REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2006, n. 1443

Criteri attuativi degli interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo di cui alla L.R. 43/97 come modificata dalla L.R. 17/06

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14
aprile 1995, n. 37";
- i criteri attuativi della citata legge valutati con esito favorevole
dalla Commissione Europea con la comunicazione CE n. 54 (98) D9016 e
con la decisione C (1999) 2203 del 18 agosto 1999;
- la L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 "Modifica della L.R. 12 dicembre 1997,
n. 43 'Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37'";
- gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo (G.U.C.E. 28/2 dell'1 febbraio 2000);
dato atto che i seguenti articoli della L.R. 43/97, nella formulazione
recata dalla citata L.R. 17/06, affidano alla Giunta regionale:
Art. 3, comma 1
- La definizione dei criteri per la concessione del contributo
regionale di cui all'art. 1 - comma 2, lett. a) - sulla base del
valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti,
nonche' del valore globale delle garanzie prestate dalle cooperative e
dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in
essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di
presentazione della domanda da parte degli Organismi di garanzia.
Art. 3, comma 3
- La definizione dei meccanismi di riparto dei fondi previsti
dall'art. 1 - comma 2, lett. a) e b) - attraverso i quali incentivare
le operazioni di fusione o aggregazione tra gli Organismi medesimi.
Art. 3, comma 6
- L'individuazione delle azioni ammissibili alle operazioni di credito
a breve e medio-lungo termine;
- la quantificazione dell'intensita' massima dell'aiuto;
- la definizione della durata dell'aiuto nel rispetto del massimale
previsto;
- la determinazione delle eventuali priorita' territoriali.
Art. 4
- La fissazione del numero minimo di produttori aderenti all'Organismo
di garanzia;
- la definizione delle misure dei contributi regionali;
- l'individuazione di criteri specifici per l'ammissione ai contributi
e le modalita' di erogazione dei contributi stessi;
- la fissazione dei termini per la presentazione delle domande e le
priorita' per la loro valutazione;
- la definizione dei criteri cui gli Organismi di garanzia devono
attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni
agevolate nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/90.
Art. 6, comma 1
- La definizione delle modalita' di controllo sugli organismi
beneficiari dei contributi regionali;
dato atto che occorre provvedere ad adeguare - sulla base delle
modifiche apportate dalla citata L.R. 17/06 - i criteri attuativi
della L.R.  43/97;
considerato che la relativa proposta tecnica e' stata predisposta
dalla Direzione generale Agricoltura e trasmessa alla Commissione
Europea per consentire l'esame di compatibilita' delle modifiche
legislative con la disciplina comunitaria;
preso atto della decisione n. C(2006)3067 del 28 giugno 2006,
trasmessa alla Regione Emilia-Romagna dalla Rappresentanza permanente
d'Italia presso l'Unione Europea con nota n. 7446 del 10 luglio 2006,
con la quale la Commissione, ai sensi degli artt. 87 e 88 del
Trattato, ha ritenuto l'intervento (identificato come aiuto di Stato
numero 222/A/2003) compatibile con il mercato comune;
ravvisata pertanto la necessita', al fine di consentire la rapida
attivazione degli aiuti, di procedere all'adozione dei nuovi criteri
attuativi nella formulazione di cui all'allegato A al presente atto
del quale e' parte integrante e sostanziale;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
vista la deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive modifiche;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
sopracitato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nel testo di cui all'Allegato A al presente atto del
quale e' parte integrante e sostanziale, i criteri attuativi della
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, come modificata dalla L.R. 2 ottobre
2006, n. 17;
2) di dare atto che i criteri approvati con il presente atto saranno
adeguati alle disposizioni degli Orientamenti comunitari per gli aiuti
di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e alle previsioni
del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013;
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 7 della
L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06.
ALLEGATO A
Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo - Criteri attuativi della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, come
modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17
1 - Finalita'
Con la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 la Regione Emilia-Romagna ha
voluto rendere, tramite gli Organismi di garanzia, piu' rapidi,
incisivi e snelli i meccanismi di concessione degli aiuti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) a favore delle imprese agricole
associate.
Per il perseguimento di queste finalita' la Regione puo' altresi'
finanziare programmi di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria,
di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), messi in atto dagli stessi
Organismi, aventi come scopo la diffusione dell'informazione e delle
opportunita' cui i soci possono accedere e, infine, di allargare la
base associativa.
Dopo la prima fase di applicazione, con la L.R. 17/06 sono state
apportate alcune modifiche allo scopo di finalizzare prioritariamente
l'intervento regionale al sostegno dei processi di aggregazione e di
fusione degli Organismi di garanzia e, nel contempo, consentire una
migliore operativita' ed un allargamento delle azioni svolte dagli
Organismi stessi.
La Giunta regionale, in sede di adozione dei programmi attuativi,
definisce i criteri per la concessione dei contributi per la
formazione e l'integrazione dei fondi rischi e le modalita' per la
concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui
finanziamenti - previsti, rispettivamente, all'art. 1, comma 2, lett.
a) e b) della L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06 -
individuando specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad
incentivare l'ampliamento delle dimensioni e l'aumento della
rappresentativita' degli Organismi di garanzia.
2 - Requisiti dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia
Gli Organismi che intendono accedere ai programmi regionali devono
obbligatoriamente:
- avere sede operativa nel territorio regionale, con articolazione a
livello provinciale, interprovinciale o regionale;
- avere una base associativa costituita da imprenditori di cui
all'art. 2135 del C.C. formata da almeno 300 soci, senza tener conto
degli eventuali sostenitori.
Lo statuto degli Organismi deve prevedere:
- il principio della mutualita' e l'assenza di fini speculativi o
economici;
- che le garanzie e le agevolazioni creditizie vengano concesse senza
tener conto dell'entita' della sottoscrizione dei singoli soci;
- che almeno i due terzi dei membri del massimo organo deliberante
siano costituiti da imprenditori soci di cui all'art. 2135 del c.c. o
loro rappresentanti.
Gli Organismi, inoltre, devono assoggettarsi alle seguenti
prescrizioni:
- tenere una contabilita' separata e produrre un rendiconto per ogni
tipologia di aiuto attivato con l'intervento della Regione e di
eventuali altri Enti pubblici finanziatori (garanzia fidejussoria,
credito a breve termine, credito a medio-lungo termine);
- destinare le risorse regionali, ivi compresi gli utili maturati
sulle somministrazioni avute, interamente alle finalita' previste dal
relativo programma, con divieto di utilizzo per spese di gestione o
funzionamento degli Organismi;
- osservare le direttive regionali in merito alle procedure, alla
destinazione delle risorse, alle priorita'  contenute nel programma
regionale;
- impegnarsi a fornire alla Regione un consuntivo annuale di
attuazione del programma contenente l'elenco delle operazioni messe in
atto, la loro entita', i beneficiari, i casi di sofferenza nonche'
tutte le altre informazioni specificatamente indicate per le diverse
tipologie di aiuto.
3 - Contributi regionali destinati a creare o ampliare il Fondo rischi
e di garanzia
In applicazione di quanto previsto dall'art. 3 - commi 1, 2 e 3 -
della L.R. 43/97, nel testo modificato dalla L.R. 17/06, la
partecipazione della Regione alla creazione o all'ampliamento del
Fondo rischi e di garanzia, promosso dai singoli Organismi, e'
disposta:
- a favore di tutti gli Organismi costituiti a livello provinciale,
interprovinciale o regionale, di I o II grado senza esclusioni;
- secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale sulla base dei
parametri indicati dal comma 1 del citato art. 3;
ed alle seguenti ulteriori condizioni:
- l'intervento regionale nella creazione o ampliamento del Fondo,
sommato al contributo eventualmente concesso per le medesime finalita'
da altri Enti pubblici, deve essere al massimo pari alla quota
disposta dagli Organismi con risorse proprie (ivi comprese le
fidejussioni prestate dai soci a favore degli Organismi stessi) e di
privati sostenitori e complessivamente non deve coprire piu' del 50
per cento del valore totale;
- l'intervento sull'ampliamento del Fondo avviene, per gli Organismi
di I grado, solo a fronte di dimostrazione di incremento del Fondo
stesso ed utilizzando i sopra richiamati  criteri stabiliti dalla
Giunta regionale  e, per gli Organismi di II grado, a fronte
dell'incremento del Fondo degli Organismi di I grado aderenti ed
utilizzando proporzionalmente i citati criteri.
Qualora, a seguito di logoramento del capitale fidejussorio o di
riduzione delle fidejussioni prestate dai soci a favore degli
Organismi di garanzia, il contributo gia' concesso dalla Regione, per
la creazione o l'ampliamento del Fondo rischi e di garanzia, dovesse
risultare superiore al 50 per cento del valore totale del Fondo
stesso, verranno attuate le procedure volte al recupero della quota di
contributo che eccede tale valore.
3.1 - Condizioni che gli Organismi devono rispettare nel concedere
garanzia
La garanzia del Fondo puo' essere concessa dagli Organismi agli
imprenditori soci a fronte:
- di prestiti bancari a breve termine, a costo di mercato o assistiti
dal concorso regionale nell'abbattimento parziale degli interessi,
contratti dagli imprenditori soci per far fronte alla gestione annuale
delle aziende, alle condizioni di cui al successivo punto 4.1;
- di finanziamenti bancari a medio-lungo termine, a costo di mercato o
assistiti dal concorso regionale nell'abbattimento parziale del costo,
per le finalita' di cui al successivo punto 4.2, osservando le
priorita', le limitazioni, le esclusioni ed i vincoli di cui ai
successivi punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.
Gli imprenditori che beneficiano dell'intervento del Fondo per
garantire prestiti a breve termine devono possedere i seguenti
requisiti:
- essere in possesso di partita IVA ed identificabili dal codice unico
delle aziende agricole (CUAA);
- essere iscritti al Registro delle imprese della C.C.I.A.A., sezione
agricola;
- essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole  della Regione
Emilia-Romagna ed avere il fascicolo aziendale validato;
- avere una situazione economica gestionale,  dedotta dal bilancio o
dal conto economico di gestione aziendale, in equilibrio;
- non avere procedure fallimentari in corso;
- produrre per il mercato.
La garanzia prestata potra' avere una durata massima di dodici mesi
sul credito a breve termine e di cinque anni, anche in presenza di
finanziamenti di durata superiore, sul credito a medio-lungo termine.
La garanzia non puo' coprire piu' dell'80 per cento di  ogni
finanziamento. Tale limite massimo deve essere progressivamente
riparametrato al capitale residuo da rimborsare sul prestito
ottenuto.
Il contratto di garanzia deve obbligatoriamente prevedere tra le
ipotesi di escussione anche la dichiarazione di fallimento e ogni
altra procedura concorsuale.
3.2 - Valore della garanzia
Il calcolo del valore della garanzia viene a determinarsi:
- sulla differenza tra il tasso di mercato del prestito e il tasso di
interesse effettivamente scontato grazie alla garanzia, diminuita del
premio eventualmente pagato dal beneficiario per la garanzia;
- dalla differenza fra la somma garantita insoluta, moltiplicata per
il fattore di rischio, e i premi eventualmente pagati dal beneficiario
per la garanzia.
Il valore cosi' calcolato e' computato (se del caso in termini di
equivalente sovvenzione lorda) ai fini del rispetto dei massimali
d'intensita' applicabili a ciascuna categoria di aiuto.
3.3 - Casi di sofferenza e logoramento del capitale concesso in
garanzia
L'Organismo fidejussore, all'atto della prestazione della garanzia,
dovra' prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di
perdite di capitale, ed in particolare:
- richiedere all'istituto bancario prestatore di essere informato
delle condizioni patrimoniali della parte debitrice e dello
svolgimento dei suoi rapporti con lo stesso istituto;
- risolvere il contratto di garanzia anche prima della scadenza
allorche' sia emersa la condizione di inadempienza contrattuale nei
confronti dell'istituto bancario.
Qualora l'istituto bancario ponesse in esecuzione la garanzia prestata
dal Fondo, l'Organismo fidejussore dovra':
- attivare immediatamente le procedure per il recupero delle somme
pagate sugli importi garantiti tramite la forma piu' conveniente da
scegliersi tra un concordato stragiudiziale con il debitore oppure
l'esecuzione coattiva sui beni patrimoniali del debitore;
- richiedere l'avvio, in caso di insoddisfacente esito dei predetti
interventi, della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra
procedura concorsuale a carico del socio inadempiente onde far valere
le proprie ragioni di credito.
Il capitale fidejussorio logorato a seguito di inadempienze dei
beneficiari non puo' essere reintegrato con contributo regionale.
3.4 - Rapporto annuale alla Commissione Europea
In merito alle garanzie concesse, nel rapporto annuale sull'attuazione
della misura di aiuto di cui alla L.R. 43/97, come modificata dalla
L.R. 17/2006, che la Regione invia alla Commissione Europea, saranno
contenute le seguenti informazioni:
- dati sulle spese per le garanzie;
- importo totale delle garanzie concesse, compresa un'indicazione dei
tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia (es.: prestiti
per investimenti), precisando inoltre se tali operazioni siano oggetto
di ulteriore aiuto (ad es.: garanzia accessoria a mutuo per
investimento agevolato);
- dati sull'importo totale delle garanzie in essere;
- dati sull'inadempimento relativamente a tutti i prestiti garantiti;
- l'importo pagato con risorse pubbliche per i debitori inadempienti
nell'anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati);
- corrispettivi versati dai beneficiari nel medesimo anno per le
garanzie.
4 - Contributi regionali sul pagamento degli interessi su prestiti a
breve termine (prestiti d'esercizio) e medio-lungo termine accesi
dalle imprese associate
La Regione, per il tramite degli Organismi di garanzia, concorre al
pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi da parte
degli Organismi stessi alle imprese socie. I finanziamenti in parola
per beneficiare del concorso interessi devono essere assistiti dalla
garanzia prestata dai Consorzi e dalle cooperative.
Gli aiuti regionali sono concessi nel rispetto del principio di non
retroattivita'.
4.1 - Contributi per abbattimento parziale degli interessi sui
prestiti a breve termine (prestito d'esercizio) e garanzie sui
medesimi
La Giunta regionale definisce con proprio atto il programma regionale
di intervento nel rispetto della Comunicazione UE agli Stati membri
del 15 ottobre 1995 e della Decisione C(2006)3067 del 28 giugno 2006
con la quale la Commissione ha considerato gli aiuti notificati dalla
Regione Emilia-Romagna (fascicolo 222/A/2003) compatibili con il
mercato comune.
Nell'ambito di tale fascicolo, con riferimento ai prestiti a breve
termine, la Regione:
- ha notificato un differenziale di 1,43 punti, calcolato quale
differenza tra il tasso di interesse concesso a un normale operatore
del settore agricolo e il tasso di interesse pagato negli altri
settori dell'economia, che rappresenta il limite dell'aiuto
complessivo concedibile sui prestiti agrari a breve termine;
- si e' impegnata a notificare preventivamente alla Commissione le
eventuali variazioni che dovessero intervenire sul differenziale sopra
calcolato.
Il programma regionale, in particolare, osserva i seguenti parametri:
- la durata del prestito e' per un massimo di 12 mesi;
- possono accedervi tutti gli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del C.C. senza esclusioni di forma giuridica o comparto
produttivo;
- l'ammontare del prestito concedibile puo' al massimo corrispondere:
- per le imprese di produzione singole o associate: alle spese
sostenibili per il compimento del ciclo colturale, determinato anche
con calcolo di tipo sintetico;
- per le cooperative di trasformazione: alle spese effettivamente
sostenute per il compimento del ciclo produttivo, desunte dal conto
economico di gestione.
Il tasso massimo dell'aiuto regionale relativo ai prestiti a breve
termine, sia che questo rivesta la forma di abbattimento parziale del
tasso d'interesse ovvero quella di concessione di garanzia, nonche'
nelle ipotesi di cumulo delle due forme di aiuto in questione, non
potra' superare il tasso massimo fissato nel richiamato programma
regionale di intervento sulla base della decisione della Commissione
U.E. sopra menzionata.
4.1.1 - Rapporto annuale alla Commissione Europea
In merito agli aiuti attivati per i finanziamenti a breve termine, nel
rapporto annuale sull'attuazione dell'aiuto che la Regione invia alla
Commissione europea, saranno contenute le seguenti informazioni:
- i tassi di interesse applicati ed il "differenziale" richiesto;
- il numero e l'ammontare dei prestiti agevolati concessi
(distinguendo le diverse categorie dei beneficiari).
4.2 - Contributo (massimo 5 anni) per abbattimento parziale degli
interessi sui finanziamenti a medio-lungo termine coerenti con gli
orientamenti comunitari nel settore agricolo
L'aiuto regionale, che ha una durata massima di cinque anni anche in
presenza di finanziamenti di durata superiore, e' finalizzato a
finanziare investimenti che, in coerenza con gli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati
sulla GU C 28/2 dell'1 febbraio 2000, perseguono almeno uno dei
seguenti obiettivi:
- ridurre i costi di produzione;
- migliorare e riconvertire la produzione;
- incrementare la qualita';
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e
il benessere degli animali;
- promuovere la diversificazione delle attivita' agricole.
Le aziende che beneficiano dell'intervento del Fondo per finanziamenti
a medio-lungo termine oltre ai requisiti di cui al precedente punto
3.1 debbono soddisfare le seguenti condizioni:
- possedere condizioni di vitalita' ed avere una sufficiente
redditivita' comprovabile mediante valutazione delle prospettive di
sviluppo nel medio-lungo periodo.
La redditivita' e' dimostrata quando il reddito complessivo
dell'impresa (reddito dell'attivita' agricola piu' il reddito
complementare), al netto del reddito extra agricolo, e' superiore
all'aiuto complessivamente concesso sul finanziamento stesso. Tale
redditivita' deve essere conservata per il periodo della durata del
finanziamento, salvo causa di forza maggiore.
I criteri per la determinazione del reddito complessivo, del reddito
dell'attivita' agricola, del reddito complementare e del reddito extra
agricolo sono quelli individuati nel PRSR, Misura 1.a;
- rispettare i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente,
igiene e benessere degli animali;
- essere gestite da un imprenditore che possieda una sufficiente
capacita' professionale.
La capacita' professionale, che e' richiesta al legale rappresentante
dell'impresa o alla persona preposta alla direzione dell'impresa
agricola, viene riconosciuta quando la persona abbia esercitato per
almeno due anni attivita' agricola come capo azienda, come coadiuvante
familiare o come lavoratore agricolo, oppure sia in possesso di un
titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore,
di istituto professionale o centro di formazione professionale nel
campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la
durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione
professionale) deve essere di almeno dieci anni.
4.2.1 - Finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti
aziendali
I soci degli Organismi possono ricorrere al finanziamento bancario
agevolato a medio-lungo termine, con intensita' dell'aiuto fino al
massimo previsto dal punto 4.1.1.2. degli Orientamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella GU C 28/02
dell'1 febbraio 2000, finalizzato a:
- costruzione e ristrutturazione di strutture  al servizio delle
aziende agricole (con esclusione delle abitazioni) volte a ridurre i
costi di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni,
migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per razionalizzare i
mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi di produzione,
migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di
lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- riconversioni e reimpianti colturali e varietali per adeguarli alle
nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o
ridurre i costi di produzione e nel rispetto dei regimi che
disciplinano le singole colture;
- investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
- investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli
allevamenti e di benessere degli animali;
- investimenti per l'attivita' agrituristica complementare
all'attivita' agricola;
- investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o
trasformazione delle produzioni aziendali;
- investimenti finalizzati alla introduzione di sistemi volontari di
certificazione della qualita';
- acquisto di terreni a scopo di arrotondamento o miglioramento
logistico dell'azienda, comprese spese legali, tasse e costi di
registrazione;
- opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione
dei terreni;
- acquisto di bestiame da riproduzione, di qualita' pregiata e
registrata sui libri genealogici, delle specie bovina, ovicaprina,
cunicola ed equina per la prima dotazione aziendale o anche per
dotazioni successive legate alla riconversione della produzione,
miglioramento sanitario ed ambientale.
Le spese ammissibili comprendono:
a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;
b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi
informatici. L'acquisto di macchine ed attrezzature usate e'
ammissibile alle condizioni previste al punto 4.1.1.5. degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
c) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o
consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci;
d) acquisto di terreni per gli scopi sopra specificati, comprese spese
legali, tasse e costi di registrazione.
Sui prestiti suddetti, il massimale del finanziamento pubblico,
espresso in percentuale del volume dell'investimento che puo'
beneficiare degli aiuti, e' limitato al 40% e, per le zone
svantaggiate al 50%, come disposto dalla normativa comunitaria
vigente. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da
giovani coltivatori entro cinque anni dall'insediamento, tali
massimali possono essere elevati rispettivamente al 45% e al 55%.
Per quanto concerne i tetti massimi di investimento ammissibile a
finanziamento, si richiamano gli importi di 500.000 Euro per le
aziende singole e 1.500.000 Euro per le aziende associate (comprese le
cooperative) da computarsi nel periodo di programmazione finanziaria
2000-2006.
4.2.2 - Finanziamenti a medio-lungo termine per avversita'
atmosferiche
I soci degli Organismi possono inoltre ricorrere, a fronte di danni
prodotti da eventi atmosferici, al finanziamento bancario agevolato a
medio-lungo termine, finalizzato:
- alle necessita' della conduzione aziendale derivanti dalle perdite
di prodotto;
- al ripristino, alla ricostruzione e alla riconversione delle
strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti
arborei, vivai, serre e opere di viabilita' aziendale.
Gli eventi per i quali possono essere erogati gli aiuti in esame sono:
terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, grandine,
gelo, brina, ghiaccio, eccesso di neve, siccita', pioggia e vento.
Gli aiuti sono rivolti agli imprenditori agricoli che hanno subito
danni alle produzioni agricole e zootecniche e/o alle strutture
aziendali a seguito di calamita' naturali o di eventi eccezionali di
cui al punto 11.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo nonche' di avverse condizioni atmosferiche
previste al punto 11.3 dei citati Orientamenti.
L'aiuto sui finanziamenti cumulato con eventuali altri aiuti di Stato
ed eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi non deve
superare il 100% dei danni o perdite subiti.
L'attivazione degli aiuti rimane subordinata alle decisioni che
verranno assunte dalla Commissione Europea sulla base delle
informazioni meteorologiche notificate  individualmente dalla Regione
per ogni evento atmosferico che possa dare origine ad indennizzo.
Qualora un evento sia gia' stato oggetto di notificazione da parte del
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini
della applicazione di norme nazionali, la Regione, per l'attivazione
degli aiuti all'interno dei territori ricompresi in tale notifica, si
avvale della Decisione assunta al riguardo dalla Commissione Europea.
Relativamente ai finanziamenti per le necessita' di conduzione
aziendale gli aiuti sono concessi in presenza di un danno alla
produzione lorda vendibile aziendale non inferiore al 30% ovvero al
20% nelle zone svantaggiate. Ai fini del calcolo del danno e
dell'aiuto tale soglia minima e' determinata sulla base del confronto
tra la produzione lorda della coltura danneggiata nell'anno in
questione e la produzione annua lorda in un anno normale. Il calcolo
della produzione media e' effettuato prendendo come riferimento la
produzione nelle tre campagne precedenti ed escludendo gli anni in cui
e' stato pagato un compenso a seguito di avverse condizioni
atmosferiche. Il limite dell'aiuto concedibile non puo' in ogni caso
superare il valore derivante dalla differenza tra le citate produzioni
(normale e danneggiata) moltiplicate per i rispettivi prezzi.
4.2.2.1 Rapporto annuale alla Commissione Europea
In merito agli aiuti attivati per i finanziamenti compensativi, nel
rapporto annuale sull'attuazione dell'aiuto che la Regione invia alla
Commissione europea, saranno contenute le seguenti informazioni:
- gli eventi per cui gli aiuti sono stati corrisposti;
- l'ammontare degli aiuti;
- la finalita' dei pagamenti;
- i tipi di beneficiari interessati.
4.3 - Priorita'
Gli aiuti sui prestiti a medio-lungo termine sono concessi seguendo le
priorita' e i criteri di scelta stabiliti dalle Amministrazioni
provinciali all'interno dei Piani operativi provinciali attuativi del
Piano operativo regionale Misura 1.a.
4.4 - Limitazioni
Nella concessione delle misure di aiuto recate dalla L.R. 43/97 come
modificata dalla L.R. 17/06, gli Organismi di garanzia sono obbligati
al rispetto del principio di non retroattivita' di cui al punto 3.6
degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo. Tale principio richiede che (ad eccezione dei regimi di
aiuto di natura compensativa) nessun aiuto sia concesso per lavori
gia' iniziati o attivita' gia' intraprese (o spese effettuate) prima
che la domanda di aiuto sia stata accettata con effetti vincolanti.
Sui prestiti si applicano tutte le esclusioni e limitazioni previste
nell'ambito degli aiuti di Stato.
L'importo dei finanziamenti concedibili per gli investimenti di cui al
precedente punto 4.2, non puo' superare la spesa ammissibile prevista
dall'investimento stesso.
4.5 - Esclusioni
In conformita' con l'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 69/2001 del
Consiglio che modifica il Regolamento n. 136/66/CEE relativo
all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore
dei grassi non possono essere concessi aiuti per olivi supplementari
oggetto di impianto dopo l'1 maggio 1998, ne' per misure di
ristrutturazione che comportino l'aumento del numero di alberi in
oliveti gia' esistenti.
Oltre alle specifiche esclusioni previste nell'ambito degli aiuti di
Stato e del Piano operativo Misura 1.a del PRSR, sono comunque escluse
dagli aiuti:
- le aziende aventi attivita' escluse dal cofinanziamento comunitario
e dagli aiuti di Stato;
- le aziende non iscritte al Registro imprese, sezione agricola,
tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- le aziende non iscritte all'anagrafe delle aziende agricole  della
Regione Emilia-Romagna;
- le aziende in dissesto economico, con il bilancio patrimoniale e
gestionale non in equilibrio o con procedimenti fallimentari in
corso;
- le aziende che producono prodotti senza sbocco di mercato.
4.6 - Vincoli
I beni acquistati e le opere realizzate con il ricorso ai
finanziamenti bancari agevolati a medio-lungo termine di cui alla L.R.
43/97 come modificata dalla L.R. 17/06, sono soggetti a vincolo di
destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale
per ogni altro bene, cosi' come disposto dall'art. 19 della L.R.
15/97.
5 - Contributi regionali per attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria
La Regione puo' intervenire a cofinanziare un programma di iniziative
di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 1 della L.R. 43/97 come
modificata dalla L.R. 17/06, nella misura prevista all'art. 3, comma
4, alle seguenti condizioni:
- abbia contenuti avanzati e innovativi ed escludendo le iniziative ed
i contenuti di tipo tradizionale, con l'obiettivo di crescita
culturale e formativa dei soci;
- non preveda iniziative volte a divulgare e pubblicizzare l'attivita'
normale degli Organismi.
Il contributo regionale alle attivita' di assistenza e consulenza
tecnico finanziaria prestate dagli Organismi di garanzia avviene nel
rispetto del punto 14 (paragrafi 1, 2 e 3) degli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo che, tra
l'altro (paragrafo 3), prevede l'ammontare massimo di aiuti consentito
per ogni beneficiario nell'arco di un triennio.
6 - Modalita' attuative comuni
I criteri e le modalita' di concessione e liquidazione dei contributi
previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) della L.R. 43/97 come
modificata dalla L.R. 17/06, verranno stabiliti in sede di adozione
dei programmi regionali.
La Giunta regionale, nel definire i criteri per la concessione dei
contributi per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi e le
modalita' per la concessione del concorso nel pagamento degli
interessi sui finanziamenti - previsti, rispettivamente, all'art. 1,
comma 2, lett. a) e b) della L.R. 43/97 come modificata dalla L.R.
17/06 - individua specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad
incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra gli Organismi di
garanzia.
7 - Convenzione
I criteri contenuti nel presente atto per la disciplina degli
interventi regionali e dei rapporti con gli Organismi di garanzia
saranno riportati in apposita convenzione che verra' sottoscritta dai
rappresentanti degli Organismi e dal rappresentante della Regione.
8 - Disposizioni finali
I presenti criteri saranno adeguati alle disposizioni degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 e alle previsioni del Programma regionale di
sviluppo rurale 2007-2013.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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