COMUNE DI NIBBIANO (Piacenza)

COMUNICATO

Titolo III - Decisione relativa alla procedura di VIA del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di marna denominata "Genepreto"

L'Autorita' competente Comune di Nibbiano (Provincia di Piacenza),
comunica la deliberazione relativa alla procedura di VIA concernente
il progetto: coltivazione e recupero ambientale della cava di marna
denominata "Genepreto".
Il progetto e' presentato da: Italcementi SpA, Via Camozzi n. 124,
Bergamo.
Il progetto e' localizzato: nel comune di Nibbiano (PC).
Il progetto interessa il territorio del solo comune di Nibbiano.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Nibbiano, con deliberazione della Giunta comunale n. 54,
adottata il 6/6/2006, esecutiva, ha assunto la seguente decisione:
1) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di coltivazione e di recupero ambientale
della cava di marna denominata "Genepreto", poiche' le attivita' in
previsione sono, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il giorno 4 maggio 2006, nel complesso ambientalmente
compatibili;
2) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita' di
coltivazione e di recupero ambientale della cava di marna denominata
"Genepreto", a condizione che siano rispettate le prescrizioni
indicate nel rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che
costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, di seguito trascritte:
- il progetto dovra' essere integrato con alcune sezioni schematiche
(longitudinali e trasversali) della escavazione a partire dalle
condizioni morfologiche del versante prima dell'inizio dell'attivita'
(1955) ad oggi e alla fine della coltivazione, indicando, qualora
possibile, profili intermedi (1970, 1980, ecc.);
- per il recupero ambientale, nella fase di costituzione della cotica
erbosa, si dovranno utilizzare miscugli di sementi raccolte nel fondo
dei fienili delle aziende agricole limitrofe (soprattutto in quelle
ove si conserva il fieno derivante dai prati stabili);
- il rimboschimento dovra' essere eseguito con l'utilizzo di sole
essenze autoctone e rustiche, privilegiando la massima
diversificazione;
- per una maggior sicurezza di attecchimento delle essenze arboree,
dovra' essere predisposto un piano operativo degli innaffiamenti e
prevista l'installazione di un impianto d'irrigazione del tipo goccia
a goccia, costantemente alimentato da uno o piu' serbatoi posti nella
zona appena a monte dell'area di cava;
- il soggetto gestore dell'attivita' estrattiva dovra' eseguire la
coltivazione ed il ripristino ambientale attenendosi strettamente alle
modalita' ed ai tempi previsti in progetto;
- si dovra' meglio definire e dettagliare, nell'ambito del piano di
coltivazione e/o di convenzione di cava, il piano di monitoraggio
sulle varie matrici esaminate, concordando con gli Enti preposti i
tempi e le modalita' di realizzazione, di registrazione e di
trasmissione dei dati ottenuti, individuando altresi' le azioni da
intraprendere in caso tali misure evidenziassero risultati difformi da
quanto atteso;
- riguardo agli automezzi con caratteristiche Euro 2, impiegati per il
trasporto del materiale agli impianti di lavorazione, il soggetto
proponente dovra' produrre idonea documentazione attestante
l'impossibilita' tecnica al montaggio di FAP e predisporre un
cronoprogramma per il graduale rimpiazzo degli automezzi stessi;
3) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente Italcementi SpA;
4) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della
presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di
Piacenza, all'ARPA Sezione provinciale, all'Azienda Unita' sanitaria
locale di Piacenza, alla Comunita' Montana Valle del Tidone, al
Servizio Ambiente del Comune di Nibbiano;
5) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in 3 anni
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto
ambientale;
6) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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