REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2186

L.R. 16/04, art. 3, comma 2 - Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture recettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 16 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle strutture
ricettive dirette all'ospitalita'";
richiamati in particolare:
- il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge, che stabilisce: "La
Giunta regionale, sentiti gli Enti locali, le associazioni
imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori,
piu' rappresentative a livello regionale, con appositi atti
riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed
extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'art. 4, comma 9
lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente Commissione
consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalita' di
esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della
loro apertura, autorizzazione e classificazione. In tali atti sono,
inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare le specificazioni
aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli
standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e
cubature, capacita' ricettiva";
- gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 della L.R. 16/04 che disciplinano
le strutture ricettive extralberghiere indicate al comma 8 dell'art. 4
della stessa legge, nonche' la tipologia ricettiva indicata alla
lettera a) del comma 9 dell'art. 4;
- l'articolo 42 della L.R. 16/04: "Disposizioni transitorie
generali";
- il comma 3 dell'articolo 46 della L.R. 16/04: "La legge regionale
34/88 e' abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta
regionale di cui all'art. 3, comma 2 riguardante la gestione delle
strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva di cui
alla lettera a) del comma 9 dell'art. 4";
dato atto che in data 29 novembre 2005 si e' svolta una riunione per
l'analisi della bozza dell'atto di Giunta contenente i criteri di cui
all'art. 3, comma 2, della L.R. 16/04 per le strutture ricettive
extralberghiere di cui all'art. 4 comma 8 e la tipologia ricettiva di
cui all'art. 4 comma 9 lettera a) "appartamenti ammobiliati ad uso
turistico" della stessa legge, alla quale sono state invitate, cosi'
come previsto dalla legge, Enti locali, associazioni imprenditoriali e
associazioni di consumatori, nonche' i componenti della Commissione 
Turismo, Cultura, Scuola, Formazione Lavoro e Sport dell'Assemblea
legislativa;
dato atto inoltre che in data 7 dicembre 2005 la Commissione  Turismo,
Cultura, Scuola, Formazione Lavoro e Sport dell'Assemblea legislativa
ha espresso parere favorevole sull'atto di Giunta regionale di cui
all'art. 3, comma 2 che regolamenta le caratteristiche e i requisiti
delle strutture ricettive extralberghiere e la tipologia indicata
all'art. 4, comma 9, lettera a) della L.R. 16/04;
dato atto infine del parere favorevole in merito alla regolarita'
amministrativa del presente atto, reso dal Direttore generale
Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott. Gaudenzio Garavini, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di
turismo;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il testo dell'Allegato A: "Requisiti e standard
strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere
e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso
turistico", parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di demandare a successivi atti del Dirigente competente
l'approvazione dei modelli di dichiarazione di inizio attivita'
relativi alle strutture ricettive extralberghiere ai sensi dell'art.
18, comma 1 della L.R. 16/04 ed al modello di comunicazione ai Comuni
riguardante la tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati ad
uso turistico, nonche' i modelli per la nuova dichiarazione dei
requisiti posseduti ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 16/04;
3) di demandare ad un successivo atto del Dirigente competente
l'approvazione dei modelli dei marchi identificativi delle strutture
ricettive da adottare da parte delle strutture ricettive
extralberghiere;
4) di pubblicare, cosi' come previsto dall'art. 46, comma 3, L.R.
16/04 il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, specificando che a far data dalla pubblicazione stessa
e' abrogata la legge regionale 34/88, e che sempre da tale data
decorre il termine di 6 mesi per effettuare una nuova dichiarazione
dei requisiti posseduti, da parte dei titolari o gestori delle
strutture in attivita', cosi' come previsto dall'art. 42, comma 1,
L.R. 16/04.
ALLEGATO A
Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture
ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli
appartamenti ammobiliati per uso turistico
Sez. A - Strutture ricettive extralberghiere soggette a
classificazione
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attivita' di gestione di "case e
appartamenti per vacanze" ai sensi dell'art. 11 della L.R. 16/04,
locate a turisti per periodi  non superiori a 5 mesi, nonche'
l'intermediazione nella locazione di appartamenti ammobiliati ad uso
turistico effettuata da agenzie immobiliari.
Destinazione d'uso degli immobili interessati
L'utilizzo delle abitazioni per le attivita' di gestione di case e
appartamenti per vacanze non comporta la modifica di destinazione
d'uso degli edifici ai fini urbanistici.
Gestione
La locazione turistica puo' essere effettuata nelle seguenti forme:
a) locazione da parte di privati di appartamenti ammobiliati per uso
turistico - per tale tipologia di ricettivita' si rinvia al relativo
capo;
b) gestione in forma diretta di case e appartamenti per vacanza,
preventivamente classificati, da parte di imprese:
c) gestione in forma diretta di case e appartamenti per vacanza,
preventivamente classificati, da parte di agenzie immobiliari. Qualora
la stessa agenzia svolga anche attivita' di intermediazione occorre la
nomina di un preposto che svolga separatamente quest'ultima attivita'
in forma esclusiva e che lo stesso sia regolarmente iscritto al ruolo
dei mediatori;
d) con gestione non diretta da parte di agenzie immobiliari che
svolgono l'attivita' di intermediazione quali mandatarie, per conto
dei proprietari o di coloro che hanno la disponibilita' ad altro
titolo di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, non classificati,
che non intendono locare direttamente gli stessi appartamenti ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 16/04. Le agenzie immobiliari possono erogare,
quali attivita' collegate direttamente alla conclusione dell'affare, i
seguenti servizi accessori:
- possono effettuare promozione pubblicitaria in proprio;
- possono fornire il servizio di ricevimento e recapito.
Possono inoltre fornire i seguenti servizi su richiesta:
- assistenza e manutenzione alle case e appartamenti;
- pulizia delle case e appartamenti;
- fornitura di biancheria pulita.
Servizi e dotazioni obbligatorie
Nelle case e appartamenti per vacanze e negli appartamenti ammobiliati
ad uso turistico locati da agenzie immobiliari deve essere assicurata
la fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia
dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la
preparazione e la consumazione dei pasti.
Per ogni persona ospitabile devono essere forniti:
- posate (2 coltelli due forchette un cucchiaio un cucchiaino);
- piatti: 2 piatti piani ed un piatto fondo;
- un bicchiere per persona + altri due almeno di riserva;
- una tazza ed una tazzina.
Per casa appartamento:
- una batteria da cucina (comprensiva di padella antiaderente e
pentolino per il latte);
- 2 coltelli da cucina;
- 1 zuccheriera;
- 1 caffettiera;
- 1 scolapasta;
- 1 mestolo;
- 1 insalatiera;
- 1 piatto da portata;
- 1 grattugia;
- 1 apribottiglie/cavatappi.
Tutto il materiale fornito dev'essere comunque in buono stato,
qualunque sia la categoria dell'appartamento.
Nella locazione di case e appartamenti per vacanze devono essere
assicurati i seguenti servizi:
a) la casa deve essere consegnata pulita al cliente;
b) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda;
c) impianto di riscaldamento dei locali per locazioni dal 1° ottobre
al 30 aprile.
In caso di gestione imprenditoriale di case e appartamenti per vacanza
inoltre deve essere assicurato:
1) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24 e servizio di
recapito su richiesta; tali servizi possono essere ubicati anche in
comuni limitrofi a quello dove hanno sede gli immobili;
2) assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione
ordinaria delle case e degli appartamenti.
Non e' possibile la somministrazione di alimenti e bevande agli
alloggiati e la fornitura di altri servizi centralizzati mentre e'
possibile fornire ulteriori servizi rispetto a quelli previsti nella
tabella di classificazione.
Gestione diretta delle case e appartamenti per vacanze
Capacita' ricettiva
La capacita' ricettiva delle case e appartamenti per vacanze deve
essere calcolata come segue tenendo conto che e' sempre possibile
l'aggiunta di un letto per minori fino a 12 anni al di fuori dei
parametri sotto indicati:
monolocale (superficie abitabile, bagni inclusi):
- almeno 28 mq. - 3 persone;
- oltre 34 mq. - 4 persone.
Casa composta da piu' locali:
- camera da letto:
- almeno 9 mq. - 1 letto;
- almeno 12 mq. - 2 letti;
- almeno 18 mq. - 3 letti;
- oltre 24 mq. -  4 letti;
- soggiorno con letto (se con angolo cottura occorre aggiungere 4
mq.):
- almeno 14 mq. - 1 letto;
- almeno 20 mq. - 2 letti;
- oltre 26 mq. - 3 letti.
Classificazione
Le case e appartamenti per vacanze gestite in forma diretta sono
classificate in prima, seconda o terza categoria.
La prima categoria corrisponde al livello qualitativo piu' elevato,
poi a scendere, seconda categoria e infine terza categoria.
La classificazione e' effettuata con l'assegnazione del marchio dei
soli.
Alla prima categoria: corrispondono 4 soli.
Alla seconda categoria: corrispondono 3 soli.
Alla terza categoria: corrisponde 2 soli.
La classificazione riguarda ogni singola casa o appartamento ed e'
effettuata dal richiedente tramite dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' dei requisiti posseduti dall'immobile, presentata
unitamente alla dichiarazione di inizio attivita'.
I Comuni verificano i contenuti delle dichiarazioni di classificazione
almeno una volta entro tre anni dalla presentazione della
classificazione e successivamente almeno una volta ogni tre anni
dall'ultima verifica.
Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti
posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla
loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 16/04.
Obblighi delle imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze
e delle agenzie immobiliari
Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze o le agenzie
immobiliari che effettuano locazioni turistiche presentano una
dichiarazione d'inizio attivita' (DIA) presso ogni Comune in cui sono
ubicati gli immobili da locare a fini turistici. Alla  DIA e' allegato
l'elenco degli appartamenti oggetto dell'attivita' ubicati nel comune
stesso.
Nel caso in cui l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanze
o l'agenzia immobiliare con gestione diretta abbia la sede legale in
un comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui sono
ubicati gli immobili gestiti, invia copia di tutte le DIA presentate
ai Comuni in cui sono ubicate le strutture, anche al Comune in cui e'
ubicata la sede legale.
Le agenzie immobiliari di sola intermediazione presentano la DIA solo
al/i Comune/i in cui sono ubicati gli immobili da locare.
L'elenco allegato alla DIA deve contenere le seguenti indicazioni
relative ad ogni unita' abitativa da locare:
a) l'indirizzo della casa o appartamento e l'eventuale denominazione;
b) i metri quadrati dell'appartamento e la suddivisione nei diversi
vani, anche con l'aiuto di planimetrie;
c) il numero dei posti letto e i bagni a disposizione degli ospiti;
d) il periodo di messa in locazione.
Nel caso di gestione diretta di case e appartamenti per vacanze, la
comunicazione deve inoltre contenere:
e) la categoria dell'appartamento e la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio di classificazione o, se gia' presentata, gli estremi di
riferimento del documento;
f) i prezzi massimi praticati, qualora non specificato il prezzo si
intende comprensivo della pulizia finale dell'appartamento;
g) la sussistenza dei seguenti requisiti strutturali:
g.1) indicazione degli estremi del certificato di conformita' edilizia
e agibilita' o presentazione di documentazione sostitutiva indicata
dal Comune che attesti l'idoneita' dei locali alla attivita' di
accoglienza almeno sotto i seguenti profili:
- antincendio;
- sicurezza e conformita' degli impianti (Legge 46/90);
- staticita';
g.2) idoneita' igienico-sanitaria dei locali certificata da un parere
preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanita' pubblica, o
autocertificata secondo le modalita' definite della competente AUSL
Dipartimento di Sanita' pubblica.
Gli elenchi sono presentati la prima volta contestualmente alla
presentazione della dichiarazione d'inizio attivita' e ripresentati
aggiornati annualmente entro l'1 ottobre.
Qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di
ulteriori unita' abitative in corso d'anno, gli elenchi sono
aggiornati trimestralmente e comunque prima della locazione delle
unita' stesse.
In caso di gestione di case e appartamenti per vacanza in forma
diretta, l'invio degli elenchi alla Provincia sostituisce la
comunicazione dei prezzi e delle attrezzature prevista dall'art. 32
della L.R. 16/04.
In caso di intermediazione nella locazione di appartamenti ammobiliati
ad uso turistico effettuata da agenzie immobiliari, l'adempimento
relativo alla presentazione degli elenchi alle scadenze prestabilite,
sostituisce la comunicazione indicata all'articolo 12, comma 2 della
L.R. 16/04.
Le stesse agenzie effettuano le comunicazioni previste all'articolo
12, comma 3, della L.R. 16/04, nonche' le comunicazioni previste ai
commi 344 e 345 della Legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria
2005).
In sede di prima applicazione, per le agenzie immobiliari che gia'
operano nel campo del turismo, la/e dichiarazione/i d'inizio attivita'
e'/sono effettuata/e entro sei mesi dalla pubblicazione del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. L'elenco
allegato alla/e DIA, se non intervengono variazioni, e' valido anche
come prima comunicazione annuale da presentare entro il primo ottobre
2006.
Normativa
Gli esercizi di case e appartamenti per vacanze sono esclusi
dall'applicazione dell'articolo 5 punto 5.3 del DM 14/6/1989, n. 236.
(segue allegato fotografato)
Sez. B - Strutture ricettive classificate in categoria unica
AFFITTACAMERE
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attivita' di gestione di
"affittacamere" e di "locanda", ai sensi dell'art. 10 della L.R. 16/04
e, stabilisce i requisiti minimi di esercizio.
Destinazione d'uso degli immobili interessati
L'utilizzo delle abitazioni per le attivita' di gestione di
affittacamere non comporta la modifica di destinazione d'uso degli
edifici a fini urbanistici.
Specificazioni tipologiche e marchi
Gli esercizi di affittacamere che erogano, principalmente, il servizio
di alloggio e prima colazione possono utilizzare il marchio
commerciale: "camera e colazione - room and breakfast".
L'utilizzo della specificazione tipologica di "locanda" e' esclusivo
delle attivita' di affittacamere congiunte all'esercizio di una
attivita' di ristorazione aperta al pubblico, autorizzata ai sensi
della L.R. 14/03 e soggetta ai tetti di cui all'art. 4, comma 2, della
stessa legge.
Requisiti minimi per l'esercizio di attivita' di affittacamere
a) I locali devono possedere i requisiti previsti per la civile
abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed
igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di almeno 9
e 14 mq. per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti
letto, aumentata di almeno 6 mq. per ogni ulteriore posto letto; nelle
camere e' sempre possibile l'aggiunta di un letto per minori fino a 12
anni, al di fuori dei parametri sopraindicati;
b) la superficie minima dei bagni ad uso esclusivo di una camera
dev'essere di almeno 3 mq. ciascuno e ogni bagno deve possedere una
dotazione minima costituita da un lavandino, un bidet, una vasca o una
doccia ed un wc;
c) occorre almeno un bagno ad uso comune per le camere senza bagno
privati nella misura di un bagno ogni sei posti letto o frazione;
d) la dotazione minima delle camere e' costituita da un armadio, un
tavolo e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o una seduta
poltrona/divano e un comodino o equivalente;
e) ove tale servizio sia fornito, una o piu' sale destinate alla
somministrazione di alimenti e bevande per una superficie complessiva
di almeno 14 mq.;
f) per le locande il requisito di cui alla lettera e) e' sostituito
dalla sala ristorante dell'esercizio di somministrazione al pubblico;
g) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda e
impianto di riscaldamento; quest'ultimo requisito e' obbligatorio solo
se l'apertura comprende i periodi dall'1 ottobre al 30 aprile.
Requisiti minimi di servizio
a) Servizio di ricevimento assicurato 8 ore su 24;
b) pulizia giornaliera della camera dei bagni e delle stanze e dei
locali ad uso comune;
c) cambio della biancheria da camera e da bagno almeno 2 volte alla
settimana e ad ogni cambio del cliente;
d) cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio del cliente.
Requisiti strutturali ed igienico-sanitari da attestare nella DIA
a) Indicazione degli estremi del certificato di conformita' edilizia e
agibilita' o presentazione di documentazione sostitutiva prevista dal
Comune che attesti l'idoneita' della struttura alla attivita' di
accoglienza almeno sotto i seguenti profili:
- antincendio;
- sicurezza e conformita' degli impianti (Legge 46/90);
- staticita';
b) idoneita' igienico-sanitaria della struttura certificata da un
parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanita'
pubblica. La DIA puo' essere presentata anche in assenza del parere
purche' lo stesso sia stato richiesto. Non e' comunque possibile
iniziare l'attivita' senza l'acquisizione di tale parere;
c) in caso di somministrazione di alimenti e bevande deve essere
allegata la relativa documentazione sanitaria prevista dal successivo
paragrafo.
Documentazione sanitaria per somministrazione di alimenti e bevande ai
sensi dell'art. 2 della Legge 283/62
Somministrazione della sola colazione
In caso di somministrazione agli alloggiati della sola colazione non
occorre autorizzazione sanitaria.
Somministrazione dei pasti
In caso di somministrazione agli alloggiati anche dei pasti principali
occorre l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge
283/62, rilasciata previa verifica dei seguenti parametri minimi
relativi alla cucina:
 1) superficie totale utile di almeno 9 mq., con l'aggiunta di 0,3 mq.
per ogni posto letto oltre il terzo;
 2) pavimento e pareti come richiesto per cucina di civile abitazione
dal Regolamento edilizio comunale;
 3) finestra apribile all'esterno con le caratteristiche richieste dal
Regolamento edilizio comunale per ambienti con destinazione d'uso per
attivita' principale;
 4) impianto idrico per acqua calda e fredda, impianto elettrico,
impianto di scarico, come richiesto per cucina di civile abitazione
dal Regolamento edilizio comunale;
 5) cappa e canna di esalazione sopra i fuochi con le caratteristiche
delle norme UNI 7129;
 6) un acquaio a due lavelli;
 7) apparecchio di cottura ad almeno 4 fuochi;
 8) un frigorifero;
 9) superficie di lavorazione pari ad almeno il 15% della superficie
del pavimento della cucina;
10) un armadio o simile per riporre le stoviglie;
11) un armadio o simile per dispensa.
Normativa
Gli esercizi di affittacamere sono esclusi dall'applicazione
dell'articolo 5, punto 5.3 del DM 14/6/1989, n. 236.
CASE PER FERIE
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attivita' di gestione di "Case per
ferie" ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16/04 e stabilisce i requisiti
minimi strutturali e di esercizio.
Specificazioni aggiuntive
E' possibile concordare specificazioni aggiuntive con il Comune in cui
e' ubicata la struttura in relazione all'utenza ospitata o alle
finalita' dell'associazione che gestisce la casa per ferie.
Il Comune puo' stabilire le condizioni per l'utilizzo della
specificazione aggiuntiva concordata. Tale specificazione deve essere
aggiunta  al segno distintivo da apporre all'esterno della struttura
ricettiva.
Requisiti strutturali e di esercizio minimi che devono essere
garantiti nelle case per ferie
a) Superficie minima delle camere di 8 e 12 metri quadrati per le
camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto,
aumentata di 5 mq. per ogni ulteriore posto letto autorizzato. In caso
di utilizzo di letti a castello per camere/camerate dai 4 letti in su,
ove l'altezza dei locali sia superiore a 3,20 m. il parametro
superficie/posto letto puo' essere ridotto 5 mq.;
b) per le camere senza bagno ad uso esclusivo installazione di
dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 5
posti letto o frazione nonche' un vano wc e un vano doccia ogni 8
posti letto o frazione, con un minimo di un servizio ogni piano;
c) una cucina (requisito non obbligatorio per le case religiose di
ospitalita');
d) una o piu' sale comuni, distinte dal locale adibito a cucina, per
una superficie complessiva di almeno 20 metri quadrati per i primi 10
posti letto e di 0,5 metri quadrati per ognuno degli ulteriori posti
letto;
e) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto
di riscaldamento dei locali, quest'ultimo requisito e' obbligatorio
solo se l'apertura comprende i periodi dall'1 ottobre al 30 aprile;
f) cambio della biancheria settimanale e ad ogni cambio del cliente o
servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno su
richiesta, ove il servizio non sia fornito di base;
g) fornitura di una coperta per ogni letto;
h) pulizia giornaliera dei locali;
i) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;
j) una cassetta contenente materiale di primo soccorso.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA
a) Indicazione degli estremi del certificato di conformita' edilizia e
agibilita' o presentazione di documentazione equipollente indicata dal
Comune;
b) idoneita' igienico-sanitaria della struttura certificata da un
parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanita'
pubblica. La DIA puo' essere presentata anche in assenza del parere
purche' lo stesso sia stato richiesto. Non e' comunque possibile
iniziare l'attivita' senza l'acquisizione di tale parere;
c) in caso di somministrazione di alimenti e bevande deve essere
allegata l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge
283/62, con l'eccezione dell'utilizzo della cucina in modalita' di
autogestione da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo alle
cucine autogestite).
OSTELLI PER LA GIOVENTÙ
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attivita' di gestione di "Ostelli per
la gioventu'" ai sensi dell'art. 8 della L.R. 16/04 e stabilisce i
requisiti minimi strutturali e di esercizio.
Requisiti minimi strutturali e di esercizio che devono essere
garantiti negli ostelli per la gioventu'
Requisiti strutturali:
a) una superficie minima delle camere di 8 e 10 metri quadrati per le
camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto aumentata
di 4 mq. per ogni ulteriore posto letto autorizzato. In caso di
utilizzo di letti a castello per camere/camerate dai 4 letti in su,
ove l'altezza dei locali sia superiore a 3,20 m. il parametro
superficie/posto letto puo' essere ridotto a 4 mq.;
b) una superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati
ed una dotazione minima costituita da un lavandino, un bidet, una
vasca o una doccia ed un wc;
c) per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni
igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 5 posti letto
o frazione, nonche' un vano wc e un vano doccia ogni 8 posti letto o
frazione, con un minimo di un servizio igienico completo per ogni
piano;
d) una dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un
armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite e, per
ogni posto letto, un letto e una sedia o uno sgabello;
e) una o piu' sale comuni per una superficie complessiva di almeno 0,8
metri quadrati per posto letto aumentata a 1 metro quadrato per posto
letto, qualora le sale comuni coincidano con le sale destinate alla
consumazione dei pasti e comunque non inferiore a mq. 20.
Gli ostelli per la gioventu' possono essere dotati di uno o piu'
locali adibiti a cucina comune per la preparazione personale dei pasti
da parte degli ospiti.
Servizi obbligatori
a) Servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
b) servizio di pulizia della camera una volta al giorno;
c) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto
di riscaldamento dei locali, quest'ultimo requisito e' obbligatorio
solo se l'apertura comprende i periodi dall'1 ottobre al 30 aprile;
d) cambio della biancheria ad ogni cambio del cliente o servizio di
fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il
servizio non sia fornito di base;
e) in caso il pernottamento sia fornito in camerate, servizio di
deposito bagagli o armadietti forniti di serratura per un numero non
inferiore al 10% dei posti letto;
f) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;
g) una cassetta contenente materiale di primo soccorso.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA
a) Indicazione degli estremi del certificato di conformita' edilizia e
agibilita' o presentazione di documentazione equipollente indicata dal
Comune;
b) idoneita' igienico-sanitaria della struttura certificata da un
parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanita'
pubblica. La DIA puo' essere presentata anche in assenza del parere
purche' lo stesso sia stato richiesto. Non e' comunque possibile
iniziare l'attivita' senza l'acquisizione di tale parere;
c) in caso di somministrazione di alimenti e bevande deve essere
allegata l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge
283/62, con l'eccezione dell'utilizzo della cucina in modalita' di
autogestione da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo alle
cucine autogestite).
Prezzi e tariffe
In caso di gestione effettuata da privati per la individuazione dei
prezzi massimi da applicare e da prevedere nella convenzione da
stipulare con il Comune, si dovra' tenere conto dei prezzi praticati
da analoghe strutture/ostelli presenti sul territorio della provincia
o/e, in mancanza di questi, a quelli praticati da altre strutture
nella regione, con un aumento massimo non superiore di norma al 10%.
RIFUGI ALPINI
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attivita' di gestione di "Rifugi
alpini" ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 16/04 e stabilisce i
requisiti minimi strutturali e di esercizio.
I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il
soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per
periodi limitati nelle stagioni turistiche.
Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un
locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre
aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate
e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero
deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.
Strutture e dotazioni obbligatorie
 1) Locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;
 2) cucina per la preparazione dei pasti;
 3) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e
bevande;
 4) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette
anche sovrapposte del tipo a castello; per ogni posto letto deve
essere disponibile almeno una coperta;
 5) servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati;
 6) acqua potabile come da DLgs 31/01 e s.m.i.;
 7) impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque;
 8) posto telefonico, o in caso di impossibilita' di allaccio,
apparecchiature di radio-telefono;
 9) adeguato numero di apparecchi estintori;
10) lampada esterna che dovra' essere sempre accesa dal tramonto
all'alba;
11) una cassetta di pronto soccorso;
12) adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del
soccorso. Sono  esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree
urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario;
13) idoneo impianto per la produzione di energia elettrica e impianto
di riscaldamento;
14) piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del
Soccorso alpino.
Parametri edilizi minimi
Cucina
- Superficie minima > mq. 12;
- altezza media > m. 2,40;
- altezza minima > m. 2,00;
- superficie fenestrata apribile > a 1/16 della superficie del
pavimento;
- cappa di aspirazione sopra i fuochi collegata alla relativa canna di
espulsione;
- rivestimento del pavimento e delle pareti fino ad una altezza > a m.
1,80 con materiale liscio, lavabile, disinfettabile;
- doppio lavello con acqua calda e fredda con comando non manuale;
frigorifero con separazione tra formaggi, salumi e altri alimenti;
- piani di lavoro di adeguate dimensioni;
- servizio igienico completo riservato al personale di gestione (wc,
lavandino, bidet, doccia) con antigabinetto ad uso spogliatoio.
Spazio consumo alimenti e bevande
- Altezza media > m. 2,20;
- altezza minima > m. 2,00;
- superficie fenestrata apribile > a 1/16 della superficie del
pavimento;
- 1 wc con lavabo ogni 50 mq. di superficie utile, o frazione, delle
sale di ristoro.
Spazi per il pernottamento
- Camere dormitorio con almeno 4 mq per posto letto;
- altezza media > m. 2,20;
- altezza minima > m. 2,00;
- presenza di un adeguato ricambio d'aria pari almeno a 2 ricambi
orari conseguiti mediante ventilazione naturale (a parete e/o con
l'ausilio di canne);
- divieto di fumare e della installazione di caldaie o simili
strumenti di riscaldamento in locali dormitorio;
- superficie fenestrata apribile > a 1/16 della superficie del
pavimento.
Servizi igienico-sanitari
Almeno una stanza da bagno completa di uso comune ogni piano con
disponibilita' complessiva di almeno:
- 1 lavabo ogni 10 posti letto o frazione;
- 1 wc ogni 15 posti letto o frazione;
- 1 doccia ogni 20 posti letto;
- altezza media > m. 2,20;
- altezza minima > m. 2,00;
- superficie fenestrata apribile > a 1/16 della superficie del
pavimento;
- pareti fino ad una altezza > a m. 1,60 con materiale liscio,
lavabile, disinfettabile.
Porte
- Larghezza non inferiore a cm. 65.
Deroghe
I parametri soprascritti potranno essere derogati in presenza di
condizioni ambientali particolarmente impegnative. In particolare,
nelle camere dormitorio potra' essere raggiunto il parametro minimo di
3 mq. per posto letto, ma solo in presenza di adeguato ricambio d'aria
pari ad almeno 3 ricambi orari.
Lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti solidi accumulati presso i
rifugi avviene secondo le modalita' indicate dall'amministrazione
competente.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA
a) Indicazione degli estremi del certificato di conformita' edilizia e
agibilita' o presentazione di documentazione equipollente indicata dal
Comune;
b) idoneita' igienico-sanitaria della struttura certificata da un
parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanita'
pubblica. La DIA puo' essere presentata anche in assenza del parere
purche' lo stesso sia stato richiesto. Non e' comunque possibile
iniziare l'attivita' senza l'acquisizione di tale parere;
c) per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere allegata
l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62,
previa verifica dei requisiti strutturali previsti dal presente atto,
con l'eccezione dell'utilizzo della cucina in modalita' di
autogestione da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo alle
cucine autogestite).
Interpretazione dell'art. 18, comma 3 della L.R. 16/04
Vista la particolare collocazione dei rifugi alpini la presentazione
della DIA consente oltre alla attivita' propriamente ricettiva la
somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti alloggiati o in
transito. Tale attivita' non e', infatti, considerata una vera e'
propria somministrazione al pubblico, ai sensi dell'art. 18, comma 3
della L.R. 16/04 in considerazione della finalita' prevista dalla
legge per queste strutture di offrire ospitalita' e ristoro agli
escursionisti.
RIFUGI ESCURSIONISTICI
Oggetto
Il presente capo regolamenta l'attivita' di gestione di "Rifugi
escursionistici" ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 16/04 e
stabilisce i requisiti minimi strutturali e di esercizio.
Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico
idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti in zone anche
non montane, ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, servite da
strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimita' di
centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilita'
pubblica.
Strutture e dotazioni obbligatorie
 1) Locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;
 2) cucina per la preparazione dei pasti;
 3) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e
bevande;
 4) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette
anche sovrapposte del tipo a castello; per ogni posto letto deve
essere disponibile almeno una coperta;
 5) servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati;
 6) acqua potabile come da DLgs 31/01 e successive modifiche ed
integrazioni;
 7) impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque;
 8) posto telefonico, o in caso di impossibilita' di allaccio,
apparecchiature di radio-telefono;
 9) adeguato numero di apparecchi estintori;
10) lampada esterna che dovra' essere sempre accesa dal tramonto
all'alba;
11) una cassetta di pronto soccorso;
12) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto
di riscaldamento dei locali; quest'ultimo requisito e' obbligatorio
solo se l'apertura comprende i periodi dall'1 ottobre al 30 aprile.
Parametri edilizi minimi
Cucina
- Superficie minima > mq. 16;
- altezza media > m. 2,40;
- altezza minima > m. 2,20;
- superficie fenestrata apribile > a 1/12 della superficie del
pavimento;
- provvista di cappa di aspirazione sopra i fuochi collegata alla
relativa canna di espulsione;
- rivestimento del pavimento e delle pareti fino ad una altezza > a m.
2,00 con materiale liscio, lavabile, disinfettabile;
- doppio lavello con acqua calda e fredda con comando non manuale;
- frigorifero con separazione tra formaggi, salumi e altri alimenti;
- piani di lavoro di adeguate dimensioni;
- servizio igienico completo (wc, lavandino, bidet, doccia) dedicato
con antigabinetto ad uso spogliatoio.
Spazio consumo alimenti e bevande
- Altezza media > m. 2,40;
- altezza minima m.  > 2,20;
- superficie fenestrata apribile > a 1/12 della superficie del
pavimento;
- 1 wc distinto per sesso con antigabinetto in comune dotato di
lavabi.
Spazi per il pernottamento
- Stanze letto superficie minima 8 mq. per un posto letto con
incremento di 4 mq. per ogni letto aggiunto oltre il primo;
- altezza media > m. 2,40;
- altezza minima > m. 2,20;
- superficie fenestrata apribile > a 1/12 della superficie del
pavimento.
Servizi igienico-sanitari
Almeno una stanza da bagno completa di uso comune ogni piano con
disponibilita' complessiva di almeno:
- 1 lavabo: ogni 10 posti letto o frazione;
- 1 wc: ogni 10 posti letto o frazione;
- 1 doccia: ogni 12 posti letto o frazione;
- altezza media > m. 2,20;
- altezza minima > m. 2,00;
- superficie fenestrata apribile > a 1/16 della superficie del
pavimento;
- pareti fino ad una altezza: a m. 1,60 con materiale liscio,
lavabile, disinfettabile.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA
a) Indicazione degli estremi del certificato di conformita' edilizia e
agibilita' o presentazione di documentazione equipollente indicata dal
Comune;
b) idoneita' igienico-sanitaria della struttura certificata da un
parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanita'
pubblica. La DIA puo' essere presentata anche in assenza del parere
purche' lo stesso sia stato richiesto. Non e' comunque possibile
iniziare l'attivita' senza l'acquisizione di tale parere;
c) per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere allegata
l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62,
previa verifica dei requisiti strutturali previsti dal presente atto,
con l'eccezione dell'utilizzo della cucina in modalita' di
autogestione da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo alle
cucine autogestite).
Interpretazione dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04
Qualora il rifugio escursionistico sia ubicato in zone difficilmente
raggiungibili con mezzi di trasporto la presentazione della DIA
consente oltre alla attivita' propriamente ricettiva la
somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti alloggiati o in
transito. Tale attivita' non e', infatti, considerata una vera e'
propria somministrazione al pubblico ai sensi dell'art. 18, comma 3
della L.R. 16/04 in considerazione della finalita' prevista dalla
legge per queste strutture di offrire ospitalita' e ristoro agli
escursionisti.
APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO
Il presente capo regolamenta la tipologia ricettiva "Appartamenti
ammobiliati per uso turistico", ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/04
e stabilisce i requisiti minimi strutturali e di esercizio.
I proprietari e gli usufruttuari che intendono locare direttamente,
con contratti aventi validita' non superiore a sei mesi consecutivi,
le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non
imprenditoriale (si considera in ogni caso gestione in forma
imprenditoriale ai fini della presente legge quella effettuata da chi
concede direttamente in locazione ai turisti quattro o piu' case o
appartamenti per vacanze anche in stabili diversi posti nello stesso
comune o in comuni diversi), lo comunica sull'apposito modello
anteriormente alla prima locazione e annualmente, nei termini
stabiliti dall'art. 12 della L.R. 16/04, al comune in cui l'unita'
abitativa e' ubicata (anche con una semplice comunicazione di conferma
se non vi sono modifiche, ove il comune la ritenga sufficiente), che
ne trasmette copia entro trenta giorni alla Provincia competente.
Qualora la comunicazione non venga rinnovata, si considera efficace
l'ultima comunicazione presentata. La comunicazione e' obbligatoria in
caso di variazione di qualche elemento comunicato o in caso di
cessazione dell'attivita'.
Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla consistenza
ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalita' indicate
dall'ISTAT e sono tenuti, per locazioni superiori a un mese, ai sensi
dell'art. 12 della Legge 191/78 e del comma 344 della Legge
30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ad effettuare una
comunicazione all'Autorita' di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla
consegna dell'immobile. A decorrere dalla data di approvazione del
modello di cui al comma 344, Legge 311/04, tale comunicazione dovra'
essere effettuata in via telematica all'agenzia delle entrate.
Quando entrera' in vigore la nuova procedura, la presentazione
all'agenzia delle entrate per la registrazione del contratto
sostituira' la comunicazione di cui all'art. 12, Legge 191/78.
Negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono essere
assicurate le seguenti condizioni:
a) la casa deve essere consegnata pulita al cliente;
b) deve essere fornita in modo continuativo: energia elettrica, acqua
calda e fredda e deve essere presente impianto di riscaldamento dei
locali in caso di locazioni dall'1 ottobre al 30 aprile;
c) l'abitazione deve essere arredata, e devono essere forniti
utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra
dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti
in misura congrua al numero di persone ospitabili ed in buono stato;
d) deve essere fornito un numero di telefono per la comunicazione dei
guasti, che devono essere al piu' presto riparati.
E' esclusa, da parte del locatore, la fornitura di servizi
complementari o aggiuntivi, diversi da quelli minimi sopraindicati,
nonche' la pubblicita' dell'attivita'.
Non e' considerata pubblicita' la normale attivita' informativa, anche
tramite siti Internet privati, purche' non inseriti in circuiti di
prenotazione e commercializzazione con caratteristiche che
travalichino una semplice informazione, indicazione di visibilita' o
delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail.
NORMATIVA COMUNE
Subingresso - estensione dell'applicazione dell'art. 16, comma 2, L.R.
16/04
Il subentro nella gestione di una struttura ricettiva extralberghiera
gia' esistente ed autorizzata, senza alcuna effettuazione di modifiche
ne' alla struttura ne' ai servizi erogati, segue le modalita' di cui
all'art. 16 comma 2, della L.R. 16/04.
La modalita' di autorizzazione sotto forma di denuncia (ora
dichiarazione) di inizio attivita'  indicata allo stesso articolo e'
da intendersi riferita alla disciplina di cui all'art. 19, Legge
241/90 in forma statica, limitatamente alla sola ipotesi di subentro,
come vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 16/04.
Cucine autogestite - autorizzazione sanitaria e requisiti minimi
Per le strutture extralberghiere che utilizzano la cucina
esclusivamente in modalita' di autogestione da parte degli alloggiati,
l'autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 2, Legge 283/62, non e'
necessaria purche' tale cucina rispetti i parametri minimi previsti
per le cucine degli affittacamere che effettuano somministrazione dei
pasti agli alloggiati, ad eccezione del requisito riguardante il
frigorifero.
In questo caso dovra' essere garantita la presenza di un frigorifero
di capacita' di almeno 230 litri lordi  ogni 12 ospiti che
usufruiscono della cucina autogestita e in caso di utilizzo promiscuo
dovranno essere forniti contenitori dotati di coperchio adatti all'uso
alimentare, per il deposito dei cibi nel frigorifero.
Dipendenze
E' possibile attivare dipendenze delle strutture ricettive
extralberghiere collettive (case per ferie, ostelli per la gioventu'),
ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre di norma non
superiore a 100 metri.
Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata dichiarazione
di inizio attivita'. Le dipendenze devono rispettare i requisiti
minimi previsti per le strutture ricettive da cui dipendono, ad
esclusione dei servizi collettivi, per i quali si appoggiano alla
casa-madre.
Normativa applicabile in modo residuale
Per quanto non previsto in modo specifico dal presente atto si
applicano le normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di
prevenzione incendi e di sicurezza.
Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca
Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca le strutture
ricettive extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal DLgs 22
gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi della Legge 6 luglio 2002, n. 137" che siano arredate
prevalentemente con mobili dell'epoca a cui si riferiscono, fatti
salvi impianti, dotazioni tecnologiche e servizi.
Segni distintivi
Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione con
determinazione del Dirigente competente, corrispondente alla categoria
ottenuta ove previsto, deve essere esposto all'esterno della 
struttura ricettiva extralberghiera.
Ulteriori simbologie commerciali possono essere affiancate al segno
distintivo regionale.
Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente atto, e i segni
distintivi approvati con atto del Dirigente competente, sono
utilizzabili esclusivamente in conformita' alle specifiche tipologie
ricettive oggetto della dichiarazione di inizio attivita'.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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