REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 1 dicembre 2006, n. 232

Convenzione fra Giunta regionale e Assemblea legislativa per il coordinamento delle iniziative in materia di relazioni con il pubblico e di partecipazione dei cittadini (proposta n. 236)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis)	delibera:
a) di approvare l'allegata Convenzione quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
b) di dare atto che, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 43/01 e della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 10/3/2003, il
Direttore generale dell'Assemblea legislativa provvedera' alla stipula
della Convenzione;
c) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Convenzione tra la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa per il
coordinamento delle iniziative in materia di relazioni con il pubblico
e di partecipazione dei cittadini
Tra
- l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, (omissis)
- la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, (omissis)
si conviene quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto della Convenzione
Per il coordinamento delle iniziative in materia di relazioni con il
pubblico e di partecipazione dei cittadini, la Giunta regionale e
l'Assemblea legislativa, al fine di assicurare i diritti di accesso,
informazione e sussidiarieta' orizzontale, nel rispetto dei principi e
dei valori espressi dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, nella
legislazione nazionale e regionale, integrando e completando le
attivita' gia' realizzate, si impegnano a:
- sviluppare nuove forme di relazione e canali di partecipazione con i
cittadini organizzati e anche singoli, caratterizzate dall'ascolto,
dall'interattivita' e basate sulla integrazione tra Giunta e Assemblea
legislativa;
- mantenere un comune punto di accoglienza per l'utenza regionale
(cittadini, scuole, associazioni di categoria, Enti pubblici e loro
Urp).
L'opportunita' di operare di comune accordo risponde alla finalita' di
integrare competenze, razionalizzare risorse, proporre un'immagine
unitaria dell'Ente, facilitare l'accesso al pubblico, garantire una
migliore fruizione dei servizi e avviare nuovi modelli di
partecipazione che raccordino democrazia diretta e democrazia
delegata; cio' nel rispetto della reciproca visibilita', autonomia e
delle specifiche esigenze di comunicazione pubblica e istituzionale di
Giunta e Assemblea legislativa.
Articolo 2 - Iniziative di comunicazione pubblica e istituzionale e di
partecipazione dei cittadini
Le iniziative di comunicazione attinenti ai temi delle relazioni con
il pubblico interno o esterno e della partecipazione dei cittadini, di
interesse congiunto di Giunta e Assemblea legislativa tese a
rappresentare l'unitarieta' dell'Ente, verranno inserite nel programma
di lavoro di cui all'art. 4.
Nel rispetto della reciproca autonomia e delle specifiche esigenze di
comunicazione di cui all'articolo 1, sono comunque salvaguardate tutte
quelle iniziative che Giunta e Assemblea legislativa intenderanno
assumere in relazione ai proprio ruolo e all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali. Al fine di garantire la soddisfazione delle
richieste che perverranno dal pubblico e dai cittadini, sia in merito
al bisogno di informazioni, che all'esercizio del diritto di accesso,
che a nuove forme di partecipazione, Giunta e Assemblea legislativa si
impegnano, per quanto di propria competenza:
- a stimolare la comunicazione interna mediante la condivisione di
strumenti di lavoro;
- a promuovere la semplificazione amministrativa, lo snellimento delle
procedure e l'erogazione dei servizi all'utenza;
- a favorire nuove forme di dialogo e di interazione con la societa'
civile e di partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni.
Articolo 3 - Gestione dello sportello aperto al pubblico
Lo sportello presidiato dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp)
dipende funzionalmente dal Servizio Comunicazione. Per realizzare il
collegamento con la struttura assembleare e contribuire alla gestione
dello sportello, l'Assemblea legislativa assicura la piena
collaborazione al personale dell'Urp.
Articolo 4 - Gruppo e programma di lavoro
Ogni anno verra' definito, attuato e verificato nel raggiungimento dei
risultati, un programma di lavoro; saranno individuate le risorse
umane ed eventualmente economiche necessarie alla sua realizzazione.
Articolo 5 - Durata della Convenzione
La presente Convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo
alla data di stipula, avra' durata triennale e potra' essere
rinnovata. Nel periodo di validita' della Convenzione e' fatta salva
la possibilita' dei contraenti di sottoporre a verifica i contenuti e
le modalita' della Convenzione stessa.
Articolo 6 - Costi
Gli oneri derivanti dal funzionamento e dalla gestione dell'Urp sono a
carico della Giunta regionale, ad eccezione delle unita' di personale
che l'Assemblea legislativa impieghera' per realizzare iniziative di
comune interesse previste dal programma di lavoro.
La definizione delle attivita' e dei relativi oneri conseguenti alla
stipula della presente Convenzione, sara' sottoposta alla approvazione
di atti successivi.
(omissis)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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