REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 ottobre 2006, n. 87

Approvazione degli indirizzi regionali di programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica ex L.R. 12/03, anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 (proposta della Giunta regionale in data 9 ottobre 2006, n. 1392)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1392 del
9 ottobre 2006, recante in oggetto "Approvazione indirizzi regionali
programmazione territoriale offerta formativa ed educativa e
organizzazione rete scolastica ex L.R. 12/03 aa.ss. 2007/08 e 2008/09
- Proposta all'Assemblea legislativa";
preso atto della correzione materiale apportata sulla predetta
proposta dalla Commissione assembleare referente "Turismo Cultura
Scuola Formazione Lavoro Sport", giusta nota prot. n. 16669 in data 18
ottobre 2006;
viste:
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione";
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare gli
artt. 44 e 45;
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
considerato che la programmazione dell'offerta formativa ed educativa
e dell'organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno
scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre
dell'anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali,
all'amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni
scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi
attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e
di orientamento per le famiglie;
dato atto che il Governo e' recentemente intervenuto con il D.L.
173/06, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio
2006, n. 228, rinviando l'applicazione di vari provvedimenti attuativi
della Legge 53/03, ivi compresi il DLgs 76/05 (sul diritto-dovere di
istruzione e formazione) e il DLgs 226/05 (sulla riforma del secondo
ciclo di istruzione e formazione) e che pertanto, in ragione dei
cambiamenti avvenuti a livello nazionale, l'offerta formativa relativa
al biennio di programmazione rimane complessivamente invariata
rispetto a quanto realizzato nel biennio degli aa.ss. 2005-2006 e
2006-2007;
considerato che:
- in alcuni ambiti territoriali dell'Emilia-Romagna, in conseguenza
delle variazioni della popolazione scolastica di riferimento, si
rilevano diversi mutamenti negli assetti delle istituzioni scolastiche
oggetto del piano di dimensionamento, approvato dalla Regione
Emilia-Romagna nel 2000 con delibera Consiglio regionale n. 1373 del
16 febbraio 2000;
- tali cambiamenti richiedono una attenta valutazione dell'impatto che
producono sull'offerta formativa regionale, con particolare
riferimento agli aspetti qualitativi dell'offerta connessi anche alle
dimensioni degli istituti stessi;
ritenuto di confermare, per una piu' razionale distribuzione
territoriale dell'esistente offerta di istruzione, l'indirizzo alla
funzione programmatoria dei Comuni verso l'ulteriore ampliamento del
modello organizzativo verticale, ovvero degli istituti comprensivi
statali (composti di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado), ritenuto particolarmente efficace in
relazione ad alcuni aspetti fondamentali per la qualita' dell'offerta,
quali la continuita' didattica, l'integrazione fra le professionalita'
dei docenti dei diversi gradi, nonche' la realizzazione di economie di
scala nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali;
valutato pertanto opportuno, nel quadro del complessivo processo di
qualificazione del servizio di istruzione sul territorio regionale e
tenuto conto del contesto nazionale, emanare gli indirizzi regionali,
nel testo allegato e parte integrante del presente atto, al fine di
dare continuita' al servizio stesso, sia attivando le azioni di
programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di
organizzazione della rete scolastica da parte degli Enti locali
competenti relativamente agli aa.ss. 2007-2008 e 2008-2009, sia
prevedendo il contestuale avvio del processo di revisione del piano
regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche del
territorio dell'Emilia-Romagna, sulla base degli indirizzi medesimi;
rilevata inoltre l'urgenza di provvedere ad emanare tali indirizzi in
tempo utile per rispettare le scadenze previste dal Ministero della
Pubblica Istruzione per l'attivazione delle procedure inerenti gli
aspetti organizzativi conseguenti alle decisioni della programmazione
territoriale in materia, relativamente agli aa.ss. 2007-2008 e
2008-2009, nonche' per consentire agli Enti locali,
all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni
scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi
attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e
di orientamento per le famiglie;
sentite la Conferenza regionale per il sistema formativo, le Autonomie
locali e l'amministrazione scolastica territoriale;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale
dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete
scolastica per gli aa.ss. 2007-2008 e 2008-2009, nel testo allegato e
parte integrante del presente atto;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la piu' ampia
diffusione.
ALLEGATO
Indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta
formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica
per gli aa.ss. 2007-2008 e 2008-2009
Il biennio di programmazione cui i presenti indirizzi fanno
riferimento e' costituito dagli aa.ss. 2007-2008 e 2008-2009 e si
colloca nella prospettiva di emanazione di nuova normativa di livello
nazionale per quanto attiene agli ordinamenti scolastici e di
riassetto delle competenze di Stato, Regioni e Autonomie locali in
materia di istruzione e di formazione.
Se infatti da un lato le decisioni gia' assunte dal Governo nazionale
relativamente all'attuazione della Legge 53/03 "Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale" indicano chiaramente la volonta' di intervenire con
modifiche sostanziali dell'attuale impianto normativo, dall'altro si
e' riaperto, anche in ragione dell'esito del referendum del giugno
2006 sul testo di legge costituzionale recante: "Modifiche alla Parte
II della Costituzione", il confronto fra Stato e Regioni in merito
all'attuazione del Titolo V della Costituzione, con specifico
riferimento al tema della competenza concorrente delle Regioni in
materia di istruzione.
Si tratta di un quadro ancora in via di completamento, che richiede
alla Regione di emanare gli indirizzi per la programmazione
territoriale dell'offerta e per la organizzazione della rete
scolastica per il biennio indicato, portando grande attenzione agli
scenari che via via andranno definendosi, con disposizioni che
intervengano pertanto solo sugli aspetti strettamente indispensabili
alla corretta gestione delle situazioni esistenti, al fine di non
indurre maggiore disorientamento ed incertezza nel sistema scolastico
dell'Emilia-Romagna. In ragione della situazione delineata, i presenti
indirizzi potranno essere rivisti nel periodo di riferimento, qualora
si renda necessario ricostituirne la coerenza con le scelte e le norme
approvate a livello nazionale.
Conseguentemente, non si ritiene opportuno dettare, con il presente
atto, disposizioni in merito all'ampliamento degli indirizzi di studio
vigenti nella scuola secondaria di secondo grado, nell'intento di
evitare la prefigurazione di nuove offerte formative che, nelle more
della definizione nazionale del secondo ciclo, non possono essere
proposte alle famiglie ed agli studenti con tutte le necessario
garanzie di continuita', completamento e sviluppo. A tale proposito,
rimane ovviamente confermata la possibilita' per le istituzioni
scolastiche di esercitare - sugli indirizzi di studio gia' attivi -
l'autonomia didattica, di recente ampliata dal Ministro della Pubblica
Istruzione, con D.M. n. 47 del 13/6/2006, al 20% delle ore del
curriculum nazionale; rimane inoltre confermata la programmazione
dell'offerta sperimentale dei percorsi di istruzione integrati con la
formazione professionale e di formazione professionale iniziale a
completamento dell'offerta integrata, come previsto dalla L.R. 12/03 e
dall'Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno
2003.
Si ribadisce altresi' che la programmazione dell'offerta formativa ed
educativa inerente l'istruzione comprende anche le azioni finalizzate
a ridurre il fenomeno dell'abbandono e della dispersione, gli
interventi di supporto agli allievi in situazione di handicap e di
disagio, le iniziative mirate all'inserimento scolastico degli alunni
stranieri - con particolare riferimento all'insegnamento della lingua
italiana, anche coinvolgendo le famiglie -, le azioni dirette a
sostenere e diffondere i processi di arricchimento professionale dei
docenti e dei dirigenti scolastici, il supporto alla progettualita'
innovativa da parte delle scuole, le attivita' di educazione degli
adulti.
Nel quadro della programmazione territoriale, particolare rilevanza
assume inoltre la funzione di organizzazione della rete scolastica. Al
fine di consentire agli Enti locali l'esercizio di tale funzione, si
sottolinea che, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 12/03, essa riguarda
sia la complessiva riorganizzazione della rete, sia interventi
parziali, e comprende anche le azioni di istituzione, aggregazione,
fusione e soppressione di scuole, da prevedere garantendo eque
condizioni di accesso all'offerta formativa da parte di tutti i
cittadini e tenendo conto della distribuzione efficace del personale
tra le istituzioni scolastiche, dell'utilizzo e della gestione
ottimali degli edifici e delle attrezzature scolastiche, nonche' della
migliore fruibilita' dei servizi per l'accesso e la frequenza.
In merito all'organizzazione della rete, si evidenzia che l'assetto
delle istituzioni scolastiche del territorio, risultante dal piano
regionale di dimensionamento approvato dal Consiglio regionale nel
2000 (sulla cui base furono poi adottati dall'Amministrazione
scolastica i provvedimenti per il riconoscimento dell'autonomia), e'
stato successivamente rivisto in modo parziale, in attuazione degli
indirizzi regionali via via emanati, sempre peraltro salvaguardando il
numero totale delle autonomie scolastiche e delle corrispondenti
posizioni dirigenziali, autorizzate dal Ministero della Pubblica
Istruzione.
Tale assetto, principalmente in conseguenza dei mutamenti intervenuti
in questi anni nella composizione quali-quantitativa della popolazione
residente e scolastica, ma anche degli effetti delle riforme
ordinamentali del 2003 - pur se non compiutamente attuate -, comincia
a manifestare segnali di criticita' che, se riguardano formalmente la
dimensione delle istituzioni scolastiche, si evidenziano in realta'
anche rispetto all'offerta formativa, a conferma del fatto che le due
funzioni di programmazione (dell'offerta formativa e di organizzazione
della rete scolastica) sono strettamente intrecciate ed
interdipendenti.
Dal punto di vista quantitativo, infatti, sul territorio regionale vi
sono istituzioni scolastiche che presentano un forte aumento degli
iscritti, a fronte di altre che registrano invece una diminuzione.
Al tempo stesso, sotto il profilo qualitativo, cresce l'area del
disagio da parte degli studenti (testimoniata, ad esempio, da un
crescente numero di promossi con debiti formativi, dall'espandersi del
rischio di abbandono scolastico, dalla diffusione di fenomeni di
malessere). L'aumento inoltre della presenza di studenti stranieri
nelle scuole dell'Emilia-Romagna, in conseguenza dei flussi migratori,
come pure di studenti in situazione di handicap, pur rappresentando un
indicatore positivo rispetto alla qualita' del sistema di istruzione
in Emilia-Romagna, comporta l'esigenza di sostenere le istituzioni
scolastiche del territorio nel difficile compito di inserire e di
integrare efficacemente tali studenti nel percorso scolastico,
salvaguardando al contempo il livello di qualita' degli apprendimenti
per tutti.
La costituzione di istituti comprensivi, gia' precedentemente
sostenuta e favorita dalla Regione (come previsto all'art. 24, comma 2
della L.R. 12/03) viene confermata nei presenti indirizzi.
In considerazione della rilevanza di tali assetti in relazione al
miglioramento della qualita' degli apprendimenti, particolare
attenzione sara' inoltre dedicata all'analisi delle relazioni
sviluppatesi fra le scuole gia' costituite in istituti comprensivi,
con riferimento anche alle progettazioni di percorsi didattici comuni
ai diversi gradi di scuole coinvolti, al fine di elaborare proposte di
possibili modelli organizzativi, gestionali e didattici per gli
istituti comprensivi, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
Un ulteriore elemento da considerare riguarda l'educazione degli
adulti, negli ultimi anni "relegata" - per mancanza di risorse - quasi
esclusivamente negli ambiti dell'acquisizione di titoli di studio e
dell'alfabetizzazione primaria di adulti stranieri presso i Centri
territoriali permanenti (CTP). Il che ha significato negare, di fatto,
la possibilita' di costruire un sistema di apprendimento per tutta la
vita che deve invece andare ben oltre gli ambiti citati, pur
ricomprendendoli, per mettere a disposizione di tutti opportunita'
formative, coerenti con le loro esigenze e aspettative, in grado di
elevarne i livelli culturali e professionali e fruibili anche
attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti.
Per tutte queste ragioni, si ritiene necessario avviare gradualmente
il processo di rivisitazione del piano regionale di dimensionamento
del 2000, con l'obiettivo di pervenire ad una distribuzione
dell'offerta educativa e formativa piu' aderente alle mutate
condizioni socio-economiche del territorio e piu' rispondente alle
esigenze dei cittadini. Nel corso del biennio considerato si dovra'
pertanto svolgere, in collaborazione con gli Enti locali, con
l'amministrazione scolastica decentrata e con le istituzioni
scolastiche interessate, la ricognizione degli assetti vigenti, a
partire dalla raccolta dei dati quantitativi e delle informazioni
qualitative indispensabili per la conoscenza approfondita delle
situazioni delle istituzioni scolastiche, tendente anche ad
individuare i criteri di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) della L.R.
12/03.
Tale processo, da svolgersi attraverso il coinvolgimento delle sedi di
collaborazione istituzionale e di concertazione sociale previste, a
livello regionale e territoriale, dalla L.R. 12/03, sara' condotto
nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta ed
organizzazione della rete scolastica e seguendo alcuni criteri guida:
la rilevazione degli ambiti territoriali individuati dalle Province,
il principio di compensazione a livello regionale all'interno dei
numeri delle autonomie scolastiche autorizzate dal Ministero, il
principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale
dell'offerta, il raccordo stretto fra programmazione territoriale ed
esigenze dell'edilizia scolastica, il contenimento della spesa,
l'attenzione alle criticita' emergenti (rischio di dispersione
scolastica, aumento iscritti stranieri, aumento studenti in situazione
di handicap) e la rilevazione di modalita' per farvi fronte, gia'
sperimentate nel territorio regionale, al fine di diffondere le buone
prassi.
Nelle more del completamento della ricognizione sul piano regionale di
dimensionamento del 2000 e della definizione dei criteri in base ai
quali procedere alla relativa revisione, e' comunque possibile
procedere nel periodo considerato ad interventi parziali e limitati di
organizzazione della rete. I presenti indirizzi e criteri, nel
rispetto delle procedure stabilite dalla legge stessa e delle
compatibilita' relative alle risorse finanziarie e di personale, sono
rivolti a Province e Comuni affinche' provvedano a tali interventi,
qualora ne rilevino la necessita' e ve ne siano le condizioni.
Al fine di consentire all'amministrazione scolastica decentrata di
svolgere compiutamente i propri adempimenti, conseguenti alle
decisioni della programmazione territoriale, tutte le determinazioni
risultanti dalla programmazione medesima devono essere evidenziate
nelle delibere degli Enti locali interessati.
Si ribadisce che a livello territoriale, le sedi per lo svolgimento
del processo di programmazione sono le Conferenze provinciali di
coordinamento (art. 46 della L.R. 12/03) che, coinvolgendo tutti i
soggetti interessati e tenendo conto delle caratteristiche e
specificita' territoriali, sono pertanto l'ambito della rilevazione
delle esigenze e della elaborazione di risposte adeguate e possibili.
Tutti gli interventi di parziale riorganizzazione della rete devono
inoltre essere adeguatamente motivati, devono essere programmati
previa acquisizione del parere obbligatorio delle istituzioni
scolastiche interessate e non devono risultare in una variazione del
numero delle autonomie scolastiche definite in ambito provinciale (e
delle corrispondenti posizioni dirigenziali, autorizzate dal Ministero
della Pubblica Istruzione secondo il piano regionale di
dimensionamento del 2000). In tale quadro, Comuni e Province,
nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono la programmazione
territoriale relativa agli aa.ss. 2007-2008 e 2008-2009, secondo
quanto segue.
In primo luogo, in attuazione di quanto previsto all'art. 24, comma 2
della L.R. 12/03, si determina quale indirizzo prioritario per la
riorganizzazione delle istituzioni scolastiche statali da parte dei
Comuni la diffusione degli istituti comprensivi di scuola
dell'infanzia e del ciclo primario di istruzione, che si conferma
modalita' organizzativa strategica al fine di sostenere la continuita'
didattica ed educativa a favore degli alunni.
I Comuni possono pertanto procedere alla riorganizzazione in istituti
comprensivi (di scuola dell'infanzia e del ciclo primario di
istruzione) di scuole gia' unificate o aggregate orizzontalmente con
scuole dello stesso grado, nel rispetto dei criteri generali per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, approvati con
deliberazione della Giunta regionale 1571/98. Quando si tratti di
scuole di base a carattere intercomunale, alla riorganizzazione si
procede mediante concertazione fra i Comuni interessati, ciascuno dei
quali puo' assumerne l'iniziativa ed adottare gli atti conseguenti, a
condizione che l'intervento di riorganizzazione sia stato approvato da
tutti i Comuni coinvolti e dichiarando esplicitamente tale
approvazione nei relativi atti.
Le Province possono procedere, al fine di realizzare un piu' coerente
assetto territoriale delle istituzioni scolastiche autonome, al
trasferimento ad altra istituzione scolastica di sezioni staccate di
scuole secondarie superiori, perche' del medesimo indirizzo di studio;
al completamento dei corsi di studio, il cui avvio in forma di bienni
o trienni sia gia' stato autorizzato in precedenti programmazioni;
all'istituzione di corsi serali, relativamente ai soli indirizzi gia'
attivi nell'offerta diurna della stessa istituzione scolastica ed a
condizione che vi sia un adeguato numero di iscritti, nel rispetto
della compatibilita' delle risorse umane disponibili; all'abolizione
di indirizzi di studio nell'istruzione secondaria superiore non piu'
rispondenti alle esigenze formative degli studenti, alle scelte delle
famiglie, all'evoluzione delle scienze, della tecnologia e della
didattica, agli sbocchi professionali; alla redistribuzione
territoriale dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli
adulti (CTP), nonche' alla istituzione di nuovi CTP, compatibilmente
con le risorse umane e finanziarie e le strutture disponibili; in
considerazione delle finalita' dei CTP, con particolare riferimento
alla rilevante azione di acquisizione dei titoli di studio che possono
sviluppare anche a favore dei minori, si ritiene opportuno confermare
la possibilita' di programmare la distribuzione territoriale dei CTP,
includendo l'attivazione degli stessi anche presso istituzioni
scolastiche del secondo ciclo.
A completamento del processo di programmazione territoriale, come in
specifico stabilito all'art. 45 della L.R. 12/03, i Comuni e le
Province predispongono gli atti di parziale riorganizzazione della
rete scolastica relativamente agli aa.ss. 2007-2008 e 2008-2009 e li
trasmettono alla Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a
quello per il quale viene svolto il processo di programmazione. Entro
il 15 dicembre, la Regione, acquisito il parere della Conferenza
regionale per il sistema formativo (ex art. 49 della L.R. 12/03), puo'
esprimere rilievi in ordine alla coerenza degli interventi programmati
con i presenti indirizzi e criteri. In assenza di rilievi, le
decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno
scolastico.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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