COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di estrazione di conglomerati e arenaria (Area C1 Ca' Nova)

L'Autorita' competente: Comune di Civitella di Romagna comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente
il progetto: estrazione di conglomerati e arenaria (Area C1 Ca'
Nova).
Il progetto e' presentato da ditta Tumedei Sergio & C. Snc con sede in
comune di Civitella di Romagna, Cusercoli - Vicolo Garibaldi n. 67.
Il progetto e' localizzato in comune di Civitella di Romagna, Badia
Voltre - Canova.
Il progetto interessa il territorio del comune di Civitella di Romagna
e della provincia di Forli'-Cesena).
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente Comune di
Civitella di Romagna con atto delibera di Giunta comunale n. 38 del
14/7/2006, ha assunto la seguente decisione:
delibera:
1) di formulare l'esito della procedura di verifica (screening),
accogliendo la proposta dell'Ufficio VIA della Provincia di
Forli'-Cesena, nei seguenti termini: esclusione, ai sensi dell'art.
10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni
ed integrazioni, in considerazione dello scarso rilievo degli
interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto
relativo all'escavazione di conglomerati e arenarie - Area CI - Ca'
Nova di Voltre, presentato dalla Ditta proponente Tumedei Sergio & C.
Snc, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) durante tutte le fasi di coltivazione previste, all'interno
dell'area di cava, dovranno essere impiegati contemporaneamente non
piu' di due mezzi operatori per volta;
2) in relazione agli edifici dichiarati attualmente non abitati
maggiormente prossimi all'area di cava presi in esame nello studio
(edifici R1 e R3) si ritiene che gli stessi, sebbene attualmente
disabitati (secondo quanto dichiarato nello studio), siano da
considerarsi potenziali ricettori sensibili, per quanto riguarda
l'impatto acustico, in relazione ad un loro, anche se non prevedibile,
futuro utilizzo con permanenza di persone. Cio' premesso, nel caso in
cui durante il periodo di esercizio dell'attivita' di cava si
verifichi presso tali ricettori la permanenza, anche saltuaria, di
persone, dovra' essere garantito presso gli stessi il rispetto di
tutti i valori limite vigenti realizzando tempestivamente e mettendo
in atto tutti gli interventi di mitigazione nonche' tutte le azioni
eventualmente necessarie a garantirne il rispetto;
3) durante le attivita' di coltivazione e trasporto, dovranno essere
messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle
emissioni sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature
operanti in conformita' alle direttive CE in materia di emissione
acustica ambientale, sia mediante un'adeguata organizzazione delle
singole attivita', sia mediante la eventualmente necessaria
limitazione e regolamentazione dei flussi di traffico indotti e delle
relative velocita' massime consentite, sia con l'eventualmente
necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee (trincee,
rilevati, o barriere mobili), al fine di garantire il rispetto dei
valori limite vigenti nelle aree interessate dalle attivita' previste
e in prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei
periodi di loro attivita';
4) si ritiene necessario che vengano effettuati rilievi fonometrici
seguendo le modalita' di seguito descritte:
a) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei
ricettori sensibili presenti maggiormente prossimi all'area della cava
(ricettore R2). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti
abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di attivita' di
lavorazione ed il livello equivalente di rumore ambientale con cava in
attivita';
b) devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno (16 ore in continuo), in prossimita' dei
ricettori sensibili maggiormente prossimi all'area della cava
(ricettore R2), secondo le modalita' stabilite dalla normativa
vigente, in fase di esercizio, al fine di verificare i possibili
incrementi di rumorosita' prodotti dalla attivita' in esame rispetto
ai livelli esistenti e il rispetto dei valori limite vigenti nelle
aree monitorate;
c) il monitoraggio di cui ai due punti precedenti dovra' essere
eseguito da ARPA entro i 2 mesi dall'inizio della attivita' di cava,
in condizioni di lavorazione maggiormente gravose per il ricettore
monitorato, con oneri a carico della societa' proponente;
d) la comunicazione di inizio attivita' dovra' essere effettuata, a
cura del proponente, ad ARPA, al Comune di Civitella di Romagna ed
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
e) tutti i risultati e le relative conclusioni dovranno essere
trasmessi al Comune di Civitella di Romagna, all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e
alla societa' proponente;
f) in caso di verifica da parte di ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal
proponente, a proprio carico, entro e non oltre 1 mese dalla
comunicazione dei risultati del monitoraggio da parte di ARPA ai
soggetti sopra elencati, idonee misure di mitigazione acustica al fine
di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i
ricettori presenti;
5) in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione e/o gestione necessarie ad evitare un
peggioramento della qualita' dell'aria nella zona legato alla
dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal
funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attivita' previste in tale
fase, al fine di garantire, nell'area e presso tutti i ricettori
presenti, il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla
normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al
fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione dei materiali, dal funzionamento dei mezzi
operatori e dalla movimentazione dei mezzi si prescrive quanto segue:
a) copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni;
b) si dovra' provvedere nei periodi secchi alla periodica
umidificazione degli eventuali depositi di accumulo provvisorio, delle
vie di transito non asfaltate (interne all'area di cava) e delle zone
di scavo;
c) durante le attivita' di carico dei camion all'interno dell'area di
cava il camion dovra' mantenere il motore spento;
6) dovra' essere garantita la perfetta efficienza del reticolo di
scolo superficiale attraverso il raccordo di tutti i fossi di scolo di
progetto secondo pendenze adeguate allo smaltimento delle acque di
corrivazione, valutando altresi', se necessario, l'inserimento di
elementi, ulteriori a quelli previsti dal progetto, necessari a
ridurre la velocita' di deflusso e contenere il trasporto solido;
7) la rideposizione del terreno di risulta, prevalentemente di natura
argillosa, che costituisce la copertura del banco coltivabile, dovra'
essere effettuata utilizzando materiale in condizioni ottimali di
umidita' procedendo alla sovrapposizione per strati successivi di
limitato spessore adeguatamente compattati;
8) rilevato che il progetto di sistemazione finale presentato a
seguito della richiesta di integrazioni, prevede l'utilizzo di Robinia
pseudoacacia, si ritiene necessario non utilizzare tale specie arborea
in quanto non autoctona ed infestante;
9) il progetto di realizzazione della fascia boscata lungo la Strada
comunale della Bonalda deve essere modificato al fine di rispettare le
distanze fissate dall'art. 26, comma 6, del DPR 16 dicembre 1992, n.
495 che stabilisce: "La distanza dal confine stradale, fuori dai
centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla
strada, non puo' essere inferiore alla massima altezza raggiungibile
per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e
comunque non inferiore a 6 m.";
10) nella realizzazione della sistemazione finale dell'area estrattiva
e della fascia boscata lungo la strada comunale dovranno essere
seguite le indicazioni fornite dal dott. Tedaldi nella relazione
botanica-forestale presentata in fase di integrazioni; dovranno
altresi' essere attuate tutte le azioni di manutenzione ivi descritte
(risarcimenti delle eventuali fallanze, eventuali gabbie di protezione
dagli animali selvatici, irrigazioni di soccorso, ecc.);
2) di quantificare in Euro 17,76, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico del
proponente, suddivise nel modo seguente:
- Euro 15,99 a favore della Provincia di Forli'-Cesena, per
l'attivita' istruttoria svolta in attuazione di quanto previsto
all'art. 8 della convenzione citata in premessa;
- Euro 1,77 a favore del comune di Civitella di Romagna;

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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