REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Principi e finalita'
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative della
Regione e degli enti locali in materia di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' cinematografiche.
2. Al fine di promuovere una piu' adeguata presenza, una migliore
distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attivita'
cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene ai seguenti
principi generali:
a) centralita' dello spettatore, affinche' possa contare su una rete
di sale e arene efficiente, diversificata, capillare sul territorio e
tecnologicamente avanzata;
b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture e
attivita' cinematografiche;
c) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la
qualita' sociale delle citta' e del territorio.
3. La Regione persegue lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale
e arene cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e
dell'occupazione, nonche' la qualita' del lavoro e la formazione
professionale degli operatori.
4. Nel definire la programmazione per l'insediamento delle attivita'
cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione
con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del
settore.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo,
adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato,
oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle
rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante
la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e
comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi
meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme costituito da due o piu' sale
cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno
stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, allestito su un'area delimitata ed
appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o
videografiche, funzionante in un periodo definito con l'atto di
programmazione di cui all'articolo 4;
e) per cinecircolo, ovvero cinestudio, lo spazio di carattere
associativo destinato ad attivita' cinematografica;
f) per esercizio cinematografico di interesse sovracomunale, la sala,
multisala o arena con un numero di posti superiore a cinquecento o con
un numero di schermi superiore a tre nei comuni fino a trentamila
abitanti, la sala multisala o arena con un numero di posti superiore a
ottocento o con un numero di schermi superiore a quattro nei comuni
con popolazione superiore a trentamila abitanti.
Art. 3
Indirizzi generali
per l'insediamento di attivita' cinematografiche
1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 1, la Regione
promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio di attivita'
cinematografiche sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze dei
cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel
contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del
sistema delle infrastrutture e della mobilita';
b) favorire la crescita di attivita' che promuovano la qualita' urbana
nonche' la riqualificazione di aree urbanizzate e il riuso di
contenitori dismessi, al fine di migliorare la vivibilita' e la
sicurezza delle aree di insediamento;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo un'adeguata presenza, la
riqualificazione e l'ammodernamento degli esercizi;
d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone
montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree svantaggiate;
e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di
esercizio;
f) programmare gli insediamenti delle attivita' cinematografiche, in
stretto raccordo con il processo di pianificazione territoriale e
urbanistica, al fine di assicurare la loro sostenibilita' territoriale
e ambientale.
2. Nell'attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, la Regione, le
province e i comuni tengono conto principalmente delle caratteristiche
dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una
programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza,
per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei.
Art. 4
Modalita' per l'attuazione degli indirizzi generali
1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, la Giunta
regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai
sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale), sentiti gli organismi
associativi del settore, propone all'Assemblea legislativa
l'approvazione di un atto di programmazione degli insediamenti delle
attivita' cinematografiche.
2. Con l'atto di programmazione di cui al comma 1, l'Assemblea
legislativa:
a) individua gli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo
3, comma 2;
b) definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli
esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, con riferimento
agli ambiti territoriali di cui alla lettera a), tenendo conto dei
principi fondamentali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in
materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della
Legge 6 luglio 2002, n. 137), della dimensione e della qualita'
dell'offerta, nonche' dei dati sull'andamento del consumo nel settore
cinematografico;
c) detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione ai
sensi della presente legge con le disposizioni in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'articolo 16
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i
requisiti di accessibilita', le dotazioni di parcheggi pertinenziali e
le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi
cinematografici;
d) individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.
3. Nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e
commerciale, i comuni favoriscono la riattivazione degli esercizi
cinematografici dismessi, nonche' la riqualificazione degli esercizi
ubicati nei centri storici, anche attraverso la parziale destinazione
della superficie a servizi o attivita' commerciali compatibili.
4. Al fine di garantire un'adeguata presenza di sale cinematografiche,
i comuni possono stipulare convenzioni con circoli di cultura
cinematografica, associazioni di promozione sociale, fondazioni o
altri soggetti privati dotati di esperienza e competenza
nell'esercizio cinematografico. Nelle convenzioni sono previste misure
idonee a garantire la presenza di film d'essai nella programmazione.
Art. 5
Pianificazione territoriale e urbanistica
per l'insediamento di attivita' cinematografiche
1. Nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP) le province definiscono le scelte di pianificazione
territoriale per gli insediamenti degli esercizi cinematografici di
interesse sovracomunale, sulla base degli indirizzi di cui
all'articolo 3, dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4 e
delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile.
2. In conformita' con gli indirizzi generali di cui all'articolo 3,
con le previsioni del PTCP di cui al comma 1, ed in coerenza con
l'atto di programmazione di cui all'articolo 4, i comuni, attraverso i
propri strumenti urbanistici, individuano le aree da destinare agli
esercizi cinematografici e definiscono la disciplina relativa.
Art. 6
Autorizzazioni allo svolgimento
delle attivita' cinematografiche
1. La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a
sale ed arene cinematografiche, nonche' la ristrutturazione o
l'ampliamento di sale e arene gia' in attivita', sono soggetti ad
un'autorizzazione unica per l'insediamento, rilasciata dal Comune
territorialmente competente. L'autorizzazione unica comprende anche il
 titolo edilizio ed e' rilasciata in coerenza con la presente legge e
nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza,
accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio,
del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
2. Per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale
l'autorizzazione e' subordinata ad accertamento di conformita' con
l'atto di programmazione di cui all'articolo 4. L'accertamento di
conformita' e il rilascio della relativa attestazione competono alla
Regione.
3. La ristrutturazione e l'ampliamento di esercizi cinematografici di
interesse sovracomunale o che divengano di interesse sovracomunale a
seguito della ristrutturazione o dell'ampliamento richiesto, anche con
aumento del numero delle sale, sono soggetti all'accertamento di
conformita' di cui al comma 2 solo nel caso in cui l'intervento
comporti un aumento di posti superiore al dieci per cento di quelli
indicati nella licenza di agibilita' valida alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero di quelli indicati
nell'autorizzazione unica originaria nel caso di esercizi
cinematografici realizzati successivamente.
4. L'autorizzazione decade nel caso in cui i lavori non abbiano inizio
entro un anno dal rilascio e non siano conclusi entro tre anni dalla
medesima data.
5. I termini di cui al comma 4 possono essere prorogati per una sola
volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volonta'
del titolare dell'autorizzazione, su richiesta presentata
anteriormente alla scadenza.
6. La decadenza dell'autorizzazione e' dichiarata con un apposito atto
del Comune.
7. Conclusi i lavori, l'avvio dell'attivita' degli esercizi
cinematografici e' subordinato al rilascio di un'autorizzazione unica
comprensiva dei certificati di conformita' ed agibilita' previsti
dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza,
nonche' delle licenze amministrative e degli altri atti di assenso
comunque denominati.
Art. 7
Procedimento per  il rilascio delle autorizzazioni
1. Le domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi
cinematografici, complete degli allegati necessari alla loro
valutazione, individuati con apposito atto dalla Giunta regionale,
nonche' le domande di autorizzazione all'avvio dell'attivita' sono
presentate allo sportello unico per le attivita' produttive del Comune
territorialmente competente e sono esaminate con le procedure di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
(Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 8
Monitoraggio
1. La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema
dell'offerta cinematografica, anche nell'ambito delle proprie funzioni
di osservatorio regionale dello spettacolo, provvede a realizzare:
a) un sistema informativo sulla rete di sale e arene cinematografiche,
nell'ambito del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 13
della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della
societa' dell'informazione), avvalendosi anche dei comuni, delle
province e delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi
cinematografici.
CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9
Termini per l'approvazione degli atti
di competenza regionale
1. L'Assemblea legislativa approva l'atto di programmazione di cui
all'articolo 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. La Giunta regionale individua gli elaborati da allegare alla
domanda di autorizzazione unica per l'insediamento entro trenta giorni
dall'approvazione dell'atto di programmazione.
Art. 10
Norme di prima attuazione per la valutazione
dell'idoneita' delle aree per esercizi cinematografici
di interesse sovracomunale
1. Nella fase di prima attuazione, ai fini della verifica
dell'idoneita' delle aree da destinare all'insediamento di esercizi
cinematografici di interesse sovracomunale fra quelle che risultano
gia' destinate agli esercizi cinematografici dagli strumenti
urbanistici comunali vigenti o adottati, la Provincia convoca una
conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i comuni
interessati alle aree di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, entro il
termine di novanta giorni dall'approvazione dell'atto di
programmazione di cui all'articolo 4 ed in conformita' con esso, il
Comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di esercizi
cinematografici di interesse sovracomunale tra quelle per le quali gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati prevedano l'insediamento di
esercizi cinematografici.
3. In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano
congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui
all'articolo 3 e dei criteri di cui all'articolo 4, le opportunita'
localizzative dei comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La
conferenza dei servizi, sentite le organizzazioni delle imprese di
esercizio cinematografico e le associazioni di cultura cinematografica
maggiormente rappresentative:
a) individua le aree idonee all'insediamento degli esercizi
cinematografici di interesse sovracomunale, indicando le eventuali
prescrizioni o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la
loro attuazione;
b) individua i criteri per la valutazione di compatibilita' delle
varianti degli strumenti di pianificazione comunale.
4. La conferenza dei servizi e' convocata entro centoventi giorni
dall'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4; i
lavori della conferenza dei servizi si concludono entro sessanta
giorni dall'avvio della conferenza.
5. Le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi
costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti; esse
costituiscono inoltre parametro per l'accertamento di conformita'
della pianificazione comunale.
6. All'atto dell'integrazione del PTCP con i contenuti di cui
all'articolo 5 comma 1, la Provincia verifica ed aggiorna le
determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi.
Art. 11
Norme transitorie sul procedimento di autorizzazione
1. La presente legge non disciplina le domande di autorizzazione alla
realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare
a sale ed arene cinematografiche, nonche' alla ristrutturazione o
all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita' presentate al
Ministero per i beni e le attivita' culturali prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
2. Fino alla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di
cui all'articolo 10, ovvero fino all'integrazione nei PTCP dei
contenuti di cui all'articolo 5, comma 1, i termini per l'esame delle
domande di autorizzazione unica per l'insediamento degli esercizi
cinematografici di interesse sovracomunale sono sospesi.
Successivamente, nei casi in cui risulti necessario adeguare o
modificare la domanda, il Comune assegna ai richiedenti un termine non
inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, a pena di
decadenza.
3. Nei comuni in cui non sia stato attivato lo sportello unico per le
attivita' produttive, il responsabile del procedimento esamina le
domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi
cinematografici, nonche' le domande di autorizzazione all'avvio
dell'attivita', secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 12
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale l'Assemblea legislativa, con le modalita'
all'uopo previste dallo Statuto e dal regolamento assembleare, valuta
l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti. A
tal fine verra' presentata dalla Giunta regionale alla Commissione
assembleare competente una relazione che risponda in modo documentato
ai seguenti quesiti:
a) come si e' modificato il panorama dell'offerta cinematografica in
regione;
b) qual e' stato l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio,
anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta;
c) quali interventi sono stati attuati, in relazione alle finalita'
della presente legge, per favorire la crescita, il consolidamento e il
riequilibrio del sistema dell'esercizio cinematografico;
d) quali effetti abbia prodotto l'istituzione dell'autorizzazione
unica per l'insediamento ai fini della semplificazione del
procedimento.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 817 del 12 giugno 2006; oggetto assembleare n. 1438 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 94 in data 13 giugno 2006;
assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Turismo, Cultura,
Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" in sede referente e in sede
consultiva alla Commissione assembleare "Politiche economiche".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 13
luglio 2006,  con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Massimo Mezzetti, nominato dalla Commissione in data
29 giugno 2006;
approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 25
luglio 2006, atto n. 22/2006.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il  testo dell'art. 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
che concerne Riforma del sistema regionale locale e' il seguente:
"Art. 31 - Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie
locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza
assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci
dei comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al
comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".
Comma 2
2) Il  testo dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 28, che concerne Riforma della disciplina in materia
di attivita' cinematografiche , a norma dell'articolo 10 della Legge 6
luglio 2002, n. 137 e' il seguente:
"Art. 22 -  Apertura di sale cinematografiche
1. Le Regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalita' di
autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di
immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonche' alla
ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita',
anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle
diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti
princìpi fondamentali:
a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel
territorio provinciale;
b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti
nei comuni limitrofi;
c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
d) esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale e
arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.
(omissis)".
3) Il testo dell'art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
che concerne Disciplina generale della tutela e dell'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento
1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attivita'
di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti
di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle
Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive
relative all'esercizio delle funzioni delegate.
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:
a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e
per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in materia
di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle
legislazioni settoriali;
b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del
quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche
e delle tavole di progetto del Piano territoriale di coordinamento
provinciale, del Piano strutturale comunale, del Piano operativo
comunale e del Piano urbanistico attuativo;
c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalita'
di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le
modalita' d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico
comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque
garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza
Regione - Autonomie locali di cui all'art. 31 della L.R. 3/99. Tali
atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13  della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
che concerne Sviluppo regionale della societa'  dell'informazione  e'
il seguente:
"Art. 13 - Il sistema informativo regionale (SIR)
1. Il SIR e' costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi
e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di
governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della
Regione, ed al loro coordinamento con le attivita' degli Enti pubblici
operanti nel territorio regionale. Il trattamento dei dati compresi
nel SIR (Sistema informativo regionale) e' effettuato nel rispetto del
decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Il SIR e' articolato nei diversi settori di intervento e per i
differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata
rappresentazione della realta' regionale, ivi inclusa la rilevazione
grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema e'
strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e
dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneita',
interoperabilita' ed integrazione.
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale
e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei
Comuni, delle Comunita' montane e di altri Enti pubblici, incluse le
aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in
particolare, le modalita' per l'alimentazione e l'aggiornamento dei
flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle
spese aggiuntive sostenute dall'Ente per le attivita' destinate allo
sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno
del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei
dati a scala regionale del SIR.".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che
concerne Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi  e'  il seguente:
"Art. 14 - Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La
conferenza puo' essere altresì indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la
conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni
fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e'
convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza
di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti
informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti
dalle medesime amministrazioni.".

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina