PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) per il completamento del Polo produttivo di Villa Selva

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) - ex artt.
9 e 10 della L.R. 9/99 - relativa al completamento del Polo produttivo
di Villa Selva.
Il progetto e' presentato dal Comune di Forli'.
Il progetto interessa il territorio del comune di Forli' e della
provincia di Forli'-Cesena.
Il progetto rientra tra quelli indicati alla voce B.3.5 "Progetti di
sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie
interessata superiore ai 40 ha" dell'Allegato B.3 della L.R. 9/99 e
successive modificazioni ed integrazioni ed e' soggetto, ai sensi
dell'art. 5, comma 2 lett. c, della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, ad una procedura di screening di
competenza provinciale, anziche' comunale, perche' il soggetto
proponente e' il Comune.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente:
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
25579/138 del 28/3/2006, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni - constatato che
in linea generale, ed alle condizioni alle quali e' subordinato
l'intervento, le verifiche e le analisi condotte nello studio
presentato accertano una sostenibilita' del sistema
ambientale/territoriale ed una sufficiente adeguatezza del sistema
infrastrutturale - il progetto concernente il completamento del Polo
produttivo di Villa Selva, presentato dal Comune di Forli',
dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1. nelle fasi attuative del completamento di Polo di Villa Selva non
potranno essere danneggiati e/o abbattuti le piante, i gruppi, i
filari meritevoli di tutela presenti nelle aree in esame e
specificamente individuati nella Tav. 3 del PTCP e nella Tav. TA/P del
vigente PRG del Comune di Forli';
2. al fine di perseguire la massima efficacia dei sistemi atti al
rispetto del principio dell'invarianza idraulica, cogliere gli aspetti
sinergici connessi alla loro realizzazione, in termini di
irrobustimento e rigenerazione del sistema ambientale, e nell'ottica
di superare la logica di applicazione del principio intervento per
intervento, affrontando la soluzione di tale problematica alla scala
piu' ampia possibile, si prescrive quanto segue:
2.1 l'Amministrazione comunale, in qualita' di soggetto proponente
della presente procedura di screening ed Ente al quale sono poste in
capo le funzioni di gestione ed approvazione della strumentazione
urbanistica attuativa, deve assumere quale elemento vincolante nelle
future fasi/azioni di completamento del Polo di Villa Selva i
principi, gli indirizzi ed i criteri progettuali definiti
dall'elaborato di screening integrativo "Studio di prefattibilita' di
azioni migliorative delle infrastrutture idrauliche del Polo
produttivo di Villa Selva", redatto dallo Studio PRIDE a firma del
dott. ing. Massimo Plazzi e dalla dott. biol. Camilla Iuzzolino. In
relazione allo stato di completamento del Polo produttivo di Villa
Selva l'Amministrazione comunale deve attuare un programma di
controllo e monitoraggio necessario a verificare periodicamente
l'efficacia delle strutture laminanti e l'adeguatezza delle modalita'
tecniche in essa realizzate;
2.2 la portata defluente nella rete scolante, a valle delle opere di
laminazione, dovra' essere pari alla portata agricola equivalente (15
1/sec/ha); inoltre nella progettazione delle strutture di laminazione
dovranno essere assunti i criteri metodologici e gli accorgimenti
tecnici fissati dalla Direttiva per le verifiche di sicurezza
idraulica redatta dall'Autorita' dei Bacini Romagnoli;
3. nella valutazione ai fini dell'approvazione dei singoli PUA,
costituenti completamento del Polo di Villa Selva, dovranno
obbligatoriamente trovare riferimento progettuale sistemi e modalita'
di raccolta e gestione delle acque che consentano di ridurre a "monte"
le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, attraverso la
raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate
ed il loro smaltimento nei corpi idrici superficiali o sul
suolo/strati superficiali del sottosuolo;
4. in relazione alla natura ed alla tipologia delle attivita'
insediabili nei PUA a previsto completamento dell'area di Villa Selva
andranno previste da parte dell'Amministrazione comunale forme di
incentivazione, anche attraverso obblighi convenzionali, alla
realizzazione di cisterne di utilita' per il riutilizzo delle acque
meteoriche;
5. la progettazione ed i capitolati delle opere di urbanizzazione
dovranno espressamente prevedere, per ciascuno dei comparti attuativi
posti nell'area industriale di Villa Selva, la realizzazione di una
rete di distribuzione dell'acquedotto industriale, il cui
dimensionamento, oltreche' proporzionale alla consistenza insediativa
di ciascun PUA, dovra' essere rapportato alle prevedibili tipologie
delle attivita' insediabili (idroesigenti e non idroesigenti). Lo
schema di convenzione, in quanto elemento costitutivo dello strumento
attuativo, dovra', inoltre, espressamente prevedere negli interventi
edilizi promossi dai soggetti assegnatari la progettazione e l'obbligo
della realizzazione di reti idriche duali; nel caso in cui
l'attuazione delle previsioni artigianali/industriali preceda
l'effettiva operativita' dell'acquedotto industriale, dovranno essere
definiti, sempre all'interno della convenzione, precisi termini
temporali entro i quali adempiere all'obbligo di allacciamento delle
attivita' insediate all'acquedotto industriale;
6. nell'attuazione delle previsioni urbanistiche di Villa Selva
costituisce norma di riferimento in materia energetica la L.R. 23
dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica
territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", e
specificamente la parte relativa agli adempimenti previsti al fine di
assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani,
favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilita' di altri servizi
energetici di interesse locale. Pertanto dovra' trovare applicazione
nell'attuazione delle previsioni urbanistiche in questione anche il
comma 4, lett. a) dell'art. 5 della citata legge il quale recita "per
gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale
superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la
fattibilita' tecnico-economica dell'applicazione di impianti di
produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti
rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi
centralizzati di riscaldamento e raffrescamento";
7. in relazione alla precedente prescrizione, l'Amministrazione
comunale dovra' verificare la fattibilita' tecnica dell'allacciamento
delle utenze insediabili nell'area industriale di Villa Selva
all'impianto di cogenerazione e teleriscaldamento, di cui e' prevista
la realizzazione presso il comparto Querzoli-Ferretti. Nel caso in cui
tale verifica ottenga un esito favorevole, dovranno essere accertate,
con riferimento al vigente quadro normativo e regolamentare in
materia, le forme gestionali ed i profili di partecipazione dei
soggetti beneficiari dei servizi erogati attraverso il citato impianto
di produzione energia/calore. Quale ultimo aspetto andra' verificata
la fattibilita' economica dell'intervento, nonche' le condizioni ed i
tempi previsti per il potenziamento del costruendo impianto di
cogenerazione e teleriscaldamento, tenuto conto che la presumibile
differibilita' nel tempo del soddisfacimento della richiesta
insediativa verso l'area di Villa Selva rende disponibili i tempi
tecnici necessari per l'attuazione di tali interventi volti ad un piu'
razionale utilizzo dell'energia e sanciti espressamente dalla legge;
8. nelle successive fasi di sviluppo del Polo produttivo di Villa
Selva, coerentemente ai principi affermati dall'art. 166 "Promozione
della qualita' ecologica degli interventi edilizi" delle NTA del
vigente Piano regolatore del Comune di Forli', l'Amministrazione
comunale dovra' assumere prioritariamente, quale elemento di
riferimento negli interventi edilizi all'interno dei singoli PUA, gli
indirizzi tecnici di cui al "Regolamento per la promozione della
qualita' bioecologica degli interventi edilizi" (del. di C.C. n. 52
del 23/4/2001);
9. la progettazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova
urbanizzazione dovra' perseguire l'obiettivo di una razionalizzazione
dell'utilizzo del sottosuolo (predisposizione dei servizi in strutture
polifunzionali), coerentemente ai principi e le disposizioni dettate
dalla Dir. P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo
degli impianti tecnologici" (G.U. 11 marzo 1999, n. 58);
10. durante tutte le fasi di cantiere previste, dovranno essere messi
in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni
sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti
in conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee (rilevati, barriere mobili), al fine
di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimita' dei
ricettori presenti durante le fasi previste e nei periodi di loro
attivita';
11. in merito alle attivita' di cantiere dovra' comunque essere
rispettato quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale
21 gennaio 2002, n. 45 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per particolari attivita' ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della
L.R. 9 maggio 2001, n. 15;
12. dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione in parte
previste e proposte dallo studio di seguito riportate (i comparti di
seguito citati sono quelli individuati nell'elaborato "Relazione
integrativa relativa all'individuazione e valutazione degli impatti
ambientali del progetto - Elaborato 1 - Ottobre 2005"):
a) e' vietato il transito di mezzi pesanti lungo Via Costiera tra
l'incrocio con Via Giulio II e la S.P. n. 60;
b) per quanto riguarda i comparti 8, 13 e 14 devono essere
privilegiate attivita' a basso impatto acustico vista la vicinanza ai
nuclei residenziali maggiormente significativi;
13. nelle fasi di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e di inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei
mezzi d'opera e dalle attivita' previste in tali fasi, al fine di
assicurare il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti
dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica;
14. durante le fasi di cantiere dovranno inoltre essere previste le
seguenti misure di mitigazione:
a. per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, e'
necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in
corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il
carico, lo scarico e la lavorazione;
b. si dovra' prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei
depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti,
ponendo particolare attenzione a non localizzarli in prossimita' delle
aree residenziali o caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a
margine delle aree di cantiere;
c. le vie di transito e le aree non asfaltate dovranno essere
adeguatamente e periodicamente umidificate;
d. i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti
con teloni;
15. posto che le quote di verde pubblico devono essere localizzate in
maniera tale da garantirne la fruizione pubblica, evitando eccessivi
frazionamenti e localizzazioni negli spazi di risulta della viabilita'
e/o dei percorsi stradali, dovra' essere garantita la dotazione
prevista per legge escludendo dal computo le aree spartitraffico e
quelle interne alle rotatorie, nonche' quelle intercluse da sedi
viarie;
16. il criterio da seguire nella localizzazione degli interventi di
compensazione deve essere, in via prioritaria, quello di favorire la
riconnessione delle reti ecologiche. In tale ottica, pertanto, si
ritiene che le aree da destinare a verde pubblico e distribuite
all'interno del comparto, debbano essere localizzate, diversamente da
quanto proposto in via preliminare nelle tavole di progetto, in
corrispondenza dello scolo Ausa, al fine di rafforzare il sistema del
verde di distacco e mitigazione degli impatti ambientali gia' previsto
dal PRG in tale ambito;
17. nella progettazione di tali spazi verdi, devono essere seguite le
indicazioni contenute negli elaborati di screening con riferimento sia
alle essenze da utilizzare, ferma restando la necessita' di
verificare, al momento dell'impianto, l'effettiva possibilita' del
loro utilizzo, sia ai sesti di impianto, al fine di perseguire le
finalita' di rinaturalizzazione e valorizzazione del corso d'acqua e
di riconnessione delle reti ecologiche che nello studio sono
individuate come prioritarie per questi ambiti;
18. nella progettazione degli interventi relativi allo scolo Ausa, si
deve anche tener conto della possibilita' che tali aree possano essere
utilizzate come ambiti nei quali realizzare dispositivi a cielo aperto
per il rispetto dell'invarianza idraulica che potrebbero comportare la
creazione di aree depresse saltuariamente allagabili. Si precisa in
ogni modo che, dal momento che tali aree sono comunque adibite a verde
pubblico, per assolvere alla specifica funzione pubblica e per ragioni
di sicurezza, le depressioni sopra richiamate non devono avere una
profondita' massima superiore ai 20-30 cm.
19. fermo restando quanto prescritto ai punti precedenti, si ritiene
necessario prevedere ulteriori interventi di mitigazione degli
impatti, con particolare riferimento a quelli di tipo visivo, in tutte
le zone presenti all'interno del progetto di completamento o nelle sue
immediate vicinanze, che risultano caratterizzate dalla presenza di
insediamenti di tipo residenziale. In particolare, a titolo
esemplificativo, si sottolinea che, a seguito dell'ampliamento verso
est del polo produttivo, l'abitato di San Leonardo in Schiava si trova
in diretta continuita' con i nuovi insediamenti e necessita
conseguentemente di una progettazione del verde mirata, che preveda
anche la presenza di fasce ecotonali che amplifichino la funzione di
filtro ad esse attribuite.
b) di dare atto che costituiscono oggetto della presente procedura
esclusivamente le aree di nuovo insediamento del Polo di Villa Selva
gia' conformate urbanisticamente, in quanto previste dal vigente PRG
del Comune di Forli';
c) di decidere sulle osservazioni pervenute conformemente a quanto
specificato ai punti Al e A2 del paragrafo "Controdeduzioni nel merito
delle osservazioni" della premessa narrativa, che e' qui richiamata
come parte integrante e sostanziale;
d) di dare atto che il Comune di Forli' dovra' provvedere a comunicare
al Servizio Pianificazione territoriale della Provincia di
Forli'-Cesena il valore complessivo del progetto di completamento del
Polo produttivo di Villa Selva oggetto della presente procedura entro
e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento di copia
conforme all'originale del presente atto;
e) di dare mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione
territoriale sia di quantificare, sulla base del valore
dell'intervento comunicato dal Comune nei termini indicati alla
precedente lettera d) del presente partito di deliberazione e in
applicazione dei criteri esplicitati in parte narrativa del presente
atto, le spese istruttorie di spettanza provinciale, sia di
richiederne il pagamento al Comune di Forli';
f) di trasmettere copia della presente delibera allo Sportello Unico
dell'Area Pianificazione e Sviluppo territoriale ambientale ed
economico del Comune di Forli';
g) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
h) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n.
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione;
i) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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