REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 2241

Indirizzi alle Province ed alle Agenzie d'Ambito per i Servizi pubblici sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ai sensi delle disposizioni comunitarie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane;
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai
nitrati provenienti da fonti agricole", come modificato dal DLgs 18
agosto 2000, n. 258;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio
18 settembre 2002 n. 198 concernente le modalita' di informazione
sullo stato delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DLgs 11
maggio 1999, n. 152;
- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la delimitazione degli Ambiti territoriali
ottimali e l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003, n. 1053
"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio
1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante
disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2001, n. 1299
concernente le modalita' di effettuazione dei controlli degli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane;
- il Piano di tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna
contenente fra l'altro la Relazione generale e le Norme di attuazione,
approvato dal Consiglio regionale con atto n. 40 in data 21 dicembre
2005;
- la deliberazione dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po del 3 marzo
2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorita' di intervento ai
sensi dell'art. 44 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni";
premesso:
- che ai sensi della richiamata direttiva 91/271/CEE e del DLgs 11
maggio 1999, n. 152 di recepimento della stessa, per evitare
ripercussioni negative sull'ambiente dovute allo scarico delle acque
reflue urbane trattate in modo insufficiente, occorre sottoporre tali
acque a trattamento secondario, mentre nelle aree dichiarate sensibili
ai fenomeni di eutrofizzazione i medesimi trattamenti devono essere
piu' spinti per conseguire l'abbattimento dei cosiddetti nutrienti
(azoto e fosforo), ritenuti la causa principale dei predetti
fenomeni;
- che gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione
Europea specifici Programmi per l'attuazione della direttiva
91/271/CEE;
premesso inoltre:
- che la conformita' degli scarichi delle acque reflue urbane ai
requisiti fissati dall'Allegato I della direttiva 91/271/CEE ed
adottati integralmente con l'Allegato 5 del DLgs 11 maggio 1999, n.
152 e' definita sulla base della classe di consistenza
dell'agglomerato dal quale hanno origine, espressa in abitanti
equivalenti (AE), ed in ragione della tipologia dell'area di
appartenenza (area sensibile o bacino drenante l'area sensibile);
- che le richiamate disposizioni stabiliscono che gli scarichi di
acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati siano resi conformi ai
livelli di trattamento dettati dagli artt. 27, 31 e 32 del DLgs 152/99
entro la data del 31 dicembre 2005;
- che riguardo al controllo dei requisiti di qualita'  degli scarichi
degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane previsti
dall'Allegato 5 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, la Regione
Emilia-Romagna con la citata deliberazione della Giunta regionale 3
luglio 2001, n. 1299 ha adottato specifici criteri di indirizzo per
l'esecuzione dei predetti controlli che, in accordo con le indicazioni
contenute nel citato Allegato 5, sono posti a riferimento di accordi
di collaborazione, attraverso la formula del "Protocollo d'intesa",
fra la Provincia, la Sezione provinciale dell'ARPA ed il Gestore del
Servizio Idrico integrato;
considerato:
- che ai fini della  valutazione delle condizioni di conformita' delle
diverse situazioni, negli ultimi mesi con la collaborazione ed il
supporto delle Province, delle Agenzie d'Ambito per i Servizi pubblici
e dell'ARPA e' stato ricostruito il quadro conoscitivo regionale
necessario alla definizione del grado di conformita' degli agglomerati
di consistenza uguale e superiore a 2 000 AE e degli impianti di
trattamento ad essi associati;
- che il quadro conoscitivo regionale mostra come a fronte di 223
agglomerati di consistenza superiore a 2 000 AE per un carico nominale
di 5 816 571 AE permangono elementi di criticita', per una quota
minimale inferiore all'1% del carico complessivo, che richiedono
comunque interventi di adeguamento riconducibili a scarichi non
depurati (per 51 863 AE) ed a scarichi depurati con impianti di primo
livello (48 impianti) di ridotte dimensioni, associati prevalentemente
ad agglomerati appartenenti alla classe di consistenza 2 000 - 10 000
AE;
- che il predetto quadro conoscitivo accompagnato dal programma di
attuazione della direttiva 91/271/CEE, costituisce l'insieme dei dati
e delle informazioni necessarie ad assolvere, con frequenza biennale,
agli obblighi informativi verso la Commissione Europea sullo stato di
attuazione della medesima direttiva, secondo il formato dati previsto
dal citato decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio 18 settembre 2002 n. 198;
considerato inoltre:
- che il Piano di tutela delle acque (PTA) della Regione
Emilia-Romagna, approvato dal Consiglio regionale con atto n. 40 in
data 21 dicembre 2005, individua, fra l'altro,  attraverso le Norme di
attuazione, il Programma di misure per il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici e fra queste ultime
sono comprese le specifiche misure e le tempistiche di adeguamento
relative agli scarichi delle acque reflue urbane derivanti dagli
agglomerati, di seguito richiamate:
I. Per gli agglomerati compresi nella classe da 2.000 a 10.000 AE e
superiore a 10.000 AE con presenza di uno o piu' scarichi di rete
fognaria non depurati, ovvero depurati con sistemi che non consentono
il rispetto dei valori limite di emissione dell'Allegato 5 del DLgs
152/99, la conformita' e' conseguita nel tempo strettamente necessario
all'espletamento delle procedure per l'assegnazione e la realizzazione
dei lavori oggetto degli interventi. Il termine ultimo e' comunque
fissato ad un anno dall'approvazione del presente provvedimento.
II. Per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2000 AE e maggiore
o uguale a 200 AE da assoggettare ai trattamenti appropriati previsti
dalla direttiva regionale 1053/03 la conformita' e' conseguita entro
il 31 dicembre 2008. Tale termine e' posticipato al 31 dicembre 2010
per gli agglomerati con meno di 200 AE.
III. Applicazione dei trattamenti piu' spinti del secondario per
l'abbattimento del fosforo, nel rispetto dei valori limite di
emissione di cui alla Tabella 2 del DLgs 152/99 per il parametro
"fosforo totale", agli scarichi di acque reflue urbane degli
agglomerati ricadenti nei bacini drenanti le aree sensibili ai sensi
dell'art. 18 del DLgs 152/99, con popolazione superiore a 10.000 AE.
La conformita' ai valori limite dovra' essere conseguita, secondo la
seguente tempistica:
a) alla data di ultimazione degli interventi per gli agglomerati ed i
relativi impianti di trattamento i cui adeguamenti siano stati
inseriti nel Programma stralcio - ex art. 141, Legge 388/00 o
nell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e Gestione
integrata delle risorse idriche" (APQ);
b) entro il 31 dicembre 2006 per gli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza
superiore a 100 000 AE non compresi nella precedente lettera a);
c) entro il 31 dicembre 2007 per gli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza
superiore a 10 000 AE e inferiore a 100 000 AE non compresi nella
precedente lettera a).
IV. Applicazione, entro il 31 dicembre 2008, dei trattamenti piu'
spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di
acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti in aree sensibili e
nei bacini drenanti ad esse afferenti con popolazione superiore a
100.000 AE, da estendersi entro il 31 dicembre 2016 anche agli
scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione
superiore a 20.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto
dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 2 - Allegato 5
del DLgs 152/99;
- che il predetto PTA in coerenza con le disposizioni previste
dall'art. 5 della direttiva 91/271/CEE piu' volte richiamata ed in
attuazione della deliberazione dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po
del 3 marzo 2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorita' di
intervento ai sensi dell'art. 44 del DLgs 152/99 e successive
modifiche ed integrazioni", persegue l'obiettivo dell'abbattimento di
almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei
bacini/sottobacini idrografici che contribuiscono all'inquinamento
delle aree sensibili. Tale obiettivo e' valutato, tenuto conto del
carico totale di azoto e fosforo generato dalle reti fognarie degli
agglomerati, del carico sversato dagli impianti trattamento delle
acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali e della quota di
riduzione imputabile ai bacini considerati. La riduzione del carico di
azoto e fosforo suddetta concorre al conseguimento degli obiettivi di
qualita' dei corpi idrici;
considerato altresi':
- che dall'1 gennaio 2006 gli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane a servizio degli agglomerati compresi nella classe di
consistenza 2000 - 15000 AE ovvero 2000 - 10000 AE qualora abbiano
recapito nelle aree sensibili, sono soggetti alle procedure di
controllo di cui al punto 1.1 dell'Allegato 5 del DLgs 11 maggio 1999,
n. 152 che prevedono, per i diversi parametri della Tabella 1 del
citato Allegato 5), l'esecuzione di un numero minimo di campioni su
base annua, la  cui media giornaliera non puo' superare i limiti
tabellari ed un numero massimo di campioni non conformi;
- che per garantire le predette procedure di controllo si rende
necessario applicare anche a questi impianti di trattamento  i criteri
di indirizzo previsti dai Protocolli d'intesa della citata
deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2001, n. 1299, adottati
in questi anni per gli impianti a servizio degli agglomerati di
consistenza superiore a 15 000 AE da parte delle Province, Sezioni
provinciali ARPA e Gestori del Servizio Idrico integrato;
dato atto:
- che a fronte degli approfondimenti condotti anche presso la
Direzione generale Ambiente della Commissione Europea, e' risultato
che per gli agglomerati dove permangono elementi di criticita', la
"dichiarazione di conformita'" degli stessi deve essere sostenuta da
specifici Programmi di interventi di adeguamento che per valenza e
contenuti (natura degli interventi, tempistica di realizzazione,
risorse economiche impegnate) abbiano le caratteristiche di atti
giuridicamente vincolanti;
- che per conseguire le finalita' suddette ed assolvere agli obblighi
informativi verso la Commissione Europea in precedenza richiamati, si
rende necessario definire con i soggetti interessati titolari delle
funzioni tecniche-amministrative un percorso di adeguamento coerente
alle richiamate disposizioni comunitarie;
- che il predetto PTA della Regione Emilia-Romagna dispone che gli
interventi connessi agli adeguamenti del sistema fognario-depurativo
degli agglomerati previsti dai Piani d'Ambito per la gestione del
servizio idrico integrato, da approvarsi da parte delle Agenzie
d'Ambito per i Servizi pubblici di cui alla citata L.R. 6 settembre
1999, n. 25, siano coerenti al Programma di misure per il
conseguimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici 
individuati dal medesimo PTA;
dato atto inoltre che in assenza del predetto percorso di adeguamento
ricorrono le condizioni per l'avvio da parte della Corte di giustizia
della Commissione Europea (CE) delle procedure di infrazione ai sensi
dell'art. 226 del Trattato CE per il mancato adeguamento alla
direttiva 91/271/CEE;
tenuto conto che per garantire comportamenti omogenei in ambito
regionale, si rende necessario fornire alle Province ed alle Agenzie
d'Ambito per i Servizi pubblici specifici indirizzi relativi al
percorso di adeguamento ai sopra richiamati adempimenti, in merito
soprattutto alla programmazione ed al cronoprogramma degli interventi
da realizzare;
ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate,
adottare un provvedimento  specifico concernente "Indirizzi alle
Province ed alle Agenzie d'Ambito per i Servizi pubblici sui programmi
di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati
ai sensi delle disposizioni comunitarie", per il conseguimento delle
seguenti finalita':
A) fornire agli enti interessati indirizzi e criteri applicativi circa
la programmazione degli interventi di adeguamento degli scarichi delle
acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati;
B) individuare i contenuti, gli elementi base ed il cronoprogramma
specifico degli interventi di cui alla precedente lettera A);
C) garantire gli adempimenti circa gli obblighi informativi verso la
Commissione Europea sullo stato di attuazione della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
ritenuto altresi' necessario, per le motivazioni sopra richiamate,
integrare la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2001, n.
1299 concernente le modalita' di effettuazione dei controlli degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane al fine di estendere
anche agli impianti a servizio degli agglomerati compresi nella classe
2 000 - 15 000 AE i Protocolli d'intesa utilizzati per quelli di
potenzialita' superiore, introducendo le seguenti integrazioni:
A) al paragrafo 2, punto 2.1) dopo il secondo alinea il seguente
testo:
- " - agli agglomerati con un numero di AE inferiore a 15000 ovvero a
10000 qualora lo scarico avvenga in acque recipienti individuate come
aree sensibili, con riferimento ai soli impianti di trattamento di
potenzialita' superiore a 2 000 AE. Il successivo punto 2.3.3) e'
abrogato.";
B) al paragrafo 3, punto A 2) seconda alinea dopo il termine: "49 999
AE" e' aggiunto il seguente testo:
"nonche' per gli impianti con potenzialita' compresa fra 2000 e 14999
AE"
C) al paragrafo 3, punto D) l'ultimo ed il penultimo periodo sono
sostituiti dal seguente testo:
"Nel rispetto delle procedure sopra richiamate, il Gestore concorre
all'attuazione del piano di controllo per impianto di cui alla
precedente lettera A) anche riguardo alla fase di analisi dei campioni
prelevati, secondo le modalita' definite in sede di stipula o rinnovo
del Protocollo d'intesa richiamato in premessa";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e della costa ai sensi
dell'art.46, secondo comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione di
Giunta Regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, gli "Indirizzi alle Province ed
alle Agenzie d'Ambito per i Servizi pubblici sui programmi di
adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati,
ai sensi delle disposizioni comunitarie", secondo il documento
allegato, comprensivo del quadro conoscitivo, parte integrante del
presente provvedimento, per il conseguimento delle seguenti
finalita':
A) fornire agli enti interessati indirizzi e criteri applicativi circa
la programmazione degli interventi di adeguamento degli scarichi delle
acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati;
B) individuare i contenuti, gli elementi base ed il cronoprogramma -
specifico degli interventi di cui alla precedente lettera A);
C) garantire gli adempimenti circa gli obblighi informativi verso la
Commissione Europea sullo stato di attuazione della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
2) di modificare la direttiva allegata alla propria deliberazione 3
luglio 2001, n. 1299 concernente le modalita' di effettuazione dei
controlli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
introducendo le seguenti integrazioni:
A) al paragrafo 2, punto 2.1) dopo il secondo alinea il seguente
testo:
" - agli agglomerati con un numero di AE inferiore a 15 000 ovvero a
10 000 qualora lo scarico avvenga in acque recipienti individuate come
aree sensibili, con riferimento ai soli impianti di trattamento di
potenzialita' superiore a 2 000 AE. Il successivo punto 2.3.3) e'
abrogato.";
B) al paragrafo 3, punto A 2) seconda alinea dopo il termine:"49999
AE" e' aggiunto il seguente testo:
"nonche' per gli impianti con potenzialita' compresa fra 2 000 e 14
999 AE";
C) al paragrafo 3, punto D) l'ultimo ed il penultimo periodo sono
sostituiti dal seguente testo:
"nel rispetto delle procedure sopra richiamate, il Gestore puo'
concorrere all'attuazione del piano di controllo per impianto di cui
alla precedente lettera A) anche nella esecuzione della fase di
analisi dei campioni prelevati, secondo le modalita' definite in sede
di stipula o rinnovo del Protocollo d'intesa richiamato in premessa";
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
1. Adempimenti comunitari in scadenza al 31/12/2005
2. Programmazione degli interventi di adeguamento
3. Ordine di priorita' degli interventi
4. Ricadute sul sistema autorizzativo
5. Controllo degli impianti di trattamento a servizio degli
agglomerati con popolazione compresa fra 2 000 e 15 000 AE
1. Adempimenti comunitari in scadenza al 31/12/2005
Come noto, il DLgs 152/99, in attuazione di quanto previsto dalla
direttiva 91/271/CEE  sul trattamento delle acque reflue urbane,
stabilisce che gli scarichi di acque reflue urbane derivanti dagli
agglomerati siano resi conformi ai livelli di trattamento dettati
dagli artt. 27, 31 e 32 del medesimo decreto entro la data del 31
dicembre 2005.
Al fine di garantire i flussi informativi dettati dal decreto 18
settembre 2002, con particolare riferimento alla valutazione delle
condizioni di conformita' delle diverse situazioni, negli ultimi mesi
con la collaborazione ed il supporto delle Province, delle Agenzie
d'Ambito per i Servizi pubblici e dell'ARPA e' stato ricostruito il
quadro conoscitivo necessario alla definizione del grado di
conformita' degli agglomerati di consistenza uguale e superiore a 2
000 Abitanti Equivalenti (AE) e degli impianti di trattamento ad essi
associati. I risultati ottenuti sono riportati nell'allegato Quadro
conoscitivo.
A fronte degli approfondimenti condotti anche presso la Direzione
generale Ambiente della Commissione Europea  si evidenzia la
necessita' che, per gli agglomerati dove permangono elementi di
criticita', la "dichiarazione di conformita'" degli stessi debba
essere sostenuta da specifici Programmi di interventi  che per valenza
e contenuti (natura degli interventi, cronoprogramma di realizzazione,
risorse economiche impegnate) abbiano le caratteristiche di atti
giuridicamente vincolanti.
2. Programmazione degli interventi di adeguamento
Al fine di garantire gli adempimenti di cui al precedente punto 1 si
dovra' predisporre per ciascun Ambito territoriale ottimale il
Programma degli interventi necessario a sostenere la "dichiarazione di
conformita'" degli agglomerati e degli impianti di trattamento alla
scadenza dei termini di adeguamento del 31 dicembre 2005.
La redazione del Programma suddetto e' in capo all'Agenzia d'Ambito
per i Servizi pubblici in stretto raccordo con la Provincia ed il
Gestore del Servizio Idrico integrato e conterra' almeno i seguenti
elementi informativi:
- agglomerato di riferimento;
- titolo dell'intervento, con la descrizione della soluzione tecnica
adottata per rimuovere le criticita' esistenti;
- stima del costo complessivo dell'intervento;
- eventuale inserimento dell'intervento nel Piano d'Ambito vigente,
con specificazione dell'annualita' di realizzazione e della copertura
finanziaria;
- inserimento dell'intervento in altri strumenti di pianificazione
(Piano stralcio - ex art. 141, Legge 388/00, Accordo di programma
quadro sulle risorse idriche successive integrazioni), con
l'indicazione dell'annualita' di realizzazione e della copertura
finanziaria;
- ordine di priorita' degli interventi.
Ferme restando le modalita' adottate a tutt'oggi dalle diverse Agenzie
nella predisposizione dei vigenti Piani d'Ambito, il Programma
individua il fabbisogno finanziario necessario, la relativa copertura 
e la tempistica  di realizzazione in coerenza con l'ordine di
priorita' di cui al successivo paragrafo 3. ed alle Norme del Piano di
tutela delle acque, approvato in via definitiva dal Consiglio
regionale con atto n. 40 in data 21 dicembre 2005, di seguito
richiamate:
1) per gli agglomerati compresi nella classe da 2.000 a 10.000 AE e
superiore a 10.000 AE con presenza di uno o piu' scarichi di rete
fognaria non depurati, ovvero depurati con sistemi che non consentono
il rispetto dei valori limite di emissione dell'Allegato 5 del DLgs
152/99, la conformita' e' conseguita nel tempo strettamente necessario
all'espletamento delle procedure per l'assegnazione e la realizzazione
dei lavori oggetto degli interventi. Il termine ultimo e' comunque
fissato ad un anno dall'approvazione del presente provvedimento.
2) Per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2000 AE e maggiore o
uguale a 200 AE da assoggettare ai trattamenti appropriati previsti
dalla direttiva regionale 1053/03 la conformita' e' conseguita entro
il 31 dicembre 2008. Tale termine e' posticipato al 31 dicembre 2010
per gli agglomerati con meno di 200 AE.
3) Applicazione dei trattamenti piu' spinti del secondario per
l'abbattimento del fosforo, nel rispetto dei valori limite di
emissione di cui alla Tabella 2 del DLgs 152/99 per il parametro
"fosforo totale", agli scarichi di acque reflue urbane degli
agglomerati ricadenti nei bacini drenanti le aree sensibili ai sensi
dell'art. 18 del DLgs 152/99, con popolazione superiore a 10.000 AE.
La conformita' ai valori limite dovra' essere conseguita, secondo la
seguente tempistica:
a) alla data di ultimazione degli interventi per gli agglomerati ed i
relativi impianti di trattamento i cui adeguamenti siano stati
inseriti nel Programma stralcio - ex art. 141, Legge 388/00 o
nell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e Gestione
integrata delle risorse idriche" (APQ);
b) entro il 31 dicembre 2006 per gli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza
superiore a 100 000 AE non compresi nella precedente lettera a);
c) entro il 31 dicembre 2007 per gli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza
superiore a 10 000 AE e inferiore a 100 000 AE non compresi nella
precedente lettera a).
4) Applicazione, entro il 31 dicembre 2008, dei trattamenti piu'
spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di
acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti in aree sensibili e
nei bacini drenanti ad esse afferenti con popolazione superiore a
100.000 AE, da estendersi entro il 31 dicembre 2016 anche agli
scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione
superiore a 20.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto
dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 2 - Allegato 5
del DLgs 152/99.
Al fine di rispondere alle esigenze suddette ed attribuire  valenza
adeguata al Programma stesso, l'Agenzia d'Ambito provvede alla sua
approvazione nel piu' breve tempo possibile e comunque entro il mese
di febbraio 2006. In relazione alle accertate esigenze di adeguamento
degli agglomerati e degli impianti di trattamento ai predetti livelli
di conformita' saranno previsti, se necessario, gli adeguamenti dei
vigenti Piani d'Ambito. Resta inteso che il predetto Programma
costituira' il quadro delle priorita' per la redazione dei nuovi piani
d'ambito a partire dal 2008.
Le Agenzie d'Ambito per i Servizi pubblici, entro il predetto termine
(febbraio 2006), provvedono a trasmettere alla Direzione generale
Ambiente Difesa del suolo e della costa - Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua il Programma degli interventi. I contenuti
informativi del Programma in precedenza richiamati saranno per quanto
possibile trasferiti su supporto informatico in formato_XLS.
Al fine di disporre di una programmazione degli interventi coerente ed
attuabile, si assume quale livello minimo di progettazione quello del
"Progetto preliminare". Tale livello progettuale, ai sensi della
vigente normativa sui lavori pubblici, comprende infatti anche il
calcolo sommario della spesa e consente, pertanto, di individuare il
fabbisogno finanziario e l'eventuale ricaduta tariffaria degli
interventi.
In questo ambito, pertanto, gli Enti competenti si attiveranno
affinche' con la massima sollecitudine siano redatti i progetti
preliminari degli interventi contenuti nel Programma. Nella redazione
dei progetti suddetti si procedera' secondo i criteri di priorita'
indicati al successivo paragrafo 3. nel rispetto, per quanto
possibile, della tempistica di seguito indicata:
- entro il 30 giugno 2006 i progetti relativi al "Livello di priorita'
1" e "Livello di priorita' 1A";
- entro il 31 dicembre 2006 i progetti del "Livello di priorita' 1B";
- entro il 30 giugno 2007 i progetti relativi al  "Livello di
priorita' 2";
- entro il 31 dicembre 2007 i progetti del  "Livello di priorita'
2A";
- entro il 30 giugno 2008 i progetti relativi al  "Livello di
priorita' 3".
3. Ordine di priorita' degli interventi
Nell'ambito del Programma interventi richiamato al precedente punto
2., sara' definito un ordine di priorita', relativo alle situazioni 
di non conformita' esistenti in ogni ambito territoriale.
L'ordine di priorita' sara' stabilito in base agli aspetti
dimensionali (es. potenzialita' dello scarico, grado di copertura del
sistema fognario e del trattamento depurativo dell'agglomerato) ed ai
benefici ambientali conseguibili, tenendo conto di ogni specifica
realta' territoriale.
Salvo diverse situazioni locali, sono considerati prioritari gli
interventi relativi ai seguenti adeguamenti:
- agglomerati con oltre 2.000 AE (grado di copertura del sistema
fognario e del sistema  depurativo, adeguamento del livello di
trattamento degli impianti) - "Livello priorita' 1";
- abbattimento del fosforo negli impianti a servizio degli agglomerati
di consistenza superiore  a 100 000 AE - "Livello priorita' 1A";
- abbattimento dell'azoto negli impianti a servizio degli agglomerati
di consistenza superiore  a 100 000 AE - "Livello priorita' 1B";
- abbattimento del fosforo negli impianti a servizio degli agglomerati
di consistenza compresa  fra 10 000 e 100 000 AE - "Livello priorita'
2";
- abbattimento dell'azoto negli impianti a servizio degli agglomerati
di consistenza compresa fra 20 000 e 100 000 AE  - "Livello priorita'
2A";
- agglomerati con popolazione compresa fra 200 e 2000 AE - "Livello
priorita' 3".
Riguardo alla tempistica di adeguamento indicata al precedente
paragrafo 2., punto 1)  per gli agglomerati con popolazione compresa
nella classe da 2.000 a 10.000 AE e superiore a 10.000 AE, si precisa
che il termine di un anno s'intende riferito alle situazioni nelle
quali lo stesso risulti compatibile con i tempi necessari
all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative previste dalle
vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici o di tutela
ambientale.
In ragione dei tempi connessi alle predette procedure, che in alcuni
casi possono essere oggettivamente lunghi, entro il predetto termine
di un anno, per quanto possibile dovra' essere prevista l'apertura del
cantiere  e l'inizio dei lavori.
4. Ricadute sul sistema autorizzativo
Con riferimento agli aspetti delle autorizzazioni allo scarico in
scadenza alla data del 31 dicembre 2005 ovvero in data successiva,
riguardanti gli agglomerati dove permangono elementi di criticita' in
merito al loro grado conformita', si ritiene che in presenza di uno
specifico  Programma di interventi con le caratteristiche previste al
precedente punto 2 e rispondente alla tempistica prevista dalle Norme
del Piano di tutela delle acque, vi siano le condizioni per il rinnovo
dei provvedimenti di autorizzazione da parte delle Province.
5. Controllo degli impianti di trattamento a servizio degli
agglomerati con popolazione compresa fra 2 000 e 15 000 AE
A fronte delle  integrazioni apportate con il presente provvedimento
alla deliberazione della Giunta 3 luglio 2001, n. 1299 concernente il
controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, le
Province provvedono ad estendere l'applicazione dei Protocolli
d'intesa gia' stipulati o in fase di rinnovo agli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane  a servizio degli agglomerati di
consistenza compresa fra 2 000 e 15 000 AE ovvero fra 2 000 e 10 000
AE, se recapitano in aree sensibili.
Resta inteso che gli impianti di trattamento da includere nei
protocolli suddetti sono quelli di potenzialita' superiore a 2 000 AE,
nuovi od esistenti, che i provvedimenti di autorizzazione  individuano
come soggetti alle procedure di controllo previste dal punto 1.1
dell'Allegato 5 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152.
Gli impianti di trattamento di potenzialita' inferiore a 2 000
autorizzati al rispetto dei valori limite di emissione del citato
Allegato 5, in quanto a servizio degli agglomerati compresi fra 2 000
e 15 000 AE ovvero di classe superiore, saranno oggetto di un
programma annuale di controllo definito dalla Provincia in raccordo
con la Sezione ARPA competente per territorio. Gli esiti dei predetti
controlli definiscono la conformita' dell'impianto anche ai fini dei
flussi informativi previsti dal decreto 18 settembre 2002 (scheda
6.1).
Per gli impianti di trattamento che non rientrano nelle predette
condizioni il sistema di controllo sara' definito dalla Provincia in
raccordo con la Sezione ARPA in sede di autorizzazione allo scarico,
con particolare riferimento ai valori limite di emissione da applicare
ed alla frequenza / modalita' dei controlli da eseguire.
Nell'attuazione Protocollo d'intesa di cui alla deliberazione della GR
1299/01, come modificata dal presente provvedimento si avra' a
riferimento i seguenti criteri applicativi:
a) la ripartizione % dei campioni da eseguire dall'ARPA e dall'Ente
gestore viene demandata agli accordi fra i soggetti interessati, fermo
restando  che non potra' prevedersi  il 100 % dei campioni/impianto a
carico dell'Ente gestore;
b) nel rispetto delle procedure richiamate al paragrafo 3., lettera D)
della citata deliberazione della GR 1299/01, il gestore puo'
concorrere all'attuazione del piano di controllo per impianto anche
nella esecuzione della fase di analisi dei campioni prelevati, secondo
le modalita' definite in sede di stipula o rinnovo del Protocollo
d'intesa.
QUADRO CONOSCITIVO
Tabella 1 - Numero degli agglomerati e loro consistenza, suddivisi per
classe di agglomerato e provincia
Tabella 2 - Numero degli impianti di depurazione e relativi AE
depurati, suddivisi per classe di agglomerato e provincia
Tabella 3 - Numero di scarichi non depurati e rispettiva consistenza,
AE serviti non depurati riportati nel PTA, suddivisi per classe di
agglomerato e provincia.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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