PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di coltivazione della cava di argilla "Casolani" Polo 2, sita nei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e di Dovadola

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale
(VIA) relativa al progetto di coltivazione della cava di argilla
"Casolani" Polo 2, sita nei comuni di Castrocaro Terme e Terra del
Sole e di Dovadola.
Il progetto e' presentato dalla Ditta Lib Srl.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4. "Cave e
torbiere" della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni
ed e', in base all'art. 5, comma 2 lett. b) della citata legge
regionale, soggetto a procedura di competenza provinciale, anziche' ad
una di competenza comunale, perche' interessa il territorio di due
comuni.
Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), comune di Dovadola (FC) e
della provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente:
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
27221/143 del 4/4/2006, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di coltivazione e sistemazione della cava
di argilla denominata area estrattiva "Casolani" Polo 2, sita nei
comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e di Dovadola, presentato
dalla ditta Lib Srl, poiche' il progetto in oggetto, secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 28 marzo
2006, e' nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in
oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito
sinteticamente riportate ed indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di coltivazione e
sistemazione della cava di argilla denominata area estrattiva
'Casolani' Polo 2, sita nei comuni di Castrocaro Terme e Terra del
Sole e di Dovadola", che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
1. affinche' gli interventi in progetto risultino conformi al PTCP,
deve essere ridefinita la perimetrazione delle aree di scavo,
escludendo da essa quella porzione del territorio del comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole interna al Polo 2A ricadente
nell'ambito dei calanchi disciplinati dall'art. 20A, comma 2 lett. a)
del PTCP, individuati nella Tav. 4 del PTCP "Carta del dissesto e
della vulnerabilita' territoriale" Tavola 254 NE Predappio;
2. Ai fini del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) l'intervento in
oggetto, per la parte che ricade nel territorio di Dovadola, e'
subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni impartite dalla
Comunita' Montana Acquacheta e contenute nell'autorizzazione 387/06:
- i lavori dovranno riguardare solo l'area indicata nelle planimetrie
allegate alla documentazione integrativa datata 31/1/2006 e
23/2/2006;
- dovra' essere scrupolosamente rispettato quanto riportato nella
relazione geologica redatta in data 8/6/2005 e nella successiva
relazione integrativa datata 31/1/2006 e 23/2/2006 dal geologo
dott.ssa Federica Villa;
- dovra' essere eseguita e mantenuta efficiente un'idonea rete di
regimazione idrica superficiale in tutta l'area ed in particolare al
ciglio superiore ed inferiore delle scarpate, adeguatamente collegata
ai fossi naturali.
Il mancato rispetto, anche di un solo punto, delle sopraccitate
prescrizioni, comporta la revoca dell'autorizzazione conseguente
sospensione dei lavori e segnalazione alle Autorita' competenti. La
validita' dell'autorizzazione n. 387/06 e' di mesi 36 dalla data di
rilascio da parte del Comune di Dovadola dell'autorizzazione
convenzionata all'attivita' estrattiva ai sensi della Legge 17/91.
L'inizio lavori dovra' essere dato perentoriamente entro 12 mesi dalla
data di notifica dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa,
e dovra' essere tempestivamente comunicata alla Comunita' Montana e al
Corpo forestale dello Stato competente per territorio la fine lavori;
3. qualora si rendesse necessario, conseguentemente all'accoglimento
della precedente prescrizione n. 1, procedere ad una modifica anche
degli interventi ricadenti nel territorio del comune di Dovadola
descritti negli elaborati integrativi datati 31/1/2006 e 23/2/2006, la
ditta proponente dovra' richiedere alla Comunita' Montana Acquacheta
il rilascio di una nuova autorizzazione relativa al vincolo
idrogeologico;
4. per tutta la durata del periodo di coltivazione della cava, non vi
dovranno essere edifici abitati ad una distanza inferiore a mt. 40 dal
perimetro di escavazione; inoltre dovranno essere osservate le
prescrizioni relative alla "Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di
lavoro" di seguito riportate:
a) dovra' essere adottata idonea chiusura con recinzione e cancelli
nei perimetri facilmente accessibili e installata segnalazione di
pericolo;
b) vie di circolazione e zone pericolose: dovra' essere dato
applicazione a quanto prescritto dall'art. 8 del DPR 547/55
(richiamato dall'art. 39 del DLgs 624/96), con particolare attenzione
alla tutela dei lavoratori a piedi ed al transito nei pressi di zone a
rischio;
c) dovra' essere predisposta la necessaria organizzazione e fornite le
attrezzature e i sistemi adeguati per garantire che il soccorso al
personale in caso di malore o incidente possa essere immediato, con
particolare attenzione alla presenza di personale isolato (v. artt. 5,
10, 13 e 19 DLgs 624/96). Dovra' essere presente in cantiere una
cassetta di soccorso;
d) eventuali cisterne o pompe di combustibile per i mezzi d'opera
dovranno essere assoggettati alle normative vigenti (tettoia,
estintori, messa a terra, ecc. Vedasi DM 19/3/1990, ecc.);
e) dovra' essere presente in cantiere almeno un estintore idoneo per
eventuali incendi delle macchine movimento terra;
f) tutte le macchine movimento terra esposte ai rischi di caduta di
materiali o ribaltamento dovranno essere equipaggiate con strutture
ROPS e FOPS;
g) prima dell'inizio dell'attivita', dovra' essere redatto, e
trasmesso all'Unita' Operativa Prevenzione e Sicurezza negli ambiti di
lavoro dell'Azienda USL di Forli' (Via della Rocca n. 19 - Forli'), il
Documento di sicurezza e salute (art. 6 e art. 10 del DLgs 624/96).
Tale documento dovra' indicare le specifiche modalita' di attuazione
per la cava in oggetto della normativa di settore in materia di
sicurezza e igiene del lavoro. Dovra' inoltre identificare la
dislocazione dei locali a servizio dell'attivita' (docce e
spogliatoio, locale di riposo - riparo - eventuale refettorio), le
dotazioni necessarie sulle macchine movimento terra (cabinature contro
il rumore e la polvere, ventilazione e filtrazione dell'aria,
condizionamento: cfr. artt. 40 e 42 del DLgs 624/96), i rischi
incendio e la gestione delle emergenze, le attivita' di formazione e
le esercitazioni effettuate, le istruzioni scritte fornite, le visite
mediche preventive e periodiche da effettuarsi, la definizione
nominativa delle responsabilita' e degli incarichi in cantiere;
h) qualora sia prevista in cava la presenza di lavoratori di piu'
imprese, il DSS dovra' essere di tipo coordinato (art. 9 del DLgs
624/96);
5. il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva da parte
del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ai sensi dell'art. 11
della L.R. 17 luglio 1991, n. 17 e' subordinata al rispetto delle
seguenti prescrizioni impartite dalla Commissione infraregionale delle
Attivita' estrattive nella seduta del 9/3/2006 n. 02 (Registro n. 134
del 10/3/2006):
5.1 resta a carico del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole la
verifica degli elaborati tecnici ed amministrativi da allegarsi alla
convenzione con la Ditta Lib Srl. Tale convenzione dovra' essere
redatta in conformita' allo schema tipo approvato dalla Regione e
sulla base dei contenuti reali del piano di coltivazione, gli allegati
dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 13 della L.R.
17/91. Resta a carico del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
l'acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri, etc. prodromici al
rilascio dell'autorizzazione;
5.2 la durata dell'autorizzazione sia di complessivi anni 5,
comprensivi della sistemazione finale;
5.3 siano rispettate le NTA del PAE e del PRG;
5.4 la fideiussione a garanzia degli obblighi convenzionali dovra'
coprire l'intervento di recupero nel suo insieme, e quindi non essere
inferiore ad Euro 44.000,00. La cauzione a garanzia della presente
autorizzazione fa proprie le garanzie stipulate al momento del
rilascio della precedente autorizzazione;
5.5 qualora si presentasse la necessita' di migliorare la staticita'
del sito, sia durante la fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta,
dovranno essere realizzate adeguate opere di sistemazione e
consolidamento;
5.6 relativamente al traffico indotto dall'attivita' di cava, siano
stipulate eventuali apposite convenzioni con gli Enti proprietari
delle strade interessate ai transiti medesimi;
5.7 durante l'esecuzione dei lavori, siano rispettate tutte le norme
relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli
infortuni;
5.8 il direttore dei lavori sia in possesso dei requisiti di cui al
DPR 128/59 e successive modificazioni;
5.9 Per gli scavi all'interno delle aree di rispetto di cui all'art.
104 del DPR 128/59 occorre preventivamente acquisire l'autorizzazione
in deroga rilasciata dalle competenti Autorita';
5.10 sia garantito il rispetto delle distanze dai confini di
proprieta' ai sensi della legislazione vigente in materia;
5.11 si adempia alle procedure di cui al DLgs 42/04;
5.12 il Comune verifichi il tipo di utilizzo della strada vicinale
Casolani. Nel caso di uso pubblico di tale strada occorre considerare
il rispetto delle distanze di cui all'art. 104 del DPR 128/59;
5.13 si escluda dalle essenze previste per la sistemazione finale la
vitalba e il ginepro e si preveda l'utilizzo di frassino minore e
tamerici. La piantumazione deve essere estesa a circa il 40% della
superficie delle aree interessate a bancate (e comunque uniformemente
distribuita su queste) utilizzando un sesto d'impianto 3x3 con
alternanza di specie arboree ed arbustive. In particolare le essenze
arbustive devono essere prevalentemente collocate nelle aree a bordo
della piantumazione (il contenuto di questa prescrizione e'
compiutamente recepita e specificata nelle successive prescrizioni da
7 a 12 contenute nel presente paragrafo 2.C);
L'Autorita' competente valutera' la congruita' di eventuali modifiche
impartite dalle procedure di VIA, rispetto al parere medesimo
richiedendo eventualmente, nel caso di modifiche sostanziali, il
parere della Commissione infraregionale delle attivita' estrattive;
6. il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva da parte
del Comune di Dovadola, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17 luglio
1991, n. 17 e' subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni
impartite dalla Commissione infraregionale delle attivita' estrattive
nella seduta del 9/3/2006 n. 2 (Registro n. 135 del 10/3/2006):
6.1 resta a carico del Comune di Dovadola la verifica degli elaborati
tecnici ed amministrativi da allegarsi alla convenzione con la Ditta
Lib Srl. Tale convenzione dovra' essere redatta in conformita' allo
schema tipo approvato dalla Regione e sulla base dei contenuti reali
del piano di coltivazione, gli allegati dovranno essere conformi a
quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 17/91. Resta a carico del
Comune di Dovadola l'acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri,
etc. prodromici al rilascio dell'autorizzazione;
6.2 la durata dell'autorizzazione sia di complessivi anni 5,
comprensivi della sistemazione finale;
6.3 siano rispettate le NTA del PAE e del PRG;
6.4 la fideiussione a garanzia degli obblighi convenzionali dovra'
coprire l'intervento di recupero nel suo insieme, e quindi non essere
inferiore ad Euro 5.300. La cauzione a garanzia della presente
autorizzazione fa proprie le garanzie stipulate al momento del
rilascio della precedente autorizzazione;
6.5 qualora si presentasse la necessita' di migliorare la staticita'
del sito, sia durante la fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta,
dovranno essere realizzate adeguate opere di sistemazione e
consolidamento;
6.6 relativamente al traffico indotto dall'attivita' di cava, siano
stipulate eventuali apposite convenzioni con gli Enti proprietari
delle strade interessate ai transiti medesimi;
6.7 durante l'esecuzione dei lavori, siano rispettate tutte le norme
relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli
infortuni;
6.8 il Direttore dei Lavori sia in possesso dei requisiti di cui al
DPR 128/59 e successive modificazioni;
6.9 sia garantito il rispetto delle distanze dai confini di proprieta'
ai sensi della legislazione vigente in materia;
6.10 si adempia alle procedure di cui al DLgs 42/04;
6.11 si escluda dalle essenze previste per la sistemazione finale la
vitalba e il ginepro e si preveda l'utilizzo di frassino minore e
tamerici. La piantumazione deve essere estesa a circa il 40% della
superficie delle aree interessate a bancate (e comunque uniformemente
distribuita su queste) utilizzando un sesto d'impianto 3x3 con
alternanza di specie arboree ed arbustive. In particolare le essenze
arbustive devono essere prevalentemente collocate nelle aree a bordo
della piantumazione (il contenuto di questa prescrizione e'
compiutamente recepita e specificata nelle successive prescrizioni da
7 a 12 contenute nel presente paragrafo 2.C).
L'Autorita' competente valutera' la congruita' di eventuali modifiche
impartite dalle procedure di VIA, rispetto al parere medesimo
richiedendo eventualmente, nel caso di modifiche sostanziali, il
parere della Commissione Infraregionale delle attivita' estrattive;
7. si ritiene necessario che la tavola 14 "Carta della sistemazione
agro-vegetazionale" venga modificata alla luce della necessita' di
predisporre un nuovo piano di sistemazione finale che tenga conto, da
un lato, delle modifiche conseguenti alla eliminazione delle aree
zonizzate come calanchi e, dall'altro, che valorizzi l'ambito
ecologico e paesaggistico nel quale la cava e' inserita e che sia
maggiormente funzionale ad un recupero ottimale dell'area. La
piantumazione quindi, che dovra' comprendere essenze arboree ed
arbustive, anche in ragione di quanto previsto dal Piano
infraregionale delle attivita' estrattive approvato a febbraio 2004 e
al quale i PAE di Castrocaro Terme e di Dovadola sono tenuti ad
adeguarsi, deve essere estesa a circa il 40% della superficie delle
aree interessate dalle bancate (e comunque uniformemente distribuita
su queste), provvedendo a creare un ambito caratterizzato da
alternanza di zone boscate e praterie aperte al fine sia di mantenere
il paesaggio agrario che caratterizza l'area vasta in esame, sia di
costituire un'area tampone tra l'ambito destinato all'uso agricolo ed
il calanco. Il sesto d'impianto dovra' essere di 2x2 per gli arbusti e
di 3x3 per gli alberi al fine di ottenere una rapida copertura del
suolo, utilizzando piante a pronto effetto, avendo cura di mantenere
un certo livello di variabilita' tra le diverse specie che dovra'
preferibilmente attuarsi per piccoli gruppi e dovra' essere
caratterizzato dall'alternanza di essenze arboree ed arbustive; dovra'
inoltre avere un andamento non a filari ma irregolare, al fine di
conferire alla piantumazione di progetto un aspetto piu' naturaliforme
possibile, evitando la monotonia visiva ed ecologica dell'impianto
geometrico e imitando parzialmente il disordine naturale cosi' da
permetterne un adeguato inserimento nell'ambiente circostante; in
particolare le essenze arbustive devono essere anche collocate nelle
aree a bordo della piantumazione;
8. rilevato che il progetto di sistemazione finale presentato a
seguito della richiesta di integrazioni, tra le essenze introdotte al
fine di sostituire gli arbusti della famiglia rosacee, prevede
l'utilizzo di Robinia pseudoacacia, si prescrive di non utilizzare
tale specie arborea in quanto non autoctona ed infestante;
9. analogamente, si ritiene necessario escludere dall'elenco delle
essenze utilizzabili per la sistemazione finale che e' presente negli
elaborati progettuali, la vitalba e il ginepro e mettere a dimora
frassino minore e tamerici che presentano piu' marcate capacita' di
adattamento al sito. Relativamente alle essenze erbacee, si ritiene
necessario che vengano utilizzate quelle che presentano grande
capacita' consolidante del suolo, che a titolo indicativo possono
essere costituite da un miscuglio di lolium perenne, festuca
arundinacea, hedysarum coronarium, lotus cornicolatus e medicago
lupulina;
10. ove possibile tecnicamente, le piantine dovranno essere
micorrizate;
11. le aree non interessate da escavazione e destinate ad interventi
di rinaturalizzazione dovranno essere sistemate nell'autunno
immediatamente successivo all'attivazione della cava al fine di
accelerare il ripristino degli ambiti degradati; analogamente, al
completamento dei lotti di coltivazione, tenendo conto del programma
di escavazione, si dovra' procedere, nell'autunno immediatamente
successivo, alla relativa sistemazione finale;
12. relativamente al programma di manutenzione, necessario a garantire
l'attecchimento delle essenze previste, sara' necessario procedere al
controllo dell'efficacia degli interventi per i primi cinque anni
successivi all'impianto e comunque fino al raggiungimento di un
attecchimento sufficiente. In particolare deve essere previsto: il
controllo della vegetazione infestante tramite sfalci eseguiti in modo
da evitare il soffocamento delle piante messe a dimora, o mediante
l'impiego di dischi pacciamanti di materiale biodegradabile posti alla
base delle piantine al momento dell'impianto; si dovra' inoltre
prevedere la sostituzione delle fallanze con cadenza annuale, al fine
di ripristinare la densita' ottimale dell'impianto, possibilmente con
elementi vegetali che abbiano lo stesso sviluppo e le stesse
potenzialita' di crescita, di quelle gia' messe a dimora, e si
dovranno effettuare le irrigazioni di soccorso;
13. nella fase di scopertura dell'area di cava si dovra' provvedere a
tenere separato dal cappellaccio il terreno vegetale necessario alla
realizzazione della copertura dell'area al termine dei lavori di
estrazione, ed al fine di favorire il mantenimento della microflora e
microfauna presente nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati
evitando compattamenti eccessivi e processi di asfissia del suolo
biologicamente attivo, prevedendone il rivestimento naturale mediante
tappeti erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio;
14. la sistemazione delle aree dovra' prevedere l'apporto di letame
(20-30 t/Ha) al fine di conferire sufficiente grado di fertilita' al
terreno, eseguendo una leggera lavorazione superficiale per
l'interramento del letame stesso;
15. pur non prevedendo il progetto di coltivazione presentato la
realizzazione di opere e/o strutture di natura particolare, in ogni
caso, eventuali interventi di stabilizzazione dei versanti che si
rendessero necessari per causa oggi non prevedibili, od altresi'
attraversamenti, opere di regimazione delle acque ecc., dovranno
essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, in
linea con gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 3939 del 6/9/1994 "Direttiva concernente criteri
progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del
suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna";
16. in fase di definitivo recupero paesaggistico-ambientale dell'area,
ovvero esaurita la necessita' di transito dei mezzi d'opera alle piste
interne, dovra' essere garantita la perfetta efficienza del reticolo
scolante superficiale provvedendo alla rimozione delle sezioni
idrauliche piu' critiche, coincidenti con i tratti tombinati, ed alla
loro sostituzione con fossi di sezione adeguata, ed uniformando,
altresi', il profilo del collettore di deflusso principale, che
attualmente si presenta con sezioni decrescenti procedendo da monte
verso valle;
17. l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti utilizzati
nel cantiere dovra' essere effettuato in apposite aree opportunamente
confinate e impermeabilizzate al fine di contenere ed evitare
qualsiasi tipo di fuoriuscita accidentale sul suolo delle sostanze
inquinanti;
18. in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione e/o gestionali necessarie ad evitare nella zona
un peggioramento della qualita' dell'aria legato alla dispersione di
polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento
dei mezzi d'opera e dell'impianto di lavorazione, dal trasporto del
materiale e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di
assicurare il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti
dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare
dovranno inoltre essere attuate, come peraltro in parte previsto anche
nello studio d'impatto ambientale presentato, le seguenti misure di
mitigazione:
- umidificazione del materiale trasportato dai camion;
- copertura del carico trasportato mediante teloni;
- nei periodi secchi si dovra' provvedere alla periodica
umidificazione degli eventuali depositi di accumulo provvisorio, delle
vie di transito alle aree di scavo e di deposito temporaneo non
asfaltate (interne ed esterne all'area di cava);
- si dovra' provvedere ad una periodica verifica dell'efficienza del
sistema di abbattimento delle polveri di cui l'impianto di lavorazione
e' gia' dotato;
- vengano riasfaltati, a partire dall'incrocio con la strada statale,
circa 800 m della strada vicinale Casolani;
19. nell'area di cava dovra' essere permanentemente disponibile una
dotazione idrica, corredata da un idoneo sistema di distribuzione,
necessaria ad assicurare la bagnatura delle piste di transito e degli
accumuli temporanei di materiale e del carico trasportato, allo scopo
di limitare la dispersione in atmosfera delle particelle fini;
20. durante le attivita' di estrazione e lavorazione (movimentazione
materiale, carico mezzi, accumulo, trasporto, lavorazione) e
sistemazione finale, dovranno essere messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante
l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in conformita' alle
direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante
un'adeguata organizzazione delle singole attivita', nonche'
l'eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione
temporanee (rilevati e/o barriere mobili), al fine di garantire il
rispetto di tutti i valori limite vigenti durante le fasi previste e
nei periodi di loro attivita';
21. in relazione all'edificio interno al perimetro di PAE dell'area 2A
"Casolani" (identificato nell'elaborato "Relazione Integrativa" datata
31/1/2006 come edificio n. 1) si ritiene necessario che nella
convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 17/91 si espliciti l'obbligo
per la ditta proponente di garantire che il suddetto immobile non
verra' sottoposto, per tutta la durata di validita'
dell'autorizzazione estrattiva, ad interventi edilizi tali da
consentire la permanenza di persone;
22. al fine di contenere l'impatto acustico, dovranno essere osservate
tutte le modalita' gestionali descritte nello studio;
23. conformemente a quanto previsto nello studio, dovranno essere
installati specchi e segnaletica stradale sulla vecchia SS 67 nello
svincolo di immissione, che indichino il transito di autocarri e che
consentano una piu' sicura immissione dei camion sulla strada
statale;
c) di dare atto che l'Azienda USL di Forli', con nota prot. n.
0/68709/05 del 30/11/2005, acquisita al prot. prov. n. 92846 del
20/12/2005 (Allegato 2 del presente atto), ha espresso, per quanto di
competenza, parere favorevole alla realizzazione del progetto in
esame, sotto l'osservanza di alcune condizioni e prescrizioni ;
d) di dare atto che la Comunita' Montana Acquacheta ha rilasciato
l'Autorizzazione n. 387 (Allegato 4 del presente atto) nei soli
riguardi del vincolo idrogeologico per la parte di progetto in esame
che ricade nel territorio di Dovadola, subordinandone l'efficacia al
rispetto di alcune prescrizioni;
e) di dare atto che la Commissione infraregionale delle attivita'
estrattive, ha espresso pareri favorevoli con prescrizioni nella
seduta n. 2 del 9/3/2006 (Registro n. 134 e n. 135 del 10/3/2006), sul
progetto di coltivazione e sistemazione in esame, presentato dalla
ditta Lib Srl; le prescrizioni a cui e' subordinato il rilascio
dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva, ai sensi dell'art. 11
della L.R. 17 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attivita'
estrattive" costituiscono parte integrante e sostanziale delle
determinazioni di cui alla presente procedura di VIA (v. prescrizioni
nn. 5 e 6 del deliberato del presente atto e del paragrafo 2.C del
Rapporto ambientale sopra richiamato);
f) di dare atto che i pareri del Comune di Castrocaro Terme e Terra
del Sole e di Dovadola, espressi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
DPR 16 aprile 1996, sono contenuti all'interno del sopracitato
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di coltivazione e
sistemazione della cava di argilla denominata area estrattiva
'Casolani' Polo 2, sita nei comuni di Castrocaro Terme e Terra del
Sole e di Dovadola";
g) di dare atto che il Servizio Tecnico Bacino dei Fiumi Romagnoli,
non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi,
ma ha inviato la nota prot. n. AMB/TB1/21729/ AG6 del 3 marzo 2006,
acquisita al prot. prov. n. 19773 del 9/3/2006 (allegato 3 del
presente atto), con la quale ha espresso parere favorevole, per quanto
di competenza, nei confronti del progetto in esame;
h) di dare atto che, per le motivazioni puntualmente esplicitate nei
paragrafi n. 1.B.3 e 2.B del Rapporto ambientale sopra richiamato, la
presente procedura di VIA non accorpa ne' l'autorizzazione
convenzionata all'attivita' estrattiva (ex L.R. 18 luglio 1991, n. 17)
ne' l'Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 DLgs 22 gennaio 2004,
n. 42 di competenza del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e
del Comune di Dovadola, ne' il parere previsto dal RDL 30 dicembre
1923, n. 3267 in ordine al vincolo idrogeologico di competenza del
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, atti autorizzativi che
pertanto dovranno essere richiesti successivamente ai sensi della
vigente normativa;
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
j) di quantificare in Euro 197,05, pari allo 0,04 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono a carico della societa'
proponente;
k) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
l) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla societa' proponente Lib Srl;
m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della
deliberazione al Servizio Pianificazione territoriale ed al Servizio
Ambiente e Sicurezza del territorio della Provincia di Forli'-Cesena,
alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del
Sole, al Comune di Dovadola, all'Azienda USL di Forli', all'ARPA -
Sezione provinciale di Forli'-Cesena, alla Comunita' Montana
Acquacheta, al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;
n) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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