REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2006, n. 516

Modifica della delibera di Giunta regionale 1617/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della Polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza"  ed in particolare il Capo I "Principi generali" e il Capo
II "Promozione del sistema integrato di sicurezza";
premesso che con deliberazione n. 1617 del 14/10/2005 la Giunta
regionale ha provveduto alla concessione dei contributi previsti
dall'art. 5 della suddetta L.R. 24/03, in attuazione della
deliberazione 790/05;
richiamato in particolare l'allegato Prospetto D.2 parte integrante
della suddetta deliberazione recante "Elenco delle domande presentate
dagli Enti locali ritenute inammissibili per mancanza di requisiti di
ammissibilita'" nel quale era ricompreso il Comune di Correggio (RE)
che aveva presentato il progetto "Riduzione e prevenzione dello
spaccio di stupefacenti sul territorio comunale" che era stato escluso
con la motivazione "domanda presentata fuori termine";
considerato:
- che le domande per la concessione dei contributi in oggetto dovevano
essere inviate entro il termine perentorio del 15 luglio 2005 e che
per le domande inviate a mezzo raccomandata postale faceva fede il
timbro di spedizione;
- che sulla busta della lettera raccomandata contenente la domanda del
Comune di Correggio (RE) era apposta la data del 16 luglio 2005 e
quindi la domanda stessa era stata ritenuta inammissibile in quanto
presentata fuori termine;
- che il Comune di Correggio (RE), a seguito della notifica della
delibera 1617/05, aveva richiesto alla Regione  chiarimenti riguardo
al loro motivo di esclusione in quanto a loro risultava di aver
spedito la raccomandata entro i termini previsti dal bando;
verificato che sulla busta della lettera raccomandata contenente la
domanda del Comune di Correggio (RE) era apposta la data del 16 luglio
2005, mentre sulla distinta di spedizione della raccomandata stessa
era apposta  - sempre con timbro dell'Ufficio postale - la data del 15
luglio 2005;
considerato che, trattandosi di stabilire quale fosse la data da
considerare rilevante ai fini dell'ammissibilita' della domanda, si
era richiesto un parere legale al Servizio Attivita' consultiva
giuridica e Coordinamento dell'avvocatura regionale e che in base al
parere espresso da tale Servizio  si e' giunti alla conclusione che 
la domanda di contributi del Comune di Correggio (RE) deve essere
considerata tempestiva in quanto il ritardo non e' attribuibile al
soggetto-richiedente, ma all'Ufficio postale;
atteso che il Servizio Promozione e Sviluppo delle politiche per la
sicurezza e della polizia locale ha esaminato ed istruito nuovamente
la domanda presentata dal Comune di Correggio, secondo le priorita', i
criteri e le modalita' determinate con propria delibera 790/05 per
l'anno 2005 per la concessione dei contributi previsti all'art. 5
della L.R. 24/03;
preso atto del verbale redatto dal Servizio Promozione e Sviluppo
delle politiche per la sicurezza e della polizia locale, conservato
agli atti del Servizio medesimo a disposizione degli organi di
controllo, in cui si stabilisce che il Comune di Correggio non
raggiunge il punteggio minimo di ammissibilita' previsto quale limite
per stabilire la corrispondenza ai criteri di priorita' indicati al
punto B dell'Allegato A1 (per gli  interventi di riqualificazione e/o
manutenzione dello spazio pubblico o di incremento dei propri
strumenti e/o attrezzature) della delibera n. 790 del 30/5/2005 e che
pertanto si ritiene di escludere la richiesta di contributo da parte
del Comune di Correggio;
ritenuto, pertanto, necessario modificare gli Allegati D.1 e D.2 della
 citata delibera 1617/05, togliendo il Comune di Correggio
dall'Allegato D.2 e inserendolo nell'Allegato D.1;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo
di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e delle proprie
deliberazioni 447/03 e 1529/03;
su proposta del Presidente della Giunta regionale;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, gli allegati
Prospetti D.1 e D.2, parti integranti della propria deliberazione
1617/05, togliendo il Comune di Correggio dal Prospetto D.2 (Elenco
delle domande presentate dagli Enti locali ritenute inammissibili per
mancanza dei requisiti di ammissibilita') e inserendolo nel Prospetto
D.1 (Elenco delle domande presentate dagli Enti locali non ammesse a
contributo in quanto non raggiungono il punteggio minimo di
ammissibilita');
2) di confermare quanto altro disposto nella propria deliberazione
1617/05;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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