DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2006, n. 374
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di un invaso ad uso irriguo da realizzarsi in loc. Bagnolo di Borghi, foglio 7, particella 10 nel comune di Borghi (FC) - (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
dei modesti impatti attesi, il progetto relativo alla realizzazione di
un invaso ad uso irriguo in localita' Bagnolo di Borghi, nel comune di
Borghi, provincia di Forli'-Cesena, dalla ulteriore procedura di VIA
con le seguenti prescrizioni:
1) dovra' essere particolarmente curata l'impermeabilizzazione
dell'invaso allo scopo di evitare perdite per infiltrazione ed
eventuali interferenze con le acque di falda; a tale riguardo sono
necessarie verifiche geotecniche, in corso d'opera e al termine dei
lavori, del grado di compattazione raggiunto dal tampone dei terreni
costituenti lo strato di rivestimento impermeabile (prove Proctor,
prove di permeabilita' in situ e in laboratorio, etc.); la tenuta
idraulica dell'invaso dovra' comunque essere verificata in fase di
collaudo;
2) il tampone di impermeabilizzazione dovra' essere parimenti
realizzato a regola d'arte e dovra' interessare tutto il perimetro del
bacino sino alla quota di coronamento;
3) data la presenza di terreni potenzialmente soggetti a movimenti
gravitativi, deve essere effettuata un'attenta regimazione delle acque
di scorrimento superficiale in tutta l'area limitrofa all'invaso, sia
a monte che a valle dell'opera di progetto;
4) per quanto riguarda il dimensionamento delle opere di drenaggio per
l'intercettazione delle acque di scorrimento superficiale dovranno
essere sottoposte all'approvazione della competente autorita'
idraulica con particolare riguardo al dimensionamento del fosso
interpoderale quale ricettore delle acque in uscita dallo sfioratore;
inoltre dovra' essere sottoposta ad approvazione della competente
autorita' idraulica la verifica di stabilita' della scarpata di scavo
(sezione C-D);
5) il materiale di risulta proveniente dagli scavi e non utilizzato
per la realizzazione dell'opera, dovra' essere sistemato in loco o
riutilizzato in modo conforme alle vigenti disposizioni normative; la
sistemazione dei materiali dovra' essere tale da non determinare
cumuli di terreno e da non alterare l'assetto paesaggistico e
morfologico dell'area;
6) dovra' essere realizzato un progetto di sistemazione vegetazionale
che preveda la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive tale da
ottenere un sufficiente effetto di mascheramento dell'opera; dovranno
comunque essere evitate le specie riconosciute come infestanti
(Robinia, Alianto, ecc.);
7) per il ripristino delle aree di cantiere e delle aree di riporto si
riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati e del quale si provvedera' alla
manutenzione per evitarne la morte biologica;
8) a tutela della pubblica incolumita', insieme alla recinzione
perimetrale metallica di altezza 1.80 m., cancello chiuso con
lucchetto, come previsto da progetto, venga dotato di un salvagente
collegato ad una sagola di lunghezza pari ad almeno la meta' della
distanza maggiore tra le due sponde dell'invaso e apposta segnaletica
di pericolo;
9) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione dell'opera in oggetto della presente valutazione, ed in
particolare la concessione di derivazione di acqua pubblica, dovranno
essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi delle vigenti
disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Reveruzzi
Giorgio, allo Sportello Unico per le attivita' produttive del Comune
di Borghi, al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli di Cesena, alla
Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, all'ARPA sezione
provinciale di Forli'-Cesena e all'Autorita' dei Bacini Regionali
Romagnoli;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.