COMUNE DI ZOCCA (Modena)

COMUNICATO

Modifica all'art. 49 dello Statuto comunale

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23 marzo 2006,
pubblicata all'Albo pretorio in data 1 aprile 2006 e divenuta
esecutiva a norma di legge, e' stata approvata una modifica all'art.
49 dello Statuto comunale recante: "Partecipazione a societa' per
azioni e a responsabilita' limitata per la gestione di servizi
pubblici locali".
La modifica consiste nell'aggiunta all'art. 49 dei commi 4 e 5.
La nuova formulazione dell'art. 49 dello Statuto comunale di Zocca e'
dunque la seguente:
"Art. 49
Partecipazione a
societa' per azioni e a responsabilita' limitata
per la gestione di servizi pubblici locali
1. Il Comune di Zocca puo' partecipare e promuovere la costituzione di
societa' per azioni e a responsabilita' limitata per la gestione di
servizi pubblici locali, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Consiglio comunale, oltre a specificare gli elementi indicati
dall'art. 30, comma 2, lettera d), deve allegare alla delibera
consiliare o approvare successivamente uno schema di convenzione da
stipularsi con la societa' a cui e' affidata la gestione del
servizio.
3. Il Comune di Zocca non puo' essere ne' divenire, successivamente
alla costituzione delle societa', unico azionista.
4. Per attuare il coordinamento delle funzioni e l'espletamento del
mandato elettivo locale, gli amministratori di societa' costituite o
partecipate dall'Ente locale ed aventi per oggetto l'assunzione e
gestione di partecipazioni, in societa' che erogano servizi pubblici e
servizi di pubblica utilita', ovvero l'espletamento di compiti
amministrativi delegati in virtu' di norme di legge - dall'Ente
locale, sono scelti fra gli amministratori dell'Ente locale o i
dirigenti del medesimo.
5. Le fattispecie indicate al precedente comma, relative a forme di
organizzazione dell'Ente locale, sono previste anche ai sensi e per
gli effetti dell'art. 67 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 TUEL e
successive modifiche ed integrazioni".
La modifica avra' decorrenza decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all'Albo pretorio (art. 6 del DLgs 18/8/2000, n. 267).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Renzo Mattarozzi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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