REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art.	1 -  Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
Art.	2 -  Sistema informativo agricolo regionale
Art.	3 -  Contributo al Comitato di solidarieta' alle vittime delle
stragi
Art.	4 -  Cartografia regionale
Art.	5 -  Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei
consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
Art.	6 -  Interventi per la forestazione
Art.	7 -  Interventi nel settore delle bonifiche
Art.	8 -  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art.	9 -  Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di
interesse storico - artistico
Art.	10 -  Fondo per la conservazione della natura
Art.	11 -  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art.	12 -  Opere acquedottistiche e fognarie
Art.	13 -  Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
Art.	14 -  Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale
Art.	15 -  Parco regionale del delta del Po
Art.	16 -  Patrimonio naturale regionale
Art.	17 -  Interventi ed opere di difesa della costa
Art.	18 -  Porti regionali e comunali
Art.	19 -  Investimenti nel settore dei trasporti
Art.	20 -  Rete viaria di interesse regionale
Art.	21 -  Protezione civile. Interventi di emergenza
Art.	22 -  Interventi per assicurare l'accessibilita' a seguito
dell'evento franoso nel comune di Corniglio (Parma)
Art.	23 -  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art.	24 -  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Art.	25 -  Fondo regionale per la non autosufficienza
Art.	26 -  Interventi volti alla tutela e al controllo della
popolazione canina e felina
Art.	27 -  Fondo sociale regionale
Art.	28 -  Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
Art.	29 -  Opere urgenti di edilizia scolastica
Art.	30 -  Edilizia universitaria
Art.	31 -  Promozione delle pari opportunita'
Art.	32 -  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art.	33 -  Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art.	34 -  Iniziative regionali a favore dei giovani
Art.	35 -  Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali
Art.	36 -  Strumenti per il contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera
Art.	37 -  Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995
Art.	38 -  Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle
Amministrazioni provinciali in attuazione della legge regionale n. 41
del 1997
Art.	39 -  Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000
Art.	40 -  Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
Art.	41 -  Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
Art.	42 -  Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
Art.	43 -  Modifica alla legge regionale n. 17 del 2004
Art.	44 -  Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Art.	45 -  Rimborso spese e trattamento di missione spettante ai
consiglieri regionali componenti della Consulta degli
emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale n. 3 del
2006
Art.	46 -  Copertura finanziaria
Art.	47 -  Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale manutenzione e sviluppo: sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26
luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 2.000.000,00
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale -
comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 100.000,00
c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)"
Esercizio 2007: Euro 5.500.000,00
d) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della
pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico
regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 150.000,00
e) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 11.850.000,00.
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai
sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997,
n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura.
Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e' disposta, per
l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa, di Euro 500.000,00 a
valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 -
Sistema informativo agricolo.
Art. 3
Contributo al Comitato di solidarieta'
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2007, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di
solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad
Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 4
Cartografia regionale
1. Per le finalita' di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile
1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo
regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2007: Euro 400.000,00
b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e
pedologia
Esercizio 2007: Euro 400.000,00
c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2007: Euro 250.000,00.
Art. 5
Interventi a favore delle cooperative di garanzia
e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e
del credito nel settore agricolo, ai sensi della legge regionale 12
dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di
garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995,
n. 37), nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5750 - Interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo sottoindicato:
a) Cap. 18342 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di
consorzi fidi e di credito per attivita' di assistenza e consulenza
tecnica-finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma 2,
lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"
Esercizio 2007: Euro 100.000,00.
Art. 6
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il
miglioramento del patrimonio forestale regionale e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento
agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per la
esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 2007: Euro 1.000.000,00.
Art. 7
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere
sul sottoindicato capitolo:
Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica
danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per l'immediato
intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e
70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto
1984, n. 42)"
Esercizio 2007: Euro 500.000,00
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica, e' disposta
la seguente autorizzazione di spesa:
Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2,
lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2007: Euro 1.835.000,00.
Art. 8
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del
turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e
integrazioni di spesa come segue:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del
piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di
carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT
Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione
turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui
all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7, comma 2,
lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo
1998, n. 7)"
Esercizio 2007:+ Euro    130.000,00
Esercizio 2008:  Euro 12.150.000,00.
Art. 9
Recupero e valorizzazione degli edifici
e dei luoghi di interesse storico - artistico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
con riferimento all'articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2002,
n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico - artistici e la
promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del
territorio) sono ridotte di Euro 247.319,62 a valere sul Capitolo
30880 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio,
urbanistico e ambientale degli insediamenti storici.
Art. 10
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B.
1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, e' stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della
natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24
gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora
regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione
della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco),
e' disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2007, di Euro
30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione
della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di
particolare pregio e significato, anche in collaborazione con
l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del
1977, e' disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di
Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in
gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 e' disposta, per
l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 31.648,38 (Cap.
38070).
Art. 11
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo -
idro - pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie) e' disposta l'autorizzazione di spesa a
valere sul Capitolo 39187, CNI, ed appartenente alla U.P.B.
1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per
l'esercizio 2007, di Euro 500.000,00.
Art. 12
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la
esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo
3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina
transitoria degli interventi per il finanziamento di opere
idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie
e impianti di depurazione e' disposta la seguente autorizzazione di
spesa:
a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per
l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2,
L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"
Esercizio 2007: Euro 860.000,00.
Art. 13
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento,
uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, e' disposta per
l'esercizio 2007 una autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00.
Art. 14
Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220
- Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori
di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3,
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2007: Euro 1.200.000,00.
Art. 15
Parco regionale del delta del Po
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione
dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del
delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento
alla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi
regionali e delle riserve naturali) e all'articolo 13 della legge
regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del
delta del Po) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), per
l'esercizio 2007 e' disposta una autorizzazione di spesa di Euro
230.000,00 a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali.
Art. 16
Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi
della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2007 e'
disposta una autorizzazione di spesa di Euro 900.000,00 a valere sul
Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e
valorizzazione delle risorse ambientali.
Art. 17
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei
centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai
fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29
della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento
generale di variazione) e' disposta, per l'esercizio 2007,
un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 a valere sul Capitolo
39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di
difesa della costa.
Art. 18
Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976,
n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale
dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione
e delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti,
compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9
marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 60.000,00
b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere,
impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a),
L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 250.000,00
c) Cap. 41550 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la
costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei
porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n.
11)"
Esercizio 2007: Euro 190.000,00.
Art. 19
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita' della
mobilita' urbana, e' disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti
alla riorganizzazione e qualificazione della mobilita' urbana (art. 2,
comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla
L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30)"
Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.
Art. 20
Rete viaria di interesse regionale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a
valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 -
Miglioramento e costruzione opere stradali, sono ridotte di Euro
135.913,80.
Art. 21
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), e' disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
finanziario 2007, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro
1.800.000,00.
Art. 22
Interventi per assicurare l'accessibilita'
a seguito dell'evento franoso
nel Comune di Corniglio (Parma)
1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere
pubbliche di collegamento tra l'abitato di Corniglio capoluogo e la
viabilita' provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari
conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio
1996.
2. Al tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un contributo
straordinario di Euro 500.000,00 per:
a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l'attraversamento
del torrente Parma in localita' Ponte Romano;
b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del "Ponte Romano".
3. Per le finalita' di cui al comma 2 e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a
valere sul Capitolo 48248 CNI afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 -
Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di Corniglio
(Parma).
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalita' di
utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.
Art. 23
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad integrare nell'esercizio
2007, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al
finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere,
Aziende ospedaliero - universitarie e degli Istituti Ortopedici
Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione
economico-finanziaria al 31 dicembre 2006, per un importo massimo di
Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Art. 24
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende
ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale,
gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992,
n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata,
per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 30.000.000,00, a valere sui
seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa
sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e
Regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese
di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (art. 2
del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro  3.100.000,00;
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502):
Euro 4.900.000,00;
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 22.000.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 4.799.595,97,
costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto
importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2007, sui
seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa
sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e
Regionale - Altre risorse vincolate, per gli importi a fianco di
ciascuno indicati:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502)"
Euro  2.299.595,97;
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro  2.500.000,00.
Art. 25
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo
regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare
l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad
elevata integrazione sanitaria ivi previste e' disposta, per
l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro
50.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei
criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 26
Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), e' disposta, per l'esercizio 2007,
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Art. 27
Fondo sociale regionale
1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la
costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da
destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi
dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) e' disposta, per
l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a
valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 -
Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
Art. 28
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione, alle Province, di fondi regionali per spese
d'investimento volte alla costruzione, all'acquisto, al riattamento,
nonche' all'arredamento delle strutture dei servizi educativi per la
prima infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10
gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia), e' disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere
sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 -
Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:
Esercizio 2007: Euro 4.000.000,00.
Art. 29
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative
pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio
1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti
di edilizia scolastica) e' disposta, per l'esercizio 2007, una
autorizzazione di spesa pari ad Euro 4.000.000,00 a valere sul
Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti
per lo sviluppo delle attivita' scolastiche e formative.
Art. 30
Edilizia universitaria
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B.
1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria e' stabilito
quanto segue:
a) per la realizzazione di opere di edilizia residenziale
universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36
(Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al
diritto allo studio universitario) e' disposta, per l'esercizio 2007,
una autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00 (Cap. 73135);
b) per la concessione di contributi agli Enti locali per il
potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti
universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio
2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio
pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) e'
disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro
600.000,00 (Cap. 73140).
Art. 31
Promozione delle pari opportunita'
1. La Regione Emilia-Romagna al fine di sostenere politiche rivolte al
conseguimento delle pari opportunita' concorre ed attua direttamente
iniziative a tale scopo dedicate.
2. Per gli oneri conseguenti alle finalita' di cui al comma 1 e'
disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa
di Euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 75040 CNI afferente alla
U.P.B. 1.6.4.2.25102 - Promozione delle politiche di pari
opportunita'; per gli esercizi successivi il suddetto capitolo sara'
dotato della necessaria disponibilita' con la legge annuale di
bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).
3. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalita' di
utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.
Art. 32
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), e' disposta, per
l'esercizio 2007, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
2.375.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono
scopi culturali.
Art. 33
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
volte alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme
del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
"Bologna citta' europea della cultura per l'anno 2000", per le
celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle
espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione
Emilia-Romagna) sono ridotte di Euro 1.100.000,00 con riferimento al
Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e
restauro del patrimonio artistico e culturale.
Art. 34
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la dotazione
strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte
ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge
regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle
politiche rivolte ai giovani) e' disposta, per l'esercizio finanziario
2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul
Capitolo 71576 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 -
Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai
giovani.
Art. 35
Trasferimento all'esercizio 2007
delle autorizzazioni di spesa relative al 2006
finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa che ammontano a Euro
374.782.556,87, gia' finanziate con mezzi regionali e disposte da
precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio
2007 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel
corso dell'esercizio 2006:
	Progr.	Capitolo	UPB	Euro
	1)	2701	1.2.3.3.4420	988.000,00
	2)	2775	1.2.3.3.4425	600.000,00
	3)	3208	1.2.2.3.2800	2.000.000,00
	4)	3458	1.2.2.3.3100	2.000.000,00
	5)	3850	1.2.3.3.4440	130.050,58
	6)	3905	1.2.1.3.1500	591.543,02
	7)	3925	1.2.1.3.1520	192.378,14
	8)	3937	1.2.1.3.1510	8.214.026,84
	9)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
	10)	4276	1.2.1.3.1600	24.274.742,40
	11)	4348	1.2.1.3.1600	15.742.611,29
	12)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
	13)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
	14)	16332	1.3.1.3.6300	2.789.360,96
	15)	16400	1.3.1.3.6300	901.097,46
	16)	21088	1.3.2.3.8000	6.333.138,23
	17)	21091	1.3.2.3.8000	800.000,00
	18)	22210	1.3.2.3.8260	2.693.294,86
	19)	22258	1.3.2.3.8270	8.000.000,00
	20)	23417	1.3.2.3.8350	11.149.947,02
	21)	23419	1.3.2.3.8350	213.341,43
	22)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
	23)	25525	1.3.3.3.10010	6.577.391,47
	24)	25528	1.3.3.3.10010	1.707.187,59
	25)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
	26)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
	27)	27727	1.3.4.3.11610	497.937,23
	28)	30640	1.4.1.3.12630	8.867.149,36
	29)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
	30)	30646	1.4.1.3.12630	2.856.201,83
	31)	30885	1.4.1.3.12620	3.803.712,10
	32)	30895	1.4.1.3.12620	32.924,12
	33)	31110	1.4.1.3.12650	46.913.474,22
	34)	32020	1.4.1.3.12670	10.462.461,00
	35)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
	36)	32097	1.4.1.3.12735	15.663.417,12
	37)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
	38)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
	39)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
	40)	35305	1.4.2.3.14000	3.266.847,64
	41)	36188	1.4.2.3.14062	82.200,00
	42)	37150	1.4.2.3.14150	501.616,88
	43)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
	44)	37336	1.4.2.3.14200	5.312.919,64
	45)	37374	1.4.2.3.14220	4.913.046,06
	46)	37376	1.4.2.3.14223	5.315.917,50
	47)	37378	1.4.2.3.14223	2.360.420,00
	48)	37385	1.4.2.3.14223	3.800.000,12
	49)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
	50)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
	51)	38030	1.4.2.3.14300	159.165,52
	52)	38090	1.4.2.3.14305	164.341,13
	53)	39050	1.4.2.3.14500	3.062.695,88
	54)	39185	1.4.2.3.14500	63.730,40
	55)	39220	1.4.2.3.14500	2.852.419,68
	56)	39360	1.4.2.3.14555	1.499.663,51
	57)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
	58)	41250	1.4.3.3.15800	1.906.918,92
	59)	41360	1.4.3.3.15800	829.344,88
	60)	41550	1.4.3.3.15800	102.477,24
	61)	41570	1.4.3.3.15800	425.000,00
	62)	41900	1.4.3.3.15820	225.000,00
	63)	41995	1.4.3.3.15820	3.119.046,68
	64)	43027	1.4.3.3.16000	1.777.786,03
	65)	43221	1.4.3.3.16010	3.024.526,40
	66)	43270	1.4.3.3.16010	16.888.977,43
	67)	45123	1.4.3.3.16420	121.310,21
	68)	45125	1.4.3.3.16420	1.291.142,25
	69)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
	70)	45175	1.4.3.3.16200	17.504.837,79
	71)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
	72)	45184	1.4.3.3.16200	21.182.257,03
	73)	45194	1.4.3.3.16200	4.990.139,38
	74)	45710	1.4.3.3.16650	835.794,00
	75)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
	76)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
	77)	46125	1.4.3.3.16600	334.813,86
	78)	47010	1.4.4.3.17400	260.000,00
	79)	47015	1.4.4.3.17400	265.827,59
	80)	47105	1.4.4.3.17400	305.681,35
	81)	47111	1.4.4.3.17400	10.000,34
	82)	47114	1.4.4.3.17400	966.752,30
	83)	48050	1.4.4.3.17450	4.381.542,35
	84)	48245	1.4.4.3.17530	3.634,46
	85)	57200	1.5.2.3.21000	10.390.739,33
	86)	57680	1.5.2.3.21060	3.094.421,02
	87)	65707	1.5.1.3.19050	859.777,45
	88)	65712	1.5.2.3.21080	339.913,35
	89)	65714	1.5.1.3.19050	722.523,18
	90)	65717	1.5.1.3.19050	1.326.195,39
	91)	65770	1.5.1.3.19070	13.369.190,26
	92)	68321	1.5.2.3.21060	4.645.089,85
	93)	70678	1.6.5.3.27500	1.900.000,00
	94)	70718	1.6.5.3.27520	2.145.819,84
	95)	71572	1.6.5.3.27540	2.276.603,68
	96)	71576	1.6.5.3.27540	500.000,00
	97)	73060	1.6.2.3.23500	2.079.172,85
	98)	73140	1.6.3.3.24510	19.000,00
	99)	78569	1.4.2.3.14380	52.200,00
	100)	78705	1.6.6.3.28500	1.269.818,91
Art. 36
Strumenti per il contenimento della spesa
farmaceutica ospedaliera
1. Al fine di favorire l'appropriatezza delle prescrizioni
farmaceutiche e di rispettare il tetto percentuale per la spesa
farmaceutica ospedaliera, previsto dal Protocollo di intesa tra il
Governo e le Regioni sul Patto per la salute siglato il 28 settembre
2006, la Regione, avvalendosi della commissione regionale del farmaco,
adotta un Prontuario terapeutico regionale, contenente l'elenco dei
principi attivi di medicinali da utilizzarsi, nelle Aziende del
Servizio sanitario regionale, in regime di degenza, nella continuita'
assistenziale ospedale-territorio e in tutte le articolazioni
dell'erogazione diretta previste dalla normativa nazionale.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal Prontuario regionale, in ogni
ambito provinciale sono formulati dei prontuari terapeutici, elaborati
da apposite commissioni provinciali ed adottati dalle Aziende
sanitarie interessate, contenenti gli elenchi dei principi attivi
selezionati all'interno del Prontuario regionale medesimo e vincolanti
per la prescrizione e la somministrazione nelle proprie strutture. Al
fine di favorire l'omogeneizzazione delle prescrizioni e di
condividere le scelte operate a livello locale, i Prontuari
terapeutici di cui al presente comma possono altresi' essere formulati
da commissioni operanti nell'ambito delle aree vaste previste dalla
programmazione regionale. Le commissioni provinciali o di area vasta
sono nominate d'intesa dalle Aziende sanitarie interessate, sulla base
dei criteri stabiliti dal provvedimento di cui al comma 3.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, sono individuati la
composizione ed il funzionamento della commissione regionale del
farmaco, le modalita' di adozione, i contenuti ed i criteri di
formulazione dei Prontuari, nonche' le relazioni tra le commissioni
competenti ed i casi nei quali e' consentito l'uso di medicinali non
inclusi nei Prontuari terapeutici provinciali.
Art. 37
Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle
associazioni per le autonomie locali) sono sostituiti dai seguenti:
"1. In via transitoria e fino alla istituzione del Consiglio delle
Autonomie locali, la Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo
alle Associazioni regionali delle Autonomie locali, per favorirne
anche attraverso strumenti comuni, l'unita' d'azione ed il
coordinamento unitario e permanente, nonche' la promozione delle
politiche rivolte agli enti associati ed in particolare l'attivita' di
supporto al lavoro della Conferenza Regione - Autonomie locali
(CRAL).
2. Il contributo e' unitario e viene erogato dalla Giunta regionale
sulla base di una proposta di attivita' e di riparto fra le
Associazioni regionali delle Autonomie locali definito dalle medesime
sentito il comitato di presidenza della CRAL.".
Art. 38
Autorizzazione al riutilizzo di fondi
da parte delle Amministrazioni provinciali
in attuazione della legge regionale n. 41 del 1997
1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale,
di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel
settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle
imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7
dicembre 1994, n. 49), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle
Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse
Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi
provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della
legge medesima negli anni successivi a quello cui si riferisce il
residuo o l'economia. Tale utilizzo e' previamente autorizzato dalla
Giunta regionale.
Art. 39
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia) e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
dell'Assemblea legislativa, puo' concedere alle Province contributi
straordinari, per spese di investimento relative a interventi di nuova
costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da
destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima
infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti
provinciali al di sotto della media regionale.".
2. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000
dopo le parole: "di cui all'articolo 10, comma 3" sono aggiunte le
parole: "e comma 3-bis.".
Art. 40
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Dopo l'articolo 11-bis della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
(Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
e' aggiunto il seguente:
"Art. 11-ter
Fondo di rotazione per l'acquisizione
e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale
1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di edilizia
sociale destinati alle fasce piu' deboli della popolazione, e'
istituito un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire
all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi
ai Comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e
urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.
2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei
mutui agevolati saranno definiti con apposite convenzioni approvate
con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le specifiche modalita' di funzionamento del fondo di rotazione
saranno definite con atti amministrativi della Giunta regionale.
4. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui
all'articolo 11, comma 2, nonche' con i rientri dei mutui di cui al
comma 1.".
Art. 41
Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
1. Alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni ed
integrazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 5 la locuzione "direzione delle attivita'
politico-amministrative della Giunta," e' sostituita da "direzione e
valutazione delle attivita' politico-amministrative della Giunta,";
b) l'articolo 6 e' soppresso;
c) al comma 1 dell'articolo 7 la locuzione "con le modalita' previste"
e' sostituita dalla seguente: "con le modalita' ed entro i limiti
previsti";
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, dopo la locuzione "del
Presidente della Giunta," e' aggiunta la seguente: "del
Sottosegretario alla Presidenza,";
e) dopo il comma 4 dell'articolo 9, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono
finalizzate alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al
comma 4 e alla copertura dell'eventuale maggior costo derivante
dall'assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente
agli organici regionali.";
f) al comma 5 dell'articolo 9 e' aggiunta, in fine, la seguente
locuzione: "; i relativi costi non sono computati nel tetto delle
risorse aggiuntive di cui al comma 2.";
g) dopo il comma 9 dell'articolo 19 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Oltre ai casi disciplinati dal comma 9, il dirigente, assunto
con contratto a tempo indeterminato, puo' essere collocato, a domanda,
in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale e
dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa sono individuati
i settori di intervento dei soggetti e degli organismi di
destinazione, la durata massima del collocamento in aspettativa,
nonche' le modalita' e i limiti di attuazione del presente comma. La
deliberazione di cui al precedente periodo costituisce atto di
indirizzo per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione
Emilia-Romagna.";
h) all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 45, le parole "del
dieci per cento," sono sostituite dalle seguenti: "del quindici per
cento,";
i) il comma 2 dell'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per l'attuazione del
controllo strategico.";
l) il comma 3 dell'articolo 54 e' soppresso;
m) il comma 1 dell'articolo 55 e' soppresso.
Art. 42
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
1. All'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007)
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la locuzione "e' allineata a quella del 31 dicembre
2006" e' sostituita dalla seguente: "e' allineata a quella del 31
dicembre 2007";
b) al comma 2 le parole "dalla data di entrata in vigore della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004))." sono
sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con
modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.".
Art. 43
Modifica alla legge regionale n. 17 del 2004
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 28 luglio
2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) e'
inserito il seguente:
"6-bis. La Regione, per il triennio 2007-2009, concede un ulteriore
contributo straordinario per il funzionamento pari a 130.000,00 Euro
annui.".
Art. 44
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge
regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attivita'
edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo
32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326), e' aggiunta la seguente:
"e-bis) attiva un programma di interventi, rivolto alla
riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente
degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo
edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse
ambientali, paesaggistiche e culturali.".
2. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 23 del 2004 le
parole "lettere a), c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti:
"lettere a), c), d), e) ed e-bis)".
Art. 45
Rimborso spese e trattamento di missione
spettante ai consiglieri regionali componenti
della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
di cui alla legge regionale n. 3 del 2006
1. In deroga alla disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti ai
componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ai sensi
dell'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3
(Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo), ai componenti
consiglieri regionali si applicano le disposizioni del presente
articolo.
2. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli
emiliano-romagnoli nel mondo e del suo comitato esecutivo, ai
componenti consiglieri regionali e' dovuto, per ogni giornata di
seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i
consiglieri regionali. A tali componenti non e' dovuto il gettone di
presenza.
3. I componenti consiglieri regionali che, su incarico del presidente
della Consulta, si recano in Italia, in localita' diverse da quelle di
residenza, oppure si recano all'estero, in rappresentanza della
Consulta, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale,
e' dovuto lo stesso trattamento economico di missione, comprensivo dei
relativi effetti, previsto per i consiglieri regionali.
Art. 46
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse
indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009 - Stato di previsione
dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di
previsione della Spesa.
Art. 47
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore l'1gennaio 2007.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 dicembre 2006	VASCO ERRANI

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