REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 1656

Approvazione indirizzi e linee guida per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano, ai sensi del comma 3, art. 25 ter, L.R. 25/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con L.R. 6 settembre 1999, n. 25 pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna 9 settembre 1999, n. 113, in attuazione
di quanto previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 sul servizio
idrico integrato, sono stati delimitati gli ambiti territoriali
ottimali e disciplinate le forme di cooperazione tra gli Enti locali
ricadenti in ciascun ambito, dettando altresi' i termini e le
procedure  per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di
pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita' e di assicurare la tutela
dell'ambiente e del territorio prevedendo forme di garanzia per i
consumatori e per assicurare la qualita' dei servizi;
- l'art. 9 della citata L.R.  25/99 prevedeva che la Regione
formulasse indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione
del servizio idrico integrato e definisse i criteri e gli indirizzi
per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura
e depurazione, per la predisposizione del programma degli interventi,
del relativo piano finanziario e del modello gestionale e
organizzativo;
rilevato altresi' che:
- con L.R. 28 gennaio 2003, n. 1 si e' provveduto a modificare la L.R.
6 settembre 1999, n. 25 e che in particolare l'art. 8 sexies "Funzioni
regionali" del testo coordinato della L.R. 25/99, alla lettera a)
stabilisce che la Regione, sentita la Commissione consiliare
competente, debba formulare indirizzi e linee guida per
l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 47 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, ha introdotto nella L.R.
6 settembre 1999 n. 25, l'art. 25 ter con il quale si dettano gli
elementi fondamentali per la definizione di un metodo tariffario
regionale, ed in particolare, al comma 3 si prevede che il metodo
regionale dovra' tenere conto degli oneri relativi alla tutela della
risorsa idrica nel territorio montano;
- con sentenza n. 335 del 27 luglio 2005, la Corte Costituzionale ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 47 della citata L.R. 14 aprile 2004, n. 7, sollevata dal
Governo della Repubblica;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n.
49 e' stato approvato il metodo tariffario per la regolazione e la
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in
Emilia-Romagna ai sensi del citato art. 47 della L.R. 14 aprile 2004,
n. 7;
- il citato metodo tariffario regionale prevede, oltre all'inclusione
di tali oneri nella componente tariffaria canone di concessione ed
alla fissazione di un tetto massimo di incidenza non eccedente il 6
per mille della tariffa di riferimento annua, che gli oneri relativi
agli interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio
montano sono individuati all'interno di uno specifico accordo di
programma tra Agenzia d'Ambito e Provincia redatto nel rispetto di
quanto previsto al comma 3 art. 25 ter L.R. 25/99 e successive
modificazioni ed integrazioni;
ritenuto necessario definire con linee guida regionali ai sensi
dell'art. 8 sexies della L.R. 6 settembre 1999, n. 25  gli elementi
gestionali, procedurali ed organizzativi relativi al citato accordo di
programma tra Agenzia d'Ambito e Provincia, ed in particolare i suoi
contenuti, i meccanismi di finanziamento, le attivita' di controllo e
revisione, i soggetti attuatori, l'oggetto degli interventi, i criteri
relativi ai limiti annui di spesa e gli obblighi in materia di
fornitura delle informazioni;
dato atto del parere favorevole della competente Commissione
assembleare con prot. n. 18055 nella seduta del 16 novembre 2006;
richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
richiamata altresi' la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in
data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa
Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37 quarto comma della L.R.
43/01 e della D.G.R. 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di emanare gli "Indirizzi e linee guida per la tutela della risorsa
idrica nel territorio montano (comma 3, art. 25 ter, L.R. 25/99)"
allegati alla presente deliberazione di cui e' parte integrante e
sostanziale;
b) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Indirizzi e linee guida per la tutela della risorsa idrica nel
territorio montano (comma 3, art. 25 ter, L.R. 25/99)
INDICE
1) Inquadramento generale
2) Accordo di programma tra Agenzie d'ambito e Province
2.1) Premessa
2.2) Caratteristiche dell'Accordo di programma
2.3) Contenuti dell'Accordo di programma
2.4) Meccanismi di finanziamento e attivita' di controllo e revisione
2.5) Obblighi in materia di fornitura delle informazioni
3) Soggetti attuatori
4) Oggetto degli interventi
4.1) Limiti annui di spesa
1 - Inquadramento generale
Le linee guida e gli indirizzi formulati nel presente documento
integrano le precedenti linee guida approvate con deliberazione di
Giunta 1550/03 del 28/7/2003. Tali integrazioni si rendono necessarie
al fine di implementare il disposto di cui al comma 3, art. 25 ter
della L.R. 25/99, introdotto dall'art. 47 della L.R. n. 7 del 14
aprile 2004.
Tale disposizione, legata esplicitamente all'emanazione di un metodo
tariffario regionale per il servizio idrico integrato, prevede che gli
oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano
al fine di favorire la riproducibilita' della risorsa idrica nel tempo
e di migliorarne il livello di qualita' siano reperiti attraverso la
tariffa ed assegnati dalle Agenzie d'ambito alle Provincie sulla base
di specifici accordi di programma. Le presenti linee guida pertanto
hanno l'obiettivo di definire i contenuti di questi specifici accordi
di programma, di delinearne i meccanismi di funzionamento, di
individuare quali tipologie di attivita' possono rientrare nella
fattispecie prevista dal comma 3, art. 25 ter della L.R. 25/99. La
definizione e l'attuazione degli accordi di programma suddetti puo'
avvenire ovviamente solo in associazione all'applicazione del metodo
tariffario regionale di cui al citato art. 25 ter.
2 - Accordo di programma tra Agenzie d'ambito e Provincie
2.1 Premessa
Nella presente sezione si vuole definire il contenuto ed il percorso
attuativo dell'accordo di programma tra Agenzia d'Ambito e Provincia
previsto dal comma 3, art. 25 ter della L.R. 25/99, fornendone in
questo modo una visione d'insieme, alcuni elementi particolari
dell'accordo di programma come gli interventi in esso previsti ed i
soggetti attuatori degli stessi saranno piu' approfonditamente
trattati in due sezioni successive del documento.
2.2 Caratteristiche dell'Accordo di programma
L'Accordo di programma per la "Tutela della risorsa idrica nel
territorio montano" costituisce lo strumento attuativo dell'intesa
istituzionale prevista a tale fine tra Agenzia d'Ambito e Provincia
dalla L.R. 25/99, tale documento puo' essere sottoscritto, oltre che
dall'Agenzia d'Ambito e dalla Provincia interessate, anche dai
soggetti attuatori coinvolti. Tale accordo definisce e da' l'avvio ad
un insieme organico di interventi di manutenzione ordinaria del
territorio montano ritenuti rilevanti al fine di favorire la
riproducibilita' della risorsa idrica nel tempo ed il conseguimento di
un piu' elevato livello di qualita'. L'Accordo di programma per la
tutela della risorsa idrica nel territorio montano e' finanziato con
proventi tariffari, secondo i limiti e le modalita' previste dal
metodo tariffario regionale vigente di cui all'art. 25 ter della L.R.
25/99 e secondo le modalita' descritte nelle presenti linee guida, 
gli oneri relativi all'attuazione dell'Accordo di programma sono
quelli previsti nel Piano d'Ambito.
2.3 Contenuti dell'Accordo di programma
L'Accordo di programma deve contenere un piano di interventi
chiaramente definito con un costo previsto definito ed una copertura
finanziaria certa e completa. Per ciascun insieme omogeneo di
interventi devono essere previsti i dati identificativi dell'insieme
di interventi, un cronoprogramma dell'avanzamento fisico degli
interventi e del relativo piano economico-finanziario.
Di norma il periodo di applicazione dell'Accordo e' decennale, il
Piano finanziario degli interventi deve essere dettagliato per il
periodo di applicazione coincidente con il corrente periodo di
regolazione tariffaria, mentre puo' essere definito in termini di
massima per i periodi successivi. E' possibile aggiornare il Piano
finanziario degli interventi in occasione di eventuali revisioni
tariffarie straordinarie, mentre deve essere sempre oggetto di
aggiornamento in occasione delle revisioni tariffarie periodiche. Il
Piano degli interventi invece deve essere dettagliato per i primi anni
di applicazione e definito anche solo in termini di massima per gli
anni successivi.
L'Accordo deve prevedere una specifica attivita' di monitoraggio e
rendicontazione delle attivita' svolte da parte dei soggetti
attuatori.
2.4 Meccanismi di finanziamento e attivita' di controllo e revisione
L'Accordo deve contenere la descrizione dei meccanismi di
finanziamento che verranno adottati, l'individuazione del responsabile
provinciale del monitoraggio e dei responsabili degli interventi e
attivita' in esso previsti.
Di norma i meccanismi di finanziamento dovrebbero prevedere il
versamento, da parte dell'Agenzia o direttamente dei gestori del
servizio idrico integrato, previa eventuale modificazione della
convenzione per la gestione del servizio, alla Provincia, a cadenza
annuale, della quota di quanto riscosso dall'utenza corrispondente
agli oneri di cui alle presenti linee guida. Le Provincie provvedono
quindi alla ripartizione di tale importo tra i soggetti attuatori
individuati.
Le Provincie sono il soggetto responsabile del monitoraggio
dell'attuazione delle attivita' e degli interventi previsti
dall'Accordo e provvedono alla raccolta delle informazioni necessarie
alla definizione dello stato di attuazione delle attivita' previste ed
alla relativa rendicontazione. A cadenza almeno annuale, le Provincie
producono un rapporto di monitoraggio nel quale vengono evidenziati:
lo stato di avanzamento degli interventi e delle attivita'
dell'Accordo, le eventuali diminuzioni dei costi realizzate, gli
eventuali elementi di criticita' riscontrati.
Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli interventi
ed attivita' previste dall'Accordo di programma devono essere
ridestinate al finanziamento degli ulteriori interventi ed attivita'
previsti nel periodo di regolazione successivo, tale ridestinazione
deve avvenire a vantaggio dell'utenza del servizio idrico integrato e
pertanto dovranno essere previsti i meccanismi di compensazione dei
costi futuri pianificati dall'Accordo di programma ed il conseguente
minor aggravio in tariffa degli importi relativi in sede di revisione
tariffaria periodica.
2.5 Obblighi in materia di fornitura delle informazioni
I soggetti attuatori degli interventi ed attivita' sono tenuti a
fornire alle Provincie ed alle Agenzie d'Ambito tutte le informazioni
sulle attivita' ed interventi previsti dall'Accordo.
Copia degli Accordi di programma e delle loro eventuali variazioni ed
aggiornamenti devono essere trasmessi sia all'Autorita' regionale di
vigilanza sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, sia
all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei
rifiuti urbani.  L'Autorita' regionale di vigilanza sui servizi idrici
e di gestione dei rifiuti urbani puo' richiedere, per le proprie
finalita', alle Provincie e/o alle Agenzie d'Ambito copia dei rapporti
periodici di monitoraggio.
3 - Soggetti attuatori
L'art. 16 della L.R. 30/81 attribuisce alle Comunita' Montane per i
territori montani, la delega per la predisposizione dei programmi
annuali di iniziativa pubblica e la realizzazione degli interventi di
forestazione e di sistemazione idraulico-forestale.
I programmi di forestazione comprendono oltre agli interventi ex novo
anche l'insieme degli interventi di manutenzione (i. selvicolturali)
ai boschi necessari per garantire e migliorare lo svolgimento delle
funzioni di miglioramento dell'assetto idrogeologico, ambientale,
ecologico e sociale proprio dei boschi o derivante dai medesimi.
Analogamente  le opere di sistemazione idraulico-forestale e di
ingegneria naturalistica necessitano di una costante opera di
manutenzione per mantenere o ripristinarne la funzionalita'.
L'art. 3 della stessa L.R. 30/81 in applicazione di quanto disposto
dall'art. 17 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (ma anche l'art. 11,
comma 1, lett. c) della L.R. 20/1/2004, n. 2), prevede la possibilita'
di realizzare i lavori di forestazione e manutenzione anche  tramite
l'affidamento degli stessi  in appalto a coltivatori diretti, singoli
o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro
agricolo-forestale, in possesso dei requisiti previsti.
La stessa L.R. 30/81, in considerazione della particolare rilevanza
ambientale degli interventi, prevede che gli Enti delegati (Province e
Comunita' Montane) possono dichiararli di pubblica utilita', urgenti
ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
4 - Oggetto degli interventi
Il bosco svolge un ruolo fondamentale nel ciclo idrologico e la sua
attenta gestione puo' contribuire a meglio gestire e utilizzare le
risorse idriche regionali, oltre a smorzare gli effetti di fenomeni
estremi. Il bosco costituisce inoltre un importante elemento di
prevenzione nei confronti dei tre principali problemi di assetto
idrogeologico presenti in regione: i movimenti di massa superficiali
(vari tipi di fenomeni franosi), l'erosione idrica superficiale e il
rischio di esondazioni-alluvioni.
La superficie forestale e' aumentata significativamente negli ultimi
40, 50 anni sia per effetto dell'espansione naturale nei terreni
abbandonati dalle attivita' agricole sia per effetto della
significativa opera di rimboschimento operata prima dallo Stato e poi
dalla Regione.
Parallelamente e' stata realizzata una grande quantita' di interventi
di regimazione idraulica e di sistemazione dei versanti, diffusi
capillarmente su tutto il territorio montano.
In particolare sono necessarie quelle attivita' di manutenzione
ordinaria e di gestione integrata delle formazioni forestali
ripariali, degli impianti artificiali, dei boschi di neoformazione e
delle opere di regimazione idraulico-forestali accessorie, per le
quali non sussiste redditivita' economica e che sono caratterizzati da
diffusione capillare sul territorio, esecuzione ciclica e legata anche
ai fenomeni meteorologici e stagionali,  presenza di operatori
qualificati dotati di buona conoscenza del territorio e delle sue
dinamiche.
Di seguito si evidenziano le principali tipologie di boschi e di
sistemazione idraulica per le quali risultano estremamente importati 
le attivita' costanti di manutenzione:
a) interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di
altri boschi, di struttura e composizione varia, situati negli impluvi
e adiacenti il reticolo idraulico minore. Tali aree forestali,
costituite anche da boschi di modesta entita', sono tuttavia di
rilevante importanza per la loro collocazione lungo le aste fluviali
dove costituiscono un valido strumento di filtraggio delle acque e di
alimentazione delle falde idriche:
- interventi per la conservazione ed il miglioramento di formazioni
forestali riparali: contenimento specie alloctone, diradamenti
interventi fitosanitari, contenimento infestanti;
b) interventi di indirizzo e manutenzione degli arbusteti e boschi di
neoformazione che sono di rilevante importanza per la loro ubicazione
al fine di creare suoli ben strutturati nei territori montani,
segnatamente nei versanti ove, ampliando le capacita' degli acquiferi,
permettono l'implementazione delle falde sorgentifere; nella
maggioranza dei casi tali neoformazioni vegetali derivano da recenti
abbandoni delle superfici agricole e quindi si trovano in fase di
transizione verso strutture piu' complesse ed evolute, che in assenza
di fattori ambientali limitanti, conducono al bosco. Queste formazioni
necessitano di interventi di manutenzione delle opere di sistemazione
idraulico-forestale realizzate con finalita' di accesso ai coltivi (ex
strade poderali e/o piste) e di prevenzione dell'erosione dei versanti
e della rete idraulica (gradoni, muri a secco, briglie,
canalizzazioni, ecc.);
- interventi di contenimento delle specie forestali alloctone;
- interventi di manutenzione delle opere di regimazione idraulica
(canalizzazioni, briglie, fossi, tombini, drenaggi, ecc.);
- interventi di manutenzione delle opere di sostegno e consolidamento
dei versanti (muretti a secco, gradoni, grate, palificate,
graticciate, inerbimenti, ecc.);
c) interventi di manutenzione di boschi di conifere; realizzati
prevalentemente tramite specifici rimboschimenti antropici negli
ultimi 50-60 anni con obiettivi diversi fra cui quello produttivo,
sono rimasti nella stragrande maggioranza a carico dell'Ente pubblico
anche per la mancanza di sbocchi economici, privi della minima
manutenzione selvicolturale e senza gli interventi minimi di
accompagnamento alla trasformazioni in boschi di latifoglie o misti,
rischiano di "collassare" improvvisamente facendo venire meno anche le
funzioni regolatrici dei flussi idraulici tipici dei boschi ben
strutturati:
- diradamenti;
- interventi fitosanitari di prevenzione;
- intervento di contenimento infestanti;
d) interventi di manutenzione di boschi cedui invecchiati e di fustaie
transitorie, (potenzialmente interessanti in quanto suscettibili di
interventi di conversione all'alto fusto con evidenti vantaggi per le
funzioni di infiltrazione e di trattenimento delle acque aumentando i
tempi di corrivazione); inoltre occorre rilevare che la
evapo-traspirazione dalla (e della) copertura vegetale, non deve
essere considerata una costante, essendo al contrario influenzata
oltre che dal clima anche dall'eta', dalla struttura e dalla densita'
del bosco. Interventi di diradamento o un allungamento dei turni
forestali, con il conseguente aumento dell'eta' media dei boschi,
possono quindi portare ad una riduzione nell'uso dell'acqua da parte
del bosco e ad un parallelo aumento della quantita' di acqua
disponibile per gli ecosistemi acquatici e ripari nonche' per usi 
antropici (domestici, agricoli, industriali, ecc.):
- diradamenti;
e) interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione
idraulico-forestale e ingegneria naturalistica da realizzarsi in tutte
le aree forestali e terreni saldi come definiti in allegato alle
vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale (del. C.R. n. 2354
dell'1/3/1995) finalizzati a migliorare la stabilita' dei versanti e
il consolidamento delle pendici (briglie, muretti, tombini,
gabbionate, palificate, grate e  graticciate, inerbimenti, drenaggi,
fossi e canalizzazioni) nonche' il deflusso idrico.
Sulla base delle caratteristiche strutturali dei boschi nella nostra
regione si ritiene che relativamente alla stesura dei programmi
annuali di intervento, gli enti attuatori ripartiscano
orientativamente le risorse economiche occorrenti per la 
realizzazione degli interventi sopra elencati secondo le seguenti
percentuali correlate alle tipologie:
- il 30% dell'importo totale sia destinato per l'attuazione degli
interventi previsti alla tipologia a);
- il 50% dell'importo totale sia destinato per l'attuazione degli
interventi previsti alle tipologie b), c) e d);
- il 20% dell'importo totale sia destinato per l'attuazione degli
interventi previsti alla tipologia e).
4.1 Limiti annui di spesa
La distribuzione temporale e territoriale delle attivita' di
manutenzione descritte al paragrafo precedente dovranno essere
pianificate nell'ambito degli Accordi di programma in modo da cercare
di ottenere la completa copertura dei territori considerati su un
periodo di tempo decennale. L'incidenza percentuale annua sulla
tariffa di riferimento della spesa prevista dagli Accordi di programma
dovrebbe essere compresa tra il 2 ed il 5 per mille all'anno e non
puo' in nessun caso superare i limiti previsti dal metodo tariffario
regionale in vigore al momento dell'applicazione degli accordi
medesimi.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina