REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2006, n. 849

L.R. 44/95. Affidamento all'ARPA delle attivita' di supporto tecnico per la realizzazione di un sistema di rendicontazione dell'Accordo di programma sulla qualita' dell'aria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che in data 15 luglio 2002, anche a seguito dell'emanazione del
decreto ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 recante "Recepimento
della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999
concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori
limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido
di carbonio" e' stato sottoscritto da Regione, Province e Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti l'Accordo di programma sulla
qualita' dell'aria finalizzato in particolare alla gestione
dell'emergenza da PM10 ed al progressivo allineamento ai valori
fissati dalla UE al 2005";
- che in data 14 luglio 2003 e' stato sottoscritto da Regione,
Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il
secondo Accordo di programma sulla qualita' dell'aria anch'esso
finalizzato "alla gestione dell'emergenza da PM10 ed al progressivo
allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005";
- che in data 28 settembre 2004 e' stato sottoscritto da Regione,
Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il terzo
Accordo di programma sulla qualita' dell'aria anch'esso finalizzato
alla gestione dell'emergenza da PM10 ed al progressivo allineamento ai
valori fissati dalla UE al 2005";
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 276 del
18/10/2005 di approvazione, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del DLgs n.
267 del 18 agosto 2000, dell'Accordo di programma 2005 - 2006, tra
Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti sulla qualita' dell'aria "per
la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento
ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60";
dato atto che:
- tale Accordo,  sottoscritto in data 3 ottobre 2005, in coerenza e
continuita' con quelli sottoscritti negli anni 2002, 2003 e 2004, ha
individuato il complesso di misure da applicare per il risanamento
della qualita' dell'aria ed in particolare per la riduzione della
concentrazione di PM10 nel territorio regionale al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e
sull'ambiente nel suo complesso, in attesa dell'approvazione, da parte
delle Province, dei piani e programmi di risanamento e tutela della
qualita' dell'aria previsti dal DLgs 351/99;
- gli Enti firmatari dell'Accordo si sono impegnati, tra l'altro,  a
realizzare azioni in alcuni settori ritenuti prioritari:
1. il trasporto urbano sostenibile
2. la logistica urbana
3. l'edilizia sostenibile
4. l'energia
5. la produzione sostenibile;
richiamati:
- l'art. 4 dell'Accordo di programma 2005-2006 che prevede l'impegno
strategico delle Province ad adottare il piano di tutela e risanamento
della qualita' dell'aria entro il 31 maggio 2006, confermando e
implementando tutti quegli interventi strutturali di mobilita'
sostenibile e di miglioramento della qualita' dell'aria gia' attivati
con i precedenti Accordi di programma da tutti gli Enti, predisponendo
uno specifico sistema di monitoraggio, in collaborazione con l'ARPA,
ed attivita' di benchmarking di analoghe politiche, gia' attuate in
altre realta';
- l'art. 10 dell'Accordo di programma 2005-2006 che stabilisce che,
per la valutazione e comunicazione dei risultati raggiunti
dall'attuazione dell'insieme delle misure, la verifica si concluda con
la presentazione di un bilancio ambientale sulla base dei dati forniti
dalle Province;
preso atto:
- che il Consiglio regionale ha approvato il 22 dicembre 2004 con atto
n. 634 il "Piano d'Azione ambientale per un futuro sostenibile -
2004-2006";
- che il Piano prevede, tra l'altro, che la Regione Emilia-Romagna
coordini specifici ambiti e azioni, quali ricerche e sperimentazioni
in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, al fine sia di
ottimizzare l'uso delle risorse organizzative e finanziarie nel campo
delle azioni integrate, sia di raccordare con maggiore efficacia i
programmi nazionali e regionali in atto (cfr. capitolo 6, paragrafo
6.4);
- che nel corso della riunione svoltasi il 31/3/2006, la Cabina di
regia del Piano di Azione ambientale per un futuro sostenibile,
istituita con deliberazione di Giunta regionale 2382/01, ha preso atto
del quadro delle iniziative da avviare con le risorse disponibili
stanziate sul Bilancio regionale 2006;
- che la realizzazione di un sistema di rendicontazione dell'Accordo
di programma sulla qualita' dell'aria 2005-2006, previsto all'art. 10
dell'accordo stesso, e' proposta tra le azioni da finanziare
nell'ambito della "Ricerca e sperimentazione in materia di ambiente e
sviluppo sostenibile";
considerato quindi che la Regione Emilia-Romagna ritiene  necessario,
in coerenza con quanto fin qui enunciato, acquisire un supporto
tecnico per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa
corrispondente agli obiettivi del citato art. 10 dell'Accordo di
programma sulla qualita' dell'aria di realizzare un bilancio riferito
alle politiche ambientali dell'Accordo stesso, inteso sia come sistema
di rendicontazione che come report conclusivo di sintesi e valutazione
delle attivita' realizzate e dei risultati raggiunti;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi del supporto tecnico
dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna - ARPA, ente strumentale della Regione, gia'
coinvolto in impegni strategici previsti dall'Accordo di programma
sulla qualita' dell'aria, quali, ad esempio, la predisposizione per le
Province di uno specifico sistema di monitoraggio degli interventi
strutturali di mobilita' sostenibile e di miglioramento della qualita'
dell'aria attivati con i precedenti Accordi di programma da tutti gli
Enti (art. 4);
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, ed in
particolare:
- l'art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti
dell'ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini della
elaborazione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o
convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA
finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico la proposta tecnico-economica presentata da ARPA
relativa all'attivita' di supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna
per la realizzazione di un sistema di rendicontazione dell'Accordo di
programma sulla qualita' dell'aria, che prevede un costo complessivo
di Euro 49.968,00 IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico competente per materia, ha ritenuto la proposta
anzidetta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello
economico;
ritenuto che il rapporto tra la Regione Emilia-Romagna e l'ARPA per
l'attivita' di supporto tecnico, sara' regolato secondo le modalita'
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 49.968,00 IVA inclusa si
fara' fronte attraverso lo stanziamento allocato sul Capitolo 37062
"Interventi per l'attuazione del Piano d'azione ambientale per un
futuro sostenibile: attivita' di ricerca e sperimentazione nei campi
delle diverse matrici ambientali (artt. 70, 74, 81 e 84 DLgs 31 marzo
1998, n. 112 e art. 99, L.R. 21 aprile 1999, mezzi statali)"  UPB
1.4.2.2.13230 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2006, che e'
dotato della necessaria disponibilita';
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere
assunto con il presente atto
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
visti:
- il DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali";
- la propria delibera n. 1264 del 1 agosto 2005 recante: "Linee guida
della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei
dati personali";
vista la L.R. 22 dicembre 2005, n. 21 recante "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e
pluriennale 2006-2008";
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n.
447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Bilancio - Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di affidare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente -
ARPA - con sede in Bologna, Via Po n. 5 secondo le motivazioni
espresse in premessa e sulla base della proposta tecnico-economica
depositata presso il Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico, la realizzazione delle attivita' di supporto tecnico
alla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di un sistema di
rendicontazione dell'Accordo di programma sulla qualita' dell'aria,
approvato con DPGR n. 276 del 18/10/2005,  per un importo di Euro
49.968,00 IVA inclusa secondo le modalita' di cui all'allegato schema
di convenzione;
2) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui
attivita' avranno inizio a decorrere dalla data di esecutivita' del
presente atto per la durata di 5 mesi, sulla base delle attivita' di
cui alla proposta tecnico-economica, provvedera' il Dirigente
regionale competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai
sensi della normativa vigente;
4) di impegnare la spesa di Euro 49.968,00 IVA inclusa, al n. 2568 di
impegno sul Capitolo 37062 "Interventi per l'attuazione del Piano
d'azione ambientale per un futuro sostenibile: attivita' di ricerca e
sperimentazione nei campi delle diverse matrici ambientali (artt. 70,
74, 81 e 84, DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99, L.R. 21 aprile
1999, mezzi statali)" - UPB 1.4.2.2 13230 del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2006, che e' dotato della necessaria disponibilita';
5) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla  emissione
della richiesta del titolo di pagamento di cui al punto 1. provvedera'
il Dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi
della normativa vigente, secondo la modalita' di cui all'art. 4 dello
schema di convenzione allegato al presente atto;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA per la
realizzazione delle attivita' di supporto tecnico alla Regione
Emilia-Romagna per la realizzazione di un sistema di rendicontazione
dell'Accordo di programma sulla qualita' dell'aria
L'anno. . . . . . . . , il giorno . . . . . . . . del mese . . . . . .
. . . . . . . .
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n.
21(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per
materia, che elegge il domicilio legale presso il sopra citato
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . .
. . . . del . . . . . . . . . . . . . ,
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA - partita IVA e
codice fiscale 04290860370 con sede in Via Po n. 5 - Bologna,
rappresentata dal Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 276 del
18/10/2005 di approvazione, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del DLgs n.
267 del 18 agosto 2000, dell'Accordo di programma 2005 - 2006, tra
Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti sulla qualita' dell'aria "per
la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento
ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60";
dato atto che:
- tale Accordo,  sottoscritto in data 3/10/2005, in coerenza e
continuita' con quelli sottoscritti negli anni 2002, 2003 e 2004, ha
individuato il complesso di misure da applicare per il risanamento
della qualita' dell'aria ed in particolare per la riduzione della
concentrazione di PM10 nel territorio regionale al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e
sull'ambiente nel suo complesso, in attesa dell'approvazione, da parte
delle Province, dei piani e programmi di risanamento e tutela della
qualita' dell'aria previsti dal DLgs 351/99;
- gli Enti firmatari dell'Accordo si sono impegnati, tra l'altro,  a
realizzare azioni in alcuni settori ritenuti prioritari:
1. il trasporto urbano sostenibile
2. la logistica urbana
3. l'edilizia sostenibile
4. l'energia
5. la produzione sostenibile;
richiamati:
- l'art. 4 dell'Accordo che prevede l'impegno strategico delle
Province ad adottare il Piano di tutela e risanamento della qualita'
dell'aria entro il 31 maggio 2006, confermando e implementando tutti
quegli interventi strutturali di mobilita' sostenibile e di
miglioramento della qualita' dell'aria gia' attivati con i precedenti
Accordi di programma da tutti gli Enti, predisponendo uno specifico
sistema di monitoraggio, in collaborazione con l'ARPA, ed attivita' di
benchmarking di analoghe politiche, gia' attuate in altre realta';
- l'art. 10 "Monitoraggio e verifica dell'accordo" che stabilisce che,
al fine della valutazione e comunicazione dei risultati raggiunti
dall'attuazione dell'insieme delle misure, la verifica si concluda con
la presentazione di un bilancio ambientale sulla base dei dati forniti
dalle Province;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi del supporto tecnico di
ARPA, ente strumentale della Regione, per l'organizzazione e lo
svolgimento dell'iniziativa corrispondente agli obiettivi del citato
art. 10 dell'Accordo di programma sulla qualita' dell'aria di
realizzare un bilancio riferito alle politiche ambientali dell'Accordo
stesso, inteso sia come sistema di rendicontazione che come report
conclusivo di sintesi e valutazione delle attivita' realizzate e dei
risultati raggiunti;
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, ed in
particolare:
- l'art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti
dell'ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini della
elaborazione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o
convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA
finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico la proposta tecnico-economica presentata da ARPA
relativa all'attivita' di supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna
per la realizzazione di un sistema di rendicontazione dell'Accordo di
programma sulla qualita' dell'aria, che prevede un costo complessivo
di Euro 49.968,00 IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico competente per materia, ha ritenuto la proposta
anzidetta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello
economico;
tutto cio' premesso
si stipula quanto segue
Articolo 1 - Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA, che accetta, la
realizzazione delle attivita' di supporto tecnico alla Regione
Emilia-Romagna per la realizzazione di un sistema di rendicontazione
dell'Accordo di programma sulla qualita' dell'aria, attivita'
analiticamente descritte nella proposta tecnico-economica, conservata
agli atti del Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico.
Articolo 2 - Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di esecutivita' della deliberazione
della Giunta regionale n. . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . .
. . . . . e dovranno terminare entro 5 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione
delle prestazioni da parte dell'Agenzia, tali ritardi, ove
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Risanamento
atmosferico, acustico, elettromagnetico.
Articolo 3 - Indirizzi e controllo sull'esecuzione dell'attivita'
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate secondo
gli indirizzi di un Comitato di progetto, composto da:
- un Sindaco di un Comune o suo delegato;
- un Assessore Mobilita' e Trasporti di un Comune o suo delegato;
- un Assessore Ambiente di una Provincia o suo delegato;
- l'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile della Regione
Emilia-Romagna o suo delegato.
Il Comitato di progetto:
- avra' la responsabilita' di verificare sia l'impostazione sia gli
output delle diverse fasi di progetto;
- sara' il referente per la definizione degli obiettivi strategici, la
verifica delle fasi, dei tempi e l'adeguatezza metodologica nelle
diverse fasi;
- validera' gli output e considerera' di volta in volta la necessita'
di approfondimenti del modello di intervento.
Il Responsabile ARPA del Progetto e' la dott.ssa Marina Mengoli,
Dirigente Responsabile Area Sistemi di gestione ambientale.
Il Responsabile regionale del Progetto e' il dott. Sergio Garagnani,
Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico che avvalendosi del personale del servizio.
Il Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico potra', nel corso dello sviluppo delle attivita',
definire eventuali variazioni sulla base delle indicazioni integrative
fornite dal Comitato di progetto, al fine di assicurare la miglior
corrispondenza agli obiettivi delle attivita', previo semplice scambio
di lettere tra il Responsabile stesso ed ARPA.
Articolo 4 - Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA quale compenso per la realizzazione
delle attivita' di cui all'art. 1 l'importo di Euro 49.968,00 IVA
inclusa.
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione in due soluzioni,
dietro presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti
modalita':
- il 50%, corrispondente ad Euro 24.984,00 IVA compresa, a
completamento della terza fase di lavoro individuata nella citata
proposta tecnica di ARPA;
- il saldo, corrispondente ad Euro 24.984,00 IVA compresa, alla
conclusione delle attivita' e presentazione del report finale del
rapporto di bilancio ambientale.
Articolo 5 - Obblighi dell'ARPA
L'ARPA s'impegna, altresi', in adempimento della presente convenzione
a:
- mantenere a disposizione del Servizio Risanamento atmosferico,
acustico, elettromagnetico, nonche' esibirla a richiesta dello stesso,
la documentazione relativa allo svolgimento delle attivita' nonche'
predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative
dell'attivita' stessa;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Articolo 6 - Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra' avvalersi,
previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d.
"Antimafia", dell'opera di altri organismi specializzati, societa',
gruppi di lavoro nonche' di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Articolo 7 - Riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA e' rigorosamente
tenuta ad osservare:
- il DLgs 196/03 - "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
- il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di
esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda
fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a
conoscenza, fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli
adempimenti di istituto da parte di enti pubblici;
- DLgs 196/03 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Articolo 8 - Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che a
qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione
della presente convenzione.
Articolo 9 - Controversie
Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si
applicano le norme del Codice civile. Per la risoluzione giudiziale di
ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il
Foro di Bologna.
Articolo 10 - Registrazione e spese contrattuali
Sono a carico dell'Agenzia incaricata tutte le spese inerenti la
stipula della convenzione.
Ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86, il presente atto, esteso in
duplice formato originale per gli atti delle Amministrazioni, sara'
sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. E' inoltre soggetto
all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modificazioni.
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono
come segue.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	per ARPA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . .
. . .

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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