REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia
recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato come 'decreto
legislativo', nonche' dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187
(Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche), istituisce e disciplina un sistema
regionale di controllo in riferimento alle attivita' che comportano
l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la
tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori in relazione ai
rischi connessi a tale impiego.
Art. 2
Oggetto e definizioni
1. La presente legge individua:
a) le procedure per il rilascio del nullaosta all'impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti classificato di Categoria B, in base alle
condizioni fissate dall'articolo 27 del decreto legislativo per le
pratiche comportanti esposizioni a scopo medico;
b) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento
dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implichino un rischio
dovuto a radiazioni ionizzanti;
c) le autorita' competenti, sul territorio regionale, al rilascio dei
provvedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli Organismi tecnici incaricati di supportare le autorita' di cui
alla lettera c);
e) le strutture incaricate di esercitare le funzioni di vigilanza e di
controllo sul corretto uso delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
f) le modalita' di organizzazione di un'anagrafe delle sorgenti di
radiazioni ionizzanti al fine di consentirne un'effettiva conoscenza;
g) le modalita' di organizzazione della rete regionale di controllo
della radioattivita' ambientale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le modalita' per l'espressione del
parere al competente Ministero nell'ambito del procedimento di
rilascio del nullaosta di Categoria A e del nullaosta per le
installazioni di deposito e smaltimento dei rifiuti radioattivi
previsti rispettivamente dall'articolo 28 e dall'articolo 33 del
decreto legislativo.
3. Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le
definizioni di cui al Capo II del decreto legislativo.
4. Per pratica deve intendersi un'attivita' omogenea, in relazione
alle finalita' di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, svolta
in una sede operativa identificata per via e numero civico. Nel caso
di aziende in cui le pratiche comportanti l'impiego di radiazioni
ionizzanti siano svolte in edifici separati, identificati pero' dallo
stesso indirizzo, dette pratiche si considerano ognuna soggetta a
specifico nullaosta preventivo.
Art. 3
Autorita' competente
1. Il nullaosta preventivo di Categoria B di cui all'articolo 29 del
decreto legislativo per le attivita' comportanti esposizioni a scopo
medico e' rilasciato dal Comune nel cui territorio e' ubicato
l'insediamento, in relazione all'idoneita' della ubicazione dei
locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalita' di esercizio,
delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle
conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il
nullaosta e' richiesto al Comune nel cui territorio e' ubicata la sede
operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti
quando non vengono utilizzate in campo.
2. L'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti
nell'ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni
ionizzanti, non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui al
decreto legislativo e' rilasciata dal Comune nel cui territorio e'
ubicato l'insediamento.
3. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente
legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui all'articolo 5,
nonche' delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'articolo 6.
Di tali Organismi e strutture possono altresi' avvalersi le
amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro
spettanti ai sensi del decreto legislativo.
Art. 4
Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo
 e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti
1. Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei
rifiuti devono essere presentate al Comune territorialmente
competente. Il Comune trasmette la domanda all'Organismo tecnico che
deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.
Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia
il provvedimento finale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, definisce le informazioni che devono essere
contenute nelle richieste di nullaosta preventivo e di autorizzazione
all'allontanamento dei rifiuti.
3. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che
comportino modifiche all'oggetto del provvedimento, e comunque alle
prescrizioni tecniche in esso contenute, l'interessato e' tenuto a
richiedere un nuovo nullaosta preventivo o una nuova autorizzazione
all'allontanamento dei rifiuti.
4. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta e'
rilasciato dall'autorita' competente, di cui all'articolo 3 della
presente legge, contestualmente all'autorizzazione di cui alla legge
regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione del DPR 14 gennaio 1997), acquisito il preventivo parere
dell'Organismo tecnico di cui al seguente articolo 5.
Art. 5
Organismi tecnici
1. Le Aziende Unita' sanitarie locali, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono presso i
Dipartimenti di Sanita' pubblica appositi Organismi tecnici che
operano a supporto delle autorita' competenti al rilascio del
nullaosta preventivo e delle autorizzazioni all'allontanamento dei
rifiuti.
2. Gli Organismi provvedono, ai sensi dell'articolo 4, all'espressione
dei pareri tecnici necessari all'adozione dei provvedimenti finali.
Tali pareri hanno, in particolare, ad oggetto:
a) la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l'esercizio
delle pratiche;
b) la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione
e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche rispetto alle
conseguenze di eventuali incidenti;
c) le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la
tutela della popolazione e dell'ambiente.
3. Lo svolgimento dell'istruttoria preordinata al rilascio dei pareri
da parte degli Organismi tecnici di cui al presente articolo e'
effettuata dal Dipartimento di Sanita' pubblica dell'Azienda Unita'
sanitaria locale territorialmente competente che si avvale
dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
(Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente ARPA dell'Emilia-Romagna).
4. Il Direttore generale della Azienda Unita' sanitaria locale nomina
i componenti dell'Organismo tecnico, che e' presieduto dal Direttore
del Dipartimento di Sanita' pubblica o da suo delegato.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, definisce la composizione, l'organizzazione e le
modalita' di funzionamento degli Organismi tecnici di supporto,
prevedendo che in tali Organismi venga garantita la presenza delle
competenze professionali fondamentali in riferimento alle valutazioni
da effettuare e comunque di rappresentanti di ARPA e dei Comandi
provinciali dei Vigili del Fuoco. Nel medesimo atto sono determinate
le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai
sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 2000, per il
rilascio del parere tecnico di cui al comma 2.
Art. 6
Strutture addette alle attivita' di vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' esercitata
dai Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende Unita' sanitarie
locali territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla
tutela della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza
del Servizio Sanitario Nazionale e dall'ARPA per la salvaguardia e la
tutela dell'ambiente da inquinamenti radioattivi.
Art. 7
Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. Al fine di consentire una effettiva conoscenza delle strutture che
esercitano pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni
ionizzanti nonche' dell'ubicazione e consistenza delle sorgenti
detenute ed utilizzate in tali strutture, nell'ambito dell'anagrafe
regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 1998,
viene istituita una specifica sezione in cui sono raccolte le
informazioni necessarie alle autorita' competenti, agli Organismi
tecnici e alle strutture addette alle attivita' di vigilanza per
programmare e attuare gli interventi di competenza.
2. Per le medesime finalita', e' istituita una anagrafe regionale
delle strutture che esercitano pratiche utilizzando sorgenti di
radiazioni ionizzanti nel settore industriale e della ricerca.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, indica il contenuto delle
informazioni da inserire nelle anagrafi, le modalita' di gestione, di
accesso, di comunicazione e diffusione dei dati in esse raccolti e i
soggetti a cui e' affidata la gestione a livello regionale e
territoriale di tali banche dati.
Art. 8
Controllo della radioattivita' ambientale
1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di controllo
della radioattivita' ambientale programmando e organizzando una rete
regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare
eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle piu'
comuni matrici alimentari ed ambientali.
2. La gestione della rete regionale e' affidata, per le attivita' di
rilevamento e di misura, ad ARPA Emilia-Romagna.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalita' di
organizzazione e funzionamento della rete regionale di controllo della
radioattivita' ambientale, nonche' di diffusione dei dati rilevati.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. Sino alla costituzione degli Organismi tecnici, di cui all'articolo
5, le autorita' competenti al rilascio dei nullaosta preventivi di
Categoria B, si avvalgono delle Commissioni provinciali Radiazioni
Ionizzanti operanti presso le Sezioni provinciali di ARPA ai sensi
dell'articolo 24 della legge regionale n. 44 del 1995. Tali
Commissioni cessano dalle loro funzioni al momento della costituzione
degli Organismi tecnici.
2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge
e dai provvedimenti da essa derivanti, si applicano il decreto
legislativo n. 230 del 1995 ed il decreto legislativo n. 187 del
2000.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 febbraio 2006	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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