REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 20 dicembre 2005, n. 183

Adozione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 26/11/2001, n. 43 (proposta n. 183)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti:
- l'art. 54 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni", che, al comma 1, dispone la definizione, da parte
del Dipartimento della funzione pubblica, di un "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e che,
al comma 5, stabilisce che "l'organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti
e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche
per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della
pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento
per ogni singola amministrazione";
- l'art. 25, comma 1, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante
"Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna", che prescrive che "la Giunta regionale
e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentite le rappresentanze
sindacali e le associazioni di utenti e consumatori, adottano
congiuntamente un codice di comportamento per i dipendenti della
Regione";
- il decreto del Ministro per la Funzione pubblica del 28 novembre
2000 che approva il "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni";
atteso che, in un contesto organizzativo come quello attuale, sempre
piu' caratterizzato dalla necessita' di assegnare ampi margini di
autonomia, di delega e di responsabilizzazione a ogni livello
gerarchico del personale regionale, un "Codice di comportamento" si
configura come uno degli strumenti fondamentali per rafforzare il
senso di appartenenza alla pubblica amministrazione e il significato
del ruolo di "pubblico funzionario", nonche' per omogeneizzare lo
stile di lavoro di tutti coloro che operano all'interno dell'Ente;
dato atto che la Giunta regionale, con proprio atto ha approvato il
testo del "Codice di comportamento etico" analogo al testo qui
allegato;
ritenuto pertanto di dover approvare con il presente atto il "Codice
di comportamento etico della Regione Emilia-Romagna", nel testo
analogo al testo approvato dalla Giunta regionale e che trovasi
allegato alla presente deliberazione sotto lettera A) per farne parte
integrante e sostanziale;
richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del
10/3/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 37 comma
4 della L.R. 43/01 e della propria delibera 45/03, dal Direttore
generale - dr. Pietro Curzio - in merito alla regolarita'
amministrativa del presente atto;
a voti unanimi, delibera:
a) di approvare il "Codice di comportamento etico della Regione
Emilia-Romagna", allegato al presente atto sotto la lettera A), quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di ordinare la pubblicazione del "Codice di comportamento etico
della Regione Emilia-Romagna" nel Bollettino Ufficiale della Regione e
la sua affissione all'ingresso dell'Assemblea legislativa;
c) di disporre che il Codice venga consegnato a ogni dipendente al
momento dell'assunzione nel ruolo dell'Assemblea legislativa, come
previsto dalla legge;
d) di rinviare ad atti successivi, anche di competenza dirigenziale,
l'applicazione del Codice, anche per quanto riguarda il profilo della
attivita' di formazione, che deve essere rivolta a tutto il personale
regionale, e il profilo della comunicazione verso gli interlocutori
interni ed esterni.
ALLEGATO A)
CODICE DI COMPORTAMENTO ETICO
I N D I C E
PARTE I - PRINCIPI GENERALI
Art.	1 -  Natura e destinatari del Codice
Art.	2 -  Principi
PARTE II - LA REGIONE E IL SUO FUNZIONAMENTO
Art.	3 -  Responsabilita' sociale
Art.	4 -  Autonomia e responsabilita'
Art.	5 -  Comportamenti opportunistici
Art.	6 -  Spirito di servizio
PARTE III - IL LAVORO
Art.	7 -  Svolgimento dell'attivita' lavorativa
Art.	8 -  Utilizzo dei beni della Regione
Art.	9 -  Informazione, formazione e partecipazione
Art.	10 -  Esercizio dell'attivita' di direzione
Art.	11 -  Benessere organizzativo
PARTE IV - RAPPORTI CON ALTRI ENTI, UTENTI E CITTADINI
Art.	12 -  Comunicazione e linguaggio
Art.	13 -  Trasparenza
Art.	14 -  Riservatezza
PARTE V - ATTUAZIONE DEL CODICE E DISPOSIZIONI FINALI
Art.	15 -  Impegno per la diffusione, l'informazione e la formazione
Art.	16 -  Il Comitato per la Responsabilita' sociale
Art.	17 -  Attribuzioni del Comitato
Art.	18 -  I Forum
Art.	19 -  Disposizioni finali
PARTE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Natura e destinatari del Codice
1. Il Codice di comportamento etico e' strumento di definizione e
sviluppo di comportamenti positivi, basati sulla consapevolezza
individuale.
2. Le norme di questo Codice sono rivolte a coloro che operano, a ogni
livello e con qualsiasi rapporto, per la Regione Emilia-Romagna, salvo
quanto espressamente disposto nei singoli articoli.
Art. 2
Principi
1. I principi che ispirano i comportamenti di tutti coloro che operano
- a ogni livello e con qualsiasi rapporto di servizio - per la Regione
Emilia-Romagna sono:
a) spirito di servizio: essere consapevoli di lavorare per soddisfare
i bisogni della collettivita';
b) imparzialita': operare nel solo interesse pubblico e nel quadro
degli obiettivi istituzionali della Regione;
c) legalita': agire in conformita' alle leggi, ai regolamenti, ai
contratti, onorandone lo spirito e le finalita';
d) autonomia: rispettare e sollecitare la liberta' di giudizio e
l'assunzione di responsabilita';
e) partecipazione: coinvolgere e consultare gli interessati ai
processi e alle decisioni per giungere a soluzioni condivise ed
efficaci;
f) rispetto e fiducia: costruire relazioni fondate sul reciproco
riconoscimento, la collaborazione e la solidarieta', per promuovere la
dignita' d'ognuno;
g) miglioramento: contribuire alla innovazione e all'efficienza dei
processi e delle prestazioni nell'interesse di tutta la
collettivita';
h) sviluppo delle capacita': perseguire la crescita continua delle
conoscenze e delle competenze;
i) qualita' della vita: contribuire a sviluppare il benessere delle
persone.
PARTE II
LA REGIONE E IL SUO FUNZIONAMENTO
Art. 3
Responsabilita' sociale
1. I destinatari del Codice sono tenuti a:
a) costruire un rapporto di fiducia con i cittadini, singoli e
associati, contribuendo alla buona reputazione della Regione;
b) tenere comportamenti coerenti con la propria funzione sociale, con
la tutela dell'ambiente, con le responsabilita' verso la comunita'
locale e le generazioni future;
c) incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversita'
culturale;
d) assicurare solidarieta' nei confronti delle persone piu'
vulnerabili o piu' esposte a rischio di esclusione sociale;
e) garantire pari opportunita' tra i generi, attivandosi per rimuovere
ogni forma di emarginazione professionale e sociale.
Art. 4
Autonomia e responsabilita'
1. I destinatari del Codice si impegnano a conformare il proprio
operato agli indirizzi e agli obiettivi dell'Ente, regolando il
proprio comportamento in ragione della discrezionalita' e
responsabilita' di cui dispongono.
2. Quanti sono chiamati a funzioni di direzione esercitano
legittimamente l'autorita' verso dipendenti, cittadini ed altri
interlocutori se obbediscono ai principi e alle norme di questo
Codice.
3. I dipendenti della Regione attuano le decisioni e gli indirizzi
stabiliti da chi ha responsabilita' direttiva.
Art. 5
Comportamenti opportunistici
1. Quanti sono chiamati a compiti di direzione non devono sfruttare a
proprio vantaggio le maggiori informazioni collegate alla funzione.
Devono invece - fatto salvo il principio di riservatezza - promuovere
la diffusione informativa e la partecipazione.
2. Chiunque opera al servizio della Regione si impegna a non far
dipendere comportamenti e scelte da interessi personali o di gruppo.
Si impegna altresi' a non perseguire l'interesse stesso dell'Ente a
scapito del rispetto delle leggi e delle norme di questo Codice.
Art. 6
Spirito di servizio
1. I destinatari del Codice si impegnano a svolgere le loro funzioni
con diligenza e lealta' all'Ente e ai principi di questo Codice anche
nelle circostanze in cui non vi sia possibilita' di controllo sulla
loro condotta.
PARTE III
IL LAVORO
Art. 7
Svolgimento dell'attivita' lavorativa
1. I destinatati del Codice si impegnano a svolgere la propria
attivita' lavorativa, proporzionalmente alle proprie capacita' e
responsabilita', agendo secondo i principi enunciati dal presente
Codice.
2. Si impegnano quindi in particolare a:
a) perseguire l'interesse pubblico e il benessere della
collettivita';
b) applicare le norme in modo imparziale, cioe' trattando le stesse
situazioni in modo identico e garantendo parita' di trattamento agli
utenti, senza tener conto della nazione, del sesso, dell'origine
etnica, della religione, di convinzioni personali o politiche, di
disabilita', delle condizioni sociali o di salute, dell'eta' e delle
scelte sessuali;
c) motivare espressamente qualsiasi decisione che comporti un
differente trattamento tra gli utenti quando cio' sia richiesto dalla
natura del caso specifico;
d) comportarsi, nel caso di vuoti normativi o di situazioni non
uguali, secondo equita', razionalita', obiettivita' e coerenza;
e) esercitare i propri compiti con indipendenza di giudizio e
conformemente ai principi di responsabilita', giuridica e sociale;
f) contribuire all'attivita' della Regione in modo propositivo e
partecipativo, anche tramite critiche costruttive tese a migliorare la
propria attivita' e quella degli altri lavoratori;
g) garantire tempo ed energie allo svolgimento della propria attivita'
lavorativa tali da assicurare il buon andamento, la funzionalita' e la
qualita' dell'attivita' stessa.
Art. 8
Utilizzo dei beni della Regione
1. I destinatari del Codice utilizzano i beni che la Regione mette a
disposizione per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa:
a) in modo strettamente pertinente alla propria attivita' e
impegnandosi a un utilizzo appropriato, efficiente, corretto e
razionale;
b) tenendo sempre presente l'interesse collettivo al risparmio delle
risorse pubbliche, delle fonti di energia e delle risorse naturali,
anche in un'ottica di tutela delle generazioni future.
2. Con specifico riferimento alle linee telefoniche, alla posta
elettronica, a Internet e agli altri beni telematici, si impegnano
inoltre a:
a) utilizzare tali beni per motivi non attinenti all'attivita'
lavorativa soltanto in casi di urgenza e comunque non in modo ripetuto
o per periodi di tempo prolungati;
b) utilizzare la posta elettronica e Internet nel rispetto del
principio di riservatezza, per le specifiche finalita' della propria
attivita' e rispettando le esigenze di funzionalita' della rete e
quelle di semplificazione dei processi lavorativi;
c) evitare di inviare messaggi con contenuto censurabile, o che
possano compromettere l'immagine della Regione;
d) non appesantire il traffico della rete con operazioni
particolarmente lunghe e complesse quando cio' non sia necessario;
e) evitare di collegarsi a siti di per se' censurabili.
3. La Regione si impegna a effettuare i controlli sull'utilizzo dei
beni adottando criteri oggettivi preventivamente comunicati.
Art. 9
Informazione, formazione e partecipazione
1. La Regione attraverso programmi di aggiornamento e formazione
incrementa la professionalita' specifica e tende a conservare e
accrescere il valore delle competenze acquisite dal dipendente.
2. Chiunque opera in nome e per conto della Regione si impegna a
informarsi sulle politiche, sulle realizzazioni e sulle intenzioni
dell'Ente relativamente al proprio settore. Ha inoltre il dovere di
aggiornare e sviluppare la propria competenza e conoscenza, in
relazione alle iniziative della Regione.
3. La Regione promuove, attraverso riunioni o con altre modalita', la
partecipazione dei dipendenti alle decisioni relative allo svolgimento
del lavoro e alla realizzazione degli obiettivi fissati, in modo da
agevolare le osservazioni critiche tese a migliorare la funzionalita'
e qualita' del lavoro.
Art. 10
Esercizio dell'attivita' di direzione
1. Quanti sono chiamati a funzioni di direzione evitano di abusare
della propria posizione o delle situazioni di altrui svantaggio
personale, familiare o sociale.
2. Il dirigente in particolare svolge le proprie funzioni impegnandosi
a:
a) trattare i lavoratori assegnati in modo imparziale, equo ed
obiettivo;
b) garantire agli stessi pari opportunita' di crescita professionale,
assicurando una formazione professionale adeguata a ciascuno e
promuovendo lo sviluppo delle loro capacita';
c) favorire un clima lavorativo disteso e collaborativo, sviluppando
la cortesia e la disponibilita' all'ascolto;
d) informare i lavoratori, convocando, almeno una volta a semestre,
riunioni di struttura, sull'attivita' svolta e sulle finalita' della
stessa;
e) dare valore e sollecitare proposte e osservazioni anche critiche da
parte dei lavoratori;
f) coinvolgere i collaboratori nella pianificazione dell'attivita'
lavorativa, soprattutto quando essa sia rivolta alla semplificazione e
al miglioramento delle procedure.
Art. 11
Benessere organizzativo
1. Tutti hanno diritto ad essere trattati con dignita' e ad essere
tutelati nella propria liberta' personale.
2. Si impegnano - secondo il proprio grado di responsabilita' - ad
assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sereno e confortevole, ed in
particolare:
a) garantire un'organizzazione del lavoro che contribuisca anche a
migliorare la qualita' della vita dei lavoratori;
b) favorire relazioni interpersonali ispirate a correttezza e rispetto
reciproci;
c) cercare l'integrazione con gli altri, scambiando le informazioni
utili all'attivita' lavorativa con rapporti leali e collaborativi.
3. ad astenersi da condotte moleste, anche di tipo sessuale,
discriminatorie o offensive dell'altrui dignita' e onore.
PARTE IV
RAPPORTI CON ALTRI ENTI, CON I CITTADINI
E CON I CONSUMATORI DI SERVIZI PUBBLICI
Art. 12
Comunicazione e linguaggio
1. I destinatari del Codice:
a) comunicano in modo semplice e comprensibile, per evitare che un
linguaggio specialistico e burocratico impedisca ai cittadini il pieno
esercizio dei propri diritti;
b) si comportano con cortesia e disponibilita' all'ascolto perche' lo
spirito di accoglienza e' necessario alla comprensione delle domande e
dei bisogni di chi si rivolge alla Regione;
c) prestano la medesima attenzione alle domande di ogni interlocutore,
secondo il principio della parita' di trattamento, evitando qualsiasi
discriminazione;
d) rispondono nella maniera piu' accurata ed esauriente possibile a
ogni richiesta di informazioni;
e) promuovono strumenti di ascolto, di misurazione del grado di
soddisfazione dei cittadini e dei consumatori dei propri servizi, di
comunicazione e dialogo.
Art. 13
Trasparenza
1. I destinatari del Codice si adoperano per garantire ai cittadini
un'amministrazione aperta e accessibile. In particolare garantiscono:
a) l'accesso ai documenti amministrativi in possesso della Regione,
nel rispetto delle norme, senza imporre restrizioni immotivate;
b) una informazione tempestiva, completa e accurata ai cittadini che
ne facciano richiesta in quanto interessati a procedure
amministrative;
c) la scelta delle procedure piu' opportune ed efficaci affinche' gli
interessati possano partecipare a ogni fase del processo di
costruzione delle decisioni che li riguardano direttamente,
assicurando loro l'opportunita' di esporre il proprio punto di vista;
d) la propria riconoscibilita' nei contatti, anche telefonici, con gli
interlocutori.
Art. 14
Riservatezza
1. I destinatari del Codice assicurano il rispetto delle norme
relative alla protezione della vita privata e dei dati di carattere
personale, avendo particolare cura per ogni aspetto che attiene alla
dignita' della persona.
2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa, i
destinatari del Codice sono tenuti a:
a) evitare di fornire informazioni in merito ad attivita' istruttorie,
ispettive o di indagine in corso;
b) non divulgare i contenuti dei provvedimenti relativi ai
procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati
dagli organi competenti.
3. I dirigenti che acquisiscono le comunicazioni circa l'adesione ad
associazioni e organizzazioni da parte di propri collaboratori
garantiscono la massima riservatezza nel trattamento dei dati.
PARTE V
ATTUAZIONE DEL CODICE
E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
Impegno per la diffusione, l'informazione
e la formazione
1. Il Codice di comportamento etico e' consegnato a tutti coloro che,
a vario titolo, prestano il proprio servizio alla Regione, compresi
gli amministratori; i suoi contenuti sono resi noti, con modalita'
adatte, a tutti coloro cui lo stesso Codice fa riferimento, al fine di
informarli circa i loro diritti e interessi.
2. Il Codice e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e
consegnato a chiunque assume servizio, a qualunque titolo, presso la
Regione. E' inoltre affisso all'ingresso di ogni sede regionale e
pubblicato sul sito Internet della Regione.
3. La Regione svolge attivita' di formazione rivolta a tutto il
personale, dirigenza compresa, per sensibilizzare i partecipanti circa
i contenuti e le finalita' del presente Codice. Nei corsi di
formazione per l'inserimento dei nuovi assunti e' previsto un modulo
appositamente dedicato.
Art. 16
Il Comitato per la Responsabilita' sociale
1. Per l'avvio delle attivita' di attuazione del Codice e per
l'introduzione nell'Ente di pratiche di responsabilita' sociale la
Regione istituisce il "Comitato per la Responsabilita' sociale". Il
periodo stabilito per la realizzazione di detti obiettivi e' al
massimo di tre anni.
2. Il Comitato e' composto da un gruppo tecnico-operativo, scelto
nell'ambito dell'Amministrazione, nella configurazione definita con
apposito atto del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta
regionale e sara' coordinato da quest'ultimo.
3. Il Presidente del Comitato aziendale per le Pari Opportunita' fa
parte di diritto anche del Comitato per la Responsabilita' sociale.
Art. 17
Attribuzioni del Comitato
1. I principali compiti del Comitato sono:
- definire il piano delle iniziative per diffondere la conoscenza e la
comprensione del Codice di comportamento etico, tramite attivita' di
comunicazione e di formazione;
- elaborare una proposta per la costituzione di un organismo stabile
di garanzia e di attuazione del Codice (deputato al ricevimento di
segnalazioni e/o di proposte di miglioramento dei contenuti da parte
di cittadini, dipendenti e consumatori);
- presentare progetti sperimentali per l'introduzione di miglioramenti
organizzativi o normativi;
- proporre all'Amministrazione regionale progetti-pilota di
implementazione di processi di rendicontazione sociale;
- proporre, sulla base dell'esperienza realizzata, la revisione
periodica del Codice di comportamento etico;
- redigere un rapporto annuale ed una relazione finale sulla
introduzione e applicazione.
2. I progetti, le proposte e i piani definiti dal Comitato sono
oggetto di consultazione con le rappresentanze sindacali dell'Ente.
Art. 18
I Forum
1. Il "Comitato per la Responsabilita' sociale" e' supportato, per la
realizzazione della propria attivita', dal "Forum degli interlocutori
esterni" e dal "Forum del personale", che sono convocati almeno due
volte l'anno a fini di informazione e consultazione sulla attuazione
del Codice e sulle politiche regionali di responsabilita' e
rendicontazione etico-sociale.
2. Il "Forum degli interlocutori esterni" e' formato da rappresentanti
delle seguenti categorie di associazioni, rappresentative a livello
nazionale con sedi nel territorio regionale:
a) Organizzazioni sindacali;
b) Associazioni imprenditoriali;
c) Associazioni di Autonomie locali;
d) Associazioni ambientaliste;
e) Associazioni di utenti e consumatori;
f) Associazioni di volontariato sociale.
3. Il "Forum del personale" e' formato da un campione del 10% del
personale regionale scelto secondo criteri di rappresentativita' per
sesso, categoria, struttura organizzativa di appartenenza, tipologia
di rapporto di lavoro.
Art. 19
Disposizioni finali
Il presente Codice integra e precisa il Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni allegato al Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni e Autonomie
locali", stipulato il 21 gennaio 2004, di cui rappresenta un
allegato.
Viene stabilito un periodo sperimentale massimo di tre anni
dall'entrata in vigore del Codice in cui le norme in esso contenute e
la procedura di applicazione saranno verificate ed eventualmente
adattate in base alle indicazioni del Comitato.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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