REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 2017

Programma interventi 2004-2006 per la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle ferrovie regionali - art. 32 bis. L.R. 30/98 (fondi Legge 297/98). Assegnazione, concessione e impegno fondi 2004/2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di approvare, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 32 bis
della L.R. 30/98, come successivamente modificata e integrata, e
secondo le suddivisioni previste dalla medesima, il seguente Programma
di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e
del materiale rotabile delle ferrovie regionali facenti capo ai fondi
relativi alla Legge 8 giugno 1978, n. 297:
Aziende ferroviarie:
- FER Srl, linee: Suzzara-Ferrara, Ferrara-Codigoro,
Bologna-Portomaggiore, Parma-Suzzara; per manutenzione straordinaria e
rinnovo impianti 3.748.237,58 (40%); per manutenzione straordinaria e
rinovo materiale rotabile 5.622.356,38 (60%); totale 2004-2005:
6.247.062,64; totale 2006: 3.123.531,32; totale riferito al triennio
2004-2006: 9.370.593,96;
- Cons. ACT, linee: Linee Reggiane: Reggio E.-Sassuolo, Reggio
E.-Guastalla e Reggio E. -Ciano d'Enza; per manutenzione straordinaria
e rinnovo impianti 829.000,00 (76,5%); per manutenzione straordinaria
e rinovo materiale rotabile 255.000,00 (23,5%); totale 2004-2005:
723.039,66; totale 2006: 361.519,83; totale riferito al triennio
2004-2006: 1.084.559,49;
- ATCM SpA, linee: Modena-Sassuolo; per manutenzione straordinaria e
rinnovo impianti 515.940,43 (50%); per manutenzione straordinaria e
rinovo materiale rotabile 515.940,44 (50%); totale 2004-2005:
687.920,58; totale 2006: 343.960,29; totale riferito al triennio
2004-2006: 1.031.880,87;
- ATC SpA, linee: Casalecchio-Vignola; per manutenzione straordinaria
e rinnovo impianti 246.118,07 (56 %); per manutenzione straordinaria e
rinovo materiale rotabile 193.378,49 (44 %); totale 2004-2005:
26.331,04; totale 2006: 413.165,52; totale riferito al triennio
2004-2006: 439.496,56;
totale 2004/2005: 7.684.353,92; totale 2006: 4.242.176,96; totale
riferito al triennio 2004/2006: 11.926.530,88;
b) di dare atto che tali risorse sono necessarie per garantire la
sicurezza, la regolarita' e l'efficienza dell'esercizio ferroviario e
quindi anche per intervenire tempestivamente al fine di ripristinare
situazioni di urgenza lungo le linee regionali o riguardanti il
materiale rotabile;
c) di assegnare e concedere a favore dei beneficiari, indicati nella
tabella di cui al precedente punto a) la somma relativa al biennio
2004-2005, cumulata nell'anno 2005, di Euro 7.684.353,92, secondo gli
importi a fianco di ciascuno indicati;
d) di impegnare la somma complessiva di Euro 7.684.353,92, relativa
alle annualita' 2004 e 2005, al n. 5346 di impegno sul Capitolo 43682
"Contributi per la manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali
(Legge 8 giugno 1978, n. 297; art. 8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e
art. 34, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) - Mezzi statali", afferente
all'UPB 1.4.3.2 15310, del Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2005, che presenta la necessaria disponibilita';
e) di rimandare ad un successivo atto adottato dall'organo regionale
competente per materia l'assegnazione, concessione e impegno della
somma di Euro 4.242.176,96, corrispondente al contributo per l'anno
2006 del Programma di interventi, subordinatamente al trasferimento
dallo Stato alla Regione Emilia-Romagna dei fondi relativi all'anno
2006 ed una volta accertata la relativa copertura finanziaria sul
pertinente capitolo del Bilancio per l'esercizio finanziario 2006;
f) di dare atto che il programma di interventi di manutenzione
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle
ferrovie regionali facenti capo ai fondi della Legge 8 giugno 1978, n.
297, costituisce una specificazione di quanto stabilito, al riguardo,
nei Contratti di Servizio e di Servizio e Programma vigenti; le
aziende ferroviarie, vincolate da essi, sono pertanto impegnate
nell'attuazione dei vari interventi secondo gli obblighi e le
condizioni previste nei menzionati Contratti;
g) di stabilire, per quanto attiene l'ATC SpA, che non essendo ancora
stati perfezionati detti Contratti, la medesima e' impegnata ad
attuare gli interventi ritenuti prioritari sulla linea
Casalecchio-Vignola, di proprieta' della Regione - nella sua veste di
soggetto concessionario - nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli,
richiamati nel presente atto, e secondo le finalita' previste dalla
Legge 297/78;
h) di dare atto che occorre ottemperare, per gli interventi in esse
rientranti, alle procedute approvative previste dal DPR 11 luglio
1980, n. 753, riguardante le norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie;
i) di stabilire che i finanziamenti regionali ricoprano il 100%, delle
spese di manutenzione e rinnovo e debbano essere assoggettati (anche
ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 30/98, come successivamente
modificata e integrata) alle seguenti condizioni e vincoli:
- gli investimenti devono riguardare le finalita' previste dalla Legge
297/78 (o destinati a divenirlo);
- deve essere data priorita':
- agli interventi ritenuti indispensabili per il mantenimento degli
standard di sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- agli interventi di "manutenzione straordinaria", sia per quanto
riguarda le infrastrutture che per quanto riguarda il materiale
rotabile e, subordinatamente, gli altri interventi consentiti dalla
stessa legge;
- una percentuale, pari al 7% dei fondi previsti per le attivita' di
manutenzione e di potenziamento delle "infrastrutture" deve essere
destinata all'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento
del rumore nel caso di superamento dei valori previsti dalla stessa
legge, ai sensi di quanto previsto dalla "legge quadro
sull'inquinamento acustico", n. 447/95, art. 10; dove per
"infrastruttura" deve intendersi quella cosi' definita dall'art. 3 del
DLgs 8 luglio 2003, n. 188;
- gli interventi devono esser attuati secondo criteri di
compatibilita' con l'ambiente adottando materiali, sistemi di gestione
e tecnologie, innovativi ed atti a concorrere alla diminuzione
dell'inquinamento di natura fisica, chimica e biologica, e alla
riduzione del degrado territoriale;
- tra gli interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo del
materiale rotabile devono essere ricompresi quelli riguardanti la
fornitura e l'installazione dei dispositivi e del software per il
nuovo sistema di tariffazione integrata dei trasporti pubblici
regionali facente capo al progetto denominato STIMER (se attivato
durante il periodo di validita' del presente programma) per la sola
parte che attiene i servizi ferroviari e il materiale rotabile
regionale;
- la quota di contributi gia' erogata per la manutenzione
straordinaria e il rinnovo del materiale rotabile a favore di un
soggetto al quale ne subentri un altro, in conseguenza delle previste
gare per l'aggiudicazione dei servizi pubblici di trasporto, e'
considerata, ai fini dell'erogazione della restante quota al
subentrante;
- i mezzi acquistati e le infrastrutture e le tecnologie realizzate
con i finanziamenti regionali non possono essere alienati senza
l'assenso della Giunta regionale, la quale determina la destinazione
delle somme ricavate in relazione alle quote di contributi da
restituirsi in caso di cessazione di attivita' o di alienazione del
bene oggetto di contributo;
- nell'assegnazione dei contributi non deve comprendersi l'IVA,
essendo essa recuperabile da parte delle aziende in termini di
rimborso d'imposta;
1) di dare atto che la liquidazione di detti contributi alle aziende
ferroviarie - che rivestono al momento sia il ruolo di concessionari
delle linee regionali sia di affidatari di servizi di trasporto
pubblico - avverra', con atti formali del Dirigente competente,
secondo le seguenti modalita':
- il 50 %, a titolo di acconto, alla presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda
ferroviaria che si impegna:
- ad attivare tutti gli interventi di manutenzione e rinnovo che la
medesima intende attuare con la copertura dei fondi assegnati
elencandone in maniera piu' puntuale la destinazione;
- a restituire alla Regione, trascorsi 12 mesi dall'erogazione
dell'acconto iniziale, la somma corrispondente agli interventi non
attivati o difformi dalle condizioni e dai vincoli stabiliti;
- ad ottemperare alle condizioni e ai vincoli previsti alla precedente
lettera i);
- un ulteriore 40% del contributo relativo a ciascun intervento
individuato nell'ambito del provvedimento di liquidazione con
indicazione dell'importo specifico su cui incide il contributo alla
presentazione (in copia conforme all'originale) di fatture, o di altra
documentazione giustificativa, che attestino l'effettiva spesa di
almeno il 50% dell'importo complessivo dello stesso intervento
specifico, una volta accertata la regolarita' della documentazione
presentata;
- il saldo del contributo relativo a ciascun intervento a
presentazione (in copia conforme all'originale) di ulteriori fatture,
o di altra documentazione giustificativa, comprovanti la spesa
dell'intero importo dell'intervento ultimato, ed una volta accertata
la regolarita' della documentazione conclusiva, riguardante
l'esecuzione dell'intervento, ai sensi della normativa vigente, ed il
suo pieno utilizzo per gli scopi prefissati dalla legge di
finanziamento e dai vincoli precedentemente elencati;
m) di fare salva la facolta' della Regione di riassegnare, in tutto o
in parte, o di ridistribuire le somme non utilizzate in relazione ai
bisogni che emergeranno, nell'ambito della programmazione degli
interventi per la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli
impianti e del materiale rotabile delle ferrovie regionali.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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