REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 2243

Progetto di variante alle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico art. 36 "Interventi di rinaturazione" adottato dal C.I. dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po con del. 6/04. Parere in merito ed espressione sulle osservazioni pervenute

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
premesso che:
- con deliberazione 18/01 del 26 aprile 2001 il Comitato Istituzionale
dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po ha adottato il "Piano stralcio
per l'Assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po
(PAI)", successivamente approvato con DPCM del 4 maggio 2001;
- con deliberazione 6/04 del 3 marzo 2004 il Comitato Istituzionale
dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po ha adottato il "Progetto di
variante alle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto
idrogeologico: art. 36 Interventi di rinaturazione" (successivamente
denominato Progetto di variante art. 36);
- l'Autorita' di Bacino del fiume Po ha trasmesso alla Regione
Emilia-Romagna, con nota n. 2746 del 22 aprile 2004, il Progetto di
variante art. 36 per gli adempimenti di competenza regionale previsti
dall'art. 18 della Legge 183/89;
- dell'adozione del Progetto di variante art. 36 e' stata data notizia
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 174 del 27 luglio 2004 e
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 80 del 23
giugno 2004;
- con il medesimo comunicato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
regionale e' stato reso noto che gli atti relativi al Progetto di
variante art. 36 sono stati depositati presso la sede della Regione
Emilia-Romagna, Assessorato Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile - Servizio Pianificazione di bacino e della costa e presso le
sedi delle Province territorialmente interessate, ai fini della
consultazione per 45 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione nella G.U.;
- entro i successivi 45 giorni potevano essere inoltrate alla Regione
Emilia-Romagna osservazioni sul Progetto di variante art. 36, secondo
le modalita' di cui al comma 8 dell'art. 18 della Legge 183/89;
constatato che il Progetto di variante art. 36 e' costituito dalla
sostituzione del vigente art. 36 "Interventi di rinaturazione" con
quello riportato nel testo del deliberato;
preso atto che:
- presso le sedi di consultazione non e' stata avanzata alcuna
richiesta di visione del Progetto di variante art. 36, cosi' come
risulta dai registri appositamente predisposti in ottemperanza al
comma 7 dell'art. 18 della Legge 183/89 e acquisiti agli atti del
Servizio Pianificazione di bacino e della costa;
- successivamente al termine previsto, e' pervenuta alla Regione
Emilia-Romagna la seguente osservazione:
Oss. n. 1 Comune di Piacenza - Unita' di progetto Riqualificazione del
verde e Sistema dei parchi, deliberazione di Giunta comunale n. 69 del
5/3/2005 acquisita agli atti del Servizio Pianificazione di bacino e
della costa con il protocollo n. 24146/DCB del 22/3/2005;
- tale osservazione, la cui sintesi e' riportata in Allegato A, e'
stata oggetto di istruttoria al fine dell'espressione regionale in
merito (Allegato A1);
dato atto che:
- il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa
ha convocato, con nota prot. n. AMB/DAM/04/75056 del 21 settembre
2004, le Direzioni generali Affari istituzionali e legislativi,
Agricoltura, Attivita' produttive, Commercio e Turismo, Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita', nonche' i propri Servizi
direttamente interessati per illustrare il Progetto di variante art.
36 ed acquisire le valutazioni di rispettiva competenza necessarie
alla formazione del parere regionale, in adempimento di quanto
previsto dall'art. 18, comma 9 della Legge 183/89;
- ha espresso parere in merito il Servizio Programmazione territoriale
della Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita' con nota prot. n. 20552/PRO del 20 ottobre 2004;
- con nota prot. n. AMB/DCB/04/96602 del 24 novembre 2004, il
Responsabile del Servizio Pianificazione di bacino e della costa ha
convocato le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Ravenna, Ferrara allo scopo di illustrare le considerazioni
preliminari all'espressione del parere regionale sul Progetto di
variante art. 36;
- il Servizio Pianificazione di bacino e della costa ha effettuato
l'istruttoria del Progetto di variante art. 36 ed ha predisposto il
"Parere in merito al Progetto di variante alle Norme di Attuazione del
Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico: art. 36 - Interventi di
rinaturazione" (Allegato B), in seguito denominato Parere, sottoposto
alla Conferenza programmatica prevista dal comma 3 dell'art. 1-bis del
DL 279/00, convertito in Legge 365/00;
- tale Parere e' stato illustrato e discusso nella Conferenza
programmatica ad ambito sovraprovinciale, come disposto con propria
deliberazione 230/05, convocata dall'Assessore alla Difesa del suolo e
della costa. Protezione civile, mediante avviso nel Bollettino
Ufficiale regionale n. 75 dell'11 maggio 2005 e svoltasi il 26 maggio
2005;
- tutti gli interventi dei presenti alla Conferenza programmatica sono
stati verbalizzati e il verbale integra il Parere che e'
sostanzialmente condiviso (Allegato B1);
rilevato di poter esprimere le seguenti valutazioni sul "Progetto di
variante alle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto
idrogeologico: art. 36 'Interventi di rinaturazione'": la nuova
formulazione dell'art. 36 nasce in primo luogo dalla necessita' di
risolvere alcune problematiche relative all'applicazione della norma
vigente.
Innanzitutto questa non definisce in modo inequivocabile gli ambiti
territoriali di applicazione: infatti, secondo quanto disposto dal
comma 1, gli interventi di rinaturazione sono favoriti "nelle fasce A
e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso",
quest'ultima non univocamente definita. La nuova formulazione risolve
questa indeterminatezza facendo riferimento alle sole fasce A e B,
cartograficamente definite dal PAI e significative sul piano
idraulico, morfologico e naturalistico.
Un altro aspetto rilevante riguarda gli interventi di rinaturazione
che prevedono l'asportazione di materiali inerti il cui relativo
progetto, ai sensi del comma 2 del vigente art. 36, deve contenere la
quantificazione dei volumi di materiale da estrarre che non devono
superare complessivamente i 20.000 mc. Tale limite impedisce di fatto
l'esecuzione di interventi di rinaturazione - quali ad esempio il
ripristino di lanche nel medio corso del Po e nel tratto basso degli
affluenti - che interessano volumi di materiali inerti decisamente
superiori. La nuova formulazione prevede pertanto l'eliminazione del
quantitativo massimo dei materiali inerti asportabili ed introduce la
valutazione dei singoli progetti attraverso criteri tecnici e
procedurali - definiti nella Direttiva prevista al comma 7 - che
assicurino la compatibilita' degli interventi di rinaturazione con gli
obiettivi del Piano di bacino.
Inoltre, l'art. 36, nella formulazione vigente, contempla una
procedura di analisi dei progetti relativi agli interventi di
rinaturazione sotto il solo aspetto concernente l'attivita'
estrattiva, non prevedendo una valutazione in relazione alle finalita'
complessive del PAI. Il testo novellato dell'art. 36 introduce invece
l'espressione, da parte dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po, di un
parere vincolante di compatibilita' con le finalita' del Piano, tenuto
conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette
eventualmente presenti.
Ritenuto di formulare parere positivo sul Progetto di variante art.
36, con le seguenti proposte di modifica all'Autorita' di Bacino del
Fiume Po:
in virtu' dell'importanza che gli interventi di rinaturazione possono
assumere in relazione agli obiettivi del PAI, e' opportuno che anche
tali interventi rientrino nell'ottica generale di pianificazione e
pertanto si propone di perfezionare l'articolato introducendo uno
specifico comma che disponga l'individuazione, all'interno degli
strumenti di pianificazione territoriale, degli ambiti suscettibili di
interventi di rinaturazione.
Con riferimento al comma 1:
il testo adottato, cosi' come formulato, non precisa sufficientemente
l'oggetto dell'articolato, ossia gli "interventi di rinaturazione".
Pur ribadendo la priorita' degli obiettivi di sicurezza idraulica
connessi alle fasce A e B, e' importante focalizzare il contenuto del
comma sulla rinaturazione di tali ambiti fluviali.
Inoltre e' opportuno che il PAI promuova anche per le fasce fluviali,
in analogia a quanto esplicitato all'art. 15, interventi di
rinaturazione non solo di tipo conservativo, ma che favoriscano anche
la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali,
compatibilmente con l'assetto del corso d'acqua previsto dal PAI.
Si propone pertanto la seguente riscrittura del comma:
1. Nelle fasce A e B, fermo restando il carattere prioritario degli
interventi di mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione,
da perseguire anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al
demanio e il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili
con le finalita' del Piano, sono promossi gli interventi di
rinaturazione finalizzati alla riattivazione e all'avvio di processi
evolutivi naturali, alla ricostituzione di ambienti umidi, al
ripristino e all'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea
autoctona.
Con riferimento al comma 2:
considerati i riflessi che un intervento di rinaturazione puo' avere
sul bilancio del trasporto solido del tratto fluviale interessato, la
cui stima e' tra l'altro richiesta negli elaborati progettuali a
corredo dell'intervento, si chiede all'Autorita' di Bacino del Fiume
Po di inserire il riferimento a "la ridotta incidenza sul bilancio del
trasporto solido del tronco fluviale interessato", presente nel testo
vigente.
Si propone pertanto la seguente riscrittura del comma:
2. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalita'
ecologica, la compatibilita' con l'assetto delle opere idrauliche di
difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi
relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalita'
elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza
paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido
del tronco fluviale interessato.
Con riferimento al comma 3:
si ritiene che il parere di compatibilita' espresso dall'Autorita' di
Bacino nei riguardi degli interventi di rinaturazione debba essere
"vincolante" solo nel caso in cui questi non siano previsti negli
strumenti di pianificazione di settore.
Si propone pertanto la seguente riscrittura del comma:
3. Ogni intervento di rinaturazione previsto all'interno delle fasce A
e B deve essere definito tramite un progetto che deve essere trasmesso
dall'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento
autorizzativo all'Autorita' di Bacino, la quale, entro tre mesi dal
ricevimento di tutti gli elaborati progettuali necessari, esprime un
parere di compatibilita' con le finalita' del presente Piano, tenuto
conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette
eventualmente presenti. Detto parere e' vincolante nel caso in cui
l'intervento di rinaturazione non sia previsto negli strumenti di
pianificazione di settore.
Con riferimento al comma 4:
i progetti relativi ad interventi di rinaturazione devono contenere la
motivazione dell'eventuale necessita' di asportazione di materiali
inerti ai fini del raggiungimento delle finalita' dell'intervento
stesso. E' inoltre opportuno specificare che anche i materiali
estratti in aree demaniali per interventi di rinaturazione concorrono
al soddisfacimento del fabbisogno definito dagli strumenti di
pianificazione delle attivita' estrattive.
Si propone pertanto la seguente riscrittura del comma:
4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 prevedano l'asportazione
di materiali inerti, i progetti devono contenere la quantificazione
dei volumi di materiale da estrarre, opportunamente motivati in
relazione alle finalita' complessive del progetto, e la comprovata
indicazione circa il regime giuridico della proprieta' dei terreni
interessati (se demaniale o privata). Nell'ipotesi che l'intervento
interessi in tutto o in parte terreni soggetti al regime privato, per
la porzione privata, i progetti dovranno seguire preventivamente le
disposizioni di cui al successivo art. 41. I materiali derivanti da
interventi di rinaturazione in aree demaniali devono essere comunque
considerati ai fini del soddisfacimento del fabbisogno.
In ogni caso il progetto deve seguire la procedura di cui al comma 3.
Con riferimento al comma 5:
considerato che l'argomento dell'articolato e' la rinaturazione,
intesa come l'insieme degli interventi e delle azioni atte a
ripristinare le caratteristiche ambientali e la funzionalita'
ecologica del corso d'acqua, si propone di cassare il riferimento agli
interventi di riqualificazione ambientale che risultano comunque
ricompresi tra gli interventi di rinaturazione.
Si propone pertanto la seguente riscrittura del comma:
5. Gli interventi di rinaturazione ricadenti nei territori di aree
protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con
l'ente gestore.
Con riferimento al comma 6:
la prima parte del comma, che rappresenta un refuso della formulazione
vigente, non ha alcun riferimento con il comma precedente e quindi se
ne propone l'eliminazione. E'  inoltre necessario rendere il contenuto
del comma maggiormente chiaro, specificando che i programmi di
intervento sono riferiti alle sole aree demaniali, e non a quelle
private.
Si propone pertanto la seguente riscrittura del comma:
6. Con riferimento agli interventi riguardanti le aree demaniali,
l'Autorita' di Bacino del Fiume Po, anche su proposta delle
Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento
ai sensi dell'art. 21 e seguenti della Legge 18 maggio 1989, n. 183.
Con riferimento al comma 9:
il significato del comma, cosi' come formulato, risulta poco
comprensibile: non e' chiaro infatti come sia possibile, sulla base
delle singole fasi operative riferite ad un intervento, procedere
all'eventuale adeguamento e miglioramento dell'intero Programma di
interventi. La formulazione potrebbe essere perfezionata facendo
riferimento all'intervento stesso.
Si propone pertanto la seguente riscrittura del comma:
9. il monitoraggio potra' avere ad oggetto anche il controllo di
singole fasi operative dell'intervento agli effetti della valutazione
delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale
interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento
dell'intervento medesimo sulla base dei risultati progressivamente
acquisiti e valutati.
Visto il disposto dell'art. 18, comma 9 della Legge 183/89 in base al
quale la Regione e' tenuta ad esprimere le proprie valutazioni sulle
osservazioni pervenute;
(omissis)
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile, Marioluigi Bruschini,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) per le motivazioni e le valutazioni espresse in narrativa:
- di formulare parere positivo sul "Progetto di variante alle Norme di
attuazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico: art. 36
'Interventi di rinaturazione'" adottato dal Comitato Istituzionale
dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po con deliberazione 6/04 del 3
marzo 2004;
- di fare proprio il Parere in merito al "Progetto di variante alle
Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico:
art. 36 'Interventi di rinaturazione"' (All. B) espresso dalla
Conferenza programmatica e corredato del verbale della Conferenza
stessa (All. B1);
- di proporre le modifiche normative contenute nel "ritenuto";
2) di esprimersi sull'osservazione pervenuta, sintetizzata nell'All.
A, nei termini dell'All. A1;
3) di precisare che i citati Allegati A, A1, B e B1 sono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) di inviare copia del presente atto deliberativo, completo di tutti
gli allegati, all'Autorita' di Bacino del Fiume Po ai sensi dell'art.
18, comma 9, della Legge 183/89, per gli adempimenti di competenza;
5) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(omissis)
ALLEGATO B
Conferenza programmatica (art. 1bis, DL 279/00, convertito in Legge
365/00)
Parere in merito al "Progetto di variante alle norme di attuazione del
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico: art. 36 'Interventi di
rinaturazione'", adottato con deliberazione 6/04 del 3/3/2004 del
Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po
Premessa
Il Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po, con
deliberazione n. 6/2004 del 3 marzo 2004, ha adottato il "Progetto di
variante alle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico: art. 36 'Interventi di rinaturazione"', successivamente
denominato Progetto di variante art. 36.
Il Progetto di variante art. 36 e' costituito dalla sostituzione
integrale dell'art. 36 "Interventi di rinaturazione" vigente con
quello riportato nel testo del deliberato.
La nuova formulazione dell'art. 36 nasce in primo luogo dalla
necessita' di risolvere alcune problematiche relative all'applicazione
della norma vigente.
Innanzitutto questa non definisce in modo inequivocabile gli ambiti
territoriali di applicazione: infatti, secondo quanto disposto dal
comma 1, gli interventi di rinaturazione sono favoriti "nelle fasce A
e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso",
quest'ultima non univocamente definita. La nuova formulazione risolve
questa indeterminatezza facendo riferimento alle sole fasce A e B,
cartograficamente definite dal PAI e significative sul piano
idraulico, morfologico e naturalistico.
Un altro aspetto rilevante riguarda gli interventi di rinaturazione
che prevedono l'asportazione di materiali inerti il cui relativo
progetto, ai sensi del comma 2 del vigente art. 36, deve contenere la
quantificazione dei volumi di materiale da estrarre che non devono
superare complessivamente i 20.000 mc. Tale limite impedisce di fatto
l'esecuzione di interventi di rinaturazione - quali ad esempio il
ripristino di lanche nel medio corso del Po e nel tratto basso degli
affluenti - che interessano volumi di materiali inerti decisamente
superiori. La nuova formulazione prevede pertanto l'eliminazione del
quantitativo massimo dei materiali inerti asportabili ed introduce la
valutazione dei singoli progetti attraverso criteri tecnici e
procedurali che assicurino la compatibilita' degli interventi di
rinaturazione con gli obiettivi del piano di bacino.
Inoltre l'art. 36, nella formulazione vigente, contempla una procedura
di analisi dei progetti relativi agli interventi di rinaturazione
sotto il solo aspetto concernente l'attivita' estrattiva, non
prevedendo una valutazione in relazione alle finalita' complessive del
PAI. Il testo novellato dell'art. 36 introduce invece l'espressione,
da parte dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po, di un parere
vincolante di compatibilita' con le finalita' del Piano, tenuto conto
degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette
eventualmente presenti.
Le disposizioni di cui al testo novellato dell'art. 36 delle Norme del
PAI sono entrate in vigore, quali misure temporanee di salvaguardia ai
sensi dell'art. 17 comma 6bis della Legge 183/89 e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla data di pubblicazione nella G.U.
della notizia relativa all'adozione della deliberazione e fino
all'entrata in vigore del DPCM di approvazione della Variante o, in
mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore ad un anno.
Procedure relative agli adempimenti regionali sul Progetto di variante
art. 36
L'esame del Progetto di variante art. 36 avviene sulla base dell'iter
individuato dal disposto dell'art. 18 della Legge 183/89, cosi' come
modificato dall'art. 1bis del DL 279/00, convertito in Legge 365/00.
L'avviso dell'adozione del Progetto di variante art. 36 da parte del
Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po e' stato
pubblicato nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2004 e nel Bollettino
Ufficiale regionale n. 80 del 23 giugno 2004.
Dalla data di pubblicazione nella G.U. ha avuto inizio l'iter
stabilito dall'art. 18 della Legge 183/89 che prevede un periodo di
consultazione di 45 giorni nelle sedi presso le quali sono depositati
gli elaborati del Progetto di integrazione (Regione e Province
territorialmente interessate) ed un successivo periodo di 45 giorni
entro il quale possono essere inoltrate alla Regione osservazioni sul
Progetto.
Non sono state effettuate consultazioni.
E' pervenuta, fuori termine, un'osservazione presentata dal Comune di
Piacenza rispetto alla quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9 della
Legge 183/89, la Regione e' tenuta ad esprimere le proprie
valutazioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 1bis del DL 279/00, convertito in Legge
365/00, la Regione ha indetto l'odierna Conferenza programmatica
deliberandone l'ambito sovraprovinciale, cosi' come previsto dal
medesimo comma 3.
La Conferenza programmatica esprime un parere sul Progetto di variante
art. 36 che si inserisce all'interno del processo di formazione del
parere regionale.
Pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata dai Servizi regionali
competenti in materia, e' stato predisposto il presente parere che
sara' eventualmente modificato alla luce di quanto emerso in sede di
Conferenza.
La Giunta regionale si esprimera', attraverso una specifica
deliberazione, sul Progetto di variante art. 36 proponendo le
modifiche che riterra' opportune, tenendo conto altresi' del parere
espresso dalla presente Conferenza programmatica.
Valutazioni di carattere generale
La rinaturazione, intesa come l'insieme delle azioni attraverso le
quali e' possibile conseguire un recupero dei sistemi naturali,
rappresenta un aspetto prioritario ai fini del raggiungimento degli
obiettivi strategici posti a base del PAI.
Il Progetto di variante art. 36 sottolinea con maggior rilevanza
questo aspetto ed introduce a riguardo l'espressione, da parte
dell'Autorita' di Bacino, di un parere di compatibilita' con le
finalita' del PAI per ogni singolo progetto di rinaturazione.
Per favorire la valutazione di tali progetti, e' stata prevista ed
elaborata un'apposita direttiva, approvata dal Comitato tecnico
dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po in data 23 marzo 2005, che
contiene prescrizioni operative e procedurali per la verifica e la
valutazione degli interventi di rinaturazione, nella prospettiva di
predisporre uno specifico "piano stralcio rinaturazione" attraverso il
quale meglio coordinare gli interventi puntuali ed individuare quelli
prioritari e piu' rilevanti alla scala di asta fluviale.
Proprio in virtu' dell'importanza che gli interventi di rinaturazione
possono assumere in relazione agli obiettivi del PAI, e' opportuno
pertanto che anche tali interventi rientrino nell'ottica generale di
pianificazione e pertanto si propone di perfezionare l'articolato
introducendo uno specifico comma che disponga l'individuazione,
all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale, degli
ambiti suscettibili di interventi di rinaturazione.
Valutazioni di carattere specifico
Risulta condivisibile la riformulazione dell'art. 36 delle Norme di
attuazione del PAI che, oltre a rimarcare il ruolo degli interventi di
rinaturazione all'interno delle strategie di piano, risolve alcuni
aspetti relativi all'applicazione dell'art. 36 vigente.
In linea con le finalita' del Progetto di variante art. 36, si
propongono all'Autorita' di Bacino del Fiume Po alcune specifiche
modifiche ai singoli commi dell'articolo, con la finalita' di renderlo
maggiormente chiaro ed incisivo.
Con riferimento al comma 1:
il testo adottato, cosi' come formulato, non precisa sufficientemente
l'oggetto dell'articolato, ossia gli "interventi di rinaturazione".
Pur ribadendo la priorita' degli obiettivi di sicurezza idraulica
connessi alle fasce A e B, e' importante focalizzare il contenuto del
comma sulla rinaturazione di tali ambiti fluviali.
Inoltre e' opportuno che il PAI promuova anche per le fasce fluviali,
in analogia a quanto esplicitato all'art. 15, interventi di
rinaturazione non solo di tipo conservativo, ma che favoriscano la
riattivazione e l'avvio di processi evolutivi, compatibilmente con
l'assetto del corso d'acqua previsto dal PAI.
Con riferimento al comma 2:
considerati i riflessi che un intervento di rinaturazione puo' avere
sul bilancio del trasporto solido del tratto fluviale interessato, la
cui stima e' tra l'altro richiesta negli elaborati progettuali a
corredo dell'intervento, si chiede all'Autorita' di Bacino del Fiume
Po di inserire il riferimento a "la ridotta incidenza sul bilancio del
trasporto solido del tronco fluviale interessato", presente nel testo
vigente.
Con riferimento al comma 3:
si ritiene che il parere di compatibilita' espresso dall'Autorita' di
Bacino nei riguardi degli interventi di rinaturazione debba essere
"vincolante" solo nel caso in cui questi non siano previsti negli
strumenti di pianificazione di settore.
Con riferimento al comma 4:
i progetti relativi ad interventi di rinaturazione devono contenere la
motivazione dell'eventuale necessita' di asportazione di materiali
inerti ai fini del raggiungimento delle finalita' complessive
dell'intervento stesso. E' inoltre opportuno specificare che anche i
materiali estratti in aree demaniali per interventi di rinaturazione
concorrono al soddisfacimento del fabbisogno definito dagli strumenti
di pianificazione delle attivita' estrattive.
Con riferimento al comma 5:
considerato che l'argomento dell'articolato e' la rinaturazione,
intesa come l'insieme degli interventi e delle azioni atte a
ripristinare le caratteristiche ambientali e la funzionalita'
ecologica del corso d'acqua, si propone di cassare il riferimento agli
interventi di riqualificazione ambientale che risultano comunque
ricompresi tra gli interventi di rinaturazione.
Con riferimento al comma 6:
la prima parte del comma, che rappresenta un refuso della formulazione
vigente, non ha alcun riferimento con il comma precedente e quindi se
ne propone l'eliminazione. E' inoltre necessario rendere il contenuto
del comma maggiormente chiaro, specificando che i programmi di
intervento sono riferiti alle sole aree demaniali, e non a quelle
private.
Con riferimento al comma 9:
il significato del comma, cosi' come formulato, risulta poco
comprensibile: non e' chiaro infatti come sia possibile, sulla base
delle singole fasi operative riferite ad un intervento, procedere
all'eventuale adeguamento e miglioramento dell'intero Programma di
interventi. La formulazione potrebbe essere perfezionata facendo
riferimento all'intervento stesso.
(omissis)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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