REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2006, n. 1412

Distribuzione di GPL in recipienti: criteri per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 20, comma 3 del DLgs 128/06

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
1) di stabilire i seguenti criteri per il rilascio dell'autorizzazione
ad esecitare l'attivita' di distribuzione di GPL attraverso bombole e
serbatoi a favore degli operatori facenti parte integrante
dell'organizzazione commerciale di imprese distributrici e che
effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio e
attraverso recipienti di proprieta' di tali imprese, nel caso di cui
all'art. 20, commi 2 e 3, del DLgs 128/06:
a) la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, e'
presentata al competente Servizio regionale corredata da
documentazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
distributrice che dimostri l'appartenenza del richiedente
all'organizzazione commerciale dell'impresa distributrice stessa;
b) l'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente responsabile del
competente Servizio regonale entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'istanza completa della documentazione di cui al punto
a);
c) l'autorizzazione resta subordinata alla presentazione al competente
Servizio regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, di apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa autorizzata, attestante il
permanere del rapporto contrattuale di cui al punto a);
2) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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