REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 4

MISURE PER L'ACCELERAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FERROVIE REGIONALI E ALTRE MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 8 e 12 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15
marzo 1997, n. 59) e dell'Accordo di programma sottoscritto dalla
Regione ai sensi dell'articolo 15 del DLgs n. 422 del 1997
sopraccitato, a valere sui finanziamenti assentiti dalle Leggi 4
dicembre 1996, n. 611 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei
trasporti), 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei
trasporti), 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2000) e 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001),
la Regione con la presente legge intende creare le condizioni per
accelerare le procedure finanziarie occorrenti a garantire la
realizzazione di interventi urgenti, diretti al potenziamento e
all'ammodernamento delle ferrovie regionali, tra i quali assumono
particolare rilievo gli investimenti diretti al miglioramento delle
condizioni di sicurezza e all'acquisizione di materiale rotabile.
Art. 2
Misure
1. Ai titolari di concessione per l'esercizio ferroviario, rilasciata
dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della
legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del
trasporto pubblico regionale e locale) e successive modifiche ed
integrazioni, possono essere trasferite, in tutto o in parte, le somme
elencate di seguito per ciascuno dei periodi di riferimento a fianco
indicati:
a) a valere sulle somme stanziate dal decreto del Direttore generale -
Direzione Generale dei Sistemi di Trasporti ad Impianto Fisso -
Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 20 dicembre 2002, prot. 7578/2002:
   Euro 10.533.589,93	anni  2006-2011
   Euro  3.779.948,04	anni  2006-2016
   Euro  2.121.604,94	anni  2006-2016
b) a valere sulle somme stanziate dal decreto del Direttore generale -
Direzione Generale dei Sistemi di Trasporti ad Impianto Fisso -
Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 11 novembre 2003, prot. 5632/2003:
   Euro 1.495.142,73	anni  2006-2017
   Euro 1.395.846,90	anni  2006-2017
   Euro 1.395.846,90	anni  2006-2017
2. I trasferimenti sono esclusivamente dedicati alla realizzazione
degli interventi, non altrimenti finanziati, orientati a perseguire le
finalita' di cui all'articolo 1, individuati nei Contratti di
programma previsti dagli atti di concessione di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale con apposito atto, sentita la Commissione
assembleare competente in materia di trasporti, anche riguardo
all'utilizzo delle risorse, quando si rendano necessarie variazioni o
integrazioni al programma di investimenti stabilisce la ripartizione
delle somme di cui al comma 1 tra i soggetti concessionari, nonche'
l'esatta definizione dei relativi ratei annuali di importo costante e
delle relative modalita' di utilizzo e di erogazione dei medesimi.
Tale atto individua inoltre i conseguenti e necessari aggiornamenti ai
Contratti di programma di cui al comma 2.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte nell'ambito dei limiti d'impegno di cui all'articolo 2, per
l'importo e la durata ivi previsti, finanziati dalle disposizioni
legislative richiamate all'articolo 1.
2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le necessarie
variazioni al bilancio di competenza e di cassa con proprio atto, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 31, comma 4, lettera a), della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4).
Art. 4
Modifiche all'articolo 52
della legge regionale n. 27 del 2004
1. Nella rubrica dell'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre
2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007) sono soppresse le parole da "Spostamento" a "in
materia di" comprese.
2. Nel comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004
al primo periodo sono soppresse le parole da "Il termine" a "regionale
e locale" comprese, nonche' le parole da "e' spostato" a "30 giugno
2005." comprese.
3. Nel comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004
al secondo periodo prima delle parole "nel rispetto delle norme
nazionali e comunitarie" sono aggiunte le parole "da effettuarsi".
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e farla osservare come
legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 aprile 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 347 del 13 marzo 2006; oggetto consiliare n. 1199 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione  n. 79 in data 16 marzo 2006;
assegnato alla III Commissione assembleare permanente "Territorio
Ambiente Mobilita'" in sede referente;
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2006 del 13
aprile 2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Gian Carlo Muzzarelli;
approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta del 19 aprile 2006,
atto n. 14/2006.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art.8 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422
che concerne Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 8 - Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in
concessione a F.S. SpA
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la
ristrutturazione alla societa' Ferrovie dello Stato SpA dalla Legge 23
dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello
Stato SpA.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui
all'articolo 2 della citata Legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre
l'1 gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al
comma 1, lettera a);
b) a partire dall'1 gennaio 1998, e comunque entro l'1 gennaio 2000,
per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie
di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di
programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto,
con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione
di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento
tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono,
rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni,
degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni
sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come
gia' previsto all'articolo 2, comma 7, della Legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle
Ferrovie dello Stato SpA. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al
patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione
alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi,
sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con
il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di
beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire
dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilita' a favore
dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a
favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono
esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o
sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo
3, commi 7, 8 e 9, della Legge 385/90 sono trasferiti alle regioni
competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di
alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a
favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma
definiscono altresi' l'entita' delle risorse finanziarie da trasferire
alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi gia'
riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i
servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale
governativa.
4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per
l'esercizio dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia e' regolata
dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese
separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e per gli
standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante
norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
4-ter. Le regioni hanno la facolta', previa intesa con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
trasferire alle Ferrovie dello Stato SpA i beni, gli impianti e
l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica
dei singoli beni.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e
alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo
transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure
di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi
ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di
servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che
abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete
ferroviaria nazionale con le modalita' fissate dal regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I
contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dall'1
gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi
operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono
al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei
trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio
delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che
acquisira' direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza
Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle
modalita' di esercizio della delega e sulle eventuali criticita'.
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura
dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente
articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto,
al netto degli interventi gia' disposti ai sensi della Legge 30 maggio
1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro,
accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per
l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento,
manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali
concesse e gia' in gestione commissariale governativa di rilevanza per
il sistema ferroviario nazionale.".
2) Il testo dell'art. 12  del decrero legislativo 19 novembre 1977, n.
422 che concerne Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'art.4 della Legge 15 marzo 1977, n. 59 e' il seguente:
"Art. 12 - Attuazione dei conferimenti
1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative
risorse alle regioni si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge
n. 59, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e
della navigazione e la regione interessata, ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, lettera a) della Legge n. 59.
2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, puo' disporre, previa
intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e
ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane,
strumentali ed organizzative.".
3) Il testo dell'art 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 che concerne Conferimento alle  regioni  ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'art. 4, comma 4 della  Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il
seguente:
"Art. 15 - Programmazione degli investimenti
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con
accordi di programma in materia di investimenti si individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale
rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei
servizi;
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i
tempi di erogazione;
e) il periodo di validita'.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei
trasporti e della navigazione e dalla regione, nonche' dai presidenti
delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunita' montane
nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto
locale di cui all'articolo 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1994,
n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi
sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli
accordi di programma e' verificata annualmente, congiuntamente dal
Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate
e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei
servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e seguenti
della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione riferisce annualmente in sede di Conferenza unificata, di
cui all'articolo 9 della legge n. 59, sull'attuazione degli accordi di
cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le
parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui
conferire le proprie risorse.
2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle
opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le
comunita' montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali
di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 31
gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con
lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per
cento dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma
di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria
infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni.
L'erogazione, mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere
sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in
ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli
interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2,
secondo i termini e le modalita' ivi concordate e comunque in maniera
tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi
connessi all'esecuzione delle opere.
3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse
finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato SpA dallo Stato nella
qualita' di azionista.
4. Le aree e i beni non piu' funzionali all'esercizio del trasporto
pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformita' al
regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le
modalita' relative vengono definite in appositi accordi tra i Ministri
interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove
coinvolte, le societa' proprietarie.".
4) La Legge 4 dicembre 1996, n. 611 concerne Conversione in legge, con
modifiche del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517 recante interventi
nel settore trasporti.
5) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472 concerne Interventi nel settore
trasporti.
6) La Legge 23 dicembre 1999, n. 488 concerne Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
7) La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 concerne Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001).
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1)  Il testo dell'art. 22, comma 3, della L.R. 30/98 che concerne
Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 22
(omissis)
3. La Giunta regionale provvede al rilascio della concessione
determinando le condizioni di funzionalita', sicurezza, affidabilita',
nonche' le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei
principi ispiratori della direttiva 91/440/C.E.E., e in particolare
quello della separazione della rete e dei servizi.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 2
1) Il testo dell'art.31, comma 4, lettera a) della L.R. 15 novembre
2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
(omissis)
4. La Giunta regionale puo' provvedere con proprio atto ad apportare
le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di
cassa:
a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove
unita' previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti
da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione
Europea e di altri soggetti, nonche' l'iscrizione delle relative spese
quando le stesse siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore;
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 52 della legge regionale  23 dicembre 2004, n.27
che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione  Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
bilancio pluriennale 2005-2007  e' il seguente:
"Art. 52 - Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti
pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale n.
30 del 1998
1. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma 4
della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del
trasporto pubblico regionale e locale) per il trasporto pubblico
locale, della sola area metropolitana bolognese, e' spostato al 31
dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti
entro il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni
sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo
quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30
del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1
della medesima legge regionale, purche' gli enti stessi pervengano a
tale definizione entro il 30 giugno 2005. Gli esercenti presenti sono
comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento
dell'aggiudicazione, potendo cionondimeno partecipare alle procedure
concorsuali per l'affidamento del servizio nel rispetto delle norme
nazionali e comunitarie.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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