REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2006, n. 670

Parere in merito alla pronuncia di compatibilita' ambientale sul progetto di recupero delle dighe di Lago Verde e di Lago Ballano in comune di Monchio alle Corti (PR) presentato da ENEL Green Power SpA. Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di esprimere ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n.
349, il parere che progetto di recupero delle dighe di lago Verde e di
lago Ballano in comune di Monchio alle Corti (PR), presentato da Enel
Green Power SpA, sia ambientalmente compatibile subordinatamente
all'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di Monchio
delle Corti di una variante specifica allo strumento urbanistico
vigente, al rispetto delle seguenti prescrizioni ed alla realizzazione
delle misure di compensazione di seguito indicate:
prescrizioni
1. la proposta di deroga avanzata da Enel Green Power SpA relativa ad
un DMV pari a 20 l/s, che concentra i quantitativi da lasciar defluire
dalle singole opere di presa in corrispondenza della presa di Prato
Spilla, dovra' essere esaminata nell'ambito della revisione
complessiva delle concessioni di derivazione ad uso idroelettrico
afferenti sia al bacino del Cedra sia al bacino dell'Enza;
2. con riferimento ai materiali derivanti dagli scavi in terreno
sciolto o in roccia, che si prevede vengano impiegati secondo gli usi
consentiti dalla L. 443/01, i valori di concentrazione limite
accettabili nel suolo e nel sottosuolo, relativamente a tutti i
parametri indicati nella documentazione trasmessa (cadmio, cromo
totale, cromo VI, nichel, piombo, rame, zinco, idrocarburi leggeri C  
                            12), dovranno essere quelli individuati
dall'Allegato 1, Tabella 1, Colonna A "Siti ad uso verde pubblico,
privato e residenziale" del DM 471/99;
3. le frazioni inerti ottenute dai processi di macinazione, vagliatura
e selezione granulometrica dei materiali provenienti dalle
demolizioni, dovranno essere sottoposte a tutte le verifiche di cui al
DM 5/2/1998 (Tipologia 7.1);
4. relativamente ai limi derivanti sia dal processo di lavaggio degli
inerti che dal lavaggio dei mezzi di cantiere, si precisa che:
- il codice CER 01 04 12 "Sterili ed altri residui del lavaggio e
della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04
07 e 01 04 11" e' attribuibile solamente ai limi derivanti dal
processo di lavaggio degli inerti; per quanto riguarda i limi
derivanti dal lavaggio dei mezzi di cantiere, il codice CER andra'
individuato nell'ambito del capitolo 19 08 "Rifiuti prodotti dagli
impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati
altrimenti";
- la "non pericolosita'" dei rifiuti identificati da una "voce a
specchio" dovra' essere dimostrata mediante le analisi di cui alla
Direttiva 9 Aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e piena
applicazione del Regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di
rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che andranno
compiute preventivamente a qualsiasi operazione di trasporto e
dovranno essere complete di giudizio finale;
5. le determinazioni analitiche da eseguire sui rifiuti eventualmente
conferiti in discarica dovranno essere quelle di cui al DM 3/8/2005
"Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica",
in luogo di quelle previste dall'abrogato DM 13/3/2003;
6. relativamente alle analisi di cui ai sopracitati punti 1., 2., 3. e
4. si rammenta che la fase di campionamento dovra' essere effettuata
da tecnico abilitato, che dovra' redigere apposito verbale di
prelievo, da allegare al referto analitico, dal quale risulti chiara
la rappresentativita' del campione rispetto al cumulo da classificare,
la ditta esecutrice ed il luogo di prelievo, i punti di prelievo, la
data di esecuzione, il tecnico esecutore, le modalita' e la
descrizione del metodo utilizzato, il personale dell'azienda presente;
il rapporto di prova, inoltre, dovra' contenere, oltre ai risultati
analitici ed alle metodiche utilizzate, i limiti cui si fa
riferimento;
7. preventivamente all'inizio dei lavori, dovranno essere inoltrate,
alla Provincia di Parma - Servizio Ambiente, Difesa del suolo e Tutela
del territorio, tutte le domande inerenti il rilascio delle
autorizzazioni di propria competenza relative alla fase di
cantierizzazione (posizionamento di frantoi mobili, di impianti di
lavaggio, di chiarificazione, di betonaggio, ecc.), che i soggetti
interessati dovranno acquisire ai sensi delle normative ambientali
vigenti; si precisa inoltre che il  proponente dovra' inserire, nel
Bando di affidamento lavori, l'obbligo, per le Ditte a cui sara'
affidata la realizzazione delle opere, di acquisire tutte le
autorizzazioni necessarie all'esercizio dei cantieri, prima e
preventivamente all'installazione degli stessi;
8. lo stoccaggio temporaneo di tutte le tipologie di rifiuti dovra'
rispettare i tempi previsti dall'art. 6 del DLgs 22/97 e successive
modificazioni ed integrazioni; a tale proposito, si puntualizza che,
nell'eventualita' in cui tali termini venissero superati, si verrebbe
a configurare una delle operazioni di smaltimento o recupero di cui
agli Allegati B e C dello stesso DLgs 22/97 e successive modificazioni
ed integrazioni ("D15 - Deposito preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D14" o "R13 - Messa in riserva di
rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1
a R12");
9. sia le operazioni di conferimento dei rifiuti presso impianti di
smaltimento e/o recupero autorizzati che la dismissione finale degli
impianti e delle opere di cantiere, dovra' avvenire nel rispetto di
quanto previsto dalle normative vigenti in materia di gestione
rifiuti; si ritiene inoltre necessario, preliminarmente alla fase di
recupero dei siti utilizzati come cantiere, procedere alla verifica di
possibili situazioni di inquinamento di suolo ed acque, ed
all'eventuale bonifica di tali aree ai sensi del DM 471/99;
10. le verifiche sismiche di progetto dovranno essere effettuate
secondo la normativa tecnica prevista dal DM 14 settembre 2005, con
riguardo alla tipologia di opere in progetto e alla classificazione
sismica in Zona 2 del Comune di Monchio delle Corti, prevedendo
l'eventuale integrazione delle indagini gia' effettuate per
approfondire, in particolare, la valutazione della risposta sismica
locale dei terreni di fondazione al fine di garantire adeguati livelli
di protezione sismica anche in relazione all'importanza delle opere in
progetto ed alle conseguenze di un eventuale collasso;
11. analogamente a quanto prescritto per le verifiche sismiche di
progetto, le verifiche di stabilita' dell'ammasso roccioso e dei
pendii dovranno essere effettuate secondo la normativa tecnica emanata
con il DM 14/9/2005, prevedendo l'eventuale integrazione delle
indagini gia' effettuate per valutare, in particolare, gli effetti
dell'azione sismica sulle condizioni di stabilita' dei pendii e del
complesso opera-pendio in presenza delle azioni sismiche proprie
dell'area di progetto (Zona 2) e di eventuali fattori di
amplificazione locale;
12. dovra' essere ridotto al minimo il disturbo durante l'esecuzione
dei lavori escludendo, in particolare, le attivita' piu' rumorose nei
periodi piu' delicati per l'ecologia della fauna, come quello
riproduttivo e limitando, inoltre, il lavoro ad un turno unico di 8
ore (8-16) nei mesi da aprile ad ottobre;
13. dovra' essere contenuta al massimo la cantierizzazione, sia in
termini temporali sia relativamente all'occupazione del territorio,
cosi' da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie
vegetali e animali presenti nell'area;
14. dovranno essere prese tutte le precauzioni possibili al fine di
minimizzare i vari rischi connessi alla realizzazione del progetto,
come i danni alla vegetazione ed alle aree circostanti, nonche'
all'uso degli automezzi e dei mezzi meccanici;
15. dovranno essere individuati e limitati i percorsi destinati ai
mezzi, in ingresso ed in uscita dal cantiere, in maniera da ridurre
gli impatti e regolamentare in modo appropriato le modalita' di
accesso alle aree di intervento;
16. dovra' essere regolamentata in modo appropriato la viabilita' nei
cantieri e le modalita' di accesso ad entrambe le dighe, prevedendo
limiti di velocita' (max 20 km/h) ed impedire, con appropriata
cartellonistica, il passaggio, anche pedonale, fuori dai percorsi
consentiti, al fine di ridurre il piu' possibile il disturbo alle
specie presenti;
17. dovranno essere installati cartelli informativi sui lavori e sulla
viabilita' alternativa alla strada Ballano-Verde per raggiungere i
laghi ed il crinale;
18. dovra' essere privilegiato, ove tecnicamente possibile, l'uso di
tecniche di ingegneria naturalistica;
19. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a ridurre la
produzione e la propagazione di rumore e di polveri nelle aree di
intervento e in quelle limitrofe;
20. dovra' essere garantito il rilascio del deflusso minimo vitale
nell'emissario del lago Ballano e nel rio del lago Verde affinche'
siano assicurate le esigenze ecologiche delle specie animali e
vegetali ad essi connessi e, in particolare, al fine di mantenere
inalterate le condizioni di vita della fauna ittica e microclimatiche
per gli abeti bianchi e rossi autoctoni presenti a valle della diga
del lago Verde; il rilascio di acqua nel rio e' di vitale importanza
in quanto l'impermeabilizzazione del manufatto con il jet-grouting
blocchera' il flusso di acqua che attualmente filtra e che si riversa
nel rio;
21. dovranno essere concordate con il Parco Regionale delle Valli del
Cedra e del Parma le modalita' e la tempistica in merito alla
realizzazione di:
- messa a dimora, intorno al lago Ballano ed al lago Verde, di
rispettivamente n. 120 e n. 300 microcollettivi, composti da 10-12
piante ciascuno, di abete bianco (Abies alba) ed abete rosso (Picea
excelsa) autoctoni, prodotti in seguito a due Progetti LIFE Natura dal
Vivaio Forestale Scodogna di Collecchio (PR); la proporzione tra abete
bianco (Abies alba) ed abete rosso (Picea excelsa) dovra' essere
rispettivamente di circa l'80% ed il 20% del totale; le piantine
dovranno essere di eta' compresa tra 1 e 5 anni e saranno poste in
opera con la terra del loro vaso (circa 2 litri) in una buca assieme
ad altri 2 litri di terreno misto vegetale locale; per ogni piantina
dovra' essere creata attorno verso monte una piccola cavita' di
raccolta delle acque meteoriche; i "Microcollettivi" dovranno essere
di 10-12 piante ciascuno, distanziate tra loro di 20-30 cm, creando
approssimativamente delle microaiuole a triangolo equilatero di lato
0,8 - 1.0 m. ciascuna da recintare con paletti di castagno ed 8 ordini
di filo spinato zincato; ciascun microcollettivo dovra' essere
composto da una miscela di singole piantine di geni'a diversa e decisa
in situ da un tecnico specializzato, nominato in accordo con il Parco
che seguira' tutte le fasi dei lavori; ciascun microcollettivo dovra'
essere posto a distanza di 6-8 m. l'uno dall'altro, a seconda anche
della morfologia del terreno; successivamente alla piantumazione, si
dovra' garantire un periodo di irrigazione bisettimanale di almeno 3
settimane; se non dovesse piovere occorrera' supplire con
un'irrigazione di soccorso;
- messa a dimora, nelle aree di cantiere del lago Ballano e del lago
Verde di, rispettivamente, n. 120 e n. 80 piantine autoctone e
certificate, possibilmente di provenienza locale, di Maggiociondolo,
Sorbo degli uccellatori, Sorbo montano e Acero montano; le piante
dovranno essere in zolla e alte da 150 a 300 cm;
- rinverdire, anche con supporto di georeti, tutte le aree
precedentemente interessate dal cantiere e dalle attivita', con
sementi di essenze prative autoctone o utilizzando fiorume locale i
cui semi, preventivamente raccolti in loco, siano conservati in modo
corretto al fine di proteggerne la potenzialita' germinativa;
- l'individuazione delle aree di reperimento del fiorume dovranno
essere concordate con il Parco; le modalita' di approvvigionamento,
d'acquisto, di conservazione e di piantumazione di tutto il materiale
vegetale erbaceo e arboreo dovranno essere presi almeno un anno prima
della messa a dimora;
- provvedere alla difesa, individuale o complessiva, delle piante
messe a dimora con opportune protezioni (es. reti, griglie, dischi,
ecc.) e/o sostanze repellenti per limitare i danni causati dalla fauna
selvatica o dal transito di persone e automezzi;
- effettuare interventi di manutenzione post-impianto delle piante
messe a dimora per almeno tre anni, attraverso opportune irrigazioni,
il recupero delle fallanze ed il controllo della vegetazione
infestante, escludendo l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi;
- sistemare la strada di collegamento tra lago Ballano e lago Verde,
limitando le modifiche allo stretto necessario per il passaggio dei
mezzi e ponendo una sbarra all'inizio della medesima, al fine di
impedire il transito ai mezzi non autorizzati, nonche' ripristinarne
il fondo tramite il ricarico di materiale lapideo e la regimazione
delle acque superficiali con scoline di monte e taglia-acqua
trasversali;
- proteggere i faggi secolari presenti a valle della diga del lago
Ballano con micropali;
22. tutti i ripristini dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla
fine dei lavori e, comunque, non oltre un anno dalla fine degli
stessi;
23. dovranno essere installate, al fine di tutelare le plantule di
abete bianco attualmente presenti presso il lago Verde, una protezione
per delimitare l'area ed effettuare, inoltre, gli scavi ad una
distanza minima di 3 m. dalla recinzione;
24. dovra' essere ricreata la vegetazione umida attualmente presente
intorno al lago Ballano ed al lago Verde attraverso pratiche
sperimentali di raccolta dei semi, in accordo con il Parco Regionale
delle Valli del Cedra e del Parma e con l'Universita' di Parma;
25. dovranno essere ripristinate e riportate alle condizioni iniziali
le aree di cantiere e la viabilita' di accesso ed eseguire, inoltre,
il trasporto dei rifiuti in discariche autorizzate;
26. dovra' essere predisposto un disciplinare tecnico di gestione dei
livelli idrici dei due laghi che tenga anche conto delle esigenze
delle cenosi vegetali ed animali presenti in zona (es. mantenimento di
un livello minimo di acqua nei bacini, limitazione nei repentini
svuotamenti o riempimenti dei bacini, ecc.);
27. dovra' essere realizzato, in accordo con il Parco Regionale delle
Valli del Cedra e del Parma, un programma di studio e monitoraggio,
prima, durante e dopo la fine dei lavori, relativamente ai ripristini
ambientali ed agli habitat, flora e fauna di importanza comunitaria
presenti, o potenzialmente presenti, nelle aree di intervento, con
particolare attenzione:
- all'aquila reale (Aquila chrysaetos), prevedendo anche
l'installazione di una webcam sul nido del rapace per la raccolta dati
inerenti l'alimentazione ed eventuali variazioni comportamentali della
coppia nidificante;
- al lupo (Canis lupus), garantendo il supporto al progetto in essere
"Conservazione e gestione del lupo su scala regionale: proposta per la
gestione associata di un progetto di ricerca e monitoraggio delle
unita' territoriali di lupo nelle zone di crinale", anche attraverso
il monitoraggio telemetrico degli individui dotati di radiocollare;
- ai chirotteri e in particolare alla specie Barbastella
barbastellus;
Misure di compensazione da realizzare previo accordo con il Parco
Regionale delle Valli del Cedra e del Parma
28. creazione di nuove superfici dell'habitat "Faggeti degli Appennini
di Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis" (9220*) attraverso la
messa a dimora, all'interno della perimetrazione del SIC, di n. 5.000
abeti bianchi (Abies alba) e rossi (Picea excelsa) autoctoni,
provenienti dal Vivaio Forestale Scodogna di Collecchio (PR);
29. realizzazione di azioni idonee (es. ripopolamento di lepre e
pernice rossa) ad incrementare la popolazione di prede dell'aquila
reale (Aquila chrysaetos) in aree alternative a quella disturbata dal
progetto in esame, al fine di ridurre gli effetti negativi della
diminuzione dell'area di caccia durante la realizzazione degli
interventi;
30. realizzazione di studi e monitoraggi sulla popolazione di lupi
(Canis lupus) presenti in zona;
31. sistemazione o ripristino della segnaletica e della sentieristica
presente intorno ai laghi;
b) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n.
349, il presente parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio;
c) di trasmettere per opportuna conoscenza, copia della presente
deliberazione al Registro italiano dighe, alla Provincia di Parma; al
Comune di Monchio delle Corti; al Parco Regionale dei Cento Laghi;
alla Comunita' Montana Appennino Parma Est; ad ARPA - Distretto
territoriale di Parma; Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua
della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Parchi e Risorse forestali
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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