REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Domanda presentata dal Consorzio del prosciutto di Modena per la richiesta di modifica del disciplinare della denominazione "Prosciutto di Modena"

Il Direttore generale Agricoltura comunica che e' pervenuta alla
Regione Emilia-Romagna la domanda presentata dal Consorzio del
prosciutto di Modena per la richiesta di modifica del disciplinare
della denominazione "Prosciutto di Modena" descritta nella scheda
allegata, ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
1273 del 15 luglio 1997, nei trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione, l'intera documentazione presentata dai promotori resta
a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Servizio
Valorizzazione delle produzioni.
In tale periodo chiunque puo' presentare, alla Direzione generale
Agricoltura, opposizione motivata alla proposta di modifica del
disciplinare.
Per eventuali informazioni, si consiglia di rivolgersi a Alberto
Ventura, del Servizio Valorizzazione delle produzioni, Viale Silvani
n. 6 - Bologna - tel. 051/284466, e-mail:
alventura@regionc.emilia-romagna.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
Richiesta di modifica di disciplinare D.O.P. - Comunicata ai sensi
dell'art. 9 del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992
Richiedente
Consorzio del Prosciutto di Modena - Viale Corassori n. 72 - I - 41100
Modena - tel. 059/343464 - fax 059/340543
Consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero delle Politiche
agricole e forestali.
Denominazione del prodotto
Prosciutto di Modena, denominazione di origine protetta registrata con
Reg. CE n. 1107/96.
Tipo di prodotto
Prosciutto crudo stagionato.
Indice del disciplinare
- Scheda A: nome del prodotto che comprende la denominazione di
origine
- Scheda B: descrizione del prodotto mediante indicazione delle
materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche,
microbiologiche ed organolettiche
- Scheda C: delimitazione della zona geografica e rispetto delle
condizioni di cui all'art.2, par.4
- Scheda D: elementi comprovanti l'originarieta' del prodotto della
zona geografica
- Scheda E: metodo di ottenimento del prodotto
- Scheda F: legame con l'ambiente geografico
- Scheda G: struttura di controllo
- Scheda H: elementi specifici dell'etichettatura connessi alla
dicitura D.O.P. e diciture tradizionali nazionali equivalenti
- Scheda I: condizioni da rispettare in forza di disposizioni
nazionali.
Sintesi delle variazioni proposte
- Punto B.2:
Testo attuale:
Il prosciutto di Modena e' ottenuto esclusivamente dalla coscia fresca
di suini nati, allevati e macellati nelle seguenti regioni:
Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana,
Marche, Abruzzo, Lazio, secondo le prescrizioni produttive contenute
nel presente disciplinare.
Testo variato:
Il prosciutto di Modena e' ottenuto esclusivamente dalla coscia fresca
di suini nati, allevati e macellati nelle seguenti regioni:
Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana,
Marche, Abruzzo, Lazio, Friuli Venezia Giulia secondo le prescrizioni
produttive contenute nel presente disciplinare.
Punto B.3.3
Testo attuale:
L'umidita' percentuale non deve essere inferiore al 50%, ne' superiore
al 61%.
Testo variato:
L'umidita' percentuale non deve essere inferiore al 59%, ne' superiore
al 63,5%.
- Punto B.3.5
Testo attuale:
Il quoziente del rapporto tra la composizione percentuale di cloruro
di sodio e l'umidita' percentuale (espresso in valori numerici
moltiplicati per 100) non deve essere inferiore a 7,4 ne' superiore a
13,5.
Testo variato:
(togliere il punto B.3.5).
- Punto C.2:
Testo attuale:
Nella zona di cui al punto C.l devono essere ubicati gli stabilimenti
di produzione (prosciuttifici) ed i laboratori di confezionamento e
devono quindi svolgersi tutte le fasi di trasformazione della materia
prima, previste dal presente disciplinare.
Testo variato:
Nella zona di cui al punto C.l devono essere ubicati gli stabilimenti
di produzione (prosciuttifici), devono quindi svolgersi tutte le fasi
di trasformazione della materia prima, previste dal presente
disciplinare fino alla stagionatura completa.
- Punto C.3:
Testo attuale:
La materia prima (cfr. punto B.2) proviene da un'area geograficamente
piu' ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio
amministrativo delle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia,
Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio.
Testo variato:
La materia prima (cfr. punto B.2) proviene da un'area geograficamente
piu' ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio
amministrativo delle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia,
Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Friuli
Venezia Giulia.
- Punto C.5:
Testo attuale:
Tale zona di provenienza della materia prima e' rispondente a quanto
richiesto dalla Legge 12/1/1990, n. 11 cosi' come modificata dall'art.
60 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142.
Testo variato:
Tale zona di provenienza della materia prima e' rispondente a quanto
richiesto dalla Legge 12/1/1990, n. 11, cosi' come modificata
dall'art. 60 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142 e sue successive
modifiche ed integrazioni.
- Punto C.9.3:
Testo attuale:
L'allevatore riconosciuto nelle forme previste dal punto C.9.1 appone
sulle cosce posteriori di ogni suino, entro il quarantacinquesimo
giorno dalla nascita, un timbro indelebile.
Testo variato:
L'allevatore riconosciuto nelle forme previste dal punto C.9.1 appone
sulle cosce posteriori di ogni suino, entro il trentesimo giorno dalla
nascita, un timbro indelebile.
- Punto E.3.4.4:
Testo attuale:
Per la salagione viene utilizzato cloruro di sodio, nonche' ogni
trattamento chimico consentito dalle norme vigenti, comunque con
esclusione di procedimenti di affumicatura.
Testo variato:
Per la salagione viene utilizzato cloruro di sodio, con esclusione di
procedimenti di affumicatura.
- Punto E.4.1:
Testo attuale:
Essendo la durata del processo tradizionalmente commisurata al peso
medio unitario espresso dalla partita, ai fini del presente
disciplinare il periodo minimo di lavorazione scade nel corso del
dodicesimo mese dalla salagione; tale scadenza puo' essere anticipata
al decimo mese, a condizione che venga riferita a partite omogenee la
cui pezzatura iniziale sia inferiore a 12 chilogrammi.
Testo variato:
Essendo la durata del processo tradizionalmente commisurata al peso
medio unitario espresso dalla partita, ai fini del presente
disciplinare il periodo minimo di lavorazione scade nel corso del
quattordicesimo mese dalla salagione; tale scadenza puo' essere
anticipata al dodicesimo mese, a condizione che venga riferita a
partite omogenee la cui pezzatura iniziale sia inferiore a 13
chilogrammi.
- Punto E.4.3:
Testo attuale:
Infatti ai fini del presente disciplinare il completamento del
processo di produzione viene attestato dalla apposizione del
contrassegno costitutivo o distintivo d'origine, indicato al punto B.
1 ed apposto nei modi descritti nella successiva scheda G.
Testo variato:
Infatti ai fini del presente disciplinare il completamento del
processo di produzione viene attestato dalla apposizione del
contrassegno costitutivo o distintivo d'origine, indicato al punto B.l
ed apposto nei modi descritti nella successiva scheda G. Le successive
fasi di affettamento e confezionamento possono essere effettuate solo
nel rispetto di specifico regolamento recepito tra le parti mediante
stipula di apposita convenzione.
- Punto H.4.3
Testo attuale:
L'etichettatura del prosciutto di Modena, per quanto non
esplicitamente considerato nel presente disciplinare, avviene nei modi
previsti dal DLgs della Repubblica Italiana 27 gennaio 1992, n. 109
(attuazione delle direttive CEE concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari).
Testo variato:
L'etichettatura del prosciutto di Modena, per quanto non
esplicitamente considerato nel presente disciplinare, avviene nei modi
previsti dal DLgs della Repubblica Italiana 27 gennaio 1992, n. 109
(attuazione delle direttive CEE concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari).
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. anche a
seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono
essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla
detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a
condizione che :
- il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
- gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale
conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio
incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche agricole. Lo
stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in
appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione
protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette
funzioni saranno svolte dal MIPAF, in quanto Autorita' nazionale
preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente
soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli
ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o
elaborato.
- Punto H.5.3
Testo attuale:
Qualora il prosciutto di Modena venga utilizzato quale ingrediente di
un altro prodotto alimentare deve essere menzionato con la sola
dicitura prosciutto.
Testo variato:
(togliere il punto H.5.3).

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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