenza e termine delle attivita' di progetto
La decorrenza, lo sviluppo temporale delle attivita' e la conclusione
delle stesse sono quelle previste dai singoli Accordi di programma.
9) Revoca e/o recesso
Il diritto al contributo decade in caso di inadempimento da parte
dell'ente assegnatario. In tale caso la Regione Emilia-Romagna, previa
diffida ad adempiere agli impegni assunti attraverso l'Accordo di
programma, revoca le quote di finanziamento accordate relativamente
alle fasi non realizzate.
10) Liquidazione ed erogazione dei contributi. Rendicontazione finale
La liquidazione del contributo annuo regionale e' disposta a
presentazione di:
1) una relazione sull'attivita' di progetto;
2) provvedimenti di impegno della spesa relativa agli investimenti per
gli   acquisti/forniture indicanti i mezzi di copertura finanziaria;
3) provvedimenti di avvenuta fornitura/acquisto indicanti l'importo
della spesa sostenuta e  copia delle relative fatture.
Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero
inferiori a quelle previste nel programma, l'ammontare del contributo
sara' proporzionalmente ridotto.
11) Verifiche
La Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene
opportuna per verificare lo sviluppo del progetto e potra' svolgere
sopralluoghi al fine di controllare l'attuazione del programma.
12) Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in
possesso in occasione dell'espletamento del procedimento verranno
trattati esclusivamente per le finalita' del presente bando e nel
rispetto della Legge 675/96 e successive modifiche.
ALLEGATO B
Schema di Accordo di programma ex art. 15 commi 1 lett. a) e 2 della
L.R. 24/03 e delibera della Giunta regionale 1179 del 21/6/2004
CORPO A CARATTERE INTERCOMUNALE
Accordo di programma per l'istituzione e lo sviluppo del Corpo
intercomunale di polizia municipale, come definito dall'articolo 14
della L.R. 4/12/2003, n. 24
tra
La Regione Emilia-Romagna, rappresentata da . . . . . . . . . . . . .
. ;
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .nella persona di . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ;
richiamata la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" ed in particolare:
- l'articolo 11, comma 5, che prevede che i Comuni, le cui dimensioni
organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia
municipale, svolgono le relative attivita' in forma associata mediante
corpi intercomunali;
- l'articolo 14 "Corpo di polizia locale" che  prevede in
particolare:
- al comma 1, che la Regione promuove e sostiene la costituzione di
corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti
secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il
territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e
provinciale;
- al comma 5, che per lo svolgimento delle attivita' indicate al comma
2 del medesimo articolo, i corpi di polizia municipale, anche a
carattere intercomunale, siano strutturati in modo da garantire la
continuita' del servizio per tutti i giorni dell'anno, siano
costituiti da almeno trenta addetti piu' il Comandante, gestiscano una
centrale radio operativa e promuovano l'organizzazione e
l'integrazione delle attivita' per aree territoriali omogenee, in
sintonia con quanto previsto dagli standard essenziali definiti dalla
deliberazione della Giunta 1179/04, di seguito richiamata;
- al comma 6, che in caso di costituzione di un corpo intercomunale
questo sia istituito mediante la stipula di una convenzione tra enti
che deve necessariamente prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni
aderenti che svolga compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul
corpo di polizia municipale;
b) l'individuazione di criteri per la ripartizione delle entrate e
delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
c) la definizione delle modalita' di svolgimento del servizio, basato
su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni
facenti parte del corpo intercomunale;
- l'articolo 15 "Contributi regionali" che prevede al comma 1 lettera
a) che "la Regione concede contributi agli Enti locali e loro
associazioni, per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia
locale di cui all'articolo 14" e al comma 2 che "i contributi sono
concessi secondo i criteri e le modalita' definiti dalla Giunta
regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della L.R. n. 11 del 2001,
anche sulla base di specifici Accordi di programma, in misura non
superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili";
dato atto che:
- la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto stabilito
dall'articolo 14, comma 7 della L.R. n. 24 del 4/12/2003, ha
provveduto a definire gli standard essenziali e gli standard
raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale individuate
con delibera n. 1179 del 2004 e dalla quale risultano in particolare
anche gli standard dei corpi a carattere intercomunale;
- in coerenza con quanto previsto dalla direttiva sugli standard
essenziali di servizio delle strutture di polizia locale di cui alla
sopracitata delibera di Giunta regionale 1179/04, la firma del
presente Accordo di programma costituisce riconoscimento della
gestione in forma associata delle funzioni di polizia municipale in
convenzione da parte dei Comuni di . . . . . . attraverso
l'Associazione/Unione/Comunita' Montana . . . . . . quale corpo
intercomunale di polizia municipale ai sensi della L.R. 24/03;
- il Presidente della Regione con propria lettera datata 11 gennaio
2005, prot. n. 522/05/PGR, ha scritto ai Presidenti delle Associazioni
intercomunali, delle Unioni di Comuni e delle Comunita' Montane
dell'Emilia-Romagna al fine di avviare le procedure volte a sostenere
la costituzione dei nuovi corpi intercomunali di polizia locale,
secondo quanto previsto dalla L.R. 24/03;
- la Giunta regionale ha adottato, con propria deliberazione n.....
del ...., la determinazione dei criteri e delle modalita' per la
sottoscrizione degli Accordi di programma e per la concessione dei
contributi previsti rispettivamente dall'articolo 15, comma 2 e
dall'articolo 15, comma 1, lett. a);
dato atto, inoltre, che:
- . . . .
- in data. . . . . . veniva approvato dai Sindaci dei Comuni
interessati uno studio di fattibilita' e il relativo progetto di
istituzione del corpo unico di polizia municipale in aderenza alla
Legge 24/03 e conseguenti direttive della Giunta regionale e che gli
stessi decidevano di procedere inviando apposita proposta convenzione
ai Consigli comunali per l'approvazione;
- che tra i Comuni sopra citati, in data..... veniva stipulata una
apposita convenzione per la costituzione e gestione in forma associata
del servizio di polizia municipale tramite l'istituzione di un corpo
intercomunale unico;
- il neo corpo intercomunale di polizia municipale non ha ancora
raggiunto gli standard di servizio previsti dalla L.R. n. 24 del
4/12/2003 e dalla delibera della Giunta regionale n. 1179 del
21/6/2004 ed in particolare  le caratteristiche strutturali minime
previste per i corpi di polizia locale della Regione Emilia-Romagna;
- in data . . . . . .veniva indirizzata alla Regione Emilia-Romagna
domanda di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione del
presente Accordo di programma, esplicitando il loro intento attraverso
la presentazione di un apposito progetto, e che la successiva
istruttoria aveva esito favorevole all'accoglimento;
- che il sopra citato progetto contiene, come previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n . . . . del . . . . . in
materia di criteri e modalita' per la sottoscrizione degli Accordi di
programma e per la concessione di contributi ex articolo 15 commi 1,
lett. a) e 2:
A) un documento politico programmatico adottato nelle forme ritenute
piu' opportune (dichiarazione del/i Sindaci o del Presidente della
Provincia, delibera/e di Giunta, delibera/e di Consiglio) attraverso
il quale si esprime la volonta' di sottoscrivere un Accordo di
programma con la Regione per le finalita' di cui al presente accordo;
B) uno studio di fattibilita', articolato . . . . . . . anni, che
partendo dalla situazione di fatto illustri in maniera articolata e
per ciascun anno di sviluppo del progetto:
1) le fasi di attuazione e la scansione temporale dello stesso;
2) le risorse, in spesa corrente e in conto investimenti, attraverso
le quali si intende qualificare la struttura di polizia locale,
raggiungere gli obiettivi indicati al punto 2), Allegato A, della
delibera della Giunta regionale n. . . . . .. del. . . . . . .in
materia di criteri e modalita' per la sottoscrizione degli Accordi di
programma e per la concessione di contributi ex articolo 15 commi 1,
lett. a) e 2 ed eventualmente altri obiettivi oggetto di iniziativa
regionale;
C) una dichiarazione di conformita' delle divise, dei distintivi di
grado e degli altri segni di riconoscimento a quanto previsto agli
artt. 19 e 21 della Legge 24/03 (o in alternativa il loro adeguamento
come obiettivo necessario della prima fase di attuazione dell'Accordo
di programma);
D) una dichiarazione di sostanziale conformita' del Regolamento del
Corpo ai Regolamenti base adottati dalla Conferenza Regione-Autonomie
locali (o in alternativa la sua adozione come obiettivo necessario
dell'attuazione dell'Accordo di programma);
E) l'individuazione nominativa di un unico referente
politico/amministrativo e di un unico referente tecnico quali
riferimenti, nella fase istruttoria degli Accordi,
dell'Amministrazione regionale;
- la successiva istruttoria, effettuata ad opera degli Uffici
regionali preposti, dava esito favorevole all'accoglimento della
richiesta;
tutto cio' premesso si conviene e si sottoscrive il presente Accordo
di programma:
Art. 1
Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Accordo di programma da stipulare tra la
Regione Emilia-Romagna e . . . . . . in qualita' di . . . . . . . .
per conto e nell'interesse anche dei Comuni di . . . . . . . .
Art. 2
Obiettivi
Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione
Emilia-Romagna e. . . . . . . , quale Ente delegato dai Comuni sopra
ricordati per la gestione associata del corpo unico intercomunale di
polizia municipale, ponendosi come finalita':
a) una razionale gestione della polizia locale da cui scaturisca, per
effetto degli impegni assunti da entrambi i firmatari del presente
documento, l'adeguamento del citato corpo unico agli standard
qualitativi e funzionali definiti dalla Regione;
b) il riconoscimento della gestione associata del corpo unico di
polizia municipale di . . . . . . .quale corpo intercomunale ai sensi
della L.R. 24/03.
Art. 3
Oggetto - Interventi
Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi previsti
per la realizzazione del progetto approvato dai Comuni deleganti per
la gestione associata del corpo unico di polizia municipale tramite .
. . . . . . , che di seguito si specificano in: . . . . . .Descrizione
degli elementi che caratterizzano il progetto . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Nel dettaglio gli interventi sono cosi' schematizzati:
- Intervento: a) Organizzazione della struttura e conseguente
riqualificazione del personale conferito dagli Enti partecipanti:
descrizione dell'intervento:
descrizione delle attivita':
- Intervento: b) Adeguamento dell'organico
descrizione dell'intervento:
descrizione delle attivita':
- Intervento: c) Adeguamento agli standard rispetto  agli orari minimi
di servizio previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 1179 del
21/6/2004
descrizione dell'intervento:
descrizione delle attivita':
- Intervento: d) Adeguamento delle strutture e delle attrezzature;
descrizione dell'intervento:
descrizione delle attivita':
Art. 4
Durata e fasi temporali di realizzazione degli interventi
Lo sviluppo del corpo unico intercomunale di polizia municipale,
tenuto conto delle direttrici sopra riportate, si articola in un arco
temporale di . . . . . . . . .anni, cosi' suddiviso:
fase 1 - anno 200X - ... (descrizione delle attivita' di competenza
della fase). . . . . . . ;
fase 2 - anno 200X + 1 - ... (descrizione delle attivita' di
competenza della fase). . . . . . . .;
fase 3 - anno 200X + 2 - completamento del progetto e raggiungimento
degli standard fissati dalla Regione - ... (descrizione delle
attivita' di competenza della fase) . . . . . .
L'Ente facente capo al corpo unico, comunichera' alla Regione, entro
il 30 novembre di ciascun anno, il piano dettagliato delle attivita'
relativo all'anno successivo.
Art. 5
Quadro economico di riferimento
Il progetto di istituzione e del corpo unico intercomunale di polizia
municipale approvato dai Comuni di ... comporta lo stanziamento a
bilancio degli importi sotto indicati a carico dei rispettivi
strumenti di programmazione finanziaria:
Anno 200X
Spese di gestione - Spesa corrente	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di investimenti	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di personale	Euro   . . . . . . . . . .
Anno 200X +1
Spese di gestione - Spesa corrente	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di investimenti	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di personale	Euro   . . . . . . . . . .
Anno 200X +2
Spese di gestione - Spesa corrente	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di investimenti	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di personale	Euro   . . . . . . . . . .
Gli importi riportati per gli anni 200X+1 e 200X+2, fermo restando
quanto indicato all'articolo successivo, sono suscettibili di
oscillazioni o scostamenti a seguito di assestamenti che dovessero
intervenire nell'ambito della formazione dei rispettivi bilanci
annuali di competenza.
Art. 6
Obblighi assunti da ciascun partecipante
L'Ente di. . . . . . . .. , in qualita' di ente di riferimento per la
gestione associata del corpo intercomunale di polizia municipale, si
assume l'impegno a realizzare tutti gli interventi previsti nel
presente accordo nei tempi previsti dal precedente articolo 4. Si
impegna inoltre a rendicontare le attivita' svolte secondo le
modalita' riportate nel successivo articolo 7.
La Regione Emilia-Romagna fara' fronte al finanziamento relativo
all'anno 200X con un contributo quantificato in base al piano
finanziario nell'importo massimo di Euro. . . . . . . . .; pari al 70%
dell'importo di Euro . . . . . . . . quale onere presunto per l'anno
200X.
Non costituendo il presente contratto vincolo per l'iscrizione a
bilancio delle dotazioni finanziarie per gli esercizi futuri, al
finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione previste nel
presente Accordo (anni 200X+1 - 200X+2), la Regione provvedera' con un
contributo pari al 70% delle spese di investimento ritenute
ammissibili, per un importo massimo nel triennio di Euro  . . . .  . .
., in stretta correlazione con le effettive risorse iscritte sui
bilanci per gli esercizi successivi al 200X. La Regione si impegna a
comunicare tempestivamente, ogni anno, all'ente capofila, l'avvenuto
inserimento a bilancio delle dotazioni finanziarie necessarie per lo
sviluppo del presente Accordo.
Art. 7
Rendicontazione sull'attuazione del programma
Le parti concordano di effettuare una prima valutazione sull'avvio del
programma prevedendo la trasmissione da parte dell'ente capofila di
una relazione dettagliata sugli interventi iniziali effettuati nei
primi sei mesi dall'avvio del progetto. Successivamente, l'ente si
impegna ad inviare entro 60 giorni dal termine di ciascuna fase di cui
all'articolo 4 una relazione sull'attivita' di progetto svolta, nella
quale si dichiari il rispetto degli impegni assunti per la fase di cui
trattasi. Qualora la Regione non presenti osservazioni o richieste di
chiarimento nei successivi 30 giorni i contenuti della relazione si
intendono assentiti. La Regione si riserva di richiedere la
documentazione che ritiene opportuna per verificare lo sviluppo del
progetto e potra' svolgere sopralluoghi al fine di controllare
l'attuazione del programma.
Art. 8
Modalita' di concessione ed erogazione
del finanziamento regionale
Il finanziamento complessivamente concesso dalla Regione
Emilia-Romagna in base al presente Accordo rappresenta l'ammontare
massimo concedibile anche in caso di variazione degli importi
necessari alla realizzazione delle attivita' o di variazioni degli
importi ascritti ai bilanci dei Comuni interessati, cosi' come
definito da questo atto. Qualora si verificassero aumenti rispetto
agli importi preventivati e definiti dal presente Accordo di
programma, il contributo regionale restera' invariato. Qualora in sede
di rendicontazione i costi finali delle attivita' svolte risultassero
inferiori a quanto in esso definiti, il finanziamento regionale verra'
proporzionalmente ridotto in relazione agli importi indicati nella
documentazione fornita. Le erogazioni saranno a cadenza annuale e
verranno effettuate previa presentazione dei seguenti documenti:
1. Relazione di cui all'articolo 7;
2. Determina di impegno della spesa per l'acquisto/fornitura;
3. Copia delle fatture relative agli acquisti/forniture.
Art. 9
Gruppo tecnico di monitoraggio e concertazione
Le parti concordano di dare vita ad un gruppo tecnico, composto almeno
da un rappresentante per ognuno dei due soggetti stipulanti,
comprendente Comandante del corpo intercomunale di polizia municipale,
cui e' demandato il compito di valutare l'efficacia delle procedure
definite con il presente Accordo di programma e di apportare, tramite
sottoscrizione di un verbale di intesa, gli adeguamenti eventualmente
necessari alla realizzazione delle diverse fasi di progetto, quali:
- esame congiunto, qualora richiesto, dei piani dettagliati di
attivita' di cui all'art. 4;
- esame congiunto, qualora richiesto delle relazioni di cui all'art.
7;
- rideterminazione degli obiettivi parziali di ciascuna fase
temporale;
- rideterminazione del quadro economico relativo a ciascun anno di
attivita'.
Le parti si impegnano a nominare i propri rappresentanti nel gruppo
tecnico entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
Art. 10
Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte dell'ente sottoscrittore
dell'Accordo, la Regione Emilia-Romagna, previa diffida ad adempiere
agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di
finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.
Art. 11
Durata dell'Accordo
Il presente Accordo ha una durata, per quanto riferito allo sviluppo
del progetto sopra indicato, di anni ... e la sua scadenza viene
individuata al 31/12/200X+2, fatti salvi gli atti di rendicontazione e
di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano
essere conclusi entro il 31/12/200X+3.
Art. 12
Modalita' di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo
L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari
e' definitivamente approvato con decreto del ... rappresentante legale
dell'ente... quale legale rappresentante dell'ente capofila della
gestione associata del corpo unico di polizia municipale e viene
pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale.
ALLEGATO C
Schema di Accordo di programma ex art. 15, commi 1 lett. a) e 2 della
L.R. 24/03 e delibera della Giunta regionale n. 1179 del 21/6/2004
CORPO A CARATTERE COMUNALE
Accordo di programma per l'istituzione e lo sviluppo del corpo di
polizia municipale, come definito dall'articolo 14 della L.R.
4/12/2003, n. 24
tra
La Regione Emilia-Romagna, rappresentata da . . . . ;
il Comune di. . . . . . . nella persona del Sindaco . . . . . . ;
richiamata la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" ed in particolare:
- l'articolo 14 "Corpo di polizia locale" che  prevede in
particolare:
- al comma 1, che la Regione promuove e sostiene la costituzione di
corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti
secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il
territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e
provinciale;
- al comma 5, che per lo svolgimento delle attivita' indicate al comma
2 del medesimo articolo, i corpi di polizia municipale, anche a
carattere intercomunale, siano strutturati in modo da garantire la
continuita' del servizio per tutti i giorni dell'anno, siano
costituiti da almeno trenta addetti piu' il comandante, gestiscano una
centrale radio operativa e promuovano l'organizzazione e
l'integrazione delle attivita' per aree territoriali omogenee, in
sintonia con quanto previsto dagli standard essenziali definiti dalla
deliberazione della Giunta 1179/04, di seguito richiamata;
- l'articolo 15 "Contributi regionali" che prevede al comma 1 lettera
a) che "la Regione concede contributi agli Enti locali e loro
Associazioni, per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia
locale di cui all'articolo 14" e al comma 2 che "i contributi sono
concessi secondo i criteri e le modalita' definiti dalla Giunta
regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della L.R. n. 11 del 2001,
anche sulla base di specifici Accordi di programma, in misura non
superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili";
dato atto che:
- la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto stabilito
dall'articolo 14, comma 7 della L.R. n. 24 del 4/12/2003, ha
provveduto a definire gli standard essenziali e gli standard
raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale individuate
con delibera n. 1179 del 2004;
- in coerenza con quanto previsto dalla direttiva sugli standard
essenziali di servizio delle strutture di polizia locale di cui alla
sopracitata delibera di Giunta regionale 1179/04, la firma del
presente Accordo di programma costituisce riconoscimento del servizio
di polizia municipale quale "Corpo polizia municipale" ai sensi della
L.R. 24/03;
- il Presidente della Regione con propria lettera datata 11 gennaio
2005, prot. n. 522/05/PGR, ha scritto ai Presidenti delle Associazioni
intercomunali, delle Unioni di Comuni e delle Comunita' Montane
dell'Emilia-Romagna al fine di avviare le procedure volte a sostenere
la costituzione dei nuovi corpi intercomunali di polizia locale,
secondo quanto previsto dalla L.R. 24/03;
- la Giunta Regionale ha adottato, con propria deliberazione n. . . .
. . . del . . . . . . . . ., la determinazione dei criteri e delle
modalita' per la sottoscrizione degli Accordi di programma e per la
concessione dei contributi previsti rispettivamente dall'articolo 15,
comma 2 e dall'articolo 15, comma 1, lett. a);
dato atto, inoltre, che:
- . . . . . .
- il Comune di . . . . . . . . . . adottava un progetto di istituzione
del corpo di polizia municipale in aderenza alla Legge 24/03 e
conseguenti direttive della Giunta Regionale mediante approvazione
dell'organo deliberativo preposto;
- il servizio di polizia municipale non ha ancora raggiunto gli
standard di servizio previsti dalla L.R. n. 24 del 4/12/2003 e dalla
delibera della Giunta regionale n. 1179 del 21/6/2004 ed in
particolare le caratteristiche strutturali minime previste per i corpi
di polizia locale della Regione Emilia-Romagna;
- in data. . . . . . . . il Comune di. . . . . . . . . . indirizzava
alla Regione Emilia-Romagna domanda di avvio della procedura
finalizzata alla sottoscrizione del presente Accordo di programma,
esplicitando il suo intento attraverso la presentazione di un apposito
progetto;
- il sopra citato progetto contiene, come previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. . . . . del. . . . . . . . in materia di
criteri e modalita' per la sottoscrizione degli Accordi di programma e
per la concessione di contributi ex articolo 15, commi 1, lett. a) e
2:
A) un documento politico programmatico adottato nelle forme ritenute
piu' opportune (dichiarazione del/i Sindaci o del Presidente della
Provincia, delibera/e di Giunta, delibera/e di Consiglio) attraverso
il quale si esprime la volonta' di sottoscrivere un Accordo di
programma con la Regione per le finalita' di cui al presente Accordo;
B) uno studio di fattibilita', articolato su. . . . . . anni, che
partendo dalla situazione di fatto illustri in maniera articolata e
per ciascun anno di sviluppo del progetto:
1) le fasi di attuazione e la scansione temporale dello stesso;
2) le risorse, in spesa corrente e in conto investimenti, attraverso
le quali si intende qualificare la struttura di polizia locale,
raggiungere gli obiettivi indicati al punto 2), Allegato A, della
delibera della Giunta regionale n. . . . . . . . .del. . . . . . . in
materia di criteri e modalita' per la sottoscrizione degli Accordi di
programma e per la concessione di contributi ex articolo 15, commi 1,
lett. a) e 2 ed eventualmente altri obiettivi oggetto di iniziativa
regionale;
C) una dichiarazione di conformita' delle divise, dei distintivi di
grado e degli altri segni di riconoscimento a quanto previsto agli
artt. 19 e 21 della Legge 24/03 (o in alternativa il loro adeguamento
come obiettivo necessario della prima fase di attuazione dell'Accordo
di programma);
D) una dichiarazione di sostanziale conformita' del Regolamento del
corpo ai Regolamenti base adottati dalla Conferenza Regione-Autonomie
locali (o in alternativa la sua adozione come obiettivo necessario
dell'attuazione dell'Accordo di programma);
E) l'individuazione nominativa di un unico referente
politico/amministrativo e di un unico referente tecnico quali
riferimenti, nella fase istruttoria degli Accordi,
dell'Amministrazione regionale;
- la successiva istruttoria, effettuata ad opera degli Uffici
regionali preposti, dava esito favorevole all'accoglimento della
richiesta;
tutto cio' premesso si conviene e si sottoscrive il presente Accordo
di programma:
Art. 1
Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Accordo di programma da stipulare tra la
Regione Emilia-Romagna e il Comune di. . . . . . . . . .
Art. 2
Obiettivi
Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione
Emilia-Romagna e il Comune. . . . . . . . ., ponendosi come
finalita':
c) una razionale gestione della polizia locale da cui scaturisca, per
effetto degli impegni assunti da entrambi i firmatari del presente
documento, l'adeguamento del citato corpo agli standard qualitativi e
funzionali definiti dalla Regione;
d) il riconoscimento del corpo di polizia municipale del Comune di. .
. . . . . . quale corpo ai sensi della L.R. 24/03.
Art. 3
Oggetto - Interventi
Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi previsti
per la realizzazione del progetto approvato dal Comune di... per la
gestione del servizio di polizia mediante l'istituzione del corpo ai
sensi della L.R. 24/03, che di seguito si specificano in: . .
.(Descrizione degli elementi che caratterizzano il progetto) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Nel dettaglio gli interventi sono cosi' schematizzati:
- Intervento: c) Organizzazione della struttura e conseguente
qualificazione del personale;
Descrizione dell'intervento:
Descrizione delle attivita':
- Intervento: d) Adeguamento dell'organico
Descrizione dell'intervento:
Descrizione delle attivita':
- Intervento: c) Adeguamento agli standard rispetto  agli orari minimi
di servizio previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 1179 del
21/6/2004
Descrizione dell'intervento:
Descrizione delle attivita':
- Intervento: d) Adeguamento delle strutture e delle attrezzature
Descrizione dell'intervento:
Descrizione delle attivita'.
Art. 4
Durata e fasi temporali di realizzazione degli interventi
Lo sviluppo del percorso per giungere all'adeguamento del corpo
polizia municipale ai sensi della L.R. 24/03, tenuto conto delle
direttrici sopra riportate, si articola in un arco temporale di . . .
. . . . anni, cosi' suddiviso:
Fase 1 - anno 200X - ...(descrizione delle attivita' di competenza
della fase)...;
Fase 2 - anno 200X + 1 - ...(descrizione delle attivita' di competenza
della fase)...;
Fase 3 - anno 200X + 2 - completamento del progetto e raggiungimento
degli standard fissati dalla Regione. - ... (descrizione delle
attivita' di competenza della fase)....
Il Comune di... , comunichera' alla Regione, entro il 30 novembre di
ciascun anno, il piano dettagliato delle attivita' relativo all'anno
successivo.
Art. 5
Quadro economico di riferimento
Il progetto di istituzione e del corpo di polizia municipale ai sensi
della L.R. 24/03 approvato dal Comune di . . . . . . . . . . . .
comporta lo stanziamento a bilancio degli importi sotto indicati a
carico degli strumenti di programmazione finanziaria dell'ente:
Anno 200X
Spese di gestione - Spesa corrente	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di investimenti	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di personale	Euro   . . . . . . . . . .
Anno 200X +1
Spese di gestione - Spesa corrente	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di investimenti	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di personale	Euro   . . . . . . . . . .
Anno 200X +2
Spese di gestione - Spesa corrente	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di investimenti	Euro   . . . . . . . . . .
Spese di personale	Euro   . . . . . . . . . .
Gli importi riportati per gli anni 200X+1 e 200X+2, fermo restando
quanto indicato all'articolo successivo, sono suscettibili di
oscillazioni o scostamenti a seguito di assestamenti che dovessero
intervenire nell'ambito della formazione dei rispettivi bilanci
annuali di competenza.
Art. 6
Obblighi assunti da ciascun partecipante
Il Comune di. . . . . . . . . . . .  si assume l'impegno a realizzare
tutti gli interventi previsti nel presente Accordo nei tempi previsti
dal precedente articolo 4. Si impegna inoltre a rendicontare le
attivita' svolte secondo le modalita' riportate nel successivo
articolo 7.
La Regione Emilia-Romagna fara' fronte al finanziamento relativo
all'anno 200X con un contributo quantificato in base al piano
finanziario nell'importo massimo di Euro . . . . . . . . , pari al 70%
dell'importo di Euro . . . . . . . . . . quale onere presunto per
l'anno 200X.
Non costituendo il presente contratto vincolo per l'iscrizione a
bilancio delle dotazioni finanziarie per gli esercizi futuri, al
finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione previste nel
presente Accordo (anni 200X+1 - 200X+2), la Regione provvedera' con un
contributo pari al 70% delle spese di investimento ritenute
ammissibili, per un importo massimo nel triennio di Euro . . . . . . .
. . , in stretta correlazione con le effettive risorse iscritte sui
bilanci per gli esercizi successivi al 200X. La Regione si impegna a
comunicare tempestivamente, ogni anno, al Comune di . . . . . . . . ,
l'avvenuto inserimento a bilancio delle dotazioni finanziarie
necessarie per lo sviluppo del presente Accordo.
Art. 7
Rendicontazione sull'attuazione del programma
Le parti concordano di effettuare una prima valutazione sull'avvio del
programma prevedendo la trasmissione da parte del Comune di. . . . . .
. . . di una relazione dettagliata sugli interventi iniziali
effettuati nei primi sei mesi dall'avvio del progetto.
Successivamente, l'ente si impegna ad inviare entro 60 giorni dal
termine di ciascuna fase di cui all'articolo 4 una relazione
sull'attivita' di progetto svolta, nella quale si dichiari il rispetto
degli impegni assunti per la fase di cui trattasi. Qualora la Regione
non presenti osservazioni o richieste di chiarimento nei successivi 30
giorni i contenuti della relazione si intendono assentiti. La Regione
si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna per
verificare lo sviluppo del progetto e potra' svolgere sopralluoghi al
fine di controllare l'attuazione del programma.
Art. 8
Modalita' di concessione ed erogazione
del finanziamento regionale
Il finanziamento complessivamente concesso dalla Regione
Emilia-Romagna in base al presente Accordo rappresenta l'ammontare
massimo concedibile anche in caso di variazione degli importi
necessari alla realizzazione delle attivita' o di variazioni degli
importi ascritti ai bilanci del Comune di..., cosi' come definito da
questo atto. Qualora si verificassero aumenti rispetto agli importi
preventivati e definiti dal presente Accordo di programma, il
contributo regionale restera' invariato. Qualora in sede di
rendicontazione i costi finali delle attivita' svolte risultassero
inferiori a quanto in esso definiti, il finanziamento regionale verra'
proporzionalmente ridotto in relazione agli importi indicati nella
documentazione fornita. Le erogazioni saranno a cadenza annuale e
verranno effettuate previa presentazione dei seguenti documenti:
4. Relazione di cui all'articolo 7;
5. Determina di impegno della spesa per l'acquisto/fornitura;
6. Copia delle fatture relative agli acquisti/forniture.
Art. 9
Gruppo tecnico di monitoraggio e concertazione
Le parti concordano di dare vita ad un gruppo tecnico, composto almeno
da un rappresentante per ognuno dei due soggetti stipulanti,
comprendente Comandante del corpo di polizia municipale, cui e'
demandato il compito di valutare l'efficacia delle procedure definite
con il presente Accordo di programma e di apportare, tramite
sottoscrizione di un verbale di intesa, gli adeguamenti eventualmente
necessari alla realizzazione delle diverse fasi di progetto, quali:
- esame congiunto, qualora richiesto, dei piani dettagliati di
attivita' di cui all'art. 4;
- esame congiunto, qualora richiesto delle relazioni di cui all'art.
7;
- rideterminazione degli obiettivi parziali di ciascuna fase
temporale;
- rideterminazione del quadro economico relativo a ciascun anno di
attivita'.
Le parti si impegnano a nominare i propri rappresentanti nel gruppo
tecnico entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
Art. 10
Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte del Comune di . . . . . . . . . . ,
la Regione Emilia-Romagna, previa diffida ad adempiere agli impegni
assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti
accordati relativamente alle fasi non realizzate.
Art. 11
Durata dell'Accordo
Il presente accordo ha una durata, per quanto riferito allo sviluppo
del progetto sopra indicato, di anni  . . . . . . e la sua scadenza
viene individuata al 31/12/200X+2, fatti salvi gli atti di
rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si
stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/200X+3.
Art. 12
Modalita' di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo
L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari
e' definitivamente approvato con decreto del Sindaco del Comune di. .
. . . . . . e  viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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