REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 10

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale,
sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia
della caccia, in conformita' al Titolo V della parte seconda della
Costituzione.
2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla
caccia programmata e' sottoposto a tale regime, sulla base della
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
3. La caccia agli ungulati e' consentita secondo quanto previsto
dall'apposito vigente regolamento.
4. I tempi e le modalita' dei prelievi in selezione agli ungulati sono
stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di
prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle
specie in un rapporto di compatibilita' con gli usi plurimi del
territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle
singole specie, delle necessita' di natura tecnica e gestionale,
nonche' delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione
Emilia-Romagna.
5. Le aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie
(ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive
regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed al vigente
regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria
degli ungulati.
6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV
possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano,
starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti
dall'articolo 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal piano
di abbattimento; detto piano potra' essere realizzato fino al 31
dicembre, ad eccezione del fagiano per il quale il termine e' fissato
al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma
valgono i limiti temporali e di carniere previsti agli articoli 3 e
6.
7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati
dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d). E' facolta' del titolare
dell'AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma
collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 2
Rapporti tra province e regioni confinanti
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali
prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi
comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata
sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse
specifiche intese stipulate tra gli ambiti territoriali di caccia
(ATC) interessati, intese che le Province competenti renderanno
eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove
ritenute compatibili rispetto ai propri piani faunistico-venatori.
Art. 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
tortora (Streptopelia turtur);
merlo (Turdus merula);
allodola (Alauda arvensis);
starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa);
lepre comune (Lepus europaeus);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
quaglia (Coturnix coturnix);
b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
alzavola (Anas crecca);
beccaccia (Scolopax rusticola);
beccaccino (Gallinago gallinago);
canapiglia (Anas strepera);
cesena (Turdus pilaris);
codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra);
frullino (Limnocryptes minimus);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
gazza (Pica pica);
germano reale (Anas platyrhynchos);
ghiandaia (Garrulus glandarius);
marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina);
pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
volpe (Vulpes vulpes);
c) dall'1 ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco
temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:
cinghiale (Sus scrofa);
d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto,
in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedi' e del
venerdi', secondo il prospetto di cui all'Allegato A;
e) dall'1 novembre al 31 gennaio:
moretta (Aythya fuligula).
2. La caccia agli ungulati in forma selettiva e' consentita anche su
terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Le Province,
valutato lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale,
possono consentirne la caccia in forma collettiva anche su terreni in
tutto o nella maggior parte coperti di neve, purche' di altezza non
superiore ai venti centimetri.
3. Le limitazioni di cui alla legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8
(Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria) e successive modificazioni,
articolo 33, comma 9, lettera b) non si applicano alle specie
appartenenti all'avifauna migratoria, per le quali valgono le
disposizioni del calendario venatorio regionale.
Art. 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria e' compresa fra il lunedi' e la domenica
successiva, escludendo i giorni di martedi' e venerdi' nei quali non
e' mai consentito l'esercizio dell'attivita' venatoria.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e' consentita
nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31
gennaio:
a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive
da appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due cani per
cacciatore in due giornate fisse (giovedi' e domenica) di ogni
settimana;
b) dal lunedi' successivo alle due settimane di cui alla lettera a)
fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non piu'
di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
c) dall'1 ottobre al 30 novembre possono essere fruite due giornate in
piu' a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da
appostamento.
3. Nelle ATV l'esercizio venatorio, consentito ai sensi della legge
regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 50, comma
2, lettera b), si svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli
orari di cui all'articolo 5 della presente legge e senza limitazioni
di forme di caccia.
4. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi
della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni,
articolo 50, comma 2, lettera a), possono determinare l'inizio
dell'attivita' venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche
successivamente alla terza domenica di settembre, per esigenze
connesse all'esercizio dell'attivita' agricola e per garantire una
maggiore tutela della fauna; le esigenze sopraindicate dovranno essere
valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data e'
particolarmente prossima alla meta' del mese.
5. Le Province esercitano le facolta' stabilite dalla Legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), articolo 18, comma 2 nei
limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei
rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione
dell'esercizio venatorio alla data dell'1 settembre, la caccia in tale
periodo si potra' effettuare nella giornata dell'1 settembre - purche'
non coincidente con il martedi' o il venerdi' - e nelle successive
giornate di giovedi' e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso
o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle
Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione
Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che
esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami
vivi.
6. Le specie di cui al comma 5 vengono individuate dalle Province tra
le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.
7. Le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dalla Legge n. 157
del 1992, articolo 18, comma 2 possono modificare i termini di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c) della presente legge, previo
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
8. La caccia alla fauna migratoria di cui alla legge regionale n. 8
del 1994 e successive modificazioni, articolo 36 bis, comma 1 si
svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni
settimana vengono considerate valide le giornate comunque effettuate
sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate
anche le giornate effettuate nelle AFV.
10. Fermo restando quanto disposto in merito da provvedimenti connessi
a sopravvenute, particolari emergenze, i derivati domestici del
germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (Anas
platyrynchos) possono essere utilizzati come richiami vivi senza
l'identificazione mediante marcatura e senza l'obbligo dell'opzione di
cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 12, comma 5, lettera b).
Art. 5
Orari venatori
1. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino
al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita da
un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e' consentita dal sorgere
del sole. Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio
venatorio all'1 settembre, nel periodo compreso tra tale data e la
terza domenica di settembre la caccia e' consentita fino alle ore 13,
ad esclusione delle ATV dove e' invece consentita fino al tramonto.
3. Le Province individuano gli orari venatori desumendoli dalle
effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e
climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare.
Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non puo' abbattere
complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica tra le seguenti
specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e
comunque non piu' di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento,
rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci capi
nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge per ogni
giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente piu'
di venticinque capi, di cui non piu' di dieci capi di anatidi ad
esclusione del germano reale, dieci folaghe, dieci colombacci e tre
beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono, inoltre, essere
abbattuti, complessivamente, piu' di dieci capi delle seguenti specie:
beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione.
Per la beccaccia e' consentito l'abbattimento di non piu' di venti
capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni
diverse non puo' superare complessivamente il limite previsto dal
calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del
maggior numero di capi.
Art. 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
dal 15 agosto al giovedi' precedente la terza domenica di settembre,
dalle ore 7 alle ore 20, escluse le giornate di martedi' e venerdi' di
ciascuna settimana, con l'uso di non piu' di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori,
modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a
specifiche esigenze territoriali. Le Province possono, altresi',
consentire l'uso di un numero di cani fino ad un massimo di sei per
conduttore, purche' nell'ambito di progetti sperimentali adottati a
sostegno della cinofilia.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli
ove esistono terreni in attualita' di coltivazione e colture
specializzate di cui all'articolo 8.
4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo
la pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato, al fine di evitare
danni alle colture agricole.
5. Nel periodo intercorrente tra l'1 settembre e la terza domenica di
settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione
dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da
caccia e' vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio
venatorio e' consentito.
6. Dal lunedi' successivo alla terza domenica di settembre al 31
gennaio e' vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle
giornate in cui il conduttore non e' in esercizio venatorio e nelle
giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana.
Art. 8
Misure di salvaguardia
dell'ambiente agricolo-forestale
1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge n. 157 del 1992,
articolo 21, l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti
o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel
raggio di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad
abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo
esercizio nell'ambito dell'attivita' agrituristica, e di metri 50 da
vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate
le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei
terreni adibiti ad attivita' sportive e nei fondi chiusi o fondi
sottratti alla caccia di cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 15,
opportunamente tabellati.
2. L'esercizio venatorio e', altresi', vietato nelle aree comprese nel
raggio di metri 100 da macchine agricole operatrici in attivita'.
3. E' fatto divieto di sparo da distanza inferiore a metri 150 in
direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonche' di recinti
destinati al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nei periodi di
effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni
produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in
cattivita' stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il
bestiame al pascolo o gli animali in cattivita' non siano disturbati o
danneggiati.
5. L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante, con l'esclusione
della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualita' di
coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da
granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da
foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni
dall'impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al
termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto,
oltreche' in forma vagante, e' ammesso da appostamento fisso o
temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, e'
ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della
fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli
spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a
raccolto compiuto, e' ammesso il transito con l'arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6, nei terreni in attualita' di coltivazione e' ammesso
l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di
ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette
operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di
arrecare il minimo danno alle colture.
Art. 9
Norme generali inerenti il tesserino venatorio
1. Il tesserino venatorio regionale ha validita' sull'intero
territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in
ciascuna regione.
2. Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima
dell'inizio dell'attivita', negli appositi spazi, il giorno (G) ed il
mese (M) dell'esercizio dell'attivita' venatoria e contrassegnare,
mediante il segno x il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da
appostamento). Deve, altresi', indicare, qualora intenda esercitare la
caccia in ATC, la sigla dell'ambito territoriale di caccia
nell'apposito riquadro. Il cacciatore che esercita la caccia in
comprensorio alpino (CA) deve indicare la sigla del CA nel riquadro
predisposto per "ATC". Deve invece indicare solo la sigla della
Provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la
caccia in AFV. Deve infine contrassegnare mediante il segno x il
riquadro relativo alle ATV.
3. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA e' obbligatorio,
appena abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la
sigla corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di
lepre o fagiano, tale capo deve essere contrassegnato mediante il
segno x apposto sulla sigla corrispondente, gia' prestampata, fermi
restando i limiti di carniere di cui all'articolo 6. In caso di
deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.
4. Qualora la caccia sia esercitata in AFV, la sigla corrispondente ad
ogni capo di specie stanziale abbattuta deve essere annotata o
contrassegnata entro il termine dell'attivita' giornaliera.
5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante e'
obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano
l'attivita' in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie
abbattuta, al termine della giornata di caccia; per i prelievi alla
fauna selvatica migratoria da appostamento fisso e temporaneo
l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si
lascia il sito di caccia; in caso di deposito deve aggiungersi un
cerchio intorno alla sigla.
6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti
in ATV non devono essere annotati ne' contrassegnati sul tesserino.
7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni in
Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte una specie consentita in
altre regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le
sigle ASS (altre specie stanziali), oppure ASM (altre specie
migratorie).
8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve
riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la
sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di
giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica
stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere
riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione
venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di
appartenenza.
9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia
consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai
fini degli adempimenti di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio
del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli
selvatici, articolo 9, comma 3, il cacciatore dovra' inoltre
compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda
riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla
della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV,
nonche' il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le
singole specie. Tale scheda dovra' essere inviata alla Provincia di
residenza entro il 28 febbraio.
10. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei
dati in tali schede sara' applicata la sanzione di cui alla legge
regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 61, comma
2.
11. Il cacciatore che usufruisce della facolta' di cui alla legge
regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 36 bis,
comma 1, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve
altresi' compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita
scheda "caccia in mobilita' alla fauna migratoria", indicando mediante
segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M),
l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare
per ottenere il duplicato deve rivolgersi all'ente delegato al
rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia
all'autorita' di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei
Carabinieri.
13. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato, al
momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria.
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro
e contraffatto, l'interessato non potra' ritirare il tesserino
relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la
denuncia di cui al comma 12.
14. Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso
di piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi di legge.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano per le stagioni
venatorie 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
	SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
		1 giugno - 15 luglio e
	CAPRIOLO	15 agosto - 30 settembre	M	I, II e III
		1 gennaio - 10 marzo	F	I e II
			M e F	0
	DAINO	1 gennaio - 10 marzo	M e F	tutte
		10 agosto - 15 settembre e
		5 ottobre - 15 febbraio	M	III e IV
	CERVO	5 ottobre - 10 marzo	M	I e II
		1 gennaio - 10 marzo	F	I e II
			M e F	0
	MUFLONE	1 novembre - 31 gennaio	M e F	tutte
		1 giugno - 31 luglio	M e F 	rossi*
	CINGHIALE
		1 agosto - 31 gennaio	M e F	tutte
* Soggetti di eta' compresa tra i cinque mesi e l'anno che hanno
mutato le caratteristiche striature longitudinali in una livrea di
colore rossastro progressivamente tendente al definitivo colore scuro
degli adulti.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 luglio 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 718 del 22 maggio 2006; oggetto consiliare n. 1374 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 86, in data 24 maggio 2006;
assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche
Economiche" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.4 del 28
giugno 2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Gian Carlo Muzzarelli;
approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 5 luglio 2006,
atto n. 20/2006.
NOTE ALL'ART. 4
Comma  3
1) Il testo dell'art. 50, comma 2), lettera b) della legge regionale
15 febbraio 1994 n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il
seguente:
"Art. 50 - Calendario venatorio
(omissis)
2. Le province, previo parere dell'I.N.F.S., adottano il calendario
venatorio provinciale, con il quale:
(omissis)
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende
agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento,
dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno
(omissis)".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 50 comma 2, lettera a) della legge regionale 15
febbraio 1994 n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il
seguente:
"Art. 50 - Calendario venatorio
(omissis)
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio
regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
(omissis)".
Comma 5
3) Il testo dell'art. 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n.157
che concerne Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio e' il seguente:
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria
(omissis)
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle
diverse realta' territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I
termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al
comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla preventiva
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa
disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati,
sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni;
la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far
tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma
1.
(omissis)".
Comma 7
4) Il testo dell'art. 18, comma 2) della Legge 11 febbraio 1992 , n.
157 che concerne Norme per la protezione della fauna omeoterma e per
il prelievo venatorio e' gia' citato nella nota precedente.
Comma 8
5) Il testo del comma 1) dell'art. 36 bis, della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il
seguente:
"Art. 36-bis - Regolazione dei processi di mobilita' controllata per
l'attivita' venatoria
1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna
migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle
specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al
di fuori dell'A.T.C. di appartenenza per un massimo di quindici
giorni, dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.
(omissis)".
Comma 10
6) Il testo dell'art. 12, comma 5, lettera b) della Legge 11 febbraio
1992 n. 157, che concerne Norme per la protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio e' il seguente:
"Art. 12 - Esercizio dell'attivita' venatoria
(omissis)
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco,
l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva in
una delle seguenti forme:
(omissis)
b) da appostamento fisso;
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 21 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 che
concerne Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il
prelievo venatorio e' il seguente:
"Art. 21 - Divieti
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati,
nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita'
sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione
nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali
regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore
della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (10), le regioni adeguano la
propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della
predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo
all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima
(10/a);
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo
le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed
ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita'
militare, o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano
delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di
fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da
immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di
lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di
comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le
strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove
e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi
da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a
scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli
specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da
aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici
agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve,
salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni
emanante dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su
terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e
uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti
all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione
per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo
caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla
competente amministrazione provinciale;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo
5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia
agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero
legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del
suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della
pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca,
quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse,
indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti
per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o
bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,
tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di
civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con
scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da
uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a
partire dall'1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti,
nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili,
appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti
specie: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris
rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbara); starna (Perdix
perdix); fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba
palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica
nazionale non proveniente da allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le
tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle
disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad
eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle
modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica
lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle
regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le Regioni non provvedono entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le
rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste assegna alle Regioni stesse novanta giorni per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo
le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del
continente e delle due isole maggiori; le Regioni provvedono a
delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle
rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri
dagli stessi.".
2) Il testo dell'art. 15, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 che
concerne Norme per la protezione della fauna omeoterma e per  il
prelievo venatorio e' il seguente:
"Art. 15 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata
della caccia
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano
faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata
della caccia, e' dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da
determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla
estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla
tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma
1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse
di concessione regionale di cui all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo
stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al
Presidente della Giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (9), dalla stessa e'
esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E'
altresi' accolta, in casi specificatamente individuati con norme
regionali, quando l'attivita' venatoria sia in contrasto con
l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonche'
di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di
ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo
ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti
da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali
delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area
interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e'
vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore,
esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del
divieto.
7. L'esercizio venatorio e', comunque, vietato in forma vagante sui
terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di
coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti
specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data
del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonche' a mais per
la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio
venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni in
attualita' di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione
all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o
intensive.
8. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non
inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui
letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di
almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge e quelli che si intendera' successivamente
istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I
proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma
provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da
tasse.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della
quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di
cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con
presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le
particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e
stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio e' vietato
nonche' le modalita' di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per
l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della
presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo
le modalita' di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal
31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842
del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti
al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli
10 e 14.".
NOTE ALL'ART. 9
Comma 10
1) Il testo dell'art. 61, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria.
"Art. 61 - Sanzioni
(omissis)
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate
si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro (154).
(omissis)".
Comma 11
2) Il testo dell'art. 36 bis, comma 1, della legge regionale 15
febbraio 1994 n. 8, che concerne Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e' gia' richiamato alla nota 5 dell'art. 4.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina