REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 8

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 (TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 47
della legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 47 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo
unico in materia di iniziativa popolare e referendum) e' cosi'
sostituito:
"Art. 47
Contributo per l'autenticazione delle firme
1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a
copertura forfetaria delle spese, per l'autenticazione del numero
minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:
a) sia stata dichiarata la regolarita' della proposta di iniziativa
popolare, ai sensi dell'articolo 9;
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso
abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La Regione eroga le seguenti somme:
a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di
iniziativa popolare.
3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono
presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli
articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a
riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.".
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 luglio 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge, d'iniziativa del consigliere Gianni Varani; oggetto
assembleare n. 262 (VIII legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 17 in data 26 luglio 2005;
assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari
generali ed Istituzionali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 del 6
giugno 2006, con relazione scritta del consigliere Gianni Varani,
nominato dalla Commissione in data 17 gennaio 2006;
approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 4
luglio 2006, atto n. 18/2006.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 47 della L.R. 22 novembre 1999, n. 34 che
concerne Testo unico in materia di iniziativa  popolare e referendum
e' il seguente:
"Art. 47 - Contributo per l'autenticazione delle firme
1. A copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del numero
minimo prescritto di firme la Regione eroga la somma di lire mille per
ogni firma, a condizione che:
a) sia stata dichiarata la regolarita' della proposta di iniziativa
popolare, ai sensi dell'art. 9;
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso
abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono
presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli
articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a
riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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