REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art.	1 -  Manutenzione e sviluppo del sistema informativo regionale
Art.	2 -  Sviluppo del sistema informativo regionale
Art.	3 -  Contributo annuale al "Nuovo Circondario Imolese"
Art.	4 -  Cartografia regionale
Art.	5 -  Interventi nel settore dell'artigianato
Art.	6 -  Valorizzazione delle attivita' ittiche
Art.	7 -  Porti regionali e comunali
Art.	8 -  Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna
(ARNI)
Art.	9 -  Investimenti nel settore dei trasporti
Art.	10 -  Rete viaria di interesse regionale
Art.	11 -  Protezione civile. Interventi di emergenza
Art.	12 -  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art.	13 -  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art.	14 -  Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
Art.	15 -  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art.	16 -  Contributi finalizzati alla messa in liquidazione della
Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)
Art.	17 -  Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione
Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
Art.	18 -  Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art.	19 -  Politiche regionali a favore dei giovani
Art.	20 -  Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
Art.	21 -  Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del
1998
Art.	22 -  Modifiche ed integrazioni al Capo VI del Titolo VI della
legge regionale n. 3 del 1999
Art.	23 -  Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 3 del
2006
Art.	24 -  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del
1998
Art.	25 -  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del
2006
Art.	26 -  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 43 del
2001
Art.	27 -  Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del
2005
Art.	28 -  Modifica all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del
2005
Art.	29 -  Sviluppo del sistema aeroportuale regionale.
Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle societa' di
gestione aeroportuale
Art.	30 -  Completamento di programmi speciali d'area
Art.	31 -  Norma in materia di assegni vitalizi di adeguamento alla
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)
Art.	32 -  Copertura finanziaria
Art.	33 -  Entrata in vigore
Art. 1
Manutenzione e sviluppo
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti il sistema informativo regionale (SIR)
volte allo sviluppo regionale della societa' dell'informazione secondo
le finalita' indicate nell'articolo 13 della legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) e
nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale:
manutenzione e sviluppo, e' disposta un'ulteriore autorizzazione di
spesa pari ad Euro 1.800.000,00, per l'esercizio 2006, a valere sul
Capitolo 03905.
Art. 2
Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alle leggi regionali 19 aprile
1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo
del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile
1975, n. 24)"
Esercizio 2006: Euro 250.000,00;
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)"
Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00;
c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2006: Euro 16.000.000,00.
Art. 3
Contributo annuale al
"Nuovo Circondario Imolese"
1. Per contribuire alle spese di mantenimento, funzionamento e
sviluppo dell'ente "Nuovo Circondario Imolese", istituito ai sensi
dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita'), e' autorizzata la concessione di un contributo
annuale.
2. La determinazione del contributo e' effettuata annualmente dalla
legge regionale di bilancio ai sensi dell'articolo 37 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n. 4) a cui la Regione fa fronte mediante la
dotazione del Capitolo 03212 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 -
Riordino territoriale.
3. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri e le
modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 1.
Art. 4
Cartografia regionale
1. Per le finalita' di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e
pedologia
Esercizio 2006: Euro 100.000,00;
b) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" - CNI, afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
(Nuova istituzione)
Esercizio 2006: Euro 50.000,00.
Art. 5
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle
imprese artigiane secondo le finalita' indicate nella legge regionale
16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa
artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - e'
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 22258 "Contributi a Enti locali territoriali per
l'allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle
imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonche'
di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis), L.R.
16 maggio 1994, n. 20) - CNI
Esercizio 2006: Euro 8.000.000,00.
Art. 6
Valorizzazione delle attivita' ittiche
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche, ai
sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo
sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche), e' disposta,
per l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
1.000.000,00 a valere sul Capitolo 24400 nell'ambito della U.P.B.
1.3.2.3.8610 - Valorizzazione attivita' ittiche.
Art. 7
Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione e
riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti,
compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9
marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2006: Euro 350.000,00;
b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere,
impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a),
L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2006: Euro 60.000,00;
c) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il
mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4,
lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2006: Euro 200.000,00.
Art. 8
Contributi all'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto
disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale
14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la
navigazione interna - ARNI), e' disposta a favore dell'ARNI, una
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla
U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:
Esercizio 2006: Euro 490.000,00.
Art. 9
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), e' disposta la seguente autorizzazione di spesa
nell'ambito del sotto indicato capitolo afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della
qualita' della mobilita' urbana:
a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00.
Art. 10
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa, a valere sui sotto indicati capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
opere stradali:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di propieta'
comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2006: Euro 3.500.000,00;
b) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)"
Esercizio 2006: + Euro 2.400.000,00.
Art. 11
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), e' disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per
l'esercizio finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente
alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature materiali per pronto
intervento di Euro 2.900.000,00.
Art. 12
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 279 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006)) la Regione Emilia-Romagna e'
autorizzata ad integrare nel corso dell'esercizio 2006, con mezzi
autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle 
proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende
ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS
pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31
dicembre 2004, per un importo massimo di Euro 90.000.000,00, a valere
sul Capitolo 51708 ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo
sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Art. 13
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie
gestiti direttamente dalla Regione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 897.997,72,
costituendo per l'esercizio 2005 economia di spesa; a tale titolo
vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalita' indicate
all'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008). Il
suddetto importo viene reiscritto con riferimento all'esercizio 2006
come segue:
a) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata
direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei
confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli
obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30
dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18110 - Fondo sanitario - Risorse statali
Euro: 98.401,75;
b) Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione
per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende
sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano
sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n.
502). Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa
sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e
regionale - Altre risorse vincolate
Euro: 799.595,97.
2. Lo stanziamento disposto dal comma 1 dell'articolo 23 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e' aumentato di Euro 2.000.000,00 e
viene utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto comma e
con riferimento alle seguenti lettere:
a) per la quota di Euro 1.615.000,00;
b) per la quota di Euro    385.000,00.
Art. 14
Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il
riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi
educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge
regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia), e' disposta la seguente ulteriore
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della
U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi
educativi per l'infanzia:
Esercizio 2006: Euro 2.500.000,00.
Art. 15
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), e' disposta, per
l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
2.500.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono
scopi culturali.
Art. 16
Contributi finalizzati alla messa in liquidazione
della Agenzia di iniziative culturali
dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)
1. Per la copertura degli oneri connessi alle operazioni di
liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna
(AICER Srl) previste dall'articolo 30 della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio
pluriennale 2006-2008) e' disposta, per l'esercizio 2006, un'ulteriore
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 70814 "Contributi
finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative
culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)" afferente alla U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Attivita' culturali. Contributi a Enti e Associazioni
e partecipazioni a societa' e istituzioni per un importo di Euro
220.000,00.
Art. 17
Partecipazione all'aumento del patrimonio
dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 18 aprile
1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)), la Regione e'
autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'ATER
deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.
2. A tal fine e' disposta, per l'esercizio 2006, la seguente
autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 -
Investimenti per lo sviluppo di attivita' culturali:
a) Cap. 70619 "Conferimento di quote "una tantum" per la
partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione
Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992,
n. 20)" - CNI
Euro: 330.000,00.
Art. 18
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme
del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
"Bologna citta' europea della cultura per l'anno 2000", per le
celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle
espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione
Emilia-Romagna) e' disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione
di spesa di Euro 1.280.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito
della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio
artistico e culturale.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali sono ridotte di Euro 1.900.000,00 a valere sul
Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e
restauro del patrimonio artistico e culturale.
Art. 19
Politiche regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture
destinate ad attivita' rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4,
comma 1 della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e
coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) e' stabilito quanto
segue:
a) l'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo
71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e
adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, per
l'esercizio 2006, di cui all'articolo 31 della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio
pluriennale 2006-2008) e' revocata;
b) e' disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di
Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71576 (CNI) appartenente alla
U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per
progetti rivolti ai giovani.
Art. 20
Trasferimento all'esercizio 2006
delle autorizzazioni di spesa
relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
spesa disposti dall'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio
pluriennale 2006-2008), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche
per l'esercizio 2006, a seguito delle chiusure definitive dei conti
per l'esercizio 2005. Le autorizzazioni di spesa relative al 2005
ammontano complessivamente a Euro 346.463.104,77.
	Progr.	Capitolo	U.P.B.	Importo
	1)	2698	1.2.3.3.4420	+	Euro	14.882,48
	2)	2701	1.2.3.3.4420	-	Euro	106.000,00
	3)	2708	1.2.3.3.4420	+	Euro	1.509,96
	4)	3840	1.2.1.3.1510	+	Euro	279.909,89
	5)	3850	1.2.3.3.4440	+	Euro	79.590,13
	6)	3905	1.2.1.3.1500	+	Euro	241.543,02
	7)	3909	1.2.1.3.1510	+	Euro	6.720,00
	8)	3910	1.2.1.3.1510	+	Euro	2.268.154,34
	9)	3925	1.2.1.3.1520	+	Euro	213.938,59
	10)	3937	1.2.1.3.1510	+	Euro	3.664.026,84
	11)	4276	1.2.1.3.1600	-	Euro	29.376,00
	12)	16332	1.3.1.3.6300	-	Euro	216.090,52
	13)	16400	1.3.1.3.6300	+	Euro	734.138,40
	14)	21078	1.3.2.3.8000	-	Euro	2.000.000,00
	15)	23417	1.3.2.3.8350	-	Euro	648.205,23
	16)	23419	1.3.2.3.8350	-	Euro	177.871,89
	17)	23502	1.3.2.3.8220	+	Euro	50.000,00
	18)	25525	1.3.3.3.10010	+	Euro	2.656.338,56
	19)	25528	1.3.3.3.10010	+	Euro	2.224.187,59
	20)	27718	1.3.4.3.11600	-	Euro	516.456,90
	21)	27727	1.3.4.3.11610	-	Euro	2.062,77
	22)	30640	1.4.1.3.12630	+	Euro	1.418.813,95
	23)	30644	1.4.1.3.12630	-	Euro	38.023,54
	24)	30646	1.4.1.3.12630	+	Euro	605.000,00
	25)	30880	1.4.1.3.12620	+	Euro	25.000,00
	26)	30885	1.4.1.3.12620	+	Euro	742.173,36
	27)	31110	1.4.1.3.12650	+	Euro	4.193.036,12
	28)	32020	1.4.1.3.12670	-	Euro	1.183.516,06
	29)	35305	1.4.2.3.14000	-	Euro	154.000,00
	30)	37150	1.4.2.3.14150	+	Euro	198.856,44
	31)	37250	1.4.2.3.14170	+	Euro	50.000,00
	32)	37332	1.4.2.3.14220	-	Euro	216.200,00
	33)	37374	1.4.2.3.14220	-	Euro	32.387,94
	34)	37378	1.4.2.3.14223	+	Euro	25.420,00
	35)	37385	1.4.2.3.14223	+	Euro	2.198.275,06
	36)	38030	1.4.2.3.14300	-	Euro	185.924,48
	37)	39050	1.4.2.3.14500	-	Euro	156.568,53
	38)	39220	1.4.2.3.14500	+	Euro	25.893,26
	39)	39360	1.4.2.3.14555	+	Euro	1.144.890,14
	40)	41250	1.4.3.3.15800	-	Euro	18.699,00
	41)	41360	1.4.3.3.15800	-	Euro	49.479,61
	42)	41570	1.4.3.3.15800	-	Euro	48.688,11
	43)	41995	1.4.3.3.15820	-	Euro	465.776,00
	44)	43027	1.4.3.3.16000	+	Euro	270.500,00
	45)	43221	1.4.3.3.16010	-	Euro	20.496,88
	46)	43270	1.4.3.3.16010	+	Euro	3.268.528,22
	47)	45184	1.4.3.3.16200	-	Euro	4.913.268,28
	48)	46125	1.4.3.3.16600	-	Euro	250.000,00
	49)	47105	1.4.4.3.17400	+	Euro	305.681,35
	50)	47111	1.4.4.3.17400	-	Euro	300.000,00
	51)	47114	1.4.4.3.17400	-	Euro	2.268.935,67
	52)	48050	1.4.4.3.17450	+	Euro	608.658,78
	53)	48245	1.4.4.3.17530	+	Euro	3.634,46
	54)	65707	1.5.1.3.19050	-	Euro	3.223.723,96
	55)	65712	1.5.2.3.21080	-	Euro	219.523,10
	56)	65714	1.5.1.3.19050	-	Euro	391.474,33
	57)	65717	1.5.1.3.19050	-	Euro	1.459.740,22
	58)	65770	1.5.1.3.19070	-	Euro	10.225.851,17
	59)	68321	1.5.2.3.21060	+	Euro	124.935,05
	60)	70545	1.6.5.3.27500	+	Euro	50.262,37
	61)	70718	1.6.5.3.27520	-	Euro	5.262.019,62
	62)	70720	1.6.5.3.27500	+	Euro	400.000,00
	63)	71572	1.6.5.3.27540	+	Euro	2.769.550,00
	64)	73060	1.6.2.3.23500	+	Euro	129.172,85
	65)	73140	1.6.3.3.24510	-	Euro	600.000,00
	66)	78569	1.4.2.3.14380	-	Euro	451.202,69
	67)	78705	1.6.6.3.28500	-	Euro	209.506,71
Art. 21
Modifica all'articolo 8
della legge regionale n. 19 del 1998
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio
1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) e' inserito
il seguente:
"1 bis. Ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i
finanziamenti regionali possono essere assegnati anche a titolo di
contributo, fino ad un massimo dell'80% della spesa relativa agli
interventi comunali di riqualificazione degli spazi pubblici,
rientranti fra quelli elencati nel comma 4 lettera d) del presente
articolo, sulla base di un progetto preliminare delle opere redatto e
approvato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).".
Art. 22
Modifiche ed integrazioni
al Capo VI del Titolo VI
della legge regionale n. 3 del 1999
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 162 della legge regionale
21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e'
sostituita dalla seguente:
"c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche
attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi
tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione e sicurezza delle strade, nonche' in materia di catasto delle
strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico.
Nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento la Regione
provvede altresì all'individuazione, di concerto con gli enti
territorialmente interessati, delle opere stradali compensative o
connesse ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse
regionale, nonche' al trasferimento delle risorse di cui all'articolo
167, commi 5 bis e 5 ter;".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 164 bis della legge
regionale n. 3 del 1999 e' sostituita dalla seguente:
"a) i criteri di riparto dei finanziamenti da destinare agli
interventi di cui all'articolo 167, comma 2, lettera a);".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3
del 1999 e' aggiunto il seguente:
"3 bis. La Giunta regionale approva il riparto delle risorse destinate
alla manutenzione straordinaria a favore delle Province, per
interventi sulla rete delle strade di interesse regionale, sulla base
delle esigenze indicate dalle Province stesse.".
4. Il comma 3 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
"3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera a) sono
assegnate ed erogate alle Province secondo le modalita' e le procedure
definite dalla Giunta regionale.".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del
1999, sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. La Regione e' altresì autorizzata ad introitare le somme
trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di
apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione
delle opere stradali compensative o connesse agli interventi ricadenti
sulla rete viaria di interesse regionale.
5 ter. Le risorse di cui al comma 5 bis sono trasferite agli Enti sul
cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla
base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma
5 bis, che ne definiscano modalita', tempi e procedure.".
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 167 bis della legge regionale n. 3
del 1999, e' aggiunto il seguente:
"4 bis. La Regione e' altresì autorizzata ad assegnare alle Province
fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilita' provinciale
inserita nei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19
agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area).".
Art. 23
Modifica all'articolo 11
della legge regionale n. 3 del 2006
1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24
aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e
funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) e'
sostituita dalla seguente:
"j) due rappresentanti designati congiuntamente, previa intesa, dalle
Universita' degli Studi aventi sede legale nella regione;".
Art. 24
Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale n. 30 del 1998
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della legge
regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale) e' aggiunta la seguente lettera:
"b bis) contributi a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali;".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 30 del
1998 e' aggiunto il seguente:
"3 bis. La Regione provvede a trasferire le somme di cui al comma 2,
lettera b bis) alle Aziende che esercitano trasporto ferroviario
ovvero alle Agenzie locali per la mobilita' e il trasporto pubblico
locale competenti per territorio, a seconda della prevalenza di
servizi svolti.".
3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 45 della legge regionale n. 30
del 1998, e' aggiunto il seguente:
"4 ter. Per il trasporto autofilotranviario della sola area
metropolitana bolognese, le scadenze degli affidamenti in atto
previste dal comma 4, indipendentemente dalla avvenuta pubblicazione
di un bando, sono prorogate alle date indicate dalla normativa
nazionale, purche' si siano verificate le condizioni dalla medesima
previste. Ai fini di cui all'articolo 18, comma 3 ter, lettera b) del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59) si richiede che il nuovo soggetto
societario risultante dalla fusione ovvero la societa' consortile che
sia stata costituita operino con riferimento a servizi il cui volume,
in termini di vetture-chilometro, sia superiore di almeno un decimo
rispetto al volume dei servizi gia' esercitati da quello dei soggetti
interessati che sia affidatario del maggior volume di servizi, in
termini di vetture-chilometro, all'interno del bacino di traffico o
dei bacini di traffico interessati. Laddove quest'ultimo soggetto sia
altresì il soggetto affidatario del maggiore volume di servizi, in
termini di vetture-chilometro, all'interno del bacino di traffico o
dei bacini di traffico interessati, la proroga puo' essere
riconosciuta altresì, ove gli Enti locali competenti o la loro agenzia
per la mobilita' locale lo ritengano opportuno per ragioni inerenti la
progettazione e organizzazione integrata dei servizi di trasporto
pubblico locale, sulla base del principio di parita' di trattamento, a
favore degli altri soggetti affidatari di servizi di trasporto
autofilotranviario all'interno del medesimo bacino o dei medesimi
bacini di traffico.".
4. L'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) e'
abrogato.
Art. 25
Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale n. 5 del 2006
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1
giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9
dicembre 1993, n. 42 "Ordinamento della professione di maestro di sci"
e disposizioni in materia ambientale) e' aggiunto il periodo
seguente:
"Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti
contaminati gia' avviati alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della
legislazione vigente alla data del loro avvio.".
Art. 26
Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. 43 del 2001
1. All'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43
(Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna) dopo il comma 1  e' inserito il
seguente:
"1 bis. La copertura dei posti vacanti di cui alla lettera a) del
comma 1 puo' avvenire anche mediante la modalita' prevista dalla
lettera b) dell'articolo 14 della presente legge.".
2. All'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001 dopo il comma
4 e' inserito il seguente:
"4 bis. A partire dall'1 gennaio 2004, in caso di passaggio, alla
categoria superiore per effetto di pubblico concorso indetto dalla
Regione da parte di personale gia' dipendente della stessa con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' attribuito, al medesimo,
un assegno personale riassorbibile per progressioni economiche, pari
all'eventuale differenza fra il trattamento economico fisso e
continuativo in godimento e il trattamento tabellare iniziale previsto
per la nuova categoria o profilo.".
Art. 27
Modifica all'articolo 3
della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2005,
n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove
norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 -
legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993,
n. 26)) dopo le parole: "aventi sede ed operanti nel territorio
regionale" sono aggiunte le seguenti: "da almeno sei mesi".
Art. 28
Modifica all'articolo 24
della legge regionale n. 14 del 2005
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005,
n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007.
Primo provvedimento generale di variazione) le parole: "sia superiore
a Euro 2.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "sia superiore a Euro
500,00" e le parole: "e ognuna di importo minimo pari a Euro 500,00"
sono sostituite dalle seguenti: "e ognuna di importo minimo pari a
Euro 125,00".
Art. 29
Sviluppo del sistema aeroportuale regionale.
Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna
alle societa' di gestione aeroportuale
1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale
e migliorare l'accessibilita' del proprio territorio e' autorizzata a
partecipare, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto della
Regione Emilia-Romagna, a tutte le societa' che gestiscono aeroporti
commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a
SAB "Aeroporto G. Marconi di Bologna", di cui la Regione
Emilia-Romagna e' gia' azionista, anche alle seguenti ulteriori
societa':
a) alla Societa' per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con
sede in Rimini, costituita come societa' a responsabilita' limitata
con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre
1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. societa' 3737; trasformata in
societa' per azioni in data 7 giugno 1999;
b) alla Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in
Forlì, costituita con atto del notaio Raffaele Gafa' di Forlì in data
28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forlì, n.
societa' 3519;
c) alla Societa' per azioni SO.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi"
con sede in Parma, gia' denominata "Aeroporto di Parma - Consorzio per
la Gestione - S.p.a.", costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari
di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio,
registrato a Parma; trasformata in societa' per azioni in data 27
novembre 1986.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna e'
autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti societa' e
nell'ambito degli importi sottoindicati:
a) Societa' per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con sede
in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;
b) Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì
per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;
c) Societa' per azioni So.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi" con
sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.
3. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le
partecipazioni di cui al comma 2.
4. I diritti conseguenti alla qualita' di socio della Regione
Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un
suo delegato allo scopo.
5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli
statuti delle societa', che potranno intervenire successivamente alla
partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati
alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
6. L'autorizzazione alla partecipazione alle societa' indicate al
comma 2 e' subordinata alla condizione che sia prevista, anche in
appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della
Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime societa'.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle
azioni delle societa' di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali:
a) Cap. 45712
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
b) Cap. 45714
Esercizio 2006: Euro   775.500,00;
c) Cap. 45716
Esercizio 2006: Euro   224.500,00.
Art. 30
Completamento di programmi speciali d'area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di
incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei
programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in
materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle
leggi regionali 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo), 11 gennaio 1993, n. 3
(Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna.
Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della
legge regionale 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40
(Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica
regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
(Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna.
Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della
legge regionale 6 luglio 1984, n. 38)) per i quali non sia stato
possibile il rispetto dei termini assegnati dagli atti di concessione
ovvero assegnati ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007) per l'ultimazione e la relativa rendicontazione
dei lavori, ovvero, ove gia' terminati, per la sola rendicontazione,
sono stabiliti i termini indicati nei commi 2 e 3 per la conclusione
dei relativi procedimenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il
termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 1 non
ancora conclusi all'entrata in vigore della presente legge, deve
avvenire entro diciotto mesi dal termine stabilito dal comma 2 per la
conclusione dei lavori, ovvero entro il termine di diciotto mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in
caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e
3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si
dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti
completati e funzionanti.
Art. 31
Norma in materia
di assegni vitalizi di adeguamento
alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)
1. Alla data dell'1 gennaio 2006, l'importo degli assegni vitalizi di
cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in
materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di
consigliere regionale), indipendentemente dalla loro decorrenza, e'
determinato in percentuale sulla base dell'indennita' di carica
mensile lorda spettante ai consiglieri regionali al 31 dicembre 2005.
2. La misura di tale importo aumentera' in corrispondenza alle
variazioni in aumento dell'indennita' mensile lorda dei consiglieri
all'1 gennaio 2006, a decorrere dalla compensazione della diminuzione
del 7,5%.
Art. 32
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse
indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 - stato di previsione
dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di
previsione della spesa.
Art. 33
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 795 del 12 giugno 2006; oggetto assembleare n. 1436 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione  n. 92 in data 13 giugno 2006;
assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari
generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle
Commissioni assembleari II "Politiche economiche", III "Territorio
Ambiente Mobilita'", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali"
e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4 del 18
luglio 2006,  con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi,
nominato dalla Commissione in data 20 giugno 2006 e con relazione
scritta del consigliere di minoranza Antonio Nervegna nominato dalla
Commissione in data 20 giugno 2006;
approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 25
luglio 2006, atto n. 23/2006.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
che concerne Sviluppo regionale della societa' dell'informazione e' il
seguente:
"Art. 13 - Il sistema informativo regionale (SIR)
1. Il SIR e' costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi
e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di
governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della
Regione, ed al loro coordinamento con le attivita' degli enti pubblici
operanti nel territorio regionale . Il trattamento dei dati compresi
nel SIR (Sistema informativo regionale) e' effettuato nel rispetto del
decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Il SIR e' articolato nei diversi settori di intervento e per i
differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata
rappresentazione della realta' regionale, ivi inclusa la rilevazione
grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema e'
strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e
dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneita',
interoperabilita' ed integrazione.
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale
e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei
Comuni, delle Comunita' montane e di altri enti pubblici, incluse le
aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in
particolare, le modalita' per l'alimentazione e l'aggiornamento dei
flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle
spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attivita' destinate allo
sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno
del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei
dati a scala regionale del SIR.".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 che
concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'universita' e' il seguente:
"Art. 23 - Nuovo Circondario imolese
1. I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola,
Medicina e Mordano, gia' facenti parte del Circondario di Imola
istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di
Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge e ai sensi del presente titolo, una forma speciale di
cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali
ed al decentramento di funzioni provinciali, di seguito denominato
nuovo Circondario imolese.
2. Il nuovo Circondario e' ente pubblico con personalita' giuridica,
dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa
in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e
di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni,
dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti
locali, ivi comprese quelle di cui al Titolo V della Parte I del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
sull'ordinamento degli Enti locali).
3. L'istituzione del nuovo Circondario e' subordinata allo
scioglimento del Circondario gia' istituito ai sensi dell'articolo 6
dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del
Circondario imolese costituitosi nel frattempo.
4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano
le disposizioni dell'articolo 11.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione  delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1)  Il  testo dell'art. 13, comma 1, lettera b) della legge regionale
14 gennaio 1989 n. 1 che concerne Istituzione dell'Azienda  regionale
per la navigazione interna - ARNI e'  il seguente:
"Art. 13 - Entrate e patrimonio
(omissis)
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche
attivita';
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1)  Il testo dell'art. 1, comma 279 della Legge 23 dicembre 2005, n.
266 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006 e' il seguente:
279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2002, 2003 e 2004. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.
L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato e' subordinata
all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura
del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.".
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 20  che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'art 40 della legge regionale  15 novembre 2001,
n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 e'
il seguente:
"Art. 23 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
(omissis)
a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per
la salute, in particolare nel campo dell'attivita' di informazione e
comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento
dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e
sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di
formazione e valorizzazione delle risorse umane;
(omissis)".
comma 2
2) Il testo dell'art. 23, comma 1,  della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 20  che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'art 40 della legge regionale  15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 e'
il seguente:
"Art. 23 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio
2006 e' determinato in Euro 20.000.000,00, a valere sul Capitolo 51721
afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi
del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, e
viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:
a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per
la salute, in particolare nel campo dell'attivita' di informazione e
comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento
dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e
sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di
formazione e valorizzazione delle risorse umane
Euro: 13.500.000,00;
b) spese per attivita' di supporto al Servizio sanitario regionale
Euro: 2.800.000,00;
c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale
Euro: 3.700.000,00.".
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 30 ,  della legge regionale 22 dicembre 2005, n.
20 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art
40 della legge regionale  15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 e' il seguente:
"Art. 30 - Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in
liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna
(AICER Srl)
1. La Regione, in qualita' di socio partecipante, si attiva per il
proprio recesso, ovvero per lo scioglimento e la messa in
liquidazione, qualora deliberati dagli organi societari, dell'Agenzia
di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl), di cui alla
legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una societa' per
azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
culturale e ambientale) e all'articolo 34 della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007).
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata a
concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura
degli eventuali oneri connessi alle operazioni di liquidazione, a
valere sul Capitolo 70814 CNI "Contributi finalizzati alla messa in
liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna
(AICER Srl)" afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attivita'
culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a
societa' e istituzioni, per l'esercizio 2006 e per un importo di Euro
200.000,00.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare
quanto disposto al comma 1.".
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5, comma 3, della  Legge regionale 18 aprile
1992, n. 20 che concerne Partecipazione della Regione Emila-Romagna
all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna ( ATER).
"Art. 5
(omissis)
3. La Regione conferisce altresì quote "una tantum" a titolo di
partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle
associazioni indicate nell'art. 1.".
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 giugno
1996, n. 21  che concerne Promozione e coordinamento delle politiche
rivolte ai giovani e' il seguente:
"Art. 4 - Contributi regionali
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di
contributi per:
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica
di servizi rivolti ai giovani;
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad
attivita' rivolte ai giovani;
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'art. 32, della legge regionale 22 dicembre 2005, n.
20 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art.
40 della legge regionale  15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 e' il seguente:
"Art. 32 - Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, gia' finanziate con mezzi
regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono
trasferite all'esercizio 2006 a seguito della presunta mancata
assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2005:
	Progr.	Capitolo	UPB	Euro
	1)	2701	1.2.3.3.4420	1.150.000,00
	2)	2775	1.2.3.3.4425	100.000,00
	3)	3850	1.2.3.3.4440	50.460,45
	4)	3925	1.2.1.3.1520	140.439,55
	5)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
	6)	4276	1.2.1.3.1600	24.304.118,40
	7)	4348	1.2.1.3.1600	10.742.611,29
	8)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
	9)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
	10)	16332	1.3.1.3.6300	3.716.447,36
	11)	16400	1.3.1.3.6300	1.104.340,52
	12)	21078	1.3.2.3.8000	2.000.000,00
	13)	22210	1.3.2.3.8260	2.693.294,86
	14)	23417	1.3.2.3.8350	6.484.667,25
	15)	23419	1.3.2.3.8350	391.213,32
	16)	25525	1.3.3.3.10010	5.421.052,91
	17)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
	18)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
	19)	27718	1.3.4.3.11600	516.456,90
	20)	27727	1.3.4.3.11610	500.000,00
	21)	30640	1.4.1.3.12630	5.197.595,40
	22)	30644	1.4.1.3.12630	146.092,15
	23)	30646	1.4.1.3.12630	1.656.550,00
	24)	30880	1.4.1.3.12620	255.319,62
	25)	30885	1.4.1.3.12620	3.361.538,74
	26)	30895	1.4.1.3.12620	32.924,12
	27)	31110	1.4.1.3.12650	44.397.150,26
	28)	32020	1.4.1.3.12670	15.077.652,28
	29)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
	30)	32097	1.4.1.3.12735	14.647.891,70
	31)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
	32)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
	33)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
	34)	35305	1.4.2.3.14000	2.745.553,50
	35)	37150	1.4.2.3.14150	284.760,44
	36)	37332	1.4.2.3.14220	1.569.844,66
	37)	37336	1.4.2.3.14200	5.913.447,03
	38)	37374	1.4.2.3.14220	4.195.434,00
	39)	37376	1.4.2.3.14223	5.315.917,50
	40)	37378	1.4.2.3.14223	1.000.000,00
	41)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
	42)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
	43)	38030	1.4.2.3.14300	845.090,00
	44)	38090	1.4.2.3.14305	2.025.065,29
	45)	39050	1.4.2.3.14500	3.719.264,41
	46)	39185	1.4.2.3.14500	172.730,40
	47)	39220	1.4.2.3.14500	3.626.526,42
	48)	39360	1.4.2.3.14555	2.854.773,37
	49)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
	50)	41250	1.4.3.3.15800	2.678.202,58
	51)	41360	1.4.3.3.15800	1.036.440,61
	52)	41550	1.4.3.3.15800	409.874,14
	53)	41570	1.4.3.3.15800	311.188,11
	54)	41900	1.4.3.3.15820	125.000,00
	55)	41995	1.4.3.3.15820	3.191.982,77
	56)	43027	1.4.3.3.16000	1.914.827,41
	57)	43221	1.4.3.3.16010	6.045.023,28
	58)	43270	1.4.3.3.16010	24.742.903,52
	59)	45123	1.4.3.3.16420	121.310,21
	60)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
	61)	45175	1.4.3.3.16200	13.257.656,29
	62)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
	63)	45184	1.4.3.3.16200	19.919.362,79
	64)	45190	1.4.3.3.16200	135.913,80
	65)	45194	1.4.3.3.16200	4.990.139,38
	66)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
	67)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
	68)	46125	1.4.3.3.16600	649.813,86
	69)	47010	1.4.4.3.17400	1.000.000,00
	70)	47015	1.4.4.3.17400	1.065.827,59
	71)	47111	1.4.4.3.17400	428.080,34
	72)	47114	1.4.4.3.17400	4.855.138,45
	73)	48050	1.4.4.3.17450	3.222.883,57
	74)	57200	1.5.2.3.21000	6.416.562,17
	75)	57680	1.5.2.3.21060	3.294.421,02
	76)	64400	1.5.1.3.19100	1.087.795,00
	77)	65707	1.5.1.3.19050	5.044.627,68
	78)	65712	1.5.2.3.21080	768.634,06
	79)	65714	1.5.1.3.19050	1.094.888,60
	80)	65717	1.5.1.3.19050	2.427.935,61
	81)	65770	1.5.1.3.19070	20.335.849,79
	82)	68321	1.5.2.3.21060	4.520.154,80
	83)	70718	1.6.5.3.27520	10.227.839,46
	84)	71572	1.6.5.3.27540	1.786.553,68
	85)	73140	1.6.3.3.24510	619.000,00
	86)	75303	1.6.4.3.26500	266.621,48
	87)	78569	1.4.2.3.14380	451.352,69
	88)	78705	1.6.6.3.28500	379.325,62".
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'art. 8, comma 1) della legge regionale 3 luglio 1998,
n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana  e' il
seguente:
"Art. 8 - Criteri e modalita' di assegnazione dei contributi
1. In conformita' all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un
bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le
procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai
commi successivi.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'art. 162, comma 2, lettera c)  della legge regionale
21 aprile 1999, n. 3 che concerne Riforma del sistema regionale e
locale e' il seguente:
"Art. 162 - Funzioni della Regione
(omissis)
2. La Regione in particolare provvede:
(omissis)
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche
attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi
tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione e sicurezza delle strade, nonche' in materia di catasto delle
strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
(omissis)".
comma 2
2) Il testo dell'art. 164 bis, comma 1),  lettera a) della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne  Riforma del sistema
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 164-bis - Programma triennale di intervento sulla rete delle
strade di interesse regionale
1. Il programma triennale di intervento sulla rete delle strade di
interesse regionale e' lo strumento di programmazione con il quale la
Regione definisce:
a) i criteri di riparto dei finanziamenti da destinare agli interventi
di cui all'art. 167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le
opere di manutenzione straordinaria;
(omissis)".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 164 bis, comma 3)  della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 che concerne Riforma del sistema regionale e locale
e' il seguente:
"Art. 164-bis - Programma triennale di intervento sulla rete delle
strade di interesse regionale
(omissis)
3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo
aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 167 , comma 3)  della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 che concerne Riforma del sistema regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 167 - Fondo unico per la rete viaria di interesse regionale
(omissis)
3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b)
sono assegnate ed erogate alle province secondo le modalita' e le
procedure definite dalla Giunta regionale.
(omissis)".
Comma 5
5) Il testo dell'art. 167, comma 5, della Legge 21 aprile 1999, n. 3
che concerne Riforma del sistema regionale locale  e' il seguente:
"Art. 167 - Fondo unico per la rete viaria di interesse regionale
(omissis)
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed
f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di
apposite convenzioni con le province.".
Comma 6
6) Il testo dell'art. 167 bis , comma 4, della Legge 21 aprile 1999,
n. 3 che concerne Riforma del sistema regionale locale  e' il
seguente:
"Art. 167-bis - Contributi per le opere stradali
(omissis)
4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione
l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere
realizzate.".
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera j) della legge regionale 24
aprile 2006, n. 3 che concerne Interventi  in favore degli
emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli
emiliano-romagnoli nel mondo e' il seguente:
"Art. 11 - Costituzione e composizione della Consulta
(omissis)
j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle Universita' degli
studi aventi sede legale nella Regione;
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il  testo dell'art. 31, comma 2 , lettera  b)  della legge
regionale 2 ottobre 1998, n. 30 che concerne Disciplina generale del
trasporto pubblico regionale e locale: e' il seguente:
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
(omissis)
b) contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei
servizi di trasporto pubblico;
(omissis)".
Comma 2
2) Il  testo dell'art. 31, comma  3,  della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale: e' il seguente:
Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
(omissis)
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario,
inerenti alle funzioni di cui al Titolo II, a seguito dell'emanazione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al
trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto
dagli artt. 12 e 20 del DLgs n. 422 del 1997.".
Comma 3
3) Il  testo dell'art 45, comma  4 bis,  della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30  che concerne Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale: e' il seguente:
"Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto
autofilotranviario
(omissis)
4-bis. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui
all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari aggiornamenti
degli affidamenti, nonche' dei contratti di servizio in essere. Le
societa' esercenti possono partecipare alle prime procedure
concorsuali bandite in ogni bacino ancorche' la separazione ancora non
sussista. Successivamente le societa' esercenti possono partecipare
alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta
perfezionata.
(omissis)".
Comma 4
7) Il testo dell'art 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n 27,
che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40  della legge regionale  15 novembre 2001, in
coicidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007 e' il seguente:
"Art. 52 - Trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese
- legge regionale n. 30 del 1998
1. Per il trasporto pubblico locale, della sola area metropolitana
bolognese, gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla
prosecuzione del servizio fino al momento dell'aggiudicazione, potendo
cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento
del servizio da effettuarsi nel rispetto delle norme nazionali e
comunitarie.".
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 1 giugno 2006,
n. 5 che concerne Ordinamento della professione di maestro di sci e
disposizioni in materia ambientale e' il seguente:
"Art. 5 - Funzioni in materia ambientale
1. Le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai
Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti
dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di
bonifica dei siti contaminati.".
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'art. 15 comma 1) della legge regionale  26 novembre
2001, n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 15 - Disciplina sulle modalita' di accesso
1. Ferme restando le modalita' di accesso previste dalla legge, con
regolamento sono individuati, anche per l'area dirigenziale e
relativamente alle procedure di accesso di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'articolo 14:
a) i criteri per l'individuazione dei posti vacanti da riservare
all'accesso dall'esterno;
b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;
c) le competenze e gli ambiti di responsabilita' delle commissioni
esaminatrici;
d) i posti e le funzioni per i quali non si puo' prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana e i requisiti, indispensabili per
l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'art 15 comma 4) della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art 15 - Disciplina delle modalita' di accesso
(omissis)
4. Nei processi selettivi il personale di entrambi gli organici e'
considerato in ogni caso personale interno.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3, comma 1) della legge regionale 21 febbraio
2005, n. 12  che concerne Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre
1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto
1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R.
31 maggio 1993, n. 26 e' il seguente:
"Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione
1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei
registri provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di
autonomia, liberamente costituite a fini di solidarieta' e di impegno
civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed
operanti nel territorio regionale.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'art. 24, comma 1,  della legge regionale 23 dicembre
2004, n. 27 , n. 14 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40  della legge regionale  15 novembre 2001, in
coicidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007 e' il seguente:
"Art. 24 - Rateizzazione delle annualita' pregresse relative al
demanio idrico
1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualita'
pregresse di canoni o indennita' di occupazione relativi al demanio
idrico, sia superiore a Euro 2.000,00, il pagamento puo' essere
effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, in rate
semestrali, fino ad un massimo di quattro, e ognuna di importo minimo
pari a Euro 500,00.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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