REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 2244

Parere in merito al progetto Piano stralcio di integrazione al PAI - Integ. cartografia di cui all'All. 4.1 dell'elaborato n. 2 (aree a rischio idrog. molto elevato) - modifiche al Tit. IV dell'Elaborato n. 7 (norme tecniche di attuazione) adot. C.I. Autorita' di Bacino del Po con del. 4/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
Premesso che:
- con deliberazione 18/01 del 26 aprile 2001 il Comitato istituzionale
dell'Autorita' di Bacino del fiume Po ha adottato il "Piano stralcio
per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po
(PAI)", successivamente approvato con DPCM del 4 maggio 2001;
- con deliberazione 4/04 del 3 marzo 2004, il Comitato istituzionale
dell'Autorita' di Bacino del fiume Po ha adottato il "Progetto di
Piano stralcio di integrazione al Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla cartografia di cui
all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico
molto elevato) - Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme
Tecniche di Attuazione)" (di seguito denominato Progetto di
Integrazione) ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della Legge 183/89 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Autorita' di Bacino del fiume Po ha trasmesso alla Regione
Emilia-Romagna, con nota n. 2745 del 22 aprile 2004, il Progetto di
Integrazione per gli adempimenti di competenza regionale previsti
dall'art. 18 della Legge 183/89;
- dell'adozione del Progetto di Integrazione e' stata data notizia
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 174 del 27 luglio 2004 e
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 80 del 23
giugno 2004;
- con il medesimo comunicato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
regionale e' stato reso noto che gli atti relativi al Progetto di
Integrazione sono stati depositati presso la sede della Regione
Emilia-Romagna, Assessorato Difesa del Suolo e della Costa. Protezione
Civile - Servizio Pianificazione di Bacino e della Costa e presso le
sedi delle Province territorialmente interessate, ai fini della
consultazione per 45 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione nel G.U.;
- entro i successivi 45 giorni potevano essere inoltrate alla Regione
Emilia-Romagna osservazioni sul Progetto di Integrazione, secondo le
modalita' di cui al comma 8 dell'art. 18 della Legge 183/89;
constatato che:
- il Progetto di Integrazione e' costituito dai seguenti elaborati:
a) rappresentazione cartografica, in scala 1:10.000, ed elenco delle
perimetrazioni di aree a rischio idrogeologico molto elevato ad
integrazione dell'allegato 4.1 all'Elaborato n. 2 del PAI "Atlante dei
rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati
montani esposti a pericolo" di cui al Titolo IV del PAI (n. 25 della
Regione Emilia-Romagna; n. 26 della Regione Lombardia; n. 1 della
Regione Piemonte);
b) correzione di errore materiale alla legenda della perimetrazione
057-ER-MO, di cui alla deliberazione di Comitato Istituzionale n. 20
del 26 aprile 2001;
c) modifiche normative agli articoli 48, 49 e 54 del Titolo IV
dell'Elaborato 7 "Norme Tecniche di Attuazione" del PAI;
- le modifiche di cui alle precedenti lett. a) e b) sono entrate in
vigore, quali misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 17
comma 6-bis della Legge 183/89 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal giorno successivo alla pubblicazione della
deliberazione 4/04 nella G.U. e restano in vigore fino alla
pubblicazione del DPCM di approvazione del Progetto di Integrazione o,
in mancanza, per un periodo pari e, comunque, non superiore a tre
anni;
- le modifiche di cui alla precedente lett. c) entrano in vigore dal
giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione del
Progetto di Integrazione;
preso atto che:
- presso le sedi di consultazione, non e' stata avanzata alcuna
richiesta di visione del Progetto di Integrazione, cosi' come risulta
dai registri appositamente predisposti in ottemperanza al comma 7
dell'art. 18 della Legge 183/89 e acquisiti agli atti del Servizio
Pianificazione di Bacino e della Costa;
- non sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna osservazioni in
merito al suddetto Progetto di Integrazione;
dato atto che:
- il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
ha convocato, con nota prot. n. AMB/DAM/04/75056 del 21 settembre
2004, le Direzioni generali Affari istituzionali e legislativi,
Agricoltura, Attivita' produttive, Commercio e Turismo, Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita', nonche' i propri Servizi
direttamente interessati per illustrare il Progetto di Integrazione ed
acquisire le valutazioni di rispettiva competenza necessarie alla
formazione del parere regionale, in adempimento di quanto previsto
dall'art. 18, comma 9 della Legge 183/89;
- ha espresso parere in merito il Servizio Programmazione territoriale
della Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita' con nota prot. n. 20552/PRO del 20 ottobre 2004;
- con nota prot. n. AMB/DCB/04/96602 del 24 novembre 2004, il
Responsabile del Servizio Pianificazione di Bacino e della Costa ha
convocato le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Ravenna, Ferrara allo scopo di illustrare le considerazioni
preliminari all'espressione del parere regionale sul Progetto di
Integrazione;
- il Servizio Pianificazione di Bacino e della Costa ha effettuato
l'istruttoria del Progetto di Integrazione ed ha predisposto il
"Parere in merito al Progetto di Piano stralcio di integrazione al
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla
cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a
rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al Titolo IV
dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione)" (Allegato A), in
seguito denominato Parere, sottoposto alla Conferenza programmatica
prevista dal comma 3 dell'art. 1-bis del D.L. 279/00, convertito in
Legge 365/00;
- tale Parere e' stato illustrato e discusso nella Conferenza
programmatica ad ambito sovraprovinciale, come disposto con propria
deliberazione 230/05, convocata dall'Assessore alla Difesa del Suolo e
della Costa. Protezione civile, mediante avviso nel Bollettino
Ufficiale regionale n. 75 del 11 maggio 2005 e svoltasi il 26 maggio
2005;
- tutti gli interventi dei presenti alla Conferenza programmatica sono
stati verbalizzati e il verbale integra il Parere che e'
sostanzialmente condiviso (Allegato A1);
rilevato di poter esprimere le seguenti valutazioni sul Progetto di
Integrazione:
Il Progetto di Integrazione e' costituito da:
1) integrazioni cartografiche all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del
PAI che riguardano l'inserimento nel PAI di 25 perimetrazioni,
relative ad aree a rischio idrogeologico molto elevato, gia' approvate
con deliberazione del C.I. 20/01 del 26 aprile 2001 "Aggiornamento del
Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato
(PS267)".
Tale inserimento era gia' stato disposto dall'art. 5 della suddetta
deliberazione.
2) modifiche ed integrazioni normative al Titolo IV dell'Elaborato n.
7 del PAI (Norme di attuazione) finalizzate a:
- modificare i titoli delle rubriche del Titolo IV e dell'art. 48
delle Norme chiarendone l'ambito di riferimento;
- introdurre una direttiva, che e' attualmente in fase di definizione,
finalizzata ad individuare criteri e metodi per il raccordo tra gli
studi geologici di supporto all'adeguamento degli strumenti
urbanistici, ai sensi dell'articolo 18 delle Norme, e il quadro delle
conoscenze riguardanti le aree a rischio idrogeologico (art. 48, comma
2);
- integrare alcune definizioni al fine di rendere l'articolato
omogeneo a quello delle Norme del PS267, approvato con deliberazione
del Comitato Istituzionale 14/99 (art. 49, comma 2);
- chiarire il processo di aggiornamento delle perimetrazioni delle
aree a rischio idrogeologico molto elevato, anche in relazione alla
verifica di compatibilita' disposta all'art. 18 delle Norme (art. 54,
comma 2).
Ritenuto di formulare il seguente parere sul Progetto di Integrazione,
con le conseguenti proposte di modifica all'Autorita' di Bacino del
fiume Po:
Con riferimento all'art. 48
Il Progetto di Integrazione precisa che l'oggetto sono le "aree a
rischio idrogeologico", mentre la formulazione vigente fa riferimento
alle "aree a rischio idrogeologico molto elevato".
Tale modifica deve essere letta anche in relazione all'introduzione
del comma 2 dell'art. 48 che discende dal tentativo di correlare in
maniera piu' diretta le classi di rischio delle aree perimetrate nel
PAI con quelle definite dall'"Atto di indirizzo e coordinamento per
l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.
1, commi 1 e 2, del DL 11 giugno 1998, n. 180".
Le perimetrazioni rappresentate nella cartografia di cui all'Allegato
4.1 all'Elab. n. 2 si riferiscono di fatto ad aree a rischio
idrogeologico molto elevato ed elevato, ossia alle classi di rischio
R4 e R3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento. Anche al fine di
definire le aree a rischio medio (R2) e moderato (R1), al medesimo
comma 2 e' prevista una direttiva, contenente criteri e metodi per il
raccordo tra gli studi geologici di supporto all'adeguamento degli
strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 18 delle Norme, e il quadro
delle conoscenze delle aree a rischio idrogeologico: in altre parole,
il comma 2 definisce un percorso che, attraverso la verifica di
compatibilita' richiesta ai Comuni, dovrebbe consentire di individuare
e perimetrare le aree a rischio idrogeologico e di caratterizzarne il
livello di rischio.
Il percorso ipotizzato si inserisce nel processo di adeguamento al PAI
gia' avviato e/o concluso dai Comuni, processo che questo comma
andrebbe ad integrare di contenuti non esplicitati nelle Norme
vigenti. I Comuni che hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento
secondo le modalita' tecnico-normative previste dal PAI e dalle
disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano si
troverebbero di fatto nelle condizioni di dover riconsiderare la
verifica appena conclusa per adempiere all'ulteriore compito di
individuare le aree a rischio presenti all'interno del territorio di
competenza. Si fa presente infatti che la verifica di compatibilita'
di cui all'art. 18 si basa sull'analisi delle interferenze fra le
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e lo stato dei dissesti
presenti o potenziali e pertanto non e' richiesta esplicitamente
l'analisi delle situazioni di rischio a scala locale. La norma
pertanto non avrebbe efficacia sull'adeguamento degli strumenti
urbanistici al PAI, ma avrebbe efficacia solo sulla formazione di
nuovi strumenti o di loro varianti con tempi che si possono
prospettare molto lunghi per quei Comuni che abbiano da poco
effettuato la variante di adeguamento.
Si determinerebbero inoltre condizioni di disomogeneita' riguardanti
quei Comuni che non hanno ancora effettuato la verifica di
compatibilita' o che non la effettuano in quanto esonerati ai sensi
del comma 1 dell'art. 18 delle Norme.
Alla luce di quanto espresso, pur ritenendo necessario definire le
aree a rischio R1 e R2, non si condividono i contenuti del comma 2
dell'art. 48 che, mettendo ora in capo ai Comuni, a quattro anni
dall'entrata in vigore del PAI, l'obbligo di individuare e perimetrare
le aree a rischio, possono confonderne il percorso di pianificazione
intrapreso a seguito dell'approvazione del PAI.
L'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio R1 e R2
dovrebbe essere oggetto di una specifica variante al PAI che completi
l'analisi delle aree a rischio fornendo ai Comuni i criteri per gli
aggiornamenti successivi.
Si propone pertanto di cassare l'intero comma 2.
Si propone altresi' di modificare i titoli originari delle rubriche
del Titolo IV e dell'art. 48 delle Norme integrandoli con il solo
riferimento alle aree a rischio idrogeologico elevato.
Con riferimento all'art. 49, comma 2
Si condivide l'integrazione prevista, che risolve la difformita' con
il corrispondente articolo contenuto nelle Norme del PS267.
Con riferimento all'art. 54, comma 2
L'introduzione di tale comma e' finalizzata a chiarire il percorso di
aggiornamento delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico
molto elevato ed elevato anche in relazione alla verifica di
compatibilita' disposta all'art. 18 delle Norme.
La necessita' di tale chiarimento era stata avanzata dalla Regione
Emilia-Romagna in relazione alle problematiche connesse all'attuazione
del comma 1 dell'art. 54. Questo comma dispone infatti che le norme
del Titolo IV, relative alle aree a rischio idrogeologico molto
elevato, restino in vigore fino all'adeguamento dello strumento
urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, anche con
riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del
rischio. Tale norma, cosi' formulata, porterebbe dunque alla
sostituzione delle aree perimetrate in funzione del rischio esistente,
e normate nello specifico dal Titolo IV, con le aree delimitate sulla
base del dissesto idrogeologico presente, sulle quali vigono le
disposizioni di cui all'art. 9.
Inoltre, il suo effetto piu' rilevante e' quello di attribuire ai
Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico previsto
dall'art. 18, la possibilita' di modificare le perimetrazioni di aree
dichiarate a rischio idrogeologico molto elevato e che, come tali,
sono frutto di specifiche valutazioni e di attente istruttorie
effettuate dalle Regioni e dall'Autorita' di Bacino. La proposta di
introduzione del nuovo comma ha invece come obiettivo il permanere del
processo di pianificazione discendente dalla Legge 267/98 in capo
all'Autorita' di Bacino e alle Regioni fermo restando che un Comune,
anche sulla base dell'efficacia degli interventi realizzati, puo'
proporre eventuali modifiche alle perimetrazioni approvate.
Il testo adottato soddisfa la richiesta regionale anche se si chiede
di specificare meglio l'oggetto, ossia le perimetrazioni delle aree a
rischio idrogeologico molto elevato ed elevato, e di cassare il
riferimento alla direttiva ex comma 3 art. 48.
Infine, considerato che tale comma era stato formulato dall'Autorita'
di Bacino e dalle Regioni proprio per risolvere la non chiarezza del
comma 1, e dunque in sua sostituzione integrale, si chiede di cassare
il citato comma 1 vigente.
Tenuto conto che non sono pervenute osservazioni sul Progetto di
Integrazione sulle quali la Regione avrebbe dovuto esprimersi, ai
sensi del comma 9 dell'art. 18 della Legge 183/89;
(omissis)
Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile, Marioluigi Bruschini,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) per le motivazioni e le valutazioni espresse in narrativa:
- di formulare il parere descritto nel "ritenuto" sul "Progetto di
Piano stralcio di integrazione al Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla cartografia di cui
all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico
molto elevato) - Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme
tecniche di Attuazione)", adottato dal Comitato istituzionale
dell'Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione 4/04 del 3
marzo 2004;
- di fare proprio il Parere in merito al "Progetto di Piano stralcio
di integrazione al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) -
Integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato
n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al
Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme Tecniche di Attuazione)" (All. A)
espresso dalla Conferenza programmatica e corredato del verbale della
Conferenza stessa (All. A1);
2) di precisare che i citati allegati A ed A1 sono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
3) di inviare copia del presente atto deliberativo, completo di tutti
gli allegati, all'Autorita' di Bacino del fiume Po ai sensi dell'art.
18, comma 9, della Legge 183/89 per gli adempimenti di competenza;
4) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Conferenza programmatica (art. 1bis D.L. 279/00, convertito in Legge
365/00)
Parere in merito al "Progetto di Piano stralcio di integrazione al
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla
cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a
rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al Titolo IV
dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione)", adottato con
deliberazione 4/04 del 3 marzo 2004 dal Comitato istituzionale
dell'Autorita' di Bacino del fiume Po
Premessa
Il Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po, con
deliberazione 4/04 del 3 marzo 2004, ha adottato il "Progetto di Piano
stralcio di integrazione al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico
(PAI) - Integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1
dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) -
Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di
attuazione)", successivamente denominato Progetto di Integrazione.
Il Progetto di Integrazione e' costituito da:
1) integrazioni cartografiche all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del
PAI;
2) modifiche/integrazioni normative al Titolo IV dell'Elaborato n. 7
delle Norme del PAI.
1. Integrazioni cartografiche all'Allegato 4.1 dell'Elab. n.2
Le integrazioni riguardano l'inserimento nel PAI di 25 perimetrazioni,
relative ad aree a rischio idrogeologico molto elevato, gia' approvate
con deliberazione del Comitato istituzionale n. 20/01 del 26 aprile
2001 "Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato (PS267)".
L'elenco delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto
elevato ad integrazione dell'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI
e' il seguente:
- Pellegrino Parmense (PR) - loc. Ca' Ravera;
- Scandiano (RE) - loc. Arceto, T. Tresinaro;
- Fiumalbo (MO) - loc. Bar Alpino e Ca' Scaglietti;
- Pievepelago (MO) - loc. S. Andreapelago;
- Compiano (PR) - loc. Capoluogo;
- Corniglio (PR) - loc. Marra;
- Corniglio (PR) - loc. Cirone;
- Corniglio (PR) - loc. Agna - Vesta d'Agna;
- Fidenza (PR) - loc. Capoluogo;
- Medesano (PR) - loc. S. Andrea Bagni;
- Parma (PR) - loc. Moletolo e Baganzolino;
- Sala Baganza (PR) - loc. Capoluogo;
- Varsi (PR) - loc. Tosca;
- Bettola (PC) - loc. S. Giovanni Perani;
- Caorso - Piacenza (PC) - loc. Fossadello - Roncaglia, T. Nure;
- Cortebrugnatella (PC) - loc. Ozzola e zone collegate;
- Cortemaggiore (PC) - loc. Capoluogo;
- Farini (PC) - loc. Selva sopra, sotto e zone collegate;
- Ferriere (PC) - loc. Brugneto;
- Fiorenzuola (PC) - loc. Capoluogo, T. Arda;
- Travo (PC) - loc. Statto;
- Villanova d'Arda (PC) - loc. Capoluogo, T. Arda;
- Collagna (RE) - loc. Cerreto Alpi, Canale Cerretano;
- Rubiera (RE) - loc. Corticella, T. Tresinaro;
- Viano (RE) - loc. S. Giovanni Querciola.
Alle aree in oggetto sono associate misure di salvaguardia, con il
contenuto di cui al comma 6bis dell'art. 17 della Legge 183/89 e
quindi restanti in vigore fino alla pubblicazione del DPCM di
approvazione del Progetto di Integrazione o, in mancanza, per un
periodo pari e, comunque, non superiore ai tre anni.
2. Modifiche normative al Titolo IV dell'Elab. n. 7 delle Norme
Tecniche di attuazione del PAI
La deliberazione 4/04 propone alcune modifiche ed integrazioni
normative alla rubrica del Titolo IV "Norme per le aree a rischio
idrogeologico" e agli articoli 48, 49 e 54 del medesimo Titolo IV.
In sintesi, le modifiche e le integrazioni proposte sono finalizzate
a:
- modificare i titoli delle rubriche del Titolo IV e dell'art. 48
delle Norme chiarendone l'ambito di riferimento;
- introdurre una direttiva, che e' attualmente in fase di definizione,
finalizzata ad individuare criteri e metodi per il raccordo tra gli
studi geologici di supporto all'adeguamento degli strumenti
urbanistici, ai sensi dell'articolo 18 delle Norme, e il quadro delle
conoscenze riguardanti le aree a rischio idrogeologico (art. 48, comma
2);
- integrare alcune definizioni al fine di rendere l'articolato
omogeneo a quello delle Norme del PS267, approvato con deliberazione
del Comitato istituzionale 14/99 (art. 49, comma 2);
- chiarire il processo di aggiornamento delle perimetrazioni delle
aree a rischio idrogeologico molto elevato, anche in relazione alla
verifica di compatibilita' disposta all'art. 18 delle Norme (art. 54,
comma 2).
Le modifiche alle succitate Norme del PAI entrano in vigore a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione del
Piano di Integrazione.
Procedure relative agli adempimenti regionali sul Progetto di
Integrazione
L'esame del Progetto di Integrazione avviene sulla base dell'iter
individuato dal disposto dell'art. 18 della Legge 183/89, cosi' come
modificato dall'art. 1bis del D.L. 279/00, convertito in Legge
365/00.
L'avviso dell'adozione del Progetto di Integrazione da parte del
Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po e' stato
pubblicato nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2004 e nel Bollettino
Ufficiale regionale n. 80 del 23 giugno 2004.
Dalla data di pubblicazione nella G.U. ha avuto inizio l'iter
stabilito dall'art. 18 della Legge 183/89 che prevede un periodo di
consultazione di 45 giorni nelle sedi presso le quali sono depositati
gli elaborati del Progetto di Integrazione (Regione e Province
territorialmente interessate) ed un successivo periodo di 45 giorni
entro il quale possono essere inoltrate alla Regione osservazioni sul
Progetto.
Non sono state effettuate consultazioni e non sono pervenute
osservazioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 1bis del D.L. 279/00, convertito in
Legge 365/00, la Regione ha indetto l'odierna Conferenza programmatica
deliberandone l'ambito sovraprovinciale, cosi' come previsto dal
medesimo comma 3.
La Conferenza programmatica esprime un parere sul Progetto di
Integrazione che si inserisce all'interno del processo di formazione
del parere regionale.
Pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata dai Servizi regionali
competenti in materia, e' stato predisposto il presente parere che
sara' eventualmente modificato alla luce di quanto emerso in sede di
Conferenza.
La Giunta regionale si esprimera', attraverso una specifica
deliberazione, sul Progetto di Integrazione proponendo le modifiche
che riterra' opportune, tenendo conto altresi' del parere espresso
dalla presente Conferenza programmatica.
Valutazioni sul Progetto di Integrazione
Il Progetto di Integrazione consta di due principali contenuti che
riguardano integrazioni cartografiche all'Allegato 4.1 dell'Elaborato
n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) e modifiche
normative al Titolo IV delle Norme.
Le integrazioni cartografiche costituiscono la conclusione dell'iter
disposto con la deliberazione del Comitato istituzionale 20/01 del 26
aprile 2001 "Aggiornamento del Piano Straordinario per le aree a
rischio idrogeologico molto elevato (PS267)": infatti, l'art. 5
disponeva l'adozione di un idoneo Progetto di Piano stralcio
integrativo del PAI avente come oggetto le suddette perimetrazioni.
Con l'inserimento nel PAI - e questo rappresenta l'effetto principale
del Progetto di Integrazione - sulle 25 perimetrazioni riguardanti il
territorio regionale saranno applicate le disposizioni definitive di
cui al Titolo IV delle Norme del PAI.
Piu' complesse ed articolate sono invece le modifiche normative
riguardanti il Titolo IV finalizzate fondamentalmente a precisarne
l'ambito di applicazione e a chiarire le procedure di aggiornamento
delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto
elevato.
Innanzitutto, il Progetto di Integrazione modifica i titoli delle
rubriche del Titolo IV e dell'art. 48 delle Norme precisando che
l'oggetto sono le "aree a rischio idrogeologico", mentre la
formulazione vigente fa riferimento alle "aree a rischio idrogeologico
molto elevato".
Tale modifica deve essere letta anche in relazione all'introduzione
del comma 2 dell'art. 48 che discende dal tentativo di correlare in
maniera piu' diretta le classi di rischio delle aree perimetrate nel
PAI con quelle definite dall'"Atto di indirizzo e coordinamento per
l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.
1, commi 1 e 2, del DL 11 giugno 1998, n. 180".
Le perimetrazioni rappresentate nella cartografia di cui all'Allegato
4.1 all'Elab. n. 2 si riferiscono di fatto ad aree a rischio
idrogeologico molto elevato ed elevato, ossia alle classi di rischio
R4 e R3 dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento. Anche al fine di
definire le aree a rischio medio (R2) e moderato (R1), al medesimo
comma 2 e' prevista una direttiva, contenente criteri e metodi per il
raccordo tra gli studi geologici di supporto all'adeguamento degli
strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 18 delle Norme, e il quadro
delle conoscenze delle aree a rischio idrogeologico: in altre parole,
il comma 2 definisce un percorso che, attraverso la verifica di
compatibilita' richiesta ai Comuni, dovrebbe consentire di individuare
e perimetrare le aree a rischio idrogeologico e di caratterizzarne il
livello di rischio.
Si sottolineano a riguardo alcune principali perplessita':
innanzitutto, il percorso ipotizzato si inserisce nel processo di
adeguamento al PAI gia' avviato e/o concluso dai Comuni, processo che
questo comma andrebbe ad integrare di contenuti non esplicitati nelle
Norme vigenti. I Comuni che hanno ottemperato all'obbligo di
adeguamento secondo le modalita' tecnico-normative previste dal PAI e
dalle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano si
troverebbero di fatto nelle condizioni di dover riconsiderare la
verifica appena conclusa per adempiere a questo ulteriore compito,
ossia all'individuazione delle aree a rischio presenti all'interno del
territorio di competenza. Si fa presente infatti che la verifica di
compatibilita' di cui all'art. 18 si basa sull'analisi delle
interferenze fra le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e
lo stato dei dissesti presenti o potenziali e pertanto non e'
richiesta esplicitamente l'analisi delle situazioni di rischio a scala
locale. La norma pertanto non avrebbe efficacia sull'adeguamento degli
strumenti urbanistici al PAI, ma avrebbe efficacia solo sulla
formazione di nuovi strumenti o di loro varianti con tempi che si
possono prospettare molto lunghi per quei Comuni che abbiano da poco
effettuato la variante di adeguamento.
Si determinerebbero inoltre condizioni di disomogeneita' riguardanti
quei Comuni che non hanno ancora effettuato la verifica di
compatibilita' o che non la effettuano in quanto esonerati ai sensi
del comma 1 dell'art. 18 delle Norme.
Alla luce di quanto espresso, pur ritenendo necessario definire le
aree a rischio R1 e R2, non si condividono i contenuti del comma 2
dell'art. 48 che, mettendo ora in capo ai Comuni, a quattro anni
dall'entrata in vigore del PAI, l'obbligo di individuare e perimetrare
le aree a rischio, rischiano di confonderne il percorso di
pianificazione intrapreso a seguito dell'approvazione del PAI.
L'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio R1 e R2
dovrebbe essere oggetto di una specifica variante al PAI che completi
l'analisi delle aree a rischio fornendo ai Comuni i criteri per gli
aggiornamenti successivi.
Si propone pertanto di cassare l'intero comma 2.
Si propone altresi' di modificare i titoli originari delle rubriche
del Titolo IV e dell'art. 48 delle Norme integrandoli con il solo
riferimento alle aree a rischio idrogeologico elevato.
Si condivide l'integrazione prevista all'art. 49, comma 2, che risolve
la difformita' con il corrispondente articolo contenuto nelle Norme
del PS267.
Rilevante modifica e' infine rappresentata dall'introduzione del comma
2 all'art. 54, finalizzato a chiarire il percorso di aggiornamento
delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato
ed elevato anche in relazione alla verifica di compatibilita' disposta
all'art. 18 delle Norme.
La necessita' di tale chiarimento era stata avanzata dalla Regione
Emilia-Romagna in relazione alle problematiche connesse all'attuazione
del comma 1 dell'art. 54.
Questo comma dispone infatti che le norme del Titolo IV, relative alle
aree a rischio idrogeologico molto elevato, restino in vigore fino
all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di
mitigazione del rischio.
La norma, cosi' formulata, porterebbe dunque alla sostituzione delle
aree perimetrate in funzione del rischio esistente, e normate nello
specifico dal Titolo IV, con le aree delimitate sulla base del
dissesto idrogeologico presente, sulle quali vigono le disposizioni di
cui all'art. 9.
Inoltre, il suo effetto piu' rilevante e' quello di attribuire ai
Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico previsto
dall'art. 18, la possibilita' di modificare le perimetrazioni di aree
dichiarate a rischio idrogeologico molto elevato e che, come tali,
sono frutto di specifiche valutazioni e di attente istruttorie
effettuate dalle Regioni e dall'Autorita' di Bacino. La proposta di
introduzione del nuovo comma ha invece come obiettivo il permanere del
processo di pianificazione discendente dalla Legge 267/98 in capo
all'Autorita' di Bacino e alle Regioni fermo restando che un Comune,
anche sulla base dell'efficacia degli interventi realizzati, puo'
proporre eventuali modifiche alle perimetrazioni approvate.
Il testo adottato soddisfa la richiesta regionale anche se, per quanto
esplicitato ai punti precedenti, si chiede di specificare meglio
l'oggetto, ossia le perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico
molto elevato ed elevato, e di cassare il riferimento alla direttiva
ex comma 3 art. 48.
Infine, considerato che tale comma era stato formulato dall'Autorita'
di Bacino e dalle Regioni proprio per risolvere la non chiarezza del
comma 1, e dunque in sua sostituzione integrale, si chiede di cassare
il citato comma 1 vigente.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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