REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 5 luglio 2006, n. 64

L.R. 21 aprile 1999, n. 3, articolo 164 ter. Approvazione del programma per la realizzazione delle autostrade regionali - Individuazione dell'autostrada Cispadana (proposta della Giunta regionale in data 5 giugno 2006, n. 782)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(omissis)	delibera:
1) di dare atto delle risultanze del "Documento di sintesi dello
studio di fattibilita'" allegato parte integrante al presente atto, di
cui si condividono i contenuti;
2) di prendere atto del Protocollo d'intesa tra la Regione
Emilia-Romagna, le Province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia,
Allegato A alla presente deliberazione, per la definizione delle linee
di azione congiunta finalizzate alla programmazione e successiva
realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, dal casello di
Reggiolo-Rolo sulla A22 a quello di Ferrara sud sulla A13;
3) di prendere atto del documento approvato dal Consiglio dell'Unione
dei Comuni Modenesi dell'Area Nord, Allegato B alla presente
deliberazione;
4) di prendere atto del documento approvato dal Consiglio comunale di
Novi di Modena, Allegato C alla presente deliberazione;
5) di programmare, ai sensi dell'art. 164 ter della L.R. 3/99 e
successive modificazioni - sulla base dello studio di fattibilita'
conservato agli atti della Direzione generale alla Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita' con prot. n. 9487 VIB.4 del 31
maggio 2006, e piu' precisamente del Documento di sintesi di cui al
punto 1) allegato al presente atto - la realizzazione dell'autostrada
Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara
sud sulla A13, individuata nell'ambito della rete viaria d'interesse
regionale di cui all'art. 163 L.R. 3/99;
6) di stabilire quale modalita' di realizzazione dell'opera
programmata lo strumento del Project Financing, secondo le procedure
previste dalla normativa vigente;
7) di dare atto che la struttura regionale competente dell'Assessorato
Mobilita' e Trasporti provvedera' a dare avvio alla procedura mediante
pubblicazione di apposito avviso contenente i criteri nell'ambito di
quelli indicati all'art. 37 ter della Legge 109/94 o altra normativa
in vigore al momento della pubblicazione dell'avviso stesso, sulla
base dei quali la Regione Emilia-Romagna procedera' alla valutazione
delle proposta/e presentate ed eventualmente alla dichiarazione del
pubblico interesse;
8) di stabilire per le motivazioni espresse in premessa che con
successivo atto della Giunta regionale, subordinatamente al
reperimento dei necessari mezzi finanziari, verra' indicata
l'eventuale partecipazione finanziaria regionale alla realizzazione
dell'opera programmata, nel limite massimo del 30% rapportato ad un
investimento, stimato al 2006, di 1.100 milioni di Euro e per un
importo comunque non superiore a 350 milioni di Euro;
9) di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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