COMUNE DI ALSENO (Piacenza)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione di una cava di ghiaia in loc. Cornale, frazione di Lusurasco

L'Autorita' competente: Comune di Alseno (PC) comunica la decisione
relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il
progetto: coltivazione cava di ghiaia.
Il progetto e' presentato da: ditta Busca Ugo con sede a  Godi di S.
Giorgio Piacentino (PC).
Il progetto e' localizzato: in area agricola in loc. "Cornale" ubicata
in Comune di Alseno, frazione di Lusurasco.
Il progetto interessa il territorio del comune di Alseno e della
provincia di Piacenza.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Alseno con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del
27/12/2005, ha assunto la seguente decisione:
1) di escludere dalla ulteriore procedura di VIA ai sensi dell'art.
10, comma 1 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, il
progetto preliminare relativo ad una cava di ghiaia ubicata in fraz.
Lusurasco, loc. "Cornale", pervenuto in data 6/8/2005, prot. 6144 da
parte della ditta Busca Ugo Srl con sede in fraz. Godi di S. Giorgio
Piacentino, assoggettato alla procedura di screening, in quanto il
relativo progetto risulta incluso nelle attivita' indicate
nell'Allegato B.3 (Cat. B.3.4) alla L.R. 9/99 e 35/00 sulla VIA;
2) di stabilire che il proponente dovra' conformare il progetto alle
prescrizioni di seguito indicate, le quali sono nel contempo
vincolanti per le Amministrazioni competenti al rilascio di intese,
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri nulla osta, assensi
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto
medesimo:
a) dovranno essere adottate soluzioni mitigative rispetto alla
diffusione delle polveri attraverso la copertura vegetale delle
barriere antirumore;
b) dovra' essere prevista la realizzazione di barriere in terrapieno
prevedendo il prolungamento della duna posta sul limite est della cava
al fine di ridurre ulteriormente l'impatto sul ricettore R3;
c) il tratto di strada da asfaltare in corrispondenza dei fabbricati
residenziali ubicati in loc. "Paradiso" dovra' prevedere, oltre al
tratto prospiciente l'insediamento, un ulteriore tratto non inferiore
a 40 m. prima e dopo il limite piu' esterno degli edifici;
d) sulle macchine operatrici utilizzate all'interno del perimetro di
cava:
1) non dovranno essere eseguite operazioni di lavaggio e di
manutenzione ai mezzi aziendali e/o qualsiasi altra attivita' che
possa provocare, anche accidentalmente, l'inquinamento del suolo o
delle acque;
2) i serbatoi di carburante, per il rifornimento dei mezzi, dovranno
essere realizzati con modalita' e caratteristiche costruttive idonee a
garantirne la completa tenuta e posizionati su piazzola impermeabile
dotata di opportuni cordoli;
e) le acque piovane dovranno essere allontanate attraverso il reticolo
dei canali adiacenti alla zona di escavazione, evitando fenomeni di
impaludamento e/o saturazione del sito interessato dagli scavi;
f) nella fase di recupero ambientale del sito (nelle operazioni di
ritombamento) non dovranno essere utilizzati terreni provenienti da
zone di bonifica; potranno invece essere utilizzati materiali previsti
dal DM 5/2/1998, secondo le modalita' di cui all'art. 33 del DLgs
22/97, oltre al terreno agrario, precedentemente asportato, che non
dovra' comunque essere soggetto a miscelazioni di alcun tipo;
g) al fine di procedere al controllo della qualita' delle acque di
falda che interessano l'area di scavo dovranno essere realizzati n. 3
piezometri, con diametro di almeno cm. 10, posizionati rispettivamente
uno a monte e due a valle lungo la direzione prevalente di flusso
della falda medesima. Le verifiche qualitative delle acque prelevate
dai piezometri dovranno avere cadenza trimestrale e prevedere la
valutazione dei seguenti parametri: pH, conducibilita', idrocarburi
totali, cloruri, calcio, magnesio, sodio, potassio, nichel e piombo;
h) i mezzi di trasporto del materiale:
- dovranno essere sempre muniti di idonee telonature a copertura del
carico;
- dovranno essere assoggettati al lavaggio delle ruote presso un
idoneo sistema di lavaggio all'uopo predisposto;
- dovranno essere dotati di filtri antiparticolato;
- dovranno percorrere itinerari che non contemplino l'attraversamento
del centro abitato di Fiorenzuola d'Arda fino all'attivazione della
tangenziale in corso di realizzazione;
3) di controdedurre alla osservazione di privati pervenuta in data
19/9/2005, pur comprendendo la leggittima preoccupazione per i
prevedibili impatti dell'attivita' sulle residenze poste nelle
vicinanze, ritenendo che le considerazioni nella stessa svolte siano
pertinenti alla fase pianificatoria delle attivita' estrattive gia'
conclusa con l'approvazione del PAE, mentre non lo sono nel merito
della procedura di screening nel cui ambito si inseriscono, non
essendo riferiti ne' alla documentazione costituente il progetto
preliminare, ne' allo studio di prefattibilita' ambientale e alla
relazione di conformita' urbanistica, ambientale e paesaggistica. Si
ritiene comunque che le forme di mitigazione previste nel progetto
esaminato, con le integrazioni di cui alle prescrizioni indicate in
precedenza, con particolare riferimento al punto b), possano garantire
a livello progettuale un'adeguata valutazione degli impatti potenziali
generati dall'attivita' e la previsione di adeguate misure di
mitigazione degli stessi;
4) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna la presente decisione;
5) di dare atto altresi' che le spese di istruttoria da porre a carico
del proponente, sono quantificate nella misura di Euro 250,00 di cui
l'80% verra' liquidato all'ARPA di Piacenza per l'attivita' dalla
stessa svolta, in attuazione dell'art. 4 della Convenzione stipulata
tra Comune e la suddetta Agenzia.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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