REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2006, n. 659

Approvazione schema convenzione tra Regione Emilia-Romagna Servizio Protezione civile e Dipartimento Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per implementazione e integrazione sistemi di monitoraggio interventi di protezione civile e relative banche dati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si
intendono integralmente richiamate, lo schema di protocollo d'intesa
tra la Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile ed il
Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri finalizzato allo sviluppo di un sistema informatizzato
per il monitoraggio degli interventi di protezione civile riprodotto
in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, stabilendo, altresi', che esso venga sottoscritto
dall'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della
costa. Protezione civile;
2. di destinare all'attuazione del predetto protocollo d'intesa la
somma massima di Euro 72.000,00 a titolo di concorso regionale per la
realizzazione dell'implementazione del sistema, a fronte di una quota
di identico importo che sara' assunta a proprio carico dal
Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, rinviando l'assunzione del relativo impegno di spesa ad
un successivo atto del dirigente regionale competente in esito alla
procedura di aggiudicazione dell'appalto da svolgersi a cura del
predetto Dipartimento;
3. di dare atto che la predetta somma trova copertura sul Capitolo
47132, "Spese per il finanziamento di interventi urgenti in caso di
calamita' naturali di livello b), di cui all'art. 108 DLgs 112/98 ed
art. 2, comma 1, lett. B) Legge 225/92, nonche' per il potenziamento
del Sistema regionale di Protezione civile - Fondo regionale di
Protezione civile (art. 138, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388)
- Mezzi statali", UPB 1.4.4.2.17101, del Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2006, che presenta la necessaria
disponibilita', nell'ambito delle somme gia' programmate con propria
deliberazione n. 206/06, elenco "E", voce n. 1;
4. di individuare il Servizio Protezione civile quale struttura
regionale referente per l'attuazione del protocollo d'intesa in
Allegato A;
5. di stabilire che la liquidazione a favore della ditta
aggiudicataria delle somme spettanti avverra' con atti del dirigente
regionale competente, secondo le modalita' e nei limiti previsti nel
protocollo d'intesa in Allegato A;
6. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Convenzione in materia di sviluppo di un sistema informatizzato per il
monitoraggio degli interventi di protezione civile tra la Regione
Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile e il dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
La Regione Emilia-Romagna rappresentata dall'Assessore alla Sicurezza
territoriale Difesa del suolo e della costa, Protezione civile
Marioluigi Bruschini
il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri rappresentato dal Capo del Dipartimento Guido Bertolaso
visto che ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita'
di interesse comune";
visto che il contesto normativo vigente demanda, tra l'altro, al
Dipartimento della Protezione civile la definizione degli indirizzi e
dei criteri generali per la pianificazione dell'emergenza, nonche'
della struttura organizzativa per fronteggiare gli eventi calamitosi;
visto l'articolo 117 della Costituzione, che individua la protezione
civile tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la
potesta' legislativa spetta alle Regioni, fatto salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata allo
Stato;
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche ed
integrazioni, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che
stabilisce, tra l'altro, che "all'attuazione delle attivita' di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni e le Comunita' montane";
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in
particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla materia della
protezione civile;
considerato che in attuazione del quadro normativo sopra richiamato le
Regioni svolgono, di norma, un ruolo di coordinamento operativo
dell'attuazione degli interventi urgenti volti al ritorno alle normali
condizioni di vita nei territori colpiti da eventi calamitosi per i
quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5
della Legge 225/92;
considerato che per assicurare il necessario monitoraggio degli
interventi di cui sopra il Dipartimento della Protezione civile ha
emanato la circolare DPC 1/00, pubblicata nella G.U. n. 101 del 3
maggio 2000, contenente modalita' e tempistiche per la raccolta delle
informazioni sull'evoluzione delle attivita' sotto il profilo fisico,
amministrativo ed economico-finanziario, ed ha recentemente avviato le
procedure per implementare il sistema informativo destinato alla
gestione della relativa banca-dati;
considerato che la Regione Emilia-Romagna ha, a sua volta, in corso
l'integrazione e l'adeguamento del sistema informativo autonomamente
attivato per la raccolta, su scala regionale, dei predetti dati;
considerato che tali sistemi possono essere considerati un'utile base
di lavoro per un'auspicabile omogeneizzazione dei dati e delle
procedure a livello nazionale, come emerso in occasione delle riunioni
e degli  incontri gia' effettuati volti al confronto delle esperienze
e all'approfondimento delle relative problematiche;
ritenuto opportuno promuovere lo sviluppo integrato dei sistemi di
monitoraggio, al fine di ampliare la gamma delle informazioni
disponibili e migliorare e velocizzare l'interscambio di informazioni
tra il Dipartimento e le Regioni;
ravvisata l'opportunita', di costituire un gruppo di lavoro congiunto
con l'obiettivo di gestire e dirigere lo sviluppo di un sistema
integrato di monitoraggio degli interventi da proporre alle altre
Regioni e alle Strutture Commissariali con l'obiettivo di uniformare e
snellire le procedure attualmente utilizzate per lo scambio delle
informazioni, ottimizzando gli sforzi e l'utilizzo delle risorse
impiegate;
convengono e concordano quanto segue
Art. 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Art. 2 - Oggetto
Il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri (di seguito indicato solo come "Dipartimento") e la
Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile (di seguito
indicata solo come "Regione") concordano sull'importanza di disporre
di un monitoraggio aggiornato e completo dello stato di attuazione
degli interventi urgenti a valere sui fondi di protezione civile, con
particolare riferimento a quelli attivati a seguito di dichiarazioni
di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del
1992.
Il Dipartimento e la Regione concordano, pertanto, sull'opportunita'
di:
- implementare in forma integrata le applicazioni delle rispettive
banche-dati contenenti il maggior numero di informazioni possibili
sullo stato di evoluzione degli interventi urgenti di cui al punto 1,
favorendone l'interconnessione e, per quanto possibile, la completa
integrazione;
- uniformare le modalita' di raccolta dei dati e semplificarne al
massimo le relative operazioni, congiungendo, per quanto possibile, le
attivita' di monitoraggio con quelle di richiesta ed erogazione delle
relative risorse finanziarie;
- predisporre un sistema di raccolta e scambio delle informazioni che
possa costituire un modello unico nazionale da diffondere alle altre
Regioni e strutture commissariali, costituendo un elemento del sistema
informativo nazionale della protezione civile.
Art. 3 - Responsabili della convenzione
Le parti individuano quali responsabili dell'esecuzione delle
attivita' previste nei successivi articoli:
- per il Dipartimento: l'ing. Corrado Seller, Direttore dell'Ufficio
Interventi strutturali e Opere di emergenza e l'ing. Pasquale Gidaro,
funzionario del medesimo Ufficio;
- per la Regione: il dott. Roberto Giarola e la dott.ssa Mara Zardini,
collaboratori del Servizio Protezione civile;
per lo svolgimento delle attivita' oggetto della presente convenzione
i responsabili metteranno a disposizione del gruppo di lavoro di cui
al successivo art. 4 la documentazione relativa di cui sono in
possesso.
I predetti responsabili avranno il compito di orientare le attivita'
agli obiettivi prefissati, verificare periodicamente lo stato di
avanzamento della convenzione, effettuare la verifica degli elaborati
ai sensi del successivo art. 11 e promuovere quanto altro necessario
per l'attuazione e l'esecuzione della presente convenzione.
Art. 4 - Gruppo di lavoro
Il Dipartimento e la Regione, per il perseguimento dei predetti
obiettivi, si impegnano a costituire un gruppo di lavoro congiunto
cosi' composto:
- i responsabili della convenzione, di cui l'Ing. Seller con funzioni
di coordinatore del gruppo e l'ing. Gidaro con funzioni di
responsabile tecnico e coordinatore vicario;
- due ulteriori rappresentanti del Dipartimento, designati dal Capo
del Dipartimento, individuati tra i dirigenti, funzionari e
collaboratori del Dipartimento medesimo, dotati di adeguate
professionalita' in campo tecnico, informatico, giuridico ed
amministrativo-contabile;
- due ulteriori rappresentanti della Regione, designati dal Direttore
dell'Agenzia di Protezione civile - Responsabile del Servizio
Protezione civile, individuati tra i funzionari e collaboratori della
Regione medesima, dotati di adeguate professionalita' in campo
tecnico, informatico, giuridico ed amministrativo-contabile.
I rappresentanti della Regione svolgeranno le funzioni di segreteria
del predetto gruppo di lavoro, la cui convocazione e articolazione
nelle diverse aree di operativita' spetta al coordinatore.
Il gruppo di lavoro si riunira', di norma, presso la sede del
Dipartimento di Via Vitorchiano n. 4, ma potra' tenere le proprie
riunioni anche presso la sede della Regione, in relazione alle
esigenze di verifica dell'avanzamento della convenzione, secondo le
indicazioni fornite dal coordinatore.
Art. 5 - Durata e decorrenza
La convenzione avra' una durata di mesi 12, con decorrenza dalla data
di sottoscrizione, prorogabile per ulteriori 6 mesi.
Art. 6 - Attivita', affidamento e tempi di esecuzione
Entro 3 mesi dalla stipula della presente convenzione (I fase) e'
prevista la definizione di un capitolato tecnico dei requisiti
dell'utente e delle caratteristiche di sistema e strutturali per
l'affidamento di un appalto per lo sviluppo di un sistema software in
grado di assicurare:
- la piena efficacia ed efficienza di un sistema informatico in rete
internet per il monitoraggio degli interventi finanziati dal
Dipartimento della Protezione civile, attualmente regolamentato dalla
Circolare n. 1 del 20 aprile 2000;
- il supporto alle Regioni ed ai Commissari delegati nelle attivita':
di programmazione degli interventi necessari al superamento
dell'emergenza; di definizione ed aggiornamento di idonei
cronoprogrammi di attuazione delle diverse tipologie di interventi; di
periodico e tempestivo referto alle Regioni ed al Dipartimento
nazionale; di gestione delle erogazioni agli Enti attuatori, da parte
del Dipartimento o delle Regioni;
- la definizione di uno strumento di ausilio alle attivita' degli Enti
attuatori;
- il perfezionamento di opportuni indicatori per la verifica dello
stato di attuazione degli interventi, l'accertamento di eventuali
ritardi o disfunzioni, nel perseguimento degli obiettivi prestabiliti
e l'adozione di misure volte ad accelerare ed ottimizzare il processo
di realizzazione degli interventi stessi.
Entro i successivi 2 mesi (II fase), e sulla base del capitolato di
cui alla I fase, il Dipartimento espleta la gara d'appalto per
l'affidamento di servizi informatici e le parti procedono
congiuntamente alla stipula del successivo contratto, volto allo
sviluppo di un applicativo software, secondo le specifiche di processo
e di performance definite nel documento stesso e comprendenti:
a) analisi e system design dell'architettura software;
b) programmazione e codifica dell'applicativo software;
c) sviluppo dell'help on line  e del manuale d'uso;
d) supporto in fase di start up;
e) formazione del personale del Dipartimento e della Regione;
f) travaso dei dati dagli attuali DB della Regione e del Dipartimento
nel nuovo sistema informatico;
g) test del sistema e messa in esercizio.
Entro i successivi 7 mesi (III fase), e' previsto lo sviluppo
dell'applicativo:
- 5 mesi per la "versione Beta", da sottoporre a verifiche ed
eventuali integrazioni emergenti dalla fase di avvio;
- 1 mese per i test, volti al controllo che le prestazioni globali del
sistema siano accettabili e che le macro funzioni (modalita' di
accesso, sicurezza) siano correttamente realizzate, nonche' alle
conseguenti eventuali modifiche e/o integrazioni;
- 1 mese per il collaudo.
Il gruppo di lavoro di cui all'art. 4 svolgera' le funzioni di alta
sorveglianza sulle fasi di sviluppo dell'applicativo software,
relazionando periodicamente al Capo del Dipartimento e al Direttore
dell'Agenzia regionale di Protezione civile - Responsabile del
Servizio Protezione civile.
Il Capo del Dipartimento, con proprio atto, provvedera' alla nomina
della Commissione di Collaudo.
Art. 7 - Corrispettivo
L'impegno finanziario per l'attuazione della presente convenzione, e'
determinato nella somma di Euro 120.000,00, oltre IVA al 20% di Euro
24.000,00, per un importo complessivo pari ad Euro 144.000,00.
Il predetto importo e' cosi' ripartito:
- Euro 60.000,00, oltre IVA nella misura del 20% pari ad Euro
12.000,00,  a carico del Dipartimento, per un totale di Euro
72.000,00;
- Euro 60.000,00 oltre IVA nella misura del 20% pari ad Euro
12.000,00, a carico della Regione, per un totale di Euro 72.000,00.
Il suddetto impegno comprende tutte le spese occorrenti
all'affidamento dei servizi informatici di cui alla Fase II del
precedente art. 6 ed, eventualmente, al conferimento dell'incarico di
collaudo, restando convenuto che le spese per le attivita' del gruppo
di lavoro sono a carico delle rispettive Amministrazioni. Le eventuali
economie discendenti dalla gara d'appalto verranno attribuite in parti
uguali al Dipartimento ed alla Regione.
Art. 8 - Modalita' di pagamento e fatturazione
Il corrispettivo, determinato dalla procedura di gara, sara' versato
al contraente aggiudicatario della gara di affidamento di servizi
informatici di cui alla Fase II del precedente art. 6, per la quota
rispettivamente a carico del Dipartimento e della Regione, con le
seguenti modalita':
- 25% entro 60 giorni dalla consegna e verifica della regolare
esecuzione del documento di analisi, in cui vengono descritti i dati
(entita' e relazioni) e le funzioni da automatizzare, da presentare
entro 2 mesi dalla stipula del contratto;
- 25% entro 60 giorni dalla consegna e verifica della regolare
esecuzione del documento di system design dell'architettura software,
in cui viene descritta in ogni dettaglio l'architettura hardware e
software da realizzare e quella del sistema di sviluppo, da presentare
entro 4 mesi dalla stipula del contratto;
- 25% entro 60 giorni dalla consegna e verifica della regolare
esecuzione della "versione Beta" del software, da sottoporre a
verifiche ed eventuali integrazioni emergenti dalla fase di avvio, da
presentare entro 5 mesi dalla stipula del contratto;
- il restante 25% entro 60 giorni dal collaudo positivo.
I pagamenti saranno eseguiti previa emissione da parte del contraente
di regolari fatture intestate, per le quote sopra specificate,
rispettivamente al Dipartimento e alla Regione - Settore Protezione
civile; ogni documento fiscale presentato dal contraente dovra'
indicare chiaramente gli estremi per effettuare il pagamento.
In particolare, per quanto riguarda il Dipartimento, i documenti, in
originale, dovranno essere intestati a: Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile, Via Ulpiano n. 11 -
00193 Roma, CF 97018720587 e inviate a Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile, Via Ulpiano n. 11 -
00193 Roma.
Per quanto riguarda la Regione, il pagamento verra' effettuato con
ordinativi del Tesoriere regionale a favore del contraente; ogni
documento fiscale presentato dal contraente dovra' indicare
chiaramente gli estremi per effettuare il pagamento. I documenti, in
originale, dovranno essere intestati a: Regione Emilia-Romagna -
Servizio Protezione civile, Viale Silvani n. 6, p. IVA 80062590379, e
inviate a Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, Viale
Silvani n. 6, 40122 Bologna.
Art. 9 - Proprieta' ed uso dei risultati
Tutti gli elaborati, i dati contenuti e gli eventuali allegati facenti
parte integrante degli stessi saranno di proprieta' del Dipartimento e
della Regione, che, previo accordo, potranno consentirne l'utilizzo da
parte di altri soggetti pubblici o privati, fatti salvi i diritti di
proprieta' intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento
dell'invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in
materia.
Il Dipartimento si impegna a presentare il risultato della convenzione
al Tavolo tecnico delle Regioni, per le eventuali modifiche e/o
integrazioni richieste dalle altre Regioni e Province Autonome e per
la proposta di successiva adozione quale:
- sistema unitario per il monitoraggio degli interventi finanziati dal
Dipartimento;
- strumento operativo ed attuativo delle procedure di monitoraggio a
livello nazionale;
- impianto unico per la raccolta, l'archiviazione e l'elaborazione dei
dati.
Art. 10 - Responsabilita'
Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Dipartimento e' sollevato da
ogni responsabilita' per qualsiasi evento dannoso che possa accadere
al personale della Regione durante la permanenza presso i propri
locali: in tal senso, il suddetto personale dovra' essere coperto da
idonea polizza assicurativa contro i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita' fuori sede. La Regione esonera comunque e
tiene indenne il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilita'
che, a qualunque titolo, possa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione delle attivita' inerenti alla convenzione, da parte
del personale dipendente  della Regione medesima.
Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione da parte sua e'
sollevata da ogni responsabilita' per qualsiasi evento dannoso che
possa accadere al personale del Dipartimento durante la permanenza nei
locali della Regione.
Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne la Regione da
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualunque titolo, possa
derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attivita'
inerenti il presente incarico, da parte del personale dipendente del
Dipartimento.
Art. 11 - Verifica
Tutti gli elaborati consegnati dal contraente il contratto di
affidamento di servizi informatici, di cui alla Fase II del precedente
art. 6, sono soggetti a verifica di regolare esecuzione entro 30
giorni dalla loro consegna. La verifica di regolare esecuzione sara'
effettuata dal gruppo di lavoro di cui all'art. 4.
Art. 12 - Cessione e subappalto
E' vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione
oggetto dell'incarico, pena la risoluzione della presente
convenzione.
Art. 13 - Penalita'
Nel caso in cui il contraente il contratto di affidamento di servizi
informatici, di cui alla Fase II del precedente art. 6, effettui in
ritardo, rispetto ai tempi fissati dall'art. 8, la prestazione oggetto
della presente convenzione, il medesimo sara' sottoposto ad una
penale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto a
ciascuna delle scadenze ivi contemplate, pari ad Euro 300,00, salvo
che il ritardo sia dovuto agli altri soggetti coinvolti nel
procedimento. La quantificazione dell'eventuale importo delle
penalita' sara' determinata dal gruppo di lavoro ed in contraddittorio
con il contraente.
Art. 14 - Controversie
Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le
disposizioni previste dal Codice civile.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
relazione alla presente convenzione, previo esperimento del tentativo
di accordo bonario, il Foro competente e' quello di Roma.
ASSESSORE ALLA	CAPO DEL DIPARTIMENTO
SICUREZZA TERRITORIALE	DELLA PROTEZIONE
DIFESA DEL SUOLO E	CIVILE DELLA PRESIDENZA
DELLA COSTA.	DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE
Marioluigi Bruschini	Guido Bertolaso

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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