REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 1500

L.R. 44/95. Affidamento ad ARPA supporto alla Regione riguardante tematiche di gestione efficiente livelli di perdita nei sistemi acquedottistici. Approvazione schema di convenzione tra Regione ed ARPA - I.A.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- l'Unione Europea ha confermato con la nuova Direttiva 2000/60/CEE,
che la politica ambientale deve contribuire a perseguire "gli
obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento delle qualita'
dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali che deve essere fondata sui principi della precauzione e
dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla
fonte dei danni causati all'ambiente";
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato il 21 dicembre 2005 con atto
deliberativo dell'Assemblea legislativa n. 40 il Piano di tutela delle
acque, di cui all'art.44 del DLgs 152/99, quale strumento di
pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
fissati dalle direttive europee e recepite dallo stesso DLgs 152/99,
mediante un approccio integrato di tutela quali-quantitativa dei corpi
idrici superficiali, sotterranei e marino-costieri;
- la Regione Emilia-Romagna ha presentato, oltre ad altri atti, il
documento "Analisi e prime proposte per un Programma regionale di
conservazione e risparmio della risorsa acqua", che rilevava la
necessita' di ridurre i consumi di acqua nel settore agricolo, civile
ed industriale e il miglioramento dell'efficienza delle reti
acquedottistiche ed irrigue;
- la gestione e il contenimento delle perdite nelle reti
acquedottistiche risultano di primaria importanza sia per un governo
efficiente del servizio di acquedotto sia per l'entita' dei prelievi
dalle diverse fonti e, quindi, la loro sostenibilita'. Il Piano di
tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna individua, per
l'orizzonte temporale 2016, l'obiettivo del raggiungimento di un
livello medio di efficienza, per l'intero territorio regionale, pari
all'82%;
- la Regione Emilia-Romagna, al fine di affrontare le problematiche
sopra accennate, ha attivato un gruppo di lavoro, composto dai
rappresentanti delle maggiori aziende acquedottistiche, finalizzato ad
approfondire le tematiche della ricerca e contenimento delle perdite e
di definizione dei bilanci idrici e che, con il supporto di ARPA si e'
pervenuti alla definizione delle Linee guida regionali per la
redazione dei bilanci idrici;
considerato:
- che si ritiene opportuno proseguire le attivita' del gruppo di
lavoro con la finalita' principale di approfondire la conoscenza
riguardante le modalita' di una gestione efficiente dei livelli di
perdita dei sistemi acquedottistici, con riferimento agli aspetti
economici diretti (costi degli approvvigionamenti idrici, delle
attivita' di ricerca e contenimento perdite, connessioni con il
risparmio energetico, ecc.) e indiretti (esternalita' connesse ai
prelievi e alle dispersioni), e affrontare anche le tematiche relative
i bilanci idrici dei sistemi fognari con particolare riferimento ai
contenuti del DM n. 99 dell'8 gennaio 1997;
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, comma 1, lettera n),
tra le sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o
convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA
finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua la
proposta tecnico-economica presentata da ARPA Struttura di Ingegneria
ambientale relativa all'attivita' di supporto alla Regione
Emilia-Romagna riguardante le tematiche di gestione efficiente dei
livelli di perdita nei sistemi acquedottistici, che prevede un costo
complessivo a favore di ARPA, IVA pari ad Euro 144.000,00, IVA
inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea sotto
il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA Struttura
Tematica di Ingegneria ambientale per la realizzazione dell'intervento
di cui trattasi, secondo le modalita' previste dallo schema di
convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 144.000,00 IVA inclusa si
fa fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo del bilancio 35500
"Interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue
nonche' alle finalita' di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 (art.
18, comma 3, Legge 5 gennaio 1994, n. 36)" - Mezzi statali di cui
all'UPB 1.4.2.2.13210 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2006,
che e' dotato della necessaria disponibilita';
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47,
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere
assunto con il presente atto;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di
legge:
- n. 1150 del 31 luglio 2006, concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/8/2006)";
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino
delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in
merito alle modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione
delle funzioni trasversali";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda
Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Gestione della spesa regionale, dott. Marcello Bonaccurso, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di affidare all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente -
ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale con sede a Bologna in Vicolo
Carega n. 3 secondo le motivazioni espresse in premessa e sulla base
della specifica tecnico-economica depositata presso il Servizio Tutela
e Risanamento risorsa acqua, per la realizzazione delle attivita'
relative a "Supporto alla Regione Emilia-Romagna riguardante le
tematiche di gestione efficiente dei livelli di perdita dei sistemi
acquedottistici" per un importo di Euro 144.000,00, IVA inclusa
secondo le modalita' di cui all'allegato schema di convenzione;
B) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
C) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui
attivita' avranno inizio a decorrere dalla data di esecutivita' della
presente deliberazione per la durata di 16 mesi, sulla base delle
attivita' di cui alla specifica tecnico-economica, provvedera' il
Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della
Regione, ai sensi della normativa vigente;
D) di impegnare la spesa di Euro 144.000,00, IVA inclusa, al n. 4450
di impegno sul Capitolo 35500 "Interventi relativi al risparmio idrico
e al riuso delle acque reflue nonche' alle finalita' di cui alla Legge
18 maggio 1989, n. 183 (art. 18, comma 3, Legge 5 gennaio 1994, n.
36)" - Mezzi statali di cui all'UPB 1.4.2.2.13210 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2006, che e' dotato della necessaria
disponibilita';
E) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla emissione
della richiesta dei titoli di pagamento di cui alla lettera A)
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti formali,
ai sensi della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03 e
successive modificazioni, secondo le modalita' di cui all'art. 4 dello
schema di convenzione allegato al presente atto;
F) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA Struttura
Tematica di Ingegneria ambientale per le attivita' di supporto alla
Regione Emilia-Romagna riguardante le tematiche di gestione efficiente
dei livelli di perdita nei sistemi acquedottistici
L'anno . . . . . . ., il giorno . . . . . . . . . . . ., del mese . .
. . . . . . . ..
tra
- la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n.
21(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per
materia, che elegge il domicilio legale preso il sopra citato
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . .
. . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
- l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA Struttura Tematica di
Ingegneria ambientale, partita IVA e codice fiscale 04290860370 con
sede in Vicolo Carega n. 3 - Bologna, rappresentata dal Direttore
dott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premesso che:
- l'Unione Europea ha confermato con la nuova Direttiva 2000/60/CEE,
che la politica ambientale deve contribuire a perseguire "gli
obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento delle qualita'
dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali che deve essere fondata sui principi della precauzione e
dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla
fonte dei danni causati all'ambiente";
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato il 21 dicembre 2005 con atto
deliberativo dell'Assemblea legislativa n. 40 il Piano di tutela delle
acque, di cui all'art. 44 del DLgs 152/99, quale strumento di
pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
fissati dalle direttive europee e recepite dallo stesso DLgs 152/99,
mediante un approccio integrato di tutela quali-quantitativa dei corpi
idrici superficiali, sotterranei e marino-costieri;
- la Regione Emilia-Romagna ha presentato, oltre ad altri atti, il
documento "Analisi e prime proposte per un Programma regionale di
conservazione e risparmio della risorsa acqua", che rilevava la
necessita' di ridurre i consumi di acqua nel settore agricolo, civile
ed industriale e il miglioramento dell'efficienza delle reti
acquedottistiche ed irrigue;
- la gestione e il contenimento delle perdite nelle reti
acquedottistiche risultano di primaria importanza sia per un governo
efficiente del servizio di acquedotto sia per l'entita' dei prelievi
dalle diverse fonti e, quindi, la loro sostenibilita'. Il Piano di
tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna individua, per
l'orizzonte temporale 2016, l'obiettivo del raggiungimento di un
livello medio di efficienza, per l'intero territorio regionale, pari
all'82%;
- la Regione Emilia-Romagna, al fine di affrontare le problematiche
sopra accennate, ha attivato un gruppo di lavoro, composto dai
rappresentanti delle maggiori aziende acquedottistiche, finalizzato ad
approfondire le tematiche della ricerca e contenimento delle perdite e
di definizione dei bilanci idrici e che, con il supporto di ARPA si e'
pervenuti alla definizione delle linee guida regionali per la
redazione dei bilanci idrici.
Considerato:
- che si ritiene opportuno proseguire le attivita' del gruppo di
lavoro con la finalita' principale di approfondire la conoscenza
riguardante le modalita' di una gestione efficiente dei livelli di
perdita dei sistemi acquedottistici, con riferimento agli aspetti
economici diretti (costi degli approvvigionamenti idrici, delle
attivita' di ricerca e contenimento perdite, connessioni con il
risparmio energetico, ecc.) e indiretti (esternalita' connesse ai
prelievi e alle dispersioni), e affrontare anche le tematiche relative
i bilanci idrici dei sistemi fognari con particolare riferimento ai
contenuti del DM n. 99 dell'8 gennaio 1997.
Visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44, che istituisce l'ARPA, Agenzia
Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, comma 1, lettera n),
tra le sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o
convenzioni con aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA
finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale.
Acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua la
proposta tecnico-economica presentata da ARPA Struttura Tematica di
Ingegneria ambientale, relativa all'attivita' di supporto alla Regione
Emilia-Romagna, riguardante le tematiche di gestione efficiente dei
livelli di perdita nei sistemi acquedottistici, che prevede un costo
complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 144.000,00, IVA inclusa.
Dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea sotto
il profilo tecnico e congrua sotto quello economico.
Tutto cio' premesso si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA Struttura Tematica di
Ingegneria ambientale, che accetta la realizzazione delle attivita' di
supporto alla Regione Emilia-Romagna riguardante le tematiche di
gestione efficiente dei livelli di perdita nei sistemi acquedottistici
analiticamente descritte nella proposta tecnico-economica, conservata
agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua.
Art. 2
Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di esecutivita' della deliberazione
Giunta regionale n. . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . e
dovranno terminare entro 16 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua.
Art. 3
Controllo sull'esecuzione dell'attivita'
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua che avvalendosi del personale del servizio,
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della
presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il
Responsabile ed ARPA.
Art. 4
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA Struttura Tematica di Ingegneria
ambientale, quale compenso per la realizzazione delle attivita' di cui
all'art. 1, l'importo di Euro 144.000,00, IVA inclusa.
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione previa sottoscrizione
della convenzione, dietro presentazione di regolari fatture, secondo
le seguenti modalita':
- il 20% dell'importo complessivo pari ad Euro 28.800,00, IVA inclusa
a seguito della presentazione di una dichiarazione attestante l'inizio
delle attivita' di studio;
- il 40% dell'importo complessivo pari ad Euro 57.600,00, IVA inclusa
a seguito della presentazione della documentazione attestante
l'assegnazione della borsa di studio del dottorato di ricerca;
- il 40% dell'importo complessivo pari ad Euro 57.600,00, IVA inclusa
a seguito della presentazione di una relazione finale di tutte le
attivita' svolte.
Art. 5
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA Struttura Tematica di Ingegneria ambientale s'impegna,
altresi', in adempimento della presente convenzione a:
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo
libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione
relativa allo svolgimento delle attivita', nonche' predisporre
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'
stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione.
Art. 6
Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra' avvalersi,
previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d.
"Antimafia", dell'opera di altri organismi specializzati, societa',
gruppi di lavoro nonche' di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Art. 7
Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce sull'oggetto
della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarita' a
titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta
della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti
e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che
si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di Enti
pubblici.
Art. 8
Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che a
qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione
della presente convenzione.
Art. 9
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. l31, con spesa a carico della parte richiedente.
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre
1972, n. 642 e successive modificazioni.
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA REGIONE	per ARPA
EMILIA-ROMAGNA	STRUTTURA TEMATICA
IL DIRIGENTE REGIONALE	ING. AMBIENTALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .	. . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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