DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2006, n. 636
Modifiche ed integrazioni al punto 4) della deliberazione di Giunta regionale n. 218 del 14 febbraio 2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 218 del 14 febbraio 2005
"Autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti termali
dell'Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell'Accordo
Stato-Regioni 23 settembre 2004" si e', tra l'altro, stabilito al
punto 4 che: "al fine di evitare possibili soluzioni di continuita'
nella disciplina relativa alle strutture termali accreditate ... nel
periodo transitorio che intercorre tra la data di approvazione del
presente provvedimento e la data del 31 dicembre 2005, le aziende
termali gia' accreditate soggiacciono integralmente alla
regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638 del 29
aprile 1997 e successivi correlati provvedimenti dell'Assessore alla
Sanita'";
valutato che sia opportuno lasciare inalterato il sistema di
accreditamento in vigore fino a diversa data che verra' definita da
apposito provvedimento regionale, in attesa:
a. del completamento del processo finalizzato ad accertare il possesso
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, stabiliti con
la richiamata deliberazione 218/05, da parte degli stabilimenti
termali;
b. della definizione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di
cui all'art. 8-quater del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni;
ritenuto opportuno che:
1) gli Stabilimenti termali gia' accreditati, continuino, nel
frattempo, a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui
alla richiamata deliberazione n. 638 del 29/4/1997, oltre il termine
di scadenza di cui al citato punto 4 della propria deliberazione
218/05, fino all'avvio del processo concernente l'accreditamento degli
stessi ai sensi dell'art. 8-quater del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto riguarda
la modulistica cui fare riferimento, nonche' le relative modalita'
procedurali;
2) qualora lo Stabilimento termale, gia' entrato in possesso di
autorizzazione rilasciata ai sensi della deliberazione di Giunta
regionale 218/05, dovesse inoltrare istanze aventi ad oggetto aspetti
riguardanti l'accreditamento di cui al presente atto, in sede di
compilazione della relativa documentazione di cui all'Allegato 1 alla
DGR 618/97, "A4" sub 1 e sub 2, potra' omettere i dati concernenti gli
aspetti autorizzatori di cui alla parte sub 1;
richiamata la propria deliberazione n. 211 del 14 febbraio 2005 che,
tra l'altro, ha provveduto alla definizione dei tetti di spesa massima
regionale per gli anni 2004-2005 e, relativamente alle prestazioni di
massoterapia, ha previsto di adeguarsi a quanto stabilito, nell'intesa
espressa dalla Conferenza Stato-Regioni e Prov. Autonome, in data 29
aprile 2004 (Rep. atti n. 1949) per l'erogazione delle prestazioni
termali per il biennio 2003/2004;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03 e successive modifiche ed
integrazioni;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono
integralmente riportate, di stabilire che:
1) gli Stabilimenti termali gia' accreditati, continuano a soggiacere
integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione
n. 638 del 29/4/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto
4 della propria deliberazione n. 218 del 14 febbraio 2005, fino
all'avvio del processo concernente l'accreditamento ai sensi dell'art.
8-quater del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni;
2) qualora lo Stabilimento termale, gia' entrato in possesso di
autorizzazione rilasciata ai sensi della deliberazione di Giunta
regionale 218/05, dovesse inoltrare istanze aventi ad oggetto aspetti
riguardanti l'accreditamento di cui al presente atto, in sede di
compilazione della relativa documentazione di cui all'Allegato 1 della
DGR 618/97, "A4" sub 1 e sub 2, potra' omettere i dati concernenti gli
aspetti autorizzatori, di cui alla parte sub 1;
3) di confermare la propria deliberazione n. 218 del 14 febbraio 2005
nelle restanti parti;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.