DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2006, n. 696
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi nel settore del commercio per l'anno 2006
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 74 della L.R. 3/99, che stabilisce che sono di competenza
della Regione i compiti e le funzioni concernenti il coordinamento
delle funzioni delegate alle Province ai sensi del Capo VIII della
legge medesima, ivi compresa l'adozione degli indirizzi relativi alla
concessione dei contributi nel settore del commercio;
- l'art. 75, lett. b) della suddetta L.R. 3/99 che delega alle
Province la determinazione dei criteri e delle modalita' di
concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di
erogazione ai beneficiari finali, nonche' la determinazione delle
modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e
degli indirizzi regionali succitati;
- la L.R. 41/97 "Interventi nel settore del commercio per la
valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete
distributiva - Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49" e
successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 20/05 e in particolare l'art. 36 con il quale e' stata
modificata la succitata L.R. 41/97 prevedendo un'ulteriore tipologia
di intervento ammissibile ai finanziamenti della legge medesima ovvero
i Programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di
"Centri commerciali naturali";
ritenuto pertanto di procedere alla definizione degli indirizzi e
modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in
materia di concessione dei contributi nel settore del commercio;
vista la proposta elaborata dal Servizio regionale competente;
sentiti gli Enti locali e le Organizzazioni del commercio, del turismo
e dei servizi;
sentito, altresi', il parere favorevole espresso dalla competente
"Commissione Politiche economiche" presso la Conferenza Regione
Autonomie locali nella seduta del 17 maggio 2006;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, con la
quale sono stati fissati gli indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo,
dr.ssa Morena Diazzi ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale n.
447 del 24 marzo 2003;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare gli indirizzi e modalita' di coordinamento delle
funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei
contributi nel settore del commercio per l'anno 2006, di cui
all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle
Province in materia di concessione dei contributi nel settore del
commercio per l'anno 2006
1. Programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di
"Centri commerciali naturali"
Sono concessi contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 3,
comma 3, lettera i bis), della L.R. 41/97 e successive modificazioni,
per la realizzazione di programmi di intervento locali relativi alla
promozione e alla attivazione di "Centri commerciali naturali" aventi
la finalita' di attivare processi di rigenerazione e rinnovo
commerciale, in un'ottica di unitarieta' dell'area o dell'ambito
territoriale oggetto di intervento.
1.1. Soggetti beneficiari
I Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunita' Montane, il Circondario di
Imola e i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali costituite
ai sensi della L.R. 11/01.
1.2. Soggetti che possono concorrere alla realizzazione del programma
di intervento locale
- Forme associate di piccole e medie imprese esercenti il commercio,
anche su aree pubbliche, di esercenti la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, nonche' di piccole e medie imprese dei
servizi;
- le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale
sociale di Enti locali;
- i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31 marzo
1998, n. 114.
1.3. Caratteristiche dei programmi di intervento locali
Obiettivo del programma e' la promozione e la valorizzazione di uno
spazio commerciale omogeneo, in aree urbane centrali, aree
periferiche, centri urbani minori e frazioni, che deve essere proposto
al consumatore in concorrenza ad altri spazi, dai centri commerciali
periferici alle zone urbane di altre citta' o paesi vicini, mediante
iniziative, sviluppate in modo collettivo e coordinato, tese a
promuovere l'economia dell'area oggetto di intervento.
L'obiettivo del programma di intervento locale, preferibilmente
pluriennale, deve essere la valorizzazione delle attivita' economiche,
con priorita' alle forme di innovazione dei prodotti e dei servizi
offerti.
Il programma deve contenere una dettagliata descrizione degli
interventi proposti, degli obiettivi, degli aspetti innovativi e delle
modalita' di realizzazione del programma volto alla riqualificazione e
alla rivitalizzazione commerciale dell'area o dell'ambito territoriale
oggetto di intervento e deve essere oggetto di una convenzione fra il
soggetto pubblico (o i soggetti pubblici) e una pluralita' di soggetti
privati in forma associata, contenente i relativi impegni.
Qualora il programma preveda, per la fase di realizzazione per la
quale e' richiesto il finanziamento, l'intervento esclusivo dell'Ente
locale, la convenzione sara' sottoscritta fra l'Ente locale medesimo e
le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi.
Il Comune, qualora intenda inserire nel programma contenuti di cui ai
commi 7 e 8 dell'art. 8 della L.R. 14/99, deve attivare le procedure
di cui al medesimo art. 8. In ogni caso il Programma deve contenere
l'individuazione dell'area o dell'ambito di intervento (con eventuale
delimitazione delle vie e numeri civici se si tratta di un centro o di
una zona omogenea).
1.4. Contenuti dei programmi di intervento locali
Sulla base di una analisi dello stato e delle caratteristiche
dell'offerta nell'area, il programma puo' sviluppare:
1. piano di azioni coordinate ai fini dell'adeguamento dell'offerta e
del miglioramento del servizio al consumatore;
2. interventi volti a riqualificare le attivita' presenti nella zona,
anche attraverso:
- introduzione di innovazioni nelle tecniche di vendita e nel servizio
alla clientela (orari, informazioni, nuove tecnologie informatiche,
ecc);
- adeguamento di vetrine, arredamenti, insegne, ecc;
- formazione del personale e degli imprenditori su temi comuni di
servizio;
3. interventi sulla mobilita' nella zona (studi sui flussi di
traffico, modifiche nell'accessibilita', nella circolazione (anche
ciclopedonale) e nella regolamentazione della sosta, interventi sul
trasporto pubblico e creazione di zone di scambio tra mezzo privato e
mezzo pubblico, ecc.);
4. servizi comuni per la logistica, per l'ottimizzazione della
gestione dei rifiuti e per la creazione di servizi comuni a piu'
imprese per le consegne al domicilio dei clienti, ecc.;
5. interventi significativi di arredo urbano;
6. piano di marketing e comunicazione che puo' svilupparsi
attraverso, fra le altre, le seguenti attivita':
- realizzazione di una immagine coordinata;
- definizione di piano di iniziative di comunicazione e animazione;
- creazione di carte fedelta' o sistemi di fidelizzazione avanzati;
- creazione di un sito Internet dell'associazione;
- attuazione di servizi di accoglienza alla clientela;
7. creazione di una struttura di supporto alla realizzazione del
programma anche utilizzando i Centri di Assistenza tecnica;
8. monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi rispetto
agli obiettivi del programma.
Il programma puo' inoltre contenere, ai sensi dell'art. 8, della L.R.
14/99:
- provvedimenti sulla fiscalita' locale;
- provvedimenti sulla normativa urbanistica e edilizia.
Nel programma puo' essere compresa l'acquisizione, da parte dell'Ente
pubblico proponente, di immobili (o frazioni di immobili) destinati o
da destinare ad attivita' commerciali o di servizio di particolare
rilevanza per la qualificazione dell'area.
In tal caso, la concessione del contributo e' condizionata all'impegno
a mantenere la destinazione d'uso per almeno 15 anni.
1.5. Criteri di valutazione
Costituiscono elementi di valutazione, ai fini della predisposizione
delle graduatorie:
- iniziative che coinvolgono un ampio numero di soggetti privati, in
forma associata;
- interventi posti in essere da forme associative di cui alla L.R.
11/01;
- iniziative ad alto contenuto di innovazione che prevedano una
pluralita' di obiettivi e azioni di cui al punto 1.4;
- iniziative coordinate con ulteriori interventi relativi alla
mobilita', riqualificazione urbana ecc., finanziati con altre leggi
regionali o con altri fondi o iniziative che presentano
caratteristiche di continuita' con progetti gia' ammessi a
finanziamento pubblico;
- localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area avente le
caratteristiche indicate all'art. 10, comma 1, lett. b) del DLgs
114/98;
- intervento comprendente l'attivazione o lo sviluppo di esercizi
polifunzionali, di cui all'art. 9 della L.R. 14/99.
Le Province possono individuare, sentite le Organizzazioni del
commercio, del turismo e dei servizi, ulteriori elementi tenuto conto
delle rispettive specificita' territoriali ed economiche quali la
localizzazione dell'intervento in un Comune dove e' stata rilasciata
nei 2 anni precedenti, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 114/98,
un'autorizzazione per una grande struttura di vendita o in comune
limitrofo.
1.6. Misure dei contributi
Ai soggetti pubblici di cui al paragrafo 1.1 sono concessi contributi
in conto capitale nella misura minima del 20% delle spese complessive
ammissibili sostenute dagli stessi e comunque per un importo
complessivo non superiore a Euro 200.000,00.
I soggetti beneficiari del suddetto contributo si impegnano a
finanziare, nella misura massima del 50%, le spese sostenute dai
soggetti privati coinvolti nella realizzazione del programma,
utilizzando obbligatoriamente, pena la revoca del contributo stesso,
risorse proprie pari ad almeno il 50% dell'ammontare del contributo
concessogli, purche' non superi il suddetto limite massimo
concedibile.
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto
capitale erogate da altri Enti pubblici e soggetti privati, fino al
raggiungimento del limite percentuale dell'80%.
1.7. Termine di presentazione delle domande
Le domande di contributo dovranno essere presentate al Presidente
della Provincia competente per territorio entro il 15 settembre.
1.8. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione
Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese nei 15
mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della
domanda.
I programmi dovranno essere completati e rendicondati per la
liquidazione entro il termine fissato dalle Province e comunque non
superiore a 24 mesi, dalla data di comunicazione della concessione del
contributo medesimo, salvo proroga per causa di forza maggiore, da
richiedere prima della scadenza dei suddetti termini, pena la revoca
del contributo stesso.
2. Progetti per l'assistenza tecnica
Sono concessi contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 3,
comma 3, lett. d), h) ed i) della L.R. 41/97 e successive
modificazioni per la realizzazione dell'assistenza tecnica, della
progettazione e dell'innovazione tecnologica e organizzativa (lett.
d), per l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali
polifunzionali (lett. h) e per lo sviluppo del commercio elettronico
(lett. i).
2.1. Soggetti beneficiari
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;
b) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;
c) le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale
sociale di Enti locali;
d) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31 marzo
1998, n. 114.
2.2. Caratteristiche di progetti
I progetti riguardano:
a) assistenza tecnica a carattere continuativo;
b) assistenza tecnica finalizzata a interventi specifici, con
particolare riferimento a:
1) sviluppo di analisi e di servizi di supporto riguardanti la
riqualificazione e la costituzione di forme associate;
2) interventi, a favore delle singole imprese, per l'introduzione di
innovazioni nella movimentazione delle merci e nelle tecniche di
vendita o di ristorazione;
3) interventi, a favore delle singole imprese, per analisi di mercato,
innovazioni della gestione aziendale, logistica, analisi di
produttivita' e strategie di marketing aziendale finalizzati anche
alla specializzazione aziendale;
4) costituzione e aggiornamento di banche dati, indirizzate alla
elaborazione di indici di comparazione interaziendale, al fine della
assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali e dei
servizi;
5) interventi riguardanti l'attivazione e lo sviluppo di esercizi
polifunzionali;
6) iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del
commercio elettronico.
L'acquisto di beni strumentali e' ammissibile solo se costituisce un
elemento determinante della realizzazione del progetto di innovazione
tecnologica.
2.3. Misura dei contributi e cumulabilita'
Il contributo e' concesso, nel rispetto delle norme che regolano gli
aiuti in "de minimis", nelle seguenti misure massime del:
- 50% della spesa una tantum ammissibile, fino ad un importo massimo
di Euro 77.500 per l'attivazione di iniziative, a carattere
continuativo, per l'assistenza tecnica alle imprese;
- 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di Euro 26.000 per
interventi specifici;
- 50% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di Euro
52.000 per interventi volti alla creazione e aggiornamento di banche
dati.
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto
capitale di altri Enti pubblici fino al raggiungimento del limite
percentuale del 70% delle spese ammesse.
2.4. Priorita'
Vanno considerati prioritari i progetti presentati dai centri di
assistenza tecnica autorizzati dalla Regione, cosi' come previsto
dall'art. 18 della L.R. 14/99.
Nell'ambito delle attivita' vanno considerati prioritari:
- l'attivazione delle iniziative a carattere continuativo per
l'assistenza tecnica alle imprese realizzate da Centri di Assistenza
tecnica autorizzati dalla Regione;
- l'attivazione e lo sviluppo di esercizi polifunzionali ai sensi
dell'art. 9 della L.R. 14/99;
- gli interventi per l'introduzione e lo sviluppo del commercio
elettronico cosi' come previsto dall'art. 17 della L.R. 14/99.
Per le attivita' dei servizi, vanno considerati prioritari i progetti
delle imprese del settore dei servizi appartenenti alle seguenti
classi del codice ATECO 02:
- 63.3 - Attivita' delle agenzie di viaggio e degli operatori
turistici; attivita' di assistenza turistica.
- 64.12 - Attivita' dei corrieri espressi.
- 67.1 - Attivita' ausiliarie dell'intermediazione finanziaria,
escluse le assicurazioni e i fondi pensione.
- 67.2 - Attivita' ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi
pensione.
- 70 - Attivita' immobiliari.
- 71 - Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni
per uso personale e domestico.
- 72 - Informatica e attivita' connesse.
- 73 - Ricerca e sviluppo.
- 74.4 - Pubblicita'.
- 74.5 - Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale.
- 74.60.1 - Servizi di vigilanza privata.
- 74.7 - Servizi di pulizia e disinfestazione.
- 74.82 - Imballaggio e confezionamento per conto terzi.
- 74.85.1 - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura.
- 74.87.3 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste.
- 92.61.5 - Gestione di palestre sportive.
- 92.72.1 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e
fluviali.
- 93.03 - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse.
- 93.04.1 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli
stabilimenti termali).
Sono comunque escluse le imprese dei seguenti settori e comparti:
- siderurgico;
- cantieristica navale;
- fabbricazione di fibre sintetiche;
- industria automobilistica;
- produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui
all'Allegato 1 del trattato.
Sono inoltre escluse le imprese del settore dei trasporti (ATECO 02,
sez. I, le classi 60, 61, 62).
Le imprese dei servizi devono essere iscritte all'INPS nel settore del
terziario.
Per le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di
dipendenti, il legale rappresentante dovra' dichiarare che l'attivita'
aziendale prevalente e' nel settore terziario e che l'impresa non ha
dipendenti e che i versamenti relativi ai contributi previdenziali
obbligatori previsti per gli esercenti attivita' dei servizi sono
stati regolarmente effettuati.
Le Province possono individuare, sentite le Associazioni di imprese,
ulteriori priorita' tenuto conto delle rispettive specificita'
territoriali ed economiche.
2.5. Definizione di addetto
Per addetti si intendono:
- i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato;
- il titolare o i soci che prestano attivita' lavorativa
nell'impresa;
- i gerenti e/o familiari che prestano attivita' lavorativa
nell'impresa;
- i dipendenti di tipo stagionale, a part-time, con contratti di
formazione lavoro, gli apprendisti, gli interinali ed i collaboratori
coordinati e continuativi, tutti considerati al 50%.
2.6. Termine di presentazione delle domande
Le domande di contributo dovranno essere presentate al Presidente
della Provincia competente per territorio entro il 30 giugno.
All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovra'
possedere tutti i requisiti richiesti, anche per gli interventi per i
quali si applica la retroattivita'.
2.7. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione
Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese dopo il
15 giugno 2005.
I progetti dovranno essere completati e rendicondati per la
liquidazione entro il termine fissato dalle Province e comunque non
inferiore a 12 mesi, ne' superiore a 24, dalla data di comunicazione
della concessione del contributo medesimo, salvo proroga per causa di
forza maggiore, da richiedere prima della scadenza dei suddetti
termini, pena la revoca del contributo stesso.
Le singole Province provvedono con le suindicate modalita' alla
determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei
contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai
beneficiari finali nonche' la determinazione delle modalita' di
revoca.
3. Rapporti Regione - Province
3.1. Piani provinciali
Le Province predispongono un Piano degli interventi redatto sulla base
delle domande ricevute e ritenute ammissibili e gli elenchi delle
domande non ammesse e lo trasmettono alla Regione, improrogabilmente,
Regione entro il 31 ottobre.
3.2. Approvazione dei Piani provinciali
La Regione, entro il 30 novembre, con atto di Giunta, procede
all'approvazione dei succitati Piani provinciali ripartendo le risorse
disponibili in bilancio sulla base di una ponderazione della media dei
contributi assegnati alle province nei due anni precedenti (peso 60) e
del numero degli esercizi commerciali con superficie uguale o
inferiore ai 150 mq. presenti nelle singole province (peso 40). Le
eventuali ulteriori risorse disponibili vengono ripartite tenuto conto
delle effettive necessita' risultanti dai Piani provinciali.
3.3. Approvazione graduatorie provinciali
Ciascuna Provincia, a seguito dell'approvazione dei suddetti Piani da
parte della Regione, approvera' le graduatorie definitive delle
domande ammissibili e gli elenchi delle domande non ammesse e
provvedera' alla concessione dei contributi, stabilendo le percentuali
di contributo in considerazione dei limiti previsti ai precedenti
punti 1.6 e 2.3.
3.4. Trasferimento delle risorse assegnate
La Regione, a seguito dell'approvazione dei Piani provinciali, con
atto del Dirigente competente, provvede al trasferimento alle singole
Province del 70% delle risorse complessivamente spettanti. Il saldo
viene liquidato a seguito di presentazione di richiesta della
Provincia interessata, accompagnata da attestazione con cui si da'
atto che almeno l'80% delle risorse inizialmente trasferite siano
state effettivamente erogate.
3.5. Relazione annuale e relazione finale di gestione
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni provinciali
trasmettono una relazione dettagliata sullo stato di realizzazione dei
rispettivi Piani provinciali degli interventi, relativa a ciascun
bando pendente e riferita all'anno solare precedente.
Entro 6 mesi dal termine previsto per la realizzazione degli
interventi, le Province provvedono inoltre alla presentazione di una
relazione finale relativa alla chiusura della gestione di un bando,
provvedendo alla restituzione delle eventuali economie realizzate a
causa della mancata o minore liquidazione, revoca, rinuncia ecc.
3.6. Graduatorie di riserva
Le Province relativamente agli interventi ammissibili ma non
finanziabili per carenza di fondi possono costituire graduatoria di
riserva. Qualora risultassero disponibili nuovi fondi, per revoca o
rinuncia o altre ragioni nel rispetto della normativa contabile
vigente, si potra' procedere all'ammissione a contributo di altre
domande, secondo l'ordine della graduatoria stabilita e nella misura
fissata dalla deliberazione.
Le Province stabiliranno i tempi della rendicontazione per la
liquidazione tenuto conto che, entro 6 mesi dal termine previsto per
la realizzazione degli interventi, le Province devono provvedere alla
presentazione della relazione di gestione bando di cui al paragrafo
precedente.