COMUNE DI FINALE EMILIA (Modena)

COMUNICATO

Statuto comunale: introduzione dell'art. 57/bis

Con deliberazione consiliare n. 24 del 22 marzo 2004 diventa esecutiva
in data 10 aprile 2004 ai sensi dell'art. 134, comma 3, DLgs 267/00,
e' stato approvato, l'art. 57/bis, sottoriportato.
"Art. 57-bis
Trasferimento all'Unione dei Comuni
della funzione di Difensore civico
1. La funzione di Difensore civico puo' essere trasferita all'Unione
dei Comuni di cui questo Ente faccia parte; in tal caso, il Difensore
civico svolge le proprie funzioni sia nell'ambito dell'Unione, sia in
quello comunale ed e' eletto dal solo Consiglio dell'Unione, con le
modalita' e la durata previste nello Statuto dell'Unione stessa.
2. Il trasferimento della funzione avviene mediante stipula di
apposita convenzione, approvata dal Consiglio comunale a maggioranza
semplice. Detta convenzione disciplina le prerogative, le modalita'
d'intervento, il procedimento, i rapporti con il Consiglio comunale ed
i mezzi attribuiti al Difensore civico relativamente all'esercizio
delle sue funzioni, in coerenza con quanto previsto nello Statuto
dell'Unione. Le disposizioni contenute in tale convenzione e nello
Statuto dell'Unione sostituiscono, ove incompatibili, ed integrano le
norme dello Statuto comunale concernenti l'istituto del Difensore
civico.".
IL RESPONSABILE
Daniela Restani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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