REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2006, n. 236

Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n. 196 del 1996 "Disposizioni in materia di promozione
dell'occupazione" e successive modificazioni, ed in particolare l'art.
16 che ridefinisce la disciplina dell'apprendistato come contratto di
lavoro a causa mista;
- la Legge n. 30 del 2003 "Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro";
- il DLgs n. 276 del 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14/2/2003, n. 30"
e successive modificazioni;
- la L.R. n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita'
di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro";
- la L.R. n. 17 del 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione,
della sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro";
- le "Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e
per il lavoro. Biennio 2005-2006" di cui alla delibera del Consiglio
regionale 612/04;
richiamati, della citata L.R. n. 17 del 2005, in particolare:
- l'art. 27 il quale, al comma 2, prevede che "La Giunta regionale,
d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui
all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel
rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza
con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi
dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per
l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle
modalita' per la verifica dei risultati";
- l'art. 29, laddove al comma 1 prevede che "Relativamente
all'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del DLgs n.
276 del 2003, la Giunta regionale... definisce gli aspetti formativi,
nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in
coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonche', per quanto
attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel
rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro";
- l'art. 31, laddove al comma 1 prevede che "la Giunta regionale, a
seguito  dei processi di concertazione sociale e di collaborazione
istituzionale . . ., definisce i criteri e le modalita' di sostegno e
contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attivita'
formative dell'apprendistato" e che "tali sostegno e contribuzione
possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso
gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5", e al comma 2 che
"La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli
enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro ai fini
della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della
formazione di cui all'art. 53, comma 3, del DLgs 276/03";
richiamati inoltre, della citata L.R. 12/03, in particolare:
- l'art. 5, comma 1, dove si sancisce che "Ogni persona ha diritto ad
ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle
conseguenze acquisite";
- l'art. 28, comma 1, nel quale si definisce che "La formazione
professionale e' il servizio pubblico che predispone e attua sul
territorio regionale un'offerta diversificata di opportunita'
formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto
al lavoro e lo sviluppo professionale";
viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1256 dell'1/8/2005 "Aspetti formativi dell'apprendistato
professionalizzante di cui alla L.R. n. 17 del 2005. Norme di prima
attuazione";
- n. 2183 del 19/12/2005 "Aspetti formativi dell'apprendistato di cui
alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17. Interventi in attuazione delle norme
sull'apprendistato";
- n. 936 del 17/5/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 2212 del 10/11/2004 "Approvazione delle qualifiche professionali
in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della L.R. 30 giugno
2003, n. 12, I provvedimento";
- n. 788 del 23/5/2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e
dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R.
2212/04 e 265/05 - II provvedimento";
- n. 265 del 14/2/2005 "Approvazione degli standard dell'offerta
formativa a qualifica e revisione di alcune delle tipologie di azione
di cui alla delibera di G.R. 177/03;
- n. 1434 del 12/9/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione
delle Competenze";
- n. 1476 del 19/9/2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e
dei relativi standard formativi - III provvedimento";
ritenuto necessario provvedere alla attuazione della formazione per
gli apprendisti cosi' come descritto nell'allegato parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione al fine di delineare un
quadro di riferimento certo e con caratteristiche unitarie di
attuazione per giovani e imprese;
dato atto dell'intesa in ordine a tali temi,  raggiunta  il 21
febbraio 2006 con le parti sociali rappresentate nella Commissione
regionale Tripartita, di cui all'articolo 51 della L.R. 12/03, come
risulta dal relativo processo verbale e sentito il Comitato di
coordinamento istituzionale di cui all'art. 50 della stessa L.R. 12/03
nella seduta del 10 febbraio 2006;
vista la L.R.  43/01, recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della
propria deliberazione 447/03 di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale "Cultura Formazione Lavoro", dott.ssa Cristina
Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente
richiamati, il citato documento "La formazione degli apprendisti in
Emilia-Romagna" di cui all'allegato parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
La formazione  degli apprendisti in Emilia-Romagna
INDICE
Premessa
1. Gli obiettivi della formazione per gli apprendisti promossa dalla
Regione
2. I destinatari dell'offerta formativa: i giovani assunti con
contratto di apprendistato
3. La formazione degli apprendisti nell'ambito del Sistema Formativo
Regionale
4. Struttura e caratteristiche dell'offerta formativa
5. Aspetti attuativi della formazione
Premessa
L'offerta formativa che la Regione intende promuovere per gli
apprendisti occupati nelle imprese emiliano romagnole riflette gli
orientamenti gia' assunti nelle leggi regionali in materia di
istruzione e formazione (L.R. 12/03) e lavoro (L.R.17/05) e da'
applicazione alle deliberazioni assunte in materia  di apprendistato
(delibere G.R. 1256/05 e 2183/05).
Leggi e delibere, elaborate attraverso la concertazione con le parti
sociali, costituiscono pertanto un riferimento essenziale alla
definizione dell'offerta formativa per gli apprendisti.
Le delibere gia' approvate in materia di apprendistato definiscono i
criteri generali per la programmazione, la realizzazione e la gestione
della formazione per gli apprendisti.
L'offerta formativa per gli apprendisti presentata in questo documento
fa in particolar modo riferimento alla D.G.R. 2183/05 le cui
proposizioni costituiscono la premessa alle scelte prospettate nei
successivi paragrafi.
Nella delibera citata si afferma che la Regione colloca il proprio
intervento in materia di apprendistato all'interno del quadro
normativo definito dalle leggi nazionali vigenti (Legge 196/97 e DLgs
276/03) e assume come dato di fatto la presenza di un "doppio regime"
normativo che delinea, unitamente ai contratti di lavoro, condizioni
differenti di partecipazione degli apprendisti alla formazione.
In tale contesto, la Regione individua il proprio compito nell'ambito
della "formazione esterna" rivolta agli apprendisti e identifica
questa formazione come quella realizzata da soggetti formativi
specificamente accreditati o autorizzati dalla Regione.
In relazione alla "formazione esterna", la Regione svolge un compito
regolativo cosi' da delineare un quadro di riferimento certo per i
giovani e per le imprese.
La "formazione esterna" promossa dalla Regione prende a riferimento le
qualifiche comprese nel "Repertorio" regionale (D.G.R. 936/04 e
successive integrazioni) e viene realizzata attraverso "cataloghi"
alla cui attuazione la Regione contribuisce finanziariamente sulla
base di priorita' e risorse disponibili.
Le modalita' di accesso alla formazione e gli specifici adempimenti
richiesti alle imprese sono regolati dalle norme sopra citate
(Legge196/97 e DL 276/03) e dai contratti di lavoro e vengono pertanto
assunti nelle caratterizzazioni che norme e contratti presentano.
A tutti gli apprendisti interessati e che ne esprimono la volonta', e'
data l'opportunita' di avere formalizzate e/o certificate le
competenze secondo il Sistema regionale di Formalizzazione e
Certificazione delle Competenze (D.G.R. 1434/05).
Il sistema prospettato e' da considerarsi attivato in prima
applicazione.
Attraverso l'esame delle esperienze che verranno realizzate e la
riflessione circa i caratteri che la formazione per apprendisti avra'
effettivamente presentato al momento della sua attuazione, saranno
apportate al sistema stesso le modifiche e le integrazioni che la
Regione, di concerto con le parti sociali, riterra' opportune.
1. Gli obiettivi della formazione per gli apprendisti promossa dalla
Regione
La formazione degli apprendisti realizzata dai soggetti accreditati e
autorizzati del sistema formativo regionale e' finalizzata a fornire
alle persone assunte con questo contratto competenze utili a
svilupparne l'occupabilita'.
Per questo tramite la Regione promuove la qualificazione delle risorse
che operano nelle aziende del territorio regionale.
Gli elementi che concorrono al raggiungimento di tale finalita' sono
diversi.
In primo luogo, l'orientamento della formazione ad un sistema
professionale, definito e regolato, rappresentato dal Sistema
Regionale delle Qualifiche.
Il Sistema Regionale delle Qualifiche (delibera G.R. 936/04 e
successive integrazioni) costituisce il riferimento per la definizione
dei profili formativi dell'apprendistato (delibere G.R.
1256/05-2183/05).
Le qualifiche regionali costituiscono "titoli professionali" e come
tali sono repertoriate e deliberate dalla Regione che le identifica e
definisce attraverso un processo di elaborazione, verifica,
condivisione e validazione a cui partecipano, per le diverse
competenze, rappresentanti del sistema formativo e delle parti
sociali.
Il repertorio delle qualifiche regionali comprende figure
professionali che caratterizzano il sistema economico-produttivo
regionale con le sue connotazioni e specializzazioni.
Per figura professionale si intende "un insieme di ruoli lavorativi,
operanti su processi lavorativi simili e connotati da competenze
professionali omogenee".
Le competenze professionali, cosi' identificate, possono essere
esercitate in piu' processi e ruoli ed in diversi contesti
occupazionali, organizzativi, contrattuali configurando quindi figure
"ampie" e a "banda larga" che non riflettono ne' rincorrono le
specificita' attraverso le quali il lavoro si manifesta nei differenti
contesti lavorativi e si regola nei diversi istituti contrattuali.
Le figure sono collocate in aree professionali che identificano
insiemi di figure professionali connotate da competenze professionali
omogenee.
L'area professionale puo' rappresentare per le persone l'area
dell'identita' e sviluppo professionale che non varia pur cambiando
occupazione, azienda, collocazione organizzativa, forma del rapporto
di lavoro.
La formazione promossa dalla Regione, in quanto orientata al SRQ,
favorisce l'occupabilita' degli apprendisti perche' tende allo
sviluppo di competenze riferite a figure professionali definite,
identificabili nel mondo del lavoro e condivise con le parti che lo
rappresentano, repertoriate dalla Regione in quanto titoli
professionali.
In secondo luogo la Regione promuove l'occupabilita' degli apprendisti
attraverso una formazione regionale centrata su competenze
"professionali".
In questo quadro, le attivita' formative, orientate a sviluppare le
competenze riferite alle qualifiche del SRQ, assumono come obiettivi
formativi prioritari gli "standard professionali delle qualifiche".
Gli standard professionali rappresentano gli elementi "essenziali"
connotativi della figura professionale e le competenze "minime"
necessarie a svolgere le attivita' professionali previste.
La formazione regionale per gli apprendisti puo' prevedere inoltre lo
sviluppo di contenuti formativi "di base" e/o "trasversali". Tali
contenuti sono presi in considerazione distintamente in quanto
riferiti e traguardati allo sviluppo delle competenze "professionali"
e possono essere affrontati contestualmente alla formazione di
queste.
In questa prospettiva la formazione regionale per gli apprendisti e'
una formazione "professionalizzante" centrata su competenze riferite a
specifici processi lavorativi ed alle relative attivita'
professionali.
La formazione, in quanto centrata su competenze "professionali",
sostiene l'occupabilita' degli apprendisti perche' favorisce
l'acquisizione di competenze che sono a basso tasso di obsolescenza,
sviluppabili progressivamente e integrabili nel patrimonio di
conoscenze e capacita' della persona. Per questa via la Regione
promuove lo sviluppo di una cultura "tecnica" e "professionale"
fondata sul lavoro che rende realisticamente occupabili e occupati in
maniera qualificata gli apprendisti.
Ulteriore elemento caratterizzante la formazione degli apprendisti
promossa dalla Regione, e' costituito dalla opportunita', fornita a
coloro che manifestano interesse in tal senso, di avere formalizzate o
certificate le competenze.
La partecipazione al processo di formalizzazione e certificazione
delle competenze, costituisce quindi una scelta volontaria, fatto
salvo quanto rivisto dalla L.R. 17/05 nella quale viene definito che
"la formazione formale . . . deve produrre esiti verificabili e
certificabili secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale".
Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze si
attua secondo le modalita' previste dalla delibera di G.R. 1434/05 e
puo' consentire all'apprendista l'acquisizione di:
- "certificato di Unita' di Competenza" o "Qualifica" regionale, nel
caso in cui le competenze acquisite corrispondano ad una o piu' UC o
all'insieme delle UC che compongono una Qualifica;
- "scheda conoscenze e capacita'", nel caso in cui le competenze
acquisite corrispondano parzialmente ad una o piu' UC.
La formalizzazione e la certificazione delle competenze sostengono
l'occupabilita' delle persone perche' rendono esplicite, visibili e
valorizzabili le competenze possedute e ne rafforzano la capacita' di
orientamento nel mondo del lavoro e nel sistema dell'istruzione e
formazione professionale.
2. I destinatari dell'offerta formativa: i giovani assunti con
contratto di apprendistato
La Regione sostiene la formazione degli apprendisti attraverso la
promozione di una apposita offerta formativa.
L'offerta formativa trova senso nella sua capacita' di rispondere ai
bisogni formativi effettivamente espressi dagli apprendisti e dalle
aziende che intendono accedere alla formazione realizzata da soggetti
accreditati o autorizzati del sistema regionale. Si tratta di bisogni
riferibili sia ai contenuti della formazione che alle modalita' con
cui questa viene proposta.
L'offerta formativa promossa dalla Regione, in altre parole, tiene
conto dell'insieme degli apprendisti e delle specificita' che questi
presentano.
Un primo quadro generale da considerare ai fini della definizione
dell'offerta formativa e' dato pertanto dal numero complessivo di
apprendisti presenti nelle imprese emiliano romagnole, numero che al
31/12/2005 e' pari a 76.529.
Gli apprendisti assunti nel 2005, sono stati 48.009 (erano 29.859 nel
2001) (1), a fronte di un numero di contratti stipulati nello stesso
anno pari a 52.469 (i contratti stipulati nel 2001 erano stati
52.603).
I settori economici (2) in cui hanno trovato la maggiore occupazione
sono: il metalmeccanico (25% di assunti), il turismo (18,9%) e il
commercio (17%). A distanza si collocano il terziario (7,6%), 
l'edilizia (7,1%), l'alimentare (4,2%), il tessile (4%) e le
acconciature (3,7%).
Le imprese che hanno stipulato contratti di apprendistato presentano,
per il 59% circa del totale, un numero di dipendenti inferiori a 10
dipendenti; per il 30% circa indicano un numero di dipendenti tra i 10
e i 49.
Sono questi i contesti lavorativi da cui proviene l'utenza potenziale
dell'offerta formativa regionale, contesti le cui diversita'
settoriali e dimensionali inducono differenze nelle competenze
necessarie e richieste.
Gli apprendisti emiliano romagnoli sono in maggioranza maschi (56%) e
possiedono, per il 42,10% un titolo inferiore al diploma e per il
18,30 % un diploma o un titolo di istruzione superiore a questo (il
17,50% non ha adempiuto all'obbligo formativo).
La durata dei rapporti di lavoro di coloro che hanno stipulato un
contratto di apprendistato e' articolata. Il 77,60% dei contratti
viene interrotto entro i primi sei mesi; coloro che permangono in
apprendistato oltre un anno, vedono una durata media del loro
contratto protrarsi per tre anni.
Per la programmazione e la realizzazione dell'offerta formativa
diversi sono gli elementi, relativi agli apprendisti, che vanno
considerati.
Innanzitutto, la disomogeneita' delle competenze in ingresso alla
formazione che si presenta inevitabilmente quando si tratta di persone
che si collocano in una fascia di eta' cosi' ampia (17/18-29 anni
all'attivazione di un contratto di apprendistato che puo' durare fino
a 6 anni) e che possono aver maturato differenti esperienze
scolastico-formative-lavorative. Diverse caratteristiche all'accesso
determinano specularmente differenti bisogni di formazione e quindi
una diversa domanda al sistema formativo.
Differenti sono anche le opportunita' di crescita professionale che si
presentano nel contesto lavorativo di collocazione, opportunita'
differenziate in ragione delle specifiche condizioni produttive,
organizzative e tecnologiche delle imprese.
Infine, gli apprendisti si trovano in differenti condizioni di
partecipazione alla formazione in base alla legge e al contratto di
lavoro di riferimento, al periodo di avvio del rapporto di lavoro,
alla permanenza piu' o meno lunga nell'impresa con cui ha stipulato il
contratto di lavoro.
In questo quadro di condizioni significativamente differenti che
possono determinare caratteristiche diverse degli apprendisti al
momento dell'accesso alla formazione, le "condizioni comuni" a tutti
coloro che sono stati assunti con questo contratto sono costituite
sostanzialmente da:
- una formazione prevista dalle leggi della durata di "almeno 120 ore"
l'anno;
- la collocazione dell'apprendista in un luogo di lavoro;
- una durata minima del contratto di lavoro pari a due anni per coloro
il cui contratto applica il DLgs 276/03 e pari a 18 mesi per coloro il
cui contratto applica la Legge 196/97.
3. La formazione degli apprendisti nell'ambito del sistema formativo
regionale
La Regione colloca la formazione degli apprendisti realizzata da
soggetti specificamente accreditati o autorizzati all'interno del
"Sistema di formazione professionale" della Regione (L.R. 12/03).
Il punto di riferimento per la programmazione e la progettazione
dell'attivita' formativa in apprendistato e' costituito
dall'apprendista, coerentemente con quanto definito dalla L.R. 12/03
che sancisce, come principio fondante le azioni della Regione, la
centralita' della persona.
La Regione considera gli apprendisti, con le loro innumerevoli
caratterizzazioni, come l'utenza potenziale della formazione
realizzata da soggetti specificamente accreditati o autorizzati.
La formazione per gli apprendisti deve quindi, per un verso,
concretizzarsi in attivita' formative che siano diversificate, in
grado cioe' di rispondere ai differenti bisogni formativi che
apprendisti e imprese presentano e, per altro verso, deve prevedere
un'organizzazione flessibile delle attivita', cosi' che gli stessi
soggetti possano individuare le modalita' di partecipazione
appropriate alla specifica realta'.
Tenuto conto di questi elementi, la Regione promuove la costruzione di
un "Catalogo" regionale della formazione per gli apprendisti,
articolato in proposte formative selezionabili anche singolarmente, un
Catalogo che rimane "aperto" per acquisire le richieste di formazione
che via via si possono manifestare.
Sul piano attuativo, la collocazione della formazione degli
apprendisti nel sistema formativo regionale determina l'assunzione,
anche per le attivita' formative rivolte a questa tipologia di utenza,
degli orientamenti e delle regole a cui l'insieme del sistema
formativo fa riferimento.
In particolare:
- gli obiettivi formativi sono costituiti dagli standard professionali
delle Qualifiche secondo un orientamento gia' definito dalla Regione
relativamente alla formazione di accesso al lavoro;
- i soggetti che realizzano la formazione sono quelli accreditati o
autorizzati del sistema, secondo quanto definito dalla L.R. 12/03 e
dal sistema di accreditamento regionale vigente;
- gli standard formativi che regolano l'offerta sono di tipo
"strutturale"(3) cosi' come gia' definito per altri interventi di
formazione finalizzati al conseguimento di una Qualifica (4);
- le modalita' di formalizzazione e certificazione delle competenze
sono quelle definite dal Sistema regionale di Formalizzazione e
Certificazione delle competenze;
- le regole attuative sono centrate sulla domanda di formazione, sulla
possibilita' di attivazione dell'offerta in funzione dell'interesse
effettivamente riscontrato e sulla realizzabilita' di percorsi
individualizzati.
4. Struttura e caratteristiche dell'offerta formativa
La formazione promossa dalla Regione per gli apprendisti riguarda la
formazione "esterna" svolta da soggetti accreditati e/o autorizzati
dalla Regione.
Puo' riguardare:
- sia le "iniziative di formazione esterna all'azienda" (secondo la
Legge 196/97);
- sia la "formazione formale  . . . esterna" (secondo il  DL 276/03).
Si tratta, pertanto, di una formazione rivolta a tutti gli
apprendisti: sia a quelli assunti con contratti che applicano quanto
definito dal DL 276/03, sia a quelli il cui contratto di lavoro
rimanda alla Legge 196/97.
La formazione per gli apprendisti si connota in relazione a:
- l'organizzazione dell'offerta formativa
- le modalita' di accesso alla formazione
- la partecipazione alle attivita' formative
- i requisiti dell'offerta formativa ai fini della certificabilita'
delle competenze.
Vengono di seguito delineati i contenuti specifici di questi
elementi.
L'organizzazione dell'offerta formativa
L'offerta formativa promossa dalla Regione si esprime in "unita'
formative" finalizzate a sviluppare le competenze rappresentate dagli
standard professionali delle Qualifiche.
Le unita' formative costituiscono:
- per un verso, delle entita' formative in se' autonome e complete
(veri e propri "corsi") a cui l'apprendista puo' accedere
selezionando, di concerto con l'impresa, quelle di interesse;
- per altro verso, le unita' formative sono parte di un percorso che,
quando seguito nel suo intero, consente l'acquisizione delle
competenze riferite ad una Qualifica del SRQ.
Percorsi formativi articolati in unita' formative vanno a costituire
un sistema di offerta "a catalogo" appositamente predisposto per la
formazione degli apprendisti.
Le unita' formative possono avere durate diverse in funzione degli
obiettivi formativi che assumono e dei contenuti che sviluppano, entro
una fascia che va dalle 16 alle 40 ore.
Le unita' formative devono prevedere contenuti e sequenzialita' tali
da consentire che siano acquisibili, ogni anno, conoscenze e capacita'
costitutive di due unita' di competenza della Qualifica a cui fa
riferimento l'intero percorso.
All'interno delle  unita' formative vengono affrontati contenuti utili
a sviluppare competenze professionali; altri contenuti, di natura "di
base" o "trasversale" vengono affrontati in quanto riferiti o
traguardati allo sviluppo delle competenze professionali.
In sintesi, quindi, l'offerta formativa prevede la presenza di
percorsi formativi, progettati in riferimento all'insieme delle
competenze che caratterizzano una Qualifica del SRQ, e di unita'
formative, in cui il percorso stesso si articola e che sono progettate
in riferimento alle specifiche competenze che compongono la
Qualifica.
Un percorso formativo completo, nella sua articolazione in unita'
formative, ha una durata di 240 ore. Le unita' formative sono
distribuite nell'arco di 2 anni ed e' prevista, per ogni anno, la
realizzazione di unita' formative per un massimo di 120 ore.
La partecipazione all'intero percorso deve consentire, agli
apprendisti che insieme all'azienda abbiano optato per questa
soluzione, il conseguimento della Qualifica del SRQ.
Possono essere realizzate unita' formative finalizzate a sviluppare,
in apprendisti provenienti da altri Paesi e che presentano questa
necessita', la conoscenza della lingua italiana, conoscenza ritenuta
indispensabile per l'apprendimento delle competenze professionali.
L'organizzazione dell'offerta per "unita' formative" che compongono un
"percorso formativo" riferito ad una qualifica consente:
- la differenziazione dei percorsi individuali che, pur riferendosi ad
una stessa figura professionale, possono essere diversi in rapporto ai
differenti regimi normativi e contrattuali;
- la flessibilita', fruibilita' e individualizzazione dei percorsi
formativi in funzione delle esigenze e delle caratteristiche delle
aziende e degli apprendisti.
La presenza nel Catalogo di percorsi formativi riferiti a piu' di una
Qualifica per area professionale puo' facilitare la scelta della
formazione maggiormente appropriata alle esigenze dell'apprendista e
dell'azienda e la costruzione di percorsi individuali articolati.
In fase di prima applicazione e per il primo anno, potranno essere
presenti nel Catalogo unita' formative che vanno in continuita' con le
esperienze precedentemente svolte in Regione nell'ambito della
formazione per apprendisti (formazione "trasversale" e
"intersettoriale"(5)).
La partecipazione di ciascun apprendista a queste unita' formative non
puo' superare le 40 ore.
Le modalita' di accesso alla formazione
L'impresa e l'apprendista individuano il percorso formativo
corrispondente alla Qualifica del SRQ che e' stata identificata
dall'azienda e da questa indicata nel Piano Formativo Individuale (6)
e, all'interno del percorso formativo, le specifiche unita' formative
dell'anno a cui accedere.
La scelta di partecipazione ai percorsi  e alle unita' formative e'
effettuata da apprendisti/imprese in funzione:
- del regime contrattuale in cui apprendisti e imprese ricadono e che
sanciscono diverse obbligatorieta';
- dei bisogni di formazione dell'apprendista, che possono riguardare
le diverse tipologie di competenze;
- delle caratteristiche dell'impresa, che puo' presentare diverse
esigenze di competenze e differenti gradi di capacita' effettiva di
sviluppo di competenze nell'apprendista.
Aziende e apprendisti interessati ad accedere all'offerta formativa
realizzata da soggetti accreditati o autorizzati individuano ogni
anno, all'interno del Catalogo, l'attivita' formativa e l'ente di
interesse.
L'azienda si rivolge all'ente di formazione ed effettua l'iscrizione
alla/e unita' formativa/e prescelte.
Al momento dell'iscrizione aziende e apprendisti selezioneranno le
unita' formative, tra quelle realizzate dall'ente nell'anno in corso e
riferite ad uno specifico percorso formativo,  quella/e a cui
l'apprendista partecipera'.
L'ente fornisce le informazioni utili a facilitare la partecipazione
alla formazione e comunica all'azienda le condizioni e i tempi per
l'attivazione della formazione. Il tempo previsto per l'attivazione
della formazione e' di norma pari a tre mesi, considerati a partire
dalla data di ricevimento dell'iscrizione. Nel caso in cui nei tempi
definiti l'ente non fosse nelle condizioni di attivare la formazione,
l'ente stesso provvedera' a contattare l'azienda per informarla della
situazione (anche attraverso comunicazione scritta) e a suggerire
soluzioni alternative.
Nel caso in cui l'ente non fosse in condizioni di formulare una
proposta alternativa, le imprese che applicano contratti di lavoro
riferiti alla Legge 196/97 godranno comunque delle previste
agevolazioni contributive; le imprese che applicano invece contratti
riferiti al DLgs 276/03 dovranno attivarsi direttamente per adempiere
all'obbligo formativo che il decreto stesso sancisce nell'articolo
49.
Il Piano Formativo Individuale eventualmente presentato dalle imprese
che si trovano in regime di Legge 196/97 non produce effetti rispetto
all'adempimento dell'obbligo formativo: le imprese sono cioe' tenute a
rispettare l'offerta formativa presente nel Catalogo.
Alle singole unita' formative contenute nel Catalogo possono accedere
anche lavoratori non apprendisti, occupati o disoccupati con
esperienze professionali pregresse utili ad acquisire
conoscenze-capacita' riferibili ad unita' di competenze o a Qualifica,
secondo modalita' che saranno ulteriormente specificate.
La partecipazione alle attivita' formative
La partecipazione dell'apprendista alle attivita' formative, la
frequenza cioe' delle unita' formative in cui si articola l'offerta
regionale, e' l'esito di una scelta effettuata dall'impresa di
concerto con l'apprendista tenuto conto di quanto definito dal CCNL
applicato e dalle norme a cui questo si riferisce.
La durata del percorso formativo realizzato da soggetti accreditati e
autorizzati puo' non coincidere con l'entita' di tempo che apprendisti
e imprese decidono di dedicare alla formazione esterna.
Il percorso formativo (240 ore), se seguito completamente, puo'
infatti essere coperto in uno spazio di tempo maggiore di due anni,
quando azienda e apprendista scelgono di realizzare parte della
formazione  prevista all'interno dell'impresa. In questo caso,
l'offerta formativa rimane invariata, se azienda e apprendista sono
interessati ad accedere a tutte le unita' formative previste dal
percorso, la frequenza di queste e' distribuita su piu' anni. E'
responsabilita' dell'azienda definire le caratteristiche della
formazione interna all'azienda.
Nel caso in cui azienda e apprendista intendano o debbano avvalersi
completamente (per tutte le 120 ore previste) della formazione esterna
e stipulino un contratto della durata superiore di due anni, al
termine dei due anni possono decidere se continuare ad avvalersi o
meno della formazione regionale e, nel caso affermativo, possono
scegliere unita' formative riferite a competenze di qualifiche della
stessa area professionale (perseguendo obiettivi di approfondimento) o
unita' formative riferite ad altre qualifiche il cui contenuto e'
ritenuto utile per l'esercizio delle specifiche attivita'.
Resta ovviamente salva per l'impresa la possibilita' di effettuare
scelte diverse, di formazione interna all'azienda o di formazione
esterna diversa, non compresa nel Catalogo regionale e i cui costi non
sono coperti dalla Regione.
I requisiti dell'offerta formativa ai fini della certificabilita'
delle competenze
La formalizzazione e certificazione delle competenze si realizza
secondo le modalita' definite dal Sistema Regionale di Formalizzazione
e Certificazione delle competenze.
Affinche' la partecipazione alle attivita' formative consenta la
formalizzazione o la certificazione delle competenze degli apprendisti
si definisce che:
- gli standard professionali delle Qualifiche rappresentano gli
obiettivi formativi delle unita' formative e dell'intero percorso;
- le unita' formative vengono programmate secondo modalita' tali da
consentire l'acquisizione e la certificazione delle competenze
riferibili a due unita' di competenza per ciascuna annualita',
rendendo in questo modo possibile, per chi scelga di partecipare
all'intero percorso (di durata biennale), l'acquisizione di una
Qualifica;
- vengono realizzate, in ciascuna unita' formativa, prove di
valutazione finalizzate a rendere evidenti le conoscenze e capacita'
acquisite dall'apprendista;
- viene attivato, da parte dei soggetti che realizzano la formazione e
che presentano i requisiti richiesti dal SRFC, periodicamente e sulla
base delle richieste raccolte, un processo di formalizzazione e
certificazione delle competenze.
5. Aspetti attuativi della formazione
Gli aspetti attuativi della formazione per gli apprendisti sono
coerenti con gli obiettivi che la Regione si e' data, con la
collocazione di questa offerta nell'ambito del "Sistema formativo
regionale", con la proposizione di un'offerta di formazione "a
catalogo".
Gli aspetti attuativi riguardano:
- i soggetti che realizzano la formazione
- la costruzione del Catalogo della formazione per gli apprendisti
- le modalita' di erogazione e gestione delle risorse finanziarie.
Vengono di seguito delineati i contenuti specifici di questi
elementi.
I soggetti che realizzano la formazione
Le attivita' formative rivolte agli apprendisti sono realizzati dai
soggetti accreditati o autorizzati del sistema.
Per soggetti accreditati si intendono quelli che hanno conseguito
l'accreditamento per la formazione in apprendistato.
Per quanto riguarda i "soggetti autorizzati", questi verranno
selezionati sulla base di criteri che riguardano:
- la finalita' del soggetto: finalita' formativa tra gli scopi
societari; in fase di prima attuazione tale finalita' formativa deve
essere prevalente;
- le condizioni logistiche: i locali sede di formazione devono
presentare requisiti di  adeguatezza secondo quanto definito dalla
normativa vigente;
- l'esperienza formativa: i soggetti devono dimostrare di aver svolto,
negli ultimi tre anni, attivita' formative finalizzate a sviluppare
competenze coerenti con quelle dell'area professionale per cui si
presenta la candidatura;
- la qualita' complessiva: certificazione ISO 9001 o altra
certificazione equipollente.
Gli enti possono candidarsi a realizzare diversi percorsi formativi,
non potranno pero' candidarsi per realizzare attivita' formative
riferite esclusivamente a competenze di natura trasversale.
Gli Enti dovranno impegnarsi a dotarsi dei requisiti previsti dal SRFC
che la Regione adottera'.
Nel caso in cui i soggetti formativi non dispongano in misura
appropriata di attrezzature e strumenti per la formazione, questi
possono stipulare convenzioni con altre strutture formative o con
imprese che dovranno presentare specifici requisiti.
I soggetti formativi forniscono periodicamente alla Regione
informazioni sulla formazione realizzata per le necessarie azioni di
monitoraggio.
La costruzione del Catalogo della formazione per gli apprendisti
Il processo attraverso il quale si perviene alla costruzione del
Catalogo e' gestito dalla Regione ed e' articolato in diverse fasi.
Inizialmente, la Regione acquisisce, attraverso l'emanazione di un
apposito bando, le candidature da parte dei soggetti (accreditati o
richiedenti l'autorizzazione) a realizzare i progetti formativi. I
progetti formativi dovranno indicare la Qualifica di riferimento, la
struttura del percorso formativo, l'articolazione in Unita' formative
(con relativi elementi descrittivi), l'ambito territoriale in cui la
formazione sara' realizzata, la quota annuale di partecipazione
individuale.
Le candidature vengono acquisite, valutate e approvate sulla base di
criteri relativi al progetto formativo e al soggetto proponente,
attraverso un processo che prevede una fase di istruttoria tecnica e
una di validazione in cui vengono coinvolte le Province.
I progetti approvati vanno a costituire il "Catalogo" regionale della
formazione per gli apprendisti.
Successivamente, i soggetti, per i progetti formativi loro approvati,
promuovono la formazione presso le imprese, raccolgono le iscrizioni e
si impegnano ad attivare la formazione entro un tempo dato (di norma
tre mesi) dalla raccolta delle iscrizioni (o a comunicare all'impresa
una proposta alternativa).
Sulla base delle iscrizioni che pervengono dalle imprese, gli enti,
per i percorsi che sono stati loro approvati, realizzano l'attivita'
formativa.
Gli enti, sulla base della domanda di formazione che via via
registrano nel territorio, possono candidarsi per realizzare attivita'
formative riferibili a Qualifiche per le quali non hanno ricevuto
l'autorizzazione. In questo caso, esprimono una nuova candidatura alla
Regione, che la acquisisce, la valuta e la approva secondo i criteri
definiti.
Periodicamente la Regione verifichera' l'effettiva capacita'
realizzativa manifestata dagli enti. In caso di reiterata mancanza di
attuazione da parte di un ente di un'attivita' formativa gia'
approvata, la Regione potra' revocare a questo l'approvazione
dell'attivita' specifica.
Ai fini della documentabilita' della presenza dell'offerta, si potra'
ricostruire in ogni momento l'effettiva offerta formativa formale
presente sul territorio regionale e contenuta nel Catalogo.
Le modalita' di erogazione e gestione delle risorse finanziarie
Le modalita' di erogazione e gestione delle risorse finanziarie fanno
seguito a quanto gia' definito nella L.R. 17/05 e nelle deliberazioni
di G.R. 1256/05 e 2183/05.
Le modalita' di erogazione e gestione delle risorse finanziarie si
fondano sui seguenti criteri:
- funzionalita' rispetto al sistema di offerta formativa delineato con
particolare riferimento all'articolazione del catalogo in unita'
formative riferite a percorsi, possibilita' di scelta di singole
unita' formative all'interno dei percorsi;
- partecipazione dell'impresa che quando si avvale della formazione
esterna (secondo le modalita' regolate dai diversi regimi normativi)
contribuisce finanziariamente alla sua realizzazione per un importo
non inferiore al 50% dei costi;
- centralita' dell'apprendista, in relazione alla cui formazione viene
valorizzato il voucher.
Sulla base di questi criteri si definisce che:
- il voucher e' sempre riconosciuto agli apprendisti ed e' erogato:
- agli enti accreditati e autorizzati;
- agli enti bilaterali titolari di appositi fondi costituiti ai sensi
dell'art. 31 della L.R.17/05;
- il voucher e' valorizzato per fasce orarie di partecipazione alla
formazione esterna, e' definito su base annua e contribuisce a coprire
i costi relativi alla formazione; i costi relativi alla
certificazione, attivabile su richiesta dell'apprendista, verranno
sostenuti dalla pubblica Amministrazione;
- il valore del voucher non puo' mai superare il 50% della quota di
partecipazione individuale al percorso definita nel catalogo; pertanto
puo' essere ridotto in ragione delle quote di partecipazione definite
dai soggetti accreditati o autorizzati; il valore del voucher non puo'
mai essere aumentato;
- il voucher puo' essere utilizzato annualmente per l'accesso ad
unita' formative diverse realizzate da uno stesso soggetto accreditato
o autorizzato; in annualita' differenti il voucher puo' essere
utilizzato per l'accesso alla formazione realizzata da soggetti
accreditati o autorizzati diversi;
- l'assegnazione del voucher avviene al momento dell'iscrizione
dell'apprendista al percorso; tale iscrizione si perfeziona con il
pagamento da parte dell'impresa o del soggetto titolare del fondo
bilaterale appositamente costituito della quota di propria competenza;
il contributo regionale relativo al voucher riconosciuto e' erogato
all'ente accreditato o autorizzato o all'ente bilaterale titolare del
fondo al raggiungimento di una soglia minima di frequenza
dell'apprendista documentata tramite autocertificazione.
In fase di prima attuazione, per sostenere e supportare la nuova
progettazione ed organizzazione delle attivita' formative il valore
del voucher e' incrementato per un anno, mantenendo invariato il
contributo delle imprese.
L'offerta formativa presente nel catalogo e' fruibile anche da altre
tipologie di utenti secondo modalita' che saranno definite dai
soggetti accreditati e autorizzati.
Ai fini del monitoraggio e controllo delle attivita' si prevede che:
- i soggetti accreditati o autorizzati garantiscano la registrazione
elettronica delle presenze;
- la Regione possa effettuare controlli a campione sulla frequenza dei
percorsi formativi.
NOTE
(1) Fonte informativa: Banca dati regionale dell'apprendistato
(2) Viene utilizzata la classificazione ISTAT relativa ai settori
economici
(3) D.G.R. 265/05 "Standard formativi dei corsi finalizzati al
conseguimento di Qualifica", p.2: ". . . la Regione regola gli aspetti
strutturali dei percorsi formativi"
(4) Gli standard formativi sono definitivi dalla Regione. Nel caso di
Qualifiche la cui formazione e' regolata da specifiche leggi gli
standard formativi terranno conto di quanto tali leggi definiscono
(5) v. "Il sistema della formazione per l'apprendistato - Guida
metodologica - Regione Emilia-Romagna, 2004"
(6) D.G.R. 2183/05 "Interventi in attuazione delle norme
sull'apprendistato"

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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