REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2006, n. 6

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Principi e finalita'
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, nello spirito dell'articolo 45 della
Costituzione e del proprio Statuto, riconosce e promuove la funzione
sociale della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo per
favorirne lo sviluppo nella societa' regionale.
Art. 2
Finalita' e obiettivi
1. La Regione sostiene tramite azioni ed attivita' delle associazioni
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220, (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti
cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 3 aprile
2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore"):
a) la conoscenza dei principi e della prassi cooperativa e del
patrimonio anche storico che essa rappresenta per la societa'
regionale;
b) la diffusione, l'accrescimento della cultura cooperativa, e in
particolare la ricerca, la formazione e la sperimentazione negli
ambiti della cultura della responsabilita' sociale di impresa, della
partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile,
dell'impegno nello sviluppo locale, della sussidiarieta';
c) programmi internazionali di cooperazione e sviluppo;
d) programmi di formazione cooperativa per i soci delle cooperative e
nella cultura sociale anche nell'ambito della formazione scolastica e
universitaria;
e) la crescita della partecipazione, secondo le diverse forme previste
nella legislazione nazionale, nelle imprese cooperative e alle imprese
cooperative;
f) la promozione di impegni e azioni per le pari opportunita' nelle
imprese e nel movimento cooperativo;
g) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i
settori, in particolare nell'ambito della cooperazione sociale, dei
servizi sociali, culturali, ambientali; dell'aggregarsi di lavoro
autonomo professionale; della soluzione di situazioni di crisi di
imprese, della successione nella conduzione di impresa; per lo
sviluppo di politiche attive del lavoro e la promozione di azioni di
contrasto alle forme di precarieta', cosi' come previsto anche dalla
legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del
lavoro);
h) la promozione di iniziative per la informazione, tutela e
partecipazione di consumatori e utenti, anche in riferimento alla
riconoscibilita' della formazione del prodotto e della sua qualita',
della sostenibilita' ambientale e sicurezza del suo ciclo di vita, di
valorizzazione delle biodiversita';
i) impegni di responsabilita' sociale del movimento e delle imprese
cooperative nello sviluppo territoriale.
2. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la
sua azione di sistema nello sviluppo locale.
CAPO II
Rapporti istituzionali
Art. 3
Consulta della cooperazione
1. Ai fini e per le attivita' indicate nella presente legge e fermo
restando quanto previsto dallo Statuto della Regione Emilia-Romagna in
ordine a partecipazione, informazione e consultazione
dell'associazionismo, nonche' le funzioni dell'organo previsto
all'articolo 59 dello Statuto, e' istituita presso la Presidenza della
Giunta regionale la Consulta della cooperazione. Essa e' composta:
a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede;
b) da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative
maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;
c) da tre membri esperti designati dalla Giunta regionale.
2. Alle riunioni della Consulta partecipano gli Assessori regionali
competenti per le materie in discussione.
3. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente
della Regione.
4. La Consulta e' convocata dal Presidente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento di cui al comma 5.
5. Il funzionamento della Consulta e' disciplinato da un apposito
regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale,
sentita la Commissione assembleare competente.
Art. 4
Compiti della Consulta
1. La Consulta della cooperazione esprime pareri alla Giunta regionale
in merito allo sviluppo della cooperazione, alle politiche economiche
e sociali che coinvolgono o possono coinvolgere la cooperazione.
2. In particolare la Consulta si esprime:
a) in merito al coinvolgimento della cooperazione nei programmi e
progetti regionali e territoriali che possono trarre contributo
dall'esperienza cooperativa;
b) su proposte di legge e regolamenti della Giunta regionale o
dell'Assemblea legislativa in materia di cooperazione;
c) in merito ai possibili interventi finalizzati a promuovere lo
sviluppo delle relazioni tra la Regione, le istituzioni locali e il
sistema regionale della cooperazione.
3. La Consulta esamina le proposte progettuali pervenute inerenti ai
programmi integrati di cui all'articolo 7, comma 3, ai fini della
stipulazione degli accordi ivi previsti per la loro realizzazione.
4. La Consulta elabora un rapporto biennale sullo stato della
cooperazione, sulle relative prospettive di sviluppo e sulle
iniziative svolte in applicazione della presente legge. Gli esiti
della funzione di Osservatorio svolta dalla Regione, di cui
all'articolo 5, costituiscono, di regola, la base per l'elaborazione
del rapporto. Tale rapporto verra' pubblicamente presentato in
un'apposita Conferenza regionale della cooperazione; essa e'
finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle
imprese cooperative nell'economia e nel territorio regionale, ed il
rafforzamento  dei rapporti tra la cooperazione ed i soggetti
istituzionali.
Art. 5
Funzioni di Osservatorio
1. La Regione svolge funzioni di Osservatorio sulla cooperazione in
Emilia-Romagna, con lo scopo di raccogliere ed elaborare informazioni
di tipo economico, storico e sociologico sullo stato e sullo sviluppo
della cooperazione regionale. Per lo svolgimento di tali funzioni la
Regione puo' definire accordi o convenzioni con Unioncamere,
associazioni cooperative di cui all'articolo 2, organizzazioni
sindacali.
2. Gli esiti delle funzioni di Osservatorio costituiscono, di regola,
la base per la elaborazione, da parte della Consulta di cui agli
articoli 3 e 4, del rapporto biennale sullo stato della cooperazione.
Art. 6
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla costituzione della "Fondazione per la
cooperazione emiliano-romagnola"
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto,
e' autorizzata a partecipare, quale socio fondatore e unitamente alle
associazioni cooperative, all'istituzione della "Fondazione per la
cooperazione emiliano-romagnola", da costituire con apposito atto
pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.
2. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che
la Fondazione abbia lo scopo di:
a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari
riguardanti il movimento cooperativo;
b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di
documentazione sul movimento cooperativo.
3. I diritti della Regione Emilia-Romagna inerenti alla qualita' di
socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale
o da un Assessore all'uopo delegato.
4. I rappresentanti della Regione Emilia-Romagna negli organi della
Fondazione sono nominati dal Presidente della Regione, in conformita'
alle normative regionali vigenti e secondo i criteri che saranno
stabiliti nello Statuto della Fondazione stessa.
5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio e puo'
contribuire all'attivita' della Fondazione con un contributo
finanziario che sara' stabilito dalla legge di bilancio.
CAPO III
Interventi della Regione
Art. 7
Sostegno a "Programmi integrati
di sviluppo e promozione cooperativa"
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene iniziative rivolte allo sviluppo
e alla promozione cooperativa, secondo le finalita' e gli obiettivi
indicati all'articolo 2.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la
stipula di appositi "Accordi", da sottoscrivere con le associazioni di
rappresentanza regionali di cui all'articolo 2, finalizzati alla
realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione
cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una
pluralita' di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale
di Enti locali, Camere di commercio, Universita', Fondazioni bancarie,
altri enti; hanno durata di norma biennale e ricevono il
cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei
criteri e procedure indicati ai commi 3 e 4.
3. In coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in
materia di attivita' produttive, la Giunta regionale stabilisce, con
proprio provvedimento, le modalita' ed i criteri per l'elaborazione e
presentazione delle proposte progettuali inerenti ai Programmi
integrati di cui al comma 2, nonche' i criteri di valutazione e
selezione dei Programmi stessi. Tra i criteri sara' considerato il
coinvolgimento, nell'elaborazione e definizione delle proposte
progettuali, delle imprese cooperative aderenti.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare,
stabilisce i criteri e le procedure per la stipulazione degli accordi
di cui al comma 2.
Art. 8
Strumenti finanziari di sostegno
e sviluppo della cooperazione
1. La Regione, al fine di promuovere il sostegno e lo sviluppo degli
investimenti delle imprese cooperative, la capitalizzazione e
l'accesso al credito delle stesse, nonche' l'incremento della
partecipazione dei soci, l'ingresso di nuovi soci nelle imprese
cooperative, sostiene ed utilizza specifici strumenti finanziari.
2. In particolare, la Regione, in coerenza con quanto previsto nella
legislazione regionale vigente, nel Programma regionale per le
attivita' produttive e negli altri documenti di programmazione
regionale, puo' attuare:
a) interventi per attivare garanzie, controgaranzie, cogaranzie,
tramite la costituzione di appositi fondi, per sostenere le iniziative
di accesso al credito indicate alle lettere b) e c) e per favorire
iniziative di finanziamento volte all'incremento della partecipazione
dei soci nelle imprese cooperative e/o all'ingresso di nuovi soci; o
all'attivita' di cooperative nate da crisi aziendali secondo le norme
specificatamente previste dalle leggi;
b) interventi di finanziamento agevolato, come previsto nel Piano
triennale delle attivita' produttive, e attraverso un fondo di
rotazione;
c) interventi a sostegno delle attivita' del Consorzio fidi costituito
ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22,
(Disposizioni di principio e disciplina generale per la
cooperazione).
3. Le modalita' di costituzione e gestione dei fondi per gli
interventi di cui al comma 2, nonche' la loro dotazione finanziaria
sono stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La Giunta, inoltre, in relazione a quanto previsto ai commi 1., 2.
e 3, con propri provvedimenti, definisce:
a) le modalita' di impiego delle risorse finanziarie messe a
disposizione dei fondi per gli interventi di cui al comma 2,
stabilendo che una parte della dotazione finanziaria e degli
interventi dei fondi stessi debba essere specificamente riservata al
settore delle cooperative sociali;
b) le modalita' di funzionamento dei fondi di cui al comma 2, nonche'
gli obiettivi, i criteri e le caratteristiche degli interventi in essi
previsti;
c) i contenuti e le modalita' di formulazione delle domande di accesso
agli interventi dei fondi di cui al comma 2, nonche' i criteri di
priorita' per la selezione degli interventi;
d) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di
accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2.
Art. 9
Promozione cooperativa
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione
regionale in materia di attivita' produttive e in particolare con le
misure previste a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali,
concede, sulla base di criteri definiti con propri provvedimenti dalla
Giunta regionale, contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova
costituzione per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto,
in particolare per le cooperative sociali che operano per
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per progetti e
programmi di particolare valore sociale, nonche' per le cooperative
costituite per l'uscita da situazioni di crisi aziendale. La Regione
riconosce priorita' nella selezione degli interventi alle cooperative
in prevalenza composte da giovani, donne, secondo quanto previsto
dalla Legge 28 febbraio 1986, n. 44, (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente
misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della
imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno), e dalla Legge 25
febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile),
immigrati.
2. La Regione inoltre, per le finalita' di cui alla presente legge,
puo' cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale
predisposti dagli enti gestori dei fondi mutualistici di cui alla
Legge 31 gennaio 1992, n. 59, (Nuove norme in materia di societa'
cooperative), secondo quanto disciplinato nella stessa legge e sulla
base di criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione assembleare competente.
3. La Regione favorisce e sostiene il finanziamento delle iniziative
di cui alla Legge 27 febbraio 1985, n. 49, (Provvedimenti per il
credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli
di occupazione), e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Rispetto della normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato
1. I finanziamenti rivolti allo sviluppo della cooperazione di cui
alla presente legge sono erogati nel rispetto dei limiti, dei criteri
e delle procedure previsti dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato.
Art. 11
Clausola valutativa
1. Salvo quanto previsto nell'articolo 4, l'Assemblea legislativa
esercita, secondo quanto definito nell'articolo 53 dello Statuto della
Regione Emilia-Romagna, il controllo sull'attuazione della presente
legge e valuta i risultati ottenuti dagli interventi effettuati in
attuazione degli articoli 7, 8 e 9, con particolare riferimento al
grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari
raggiunti.
CAPO IV
Abrogazioni e disposizioni finanziarie
Art. 12
Abrogazioni
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della
legge regionale n. 22 del 1990, sono abrogati.
2. La legge regionale 17 marzo 1980, n. 17, (Promozione e sviluppo
della cooperazione), e' abrogata.
Art. 13
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente
legge l'Amministrazione regionale fara' fronte mediante l'istituzione
di appositi capitoli di spesa.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 giugno 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1304 dell'1 agosto 2005; oggetto assembleare n. 388 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Uffiicale della
Regione n. 26, in data 4 agosto 2005;
assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche
economiche" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commisione referente con atto n. 1/II.4 del 18
maggio 2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Valdimiro Fiammenghi;
approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 31 maggio 2006,
atto n. 16/2006.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 del DLgs 2 agosto 2002, n. 220 che concerne
Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi,
ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge 3 aprile 2001,  n. 142,
recante Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore  e' il
seguente:
"Art. 3 - Riconoscimento delle Associazioni
1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, e' concesso
con decreto del Ministro.
2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali
presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto
costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle
dichiarazioni di adesione che, a decorrere dall'1 gennaio 2004, non
possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi
associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei
soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli
amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone
autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.
3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad
enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni,
definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di
cui all'articolo 15.
4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di
assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti
cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni
organizzative centrali e periferiche.
5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di
revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione
delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano
numerico sia su quello tecnico.
6. Il Ministro puo' chiedere la documentazione atta a dimostrare
l'idoneita' dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza
sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali
riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto
attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
7. Il Ministro puo' revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle
Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere
efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati.
8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite
dal Ministro.".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 2
1) Il testo dell'art. 7 della Legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 che
concerne Disposizioni di principio e disciplina generale della
cooperazione e' il seguente:
"Art. 7 - Costituzione di un consorzio fidi regionale per la
cooperazione
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un Consorzio
fidi regionale tra imprese cooperative.
1-bis. Il Consorzio puo' associare, sulla base del proprio statuto, in
misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro,
operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti
in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non
possono essere finanziati con fondi di cui alla presente legge.
2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie, svolge
le attivita' di consulenza e assistenza in materia finanziaria
previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il
sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle
cooperative. Il Consorzio interviene per favorire programmi di
investimento per lo sviluppo delle cooperative.
3. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo
consortile.
4. Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri per
l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le
modalita' di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al
fondo.
5. L'erogazione del contributo e' condizionata all'approvazione dello
Statuto del Consorzio e alla nomina di uno o piu' rappresentanti della
Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio
regionale.
5-bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi
regionali conferiti ed ancora giacenti, nonche' le somme maturate a
titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione.".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il  testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
riportati per esteso, della Legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, che
concerne Disposizioni di principio e disciplina generale per la
cooperazione  sono i seguenti:
"Art. 1 - Principi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi sanciti
dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 3 del proprio
Statuto, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della
cooperazione.
2. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina - in
armonia con gli obiettivi della programmazione regionale - gli
interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione
della impresa cooperativa.
Art. 2 - Servizi per la cooperazione
1. La Regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per
facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa cooperativa,
in quanto operante nei settori di competenza regionale. In particolare
tali interventi possono riguardare servizi e progetti di particolare
rilevanza relativi a:
a) attivita' finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle
capacita' professionali;
b) consulenza tecnico-manageriale per il potenziamento e la
razionalizzazione aziendale;
c) attivita' di assistenza e consulenza finanziaria al fine di
agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili
strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;
d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore
dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle
iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche
che incrementino la produttivita' e la competitivita';
e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilita' per
processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;
f) attivita' di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente
rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;
g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di
sviluppo dell'esportazione;
h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo
dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle
cooperative.
Art. 3
La Regione assume a proprio carico gli oneri di iscrizione, di cui al
terzo comma del precedente art. 2, per le casalinghe che:
a) non siano titolari di redditi propri superiori a lire 14 milioni;
b) non appartengano a nucleo familiare il cui reddito complessivo sia
superiore a lire 28 milioni;
c) non siano titolari di altri redditi di alcuna natura per i quali
sia prevista l'iscrizione all'Istituto Nazionale per gli infortuni sul
lavoro.
Le domande di iscrizione vanno presentate presso la Giunta regionale.
Le modalita' di ammissione a contributo per la stipula della polizza
assicurativa sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta
regionale, anche in relazione a quanto previsto dalla convenzione con
l'istituto assicurativo prescelto.
Art. 4 - Priorita' e criteri
1. Nella ammissione agli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 5
sono considerate prioritarie le iniziative che si distinguono per:
a) caratteristiche di innovazione nelle tecnologie e nella
organizzazione produttiva;
b) l'adozione di tecnologie e metodi di produzione compatibili con
l'ambiente;
c) particolare rilevanza sociale e civile;
d) rispondenza alle esigenze dei territori svantaggiati.
2. La positiva verifica dello stato dell'azienda e' condizione per
l'accesso agli interventi di cui all'art. 2.
Art. 5 - Programmi di integrazione e sviluppo
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa al finanziamento della
progettazione di programmi di integrazione e di sviluppo per i fini di
cui all'art. 2.
2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni
regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di
cooperative, da piu' cooperative in forma associata; essi debbono
includere:
a) iniziative di integrazione intercooperativa;
b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;
c) tutela e controllo della qualita' delle produzioni;
d) acquisizione di know-how e tecnologie;
e) assistenza finanziaria;
f) formazione e informazione professionali;
g) strutturazione organizzativa.
Art. 6 - Costituzione dal Sistema informativo sulla cooperazione
regionale (S.I.C.R.)
1. Il Sistema informativo sulla cooperazione raccoglie ed elabora dati
sulla cooperazione regionale.
2. Il S.I.C.R. e' costituito nell'ambito dell'Assessorato regionale
competente in materia di cooperazione ed opera in raccordo con le
Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, con le quali
puo' sviluppare apposita convenzione per acquisire tutte le
informazioni utili ai fini delle conoscenze del fenomeno cooperativo.
Art. 8 - Commissione regionale per la cooperazione
1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale
per la cooperazione, con funzioni consultive e propositive.
La Commissione e' composta:
a) dall'Assessore regionale alla cooperazione, o da un suo delegato,
che la presiede;
b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia,
commercio, sanita' e servizi sociali;
c) da quattro membri designati da ciascuna delle sezioni regionali
delle Associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul
territorio regionale;
d) da sei membri designati dalle organizzazioni regionali
imprenditoriali e sindacali dei settori produttivi;
e) da cinque membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a
tre;
f) due membri designati dalle sezioni regionali delle cooperative
sociali delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative
sul territorio regionale.
2. La Commissione resta in carica quanto il Consiglio regionale e
scade con esso.
3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente
della Regione, il quale provvede anche alla designazione del
segretario scegliendolo tra i collaboratori regionali.
4. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con
deliberazione della Giunta regionale.
5. Alla Commissione spettano inoltre le competenze gia' attribuite
alla Consulta regionale della cooperazione istituita dall'art. 2 della
L.R. 17 marzo 1980, n. 17, escluse quelle relative alle modalita' di
applicazione della L.R. 27 luglio 1982, n. 33, e della L.R. 10
settembre 1987, n. 29.
E' abrogato l'art. 3 della L.R. n. 17 del 1980.
Art. 9 - Compiti della Commissione
1. La Commissione esprime pareri e proposte sulle scelte di
programmazione regionale riguardanti lo sviluppo della cooperazione.
2. In particolare, la Commissione:
a) propone indirizzi e criteri per l'attuazione degli interventi
previsti dalla presente legge;
b) favorisce lo sviluppo dei rapporti fra le istituzioni e la
cooperazione, anche al fine di un piu' generale coordinamento fra gli
interventi nazionali, regionali e locali;
c) verifica annualmente, attraverso una relazione alla Giunta, che la
trasmette alla competente Commissione consiliare, la propria attivita'
in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno del
movimento cooperativo;
d) esprime parere sulle convenzioni di cui all'art. 3 e sui progetti
di cui all'art. 5;
e) svolge ogni altro compito ad essa attribuito dalle leggi o dai
regolamenti regionali.
Art. 10 - Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, quale socio
fondatore, unitamente alle associazioni cooperative e ad altri
soggetti pubblici e privati, alla istituzione della "Fondazione per la
cooperazione emiliano-romagnola", la quale sara' costituita con
apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice
civile.
2. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che
la Fondazione abbia lo scopo di:
a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari
riguardanti il movimento cooperativo;
b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di
documentazione sul movimento cooperativo.
Art. 11 - Esercizio dei diritti di socio fondatore
1. I diritti inerenti alla qualita' di socio fondatore della Regione
Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o
da un Assessore all'uopo delegato.
Art. 12 - Nomina dei rappresentanti della Regione
1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei
rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo
quanto sara' previsto dallo Statuto della Fondazione stessa.
Art. 13 - Contributo
1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della
Fondazione con un contributo di Lire 100 milioni.
Art. 14 - Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente
legge, l'Amministrazione regionale fara' fronte, a partire
dall'esercizio 1990, mediante l'istituzione di appositi capitoli di
spesa, con apposita e specifica autorizzazione che verra' disposta in
sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in
coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al
bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977,
n. 31.".

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