REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2006, n. 7

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 43 del 2001
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 26
novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' inserito il
seguente capoverso:
"L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o
dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le
strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della
Giunta avviene previa verifica di compatibilita' organizzativa.".
2. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 e'
sostituito dal seguente:
"11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo
assegnati alle strutture speciali e' mantenuto indisponibile nella
dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i
suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie
dell'uno o dell'altro organico.".
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 giugno 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Daniele Manca, Paolo
Zanca, Marco Barbieri, Carlo Monaco, Giorgio Dragotto, Enrico Aimi,
Paolo Nanni, Maurizio Parma, Daniela Guerra e Silvia Noe'; oggetto
assembleare n. 1318 (VIII legislatura), con richiesta di dichiarazione
d'urgenza, approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 30
maggio 2006;
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Uffiicale della
Regione n. 83 in data 5 maggio 2006;
assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari
generali ed istituzionali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commisione referente con atto n. 1 del 9 maggio
2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del
consigliere Gian Luca Rivi;
approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 31 maggio 2006,
atto n. 17/2006.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 9, comma 3 della Legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 9 - Personale delle strutture speciali
(omissis)
3. Alle nomine del personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti,
alla struttura di controllo strategico e alle segreterie, sulla base
delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e
relative, di norma, a collaboratori appartenenti agli organici
regionali, provvede:
a) il Presidente della Giunta con proprio decreto per le strutture
speciali della Giunta;
b) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, per le
strutture speciali del Consiglio e le segreterie dei Gruppi
consiliari.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 9, comma 11, della Legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 9 - Personale delle strutture speciali
(omissis)
11. La Giunta e il Consiglio mantengono indisponibili, nelle relative
dotazioni organiche, un numero di posti pari a quello dei
collaboratori di ruolo assegnati alle rispettive strutture speciali.
Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono
assegnati alle strutture organizzative dell'uno e dell'altro
organico.".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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