REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2006, n. 1065

Modifiche e integrazioni al nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche della branca di radioterapia. Approvazione di "Linee guida generali per l'applicazione del nomenclatore tariffario regionale della branca di radioterapia"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 410 del 25 marzo 1997: "Prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe";
- la propria deliberazione n. 593 dell'1 marzo 2000: "Aggiornamento
del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale";
- la propria deliberazione n. 2354 del 5 novembre 2001: "Adeguamento
all'introduzione all'Euro dei tariffari per "prestazioni
ambulatoriali"  e per "prestazioni rese dal Dipartimento di sanita'
pubblica e dall'Arpa";
- la propria deliberazione n. 262 del 24 febbraio 2003: "Modifica del
nomenclatore tariffario delle prestazioni";
considerato che l'aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale e la sua integrazione e' stata
effettuata facendo ricorso  al criterio dell'assimilazione per talune
voci e, per altre, all'introduzione di nuove voci, sia pur
limitatamente a nuove tecniche introdotte;
preso atto:
- della delibera di Consiglio regionale n. 726 dell'1 ottobre 1997
"Programma regionale di investimenti straordinari in sanita' - secondo
e terzo triennio ex art. 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67", e successive
modifiche, con la quale si prevedono specifici impegni di spesa per
l'acquisto di apparecchiature necessarie al completamento dei Servizi
di Radioterapia della regione;
- che la radioterapia, grazie allo sviluppo tecnologico delle
apparecchiature, all'introduzione dell'imaging e allo sviluppo
dell'informatica per l'ottimizzazione dei trattamenti, sta ridefinendo
il proprio ruolo in ambito oncologico rendendo possibile
l'introduzione di modalita' di trattamento che consentono di ridurre
significativamente la durata complessiva dei trattamenti medesimi,
senza aumentare l'incidenza di complicanze, con importanti ricadute
sulla qualita' delle cure, sull'efficienza operativa dei servizi e
soprattutto sulla qualita' della vita dei pazienti;
- che l'evoluzione tecnologica e scientifica comporta innovazioni
continue in ambito diagnostico e terapeutico mettendo sistematicamente
a disposizione nuove tipologie di prestazioni;
- che a distanza di dieci anni dall'emanazione del richiamato decreto
nazionale con riferimento al quale e' stato costruito il nomenclatore
delle prestazioni erogabili nella regione e' sempre piu' frequente la
necessita' di introdurre nuove voci, non essendo spesso sufficiente
ne' adeguato l'ulteriore ricorso al criterio dell'assimilazione;
- che gia' dal 2004 il Servizio Presidi ospedalieri della Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali si e' avvalso dei professionisti
e tecnici di tutte le UU.OO. di Radioterapia e Fisica medica presenti
in regione, al fine di analizzare la situazione attuale e le
prospettive di sviluppo della radioterapia in regione;
- che in questo ambito e' stata anche rilevata l'opportunita' di
aggiornare il nomenclatore tariffario regionale, sia introducendo
nuove voci, sia specificando quelle esistenti per renderle adeguate a
meglio descriverne il contenuto prestazionale alla luce delle
innovazioni tecnologiche introdotte, effettuando anche una valutazione
dei costi per rideterminare le tariffe;
- che e' stato pertanto predisposto un elenco aggiornato di
prestazioni, adeguato a descrivere le prestazioni di radioterapia e
fisica sanitaria correntemente erogate, in quanto finora non  trovano
riscontro nel nomenclatore le prestazioni eseguite con le tecniche
conformazionali e speciali ed i relativi costi;
ritenuto necessario recepire la proposta nei termini sopra indicati
integrando percio' il nomenclatore tariffario regionale con le nuove
prestazioni e le nuove denominazioni che si determinano
dall'aggiornamento delle tecniche terapeutiche;
considerato che:
- la proposta definita e' stata dettagliatamente vagliata nelle sue
ricadute economiche dai professionisti delle radioterapie e fisica
medica e dai referenti dei controlli di gestione dell' AUSL di
Bologna, dell'AOSP di Bologna, dell'AOSP di Reggio Emilia e
dell'Ospedale privato accreditato "Villa Maria Cecilia" (unica
radioterapia privata presente nel territorio regionale) e dai tecnici
regionali;
- la metodologia seguita e' stata quella di parametrare le nuove
prestazioni, come impegno di risorse, ad una prestazione base
concordemente individuata, che per la radioterapia e' la 92.24.2
"Teleterapia con acceleratore a campi multipli o di movimento (per
seduta o focolaio)" mentre per la fisica medica e' la 92.29.4 "Studio
fisico dosimetrico (calcolo della dose in punti)", definendo pertanto
un peso per ogni prestazione da cui derivare successivamente la
definizione tariffaria;
- le risultanze dell'analisi economica sono agli atti del Servizio
Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo
dei Servizi Sanitari e del Servizio Presidi ospedalieri della
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali;
- sono state acquisite le valutazioni da parte di Aziende sanitarie
della Regione;
considerato inoltre che si rende necessario procedere
all'aggiornamento di altre branche del nomenclatore facendo ricorso al
criterio dell'assimilazione;
visti:
- il DM 15 aprile 1994 "Determinazione dei criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera" che all'art. 3, comma 6,
prevede che "le Regioni e le Province autonome, con periodicita'
almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe tenendo
conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi
delle prestazioni rilevate";
- l'art. 35, comma 3, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
- il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di
assistenza";
ritenuto di fare proprie le argomentazioni in premessa, si procede
pertanto:
1) all'introduzione nel nomenclatore tariffario delle seguenti nuove
prestazioni di assistenza specialistica per la branca di radioterapia,
elencate nell'allegato n. 2 con i relativi codici e tariffe e
contrassegnate con la lettera "I":
1.1) individuazione del volume bersaglio con PET-TC;
1.2) definizione target ed organi critici per radioterapia con
tecniche 2 D;
1.3) definizione target ed organi critici per radioterapia con
tecniche 3 D;
1.4) teleterapia con acceleratore lineare con campi multipli o di
movimento per tecniche 3D;
1.5) teleterapia con acceleratore lineare con campi multipli o di
movimento per tecniche con modulazione di intensita';
1.6) radioterapia stereotassica sedute successive;
1.7) studio fisico dosimetrico 3D con elaboratore su scansioni TC di
elevata complessita';
1.8) studio fisico dosimetrico con elaboratore su scansioni TC in
modalita' "Inverse planning";
1.9) determinazione di parametri funzionali, radiobiologici e
quantitativi mediante elaborazione di immagini digitali;
1.10) Controllo del set-up iniziale per I seduta, controllo portale
e/o della ripetibilita' del set up del paziente;
 e che al fine di rendere omogeneo l'utilizzo del nomenclatore sono
state predisposte le "Linee guida generali per l'applicazione del
nomenclatore tariffario regionale della branca di radioterapia" (All.
1);
2) all'assimilazione di 83 nuove prestazioni quali risultano
analiticamente riportate con i relativi codici e tariffe,
contrassegnate con le lettere "as" e "as1", nell'allegato 2, delle
quali 10 sono nuove assimilazioni ad altre gia' esistenti (di cui 4
specifiche della branca di radioterapia) mentre le restanti sono state
gia' notificate alle aziende sanitarie con note della Direzione
generale e del servizio competente con note:
- prot. n. 23669 del 17/6/2003;
- prot. n. 11794 del 26/3/2004;
- prot. n. 394 del 10/1/2005;
- prot. n. 10691 del 15/3/2006;
3) all'ampliamento della condizione di erogabilita' della prestazione
codice 142901 "Riparazione di lacerazione della retina mediante
trattamento fotodinamico con verteporfina (Visudyne )" ai pazienti con
degenerazione maculare miopica;
valutato che le modificazioni apportate alle prestazioni della branca
di radioterapia non incidono sul sistema di partecipazione alla spesa
da parte dei cittadini in quanto rivolte a pazienti esenti per
patologia e che le prestazioni "assimilate" non comportano ugualmente
variazioni in quanto subiscono il regime delle prestazioni prese a
riferimento;
ritenuto opportuno stabilire che i contenuti del presente
provvedimento abbiano effetto con decorrenza dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della propria delibera
n. 447 del 24 marzo 2003:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Sanita' e Politiche sociali, dottor Leonida Grisendi;
- sentita la Commissione assembleare Politiche per la salute e
Politiche sociali che ha espresso parere favorevole nella seduta del
19 luglio 2006;
su proposta dell'Assessore Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di apportare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, le
modifiche e le integrazioni al nomenclatore tariffario delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo le
denominazioni, i codici e le tariffe analiticamente riportati nelle
tabelle di cui all'allegato n. 2 che formano parte sostanziale ed
integrante del presente provvedimento;
2) di approvare le "Linee guida generali per l'applicazione del
nomenclatore tariffario regionale della branca di radioterapia" di cui
all'Allegato n. 1, da considerarsi parte integrante del nomenclatore
medesimo e del presente provvedimento;
3) di demandare ai Servizi di Assistenza distrettuale, Medicina
generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari e Presidi
ospedalieri la verifica della corretta applicazione delle modifiche
introdotte nel nomenclatore tariffario per la branca di radioterapia,
attraverso l'analisi comparata dei dati di costo e di attivita' delle
UU.OO. di Radioterapia e di Fisica medica, ad un anno dal suo
utilizzo, al fine di verificarne la congruita' e proporre eventuali
aggiustamenti;
4) di stabilire che le modificazioni introdotte decorrano dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione;
5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
ALLEGATO 1
Linee guida generali per l'applicazione del nomenclatore tariffario
regionale della branca di radioterapia
1) Per intero trattamento si intende un tempo terapeutico in cui non
avvengono variazioni fisico-geometriche dei fasci.
2) Per studio fisico dosimetrico si intende l'insieme delle operazioni
che il fisico deve eseguire al fine di ottimizzare la distribuzione
della dose sulla base delle indicazioni fornite dal radioterapista
relativamente ai seguenti parametri:
delimitazione del volume bersaglio e degli organi critici, dose da
erogare, frazionamento, rapporto fra dose bersaglio e dose agli organi
critici.
3) Lo studio fisico dosimetrico puo' comprendere uno o piu' volumi
bersaglio da trattare contestualmente o in successione, con fotoni e/o
elettroni, con la stessa unita' di trattamento (es. LINAC, Brachi, o
altro). Nel caso in cui le indicazioni di cui al punto 2) siano
fornite preliminarmente al trattamento deve essere applicata un'unica
tariffazione. Nel caso in cui i trattamenti, contestuali o in
successione, prevedano diverse unita' di trattamento, si applica una
tariffazione per ogni studio eseguito per ciascuna unita' di
trattamento.
4) Variazioni in corso di trattamento relative ad uno piu' parametri
di cui al punto 2) possono richiedere un nuovo studio fisico
dosimetrico. Nel caso in cui cio' comporti un semplice ricalcolo delle
unita' monitor non deve essere applicata alcuna tariffazione. Nel caso
in cui cio' comporti un nuovo processo di ottimizzazione si applica la
relativa tariffazione.
5) Per controllo fisico dell'accuratezza dosimetrica e per dosimetria
in vivo si intende l'insieme delle misure effettuate al fine di
garantire la ripetibilita' del trattamento o la corrispondenza tra
dose erogata e dose prescritta. Le misure possono riguardare uno o
piu' punti nell'ambito della stessa prestazione. Anche nel caso di
piu' punti, la tariffazione e' considerata unica. Nel caso si renda
necessario un controllo successivo in corso di trattamento, la
tariffazione viene applicata per ciascun controllo sempre in tariffa
singola anche per piu' punti di misura.
6) Per fascio, in tecniche cinetiche, si intende ogni singolo arco
(sequenza circolare senza soluzione di continuita').
7) Nel caso di irradiazione di linfonodi adiacenti alla sede tumorale
primitiva il volume bersaglio va inteso come unico anche se irradiato
con fasci diversi.
ALLEGATO n. 2
Tabelle allegate alla deliberazione "Aggiornamento delle prestazioni
del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale inserite nella branca di radioterapia"
Tabella 1 - Nuovi inserimenti branca  di radioterapia
Tabella 2 - Adeguamento tariffe prestazioni branca di radioterapia
Tabella 3 - Assimilazioni prestazioni della branca  di radioterapia
Tabella 4 - Altre assimilazioni
Legenda dei contrassegni in "Nota"
Contrassegni come da DM 22/7/1996
* indica le prestazioni la cui erogabilita' a carico del Fondo
sanitario e' condizionata da linee guida riportate nell'Allegato 2 del
decreto;
H indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso le
istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti;
R indica le prestazioni erogabili solo in ambulatori dotati di
particolari requisiti.
Integrazioni regionali
I indica le prestazioni erogabili, ad integrazione di quelle
individuate con il DM 22/7/1996;
Rr indica le ulteriori prestazioni erogabili solo in ambulatori dotati
di particolari requisiti;
m1 evidenzia le altre tipologie di prestazioni specialistiche, con
tariffa rideterminata
as evidenzia le assimilazioni a prestazioni gia' contemplate con il DM
22/7/1996 o specifiche tecniche relative ad alcune prestazioni;
as 1 evidenzia le assimilazioni a prestazioni ga' contemplate con il
DM 22/7/1996 per prestazioni per le quali e' previsto l'utilizzo di
ulteriori procedure che debbono essere codificate in aggiunta;
** indica le prestazioni la cui erogabilita' a carico del Fondo
sanitario e' condizionata da linee guida definite a livello
regionale.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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