COMUNICATO
Statuto comunale: articoli 28 e 29 come modificati con deliberazione consiliare n. 23 del 28 novembre 2005, esecutiva a sensi di legge
Art. 28
Composizione
1) La Giunta e' composta dal Sindaco e da un numero di Assessori,
stabilito dal Sindaco, da 4 a 6, di cui uno e' investito della carica
di Vice-Sindaco.
2) Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono
tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purche'
dotati dei requisiti di eleggibilita', candidabilita' e
compatibilita'.
3) Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio
e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 29
Funzionamento della Giunta
1) La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e
controlla l'attivita' degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno
delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai
singoli Assessori.
2) Le modalita' di convocazione e di funzionamento della Giunta sono
stabilite in modo informale dalla stessa.
3) Le sedute sono valide:
a) nel caso in cui la Giunta sia composta da 4 ovvero 5 Assessori piu'
il Sindaco: con la presenza di n. 3 componenti;
b) nel caso in cui la Giunta sia composta da 6 Assessori piu' il
Sindaco: con la presenza di n. 4 componenti.
4) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe D'Urso