REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2006, n. 1456

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto impianto idroelettrico sul fiume Panaro, comune di Guiglia (MO). Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di impianto idroelettrico sul fiume Panaro
da realizzarsi in comune di Guiglia (MO), presentato da K7 Srl,
poiche' l'intervento previsto e', secondo gli esiti dell'apposita
Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 18 settembre 2006, nel
complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi,
che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, di seguito riportate:
 1) le opere in progetto dovranno essere realizzate con tutte le
cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici gia' esistenti,
comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di
danneggiamento. Per tale motivo, la Societa' proponente, prima
dell'inizio lavori, dovra' produrre al Servizio Tecnico Bacini Enza,
Panaro e Secchia, il progetto esecutivo delle opere in previsione.
Dette opere dovranno essere realizzate sotto la stretta vigilanza
dello stesso Servizio Tecnico Bacini Enza, Panaro e Secchia;
 2) il valore del DMV da lasciar defluire in alveo e' 2.500 l/s,
valore proposto da K7 Srl; si ricorda che, ai sensi dell' art. 57,
comma 4, delle norme del PTA della Regione Emilia-Romagna, i parametri
correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV saranno
applicati entro il 31 dicembre 2016, fatta salva la possibilita' della
Regione di applicarli antecedentemente a tale data per l'areale del
bacino padano;
 3) le portate transitanti dovranno essere misurate in continuo
mediante l'utilizzo di un misuratore di livello idrometrico da
ubicarsi a monte della presa e sulla briglia, in particolare sulla
scala di risalita dei pesci. Prima dell'inizio dei lavori, dovra'
essere prodotta al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
Acqua della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione, documentazione
inerente la strumentazione adottata e le modalita' di registrazione e
trasmissione dati; la stessa documentazione dovra' essere trasmessa,
per opportuna conoscenza, alla Provincia di Modena ed all'ARPA
territorialmente competente;
 4) per il tratto di interesse, dovra' essere effettuato un
monitoraggio della fauna bentonica mediante metodo IBE; a tal fine,
prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere prodotta alla Provincia di
Modena ed all'ARPA territorialmente competente, per l'approvazione,
documentazione inerente le modalita', le frequenze di misura e le
modalita' di registrazione e trasmissione dati;
 5) la derivazione ad uso idroelettrico potra' essere attivata solo
qualora sia garantita la presenza in alveo del DMV;
 6) la Societa' proponente, prima dell'inizio dei lavori, dovra'
concordare con l'Ufficio Programmazione Faunistica della Provincia di
Modena:
- l'adeguamento del progetto della scala di risalita per i pesci ai
criteri riportati nel documento conclusivo del progetto "Formazione ed
aggiornamento sulla progettazione di passaggi per pesci", disponibile
presso l'Ufficio Programmazione Faunistica della Provincia di Modena;
- un piano di manutenzione (ordinario e straordinario) del passaggio
per pesci, con indicazione anche della tempistica degli interventi di
manutenzione; detto piano di manutenzione dovra' comprendere anche un
adeguato tratto di fiume a valle del manufatto;
 7) l'impianto idroelettrico non potra' entrare in esercizio prima del
completamento della scala di rimonta della fauna ittica;
 8) la bocca di presa della derivazione dovra' essere munita di doppia
griglia avente tra barra e barra una luce di mm. 20;
 9) le scogliere, previste in corrispondenza delle opere di presa e di
restituzione, dovranno essere realizzate con l'impiego di tecniche di
ingegneria naturalistica, utilizzando materiale lapideo e vegetale
locale; si esclude l'uso di conglomerato cementizio per la parte fuori
terra; si raccomanda, in fase esecutiva, di realizzare fondazioni
profonde, al fine di evitare lo scalzamento di tali manufatti. Per
quanto riguarda le difese di sponda da realizzarsi in destra
idraulica, subito a valle della traversa, si prescrive che il loro
posizionamento corrisponda quello individuato nella tavola progettuale
SIA 10a, in data ottobre 2005, ovvero esterno all'area interessata
dalla piena bicentenaria;
10) le opere di ripristino previste dovranno essere estese a tutta
l'area manomessa dal cantiere e dovranno essere interamente realizzate
entro sei mesi dalla fine lavori; in ottemperanza alle prescrizioni
contenute nel PRG vigente del Comune di Guiglia, dovranno inoltre,
essere ripiantumati tanti esemplari di specie arboree quanti quelli
abbattuti in fase di cantiere, utilizzando salice bianco (Salix alba)
e pioppo nero (Populus nigra);
11) prima dell'inizio lavori K7 Srl dovra' presentare:
- asseverazione nella quale il professionista abilitato dichiari
espressamente la conformita' del progetto dell'opera alla normativa
tecnica prevista dal DM 14 settembre 2005 "norme tecniche per le
costruzioni" o dalla normativa previgente sulla medesima materia Legge
1086/71 e Legge 64/74 e relativi decreti attuativi;
- planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica,
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia
in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture
con "allegata una relazione sulla fondazione . . . . .  corredata da
grafici e da documentazioni, in quanto necessari . . . . . nella quale
devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del
complesso terreno-opera di fondazione", in conformita' a quanto
disposto dall'art. 93 commi 3, 4, 5, del DPR 380/01 (ex art. 17 della
Legge 64/74);
resta fermo che l'inizio lavori e' subordinato alla verifica positiva
di detta documentazione da parte del Comune di Guiglia;
12) il tratto di elettrodotto tra la centrale e la cabina elettrica
dovra' essere realizzato in bassa tensione;
13) per consentire i controlli di competenza, la Societa' proponente
dovra' dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione
dell'avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacini Enza, Panaro e
Secchia, alla Provincia di Modena, alla Comunita' Montana Appennino
Modena Est, al Comune di Guiglia, all'ARPA sezione provinciale di
Modena ed all'AUSL di Modena;
14) dovendo garantire valori di stabilita' del versante entro i
termini di legge, si prescrive per i fronti di scavo:
- la riduzione del 30% delle altezze delle alzate  e una inclinazione
inferiore al 35% (diminuzione dell'angolo di pendio);
- l'apertura progressiva dei fronti (per setti successivi) con
relativa messa in sicurezza attraverso opportuni sistemi di
pre-sostegno ( come previsto per il canale);
volendo mantenere le attuali indicazioni di progetto, le stesse
dovranno essere supportate da nuove verifiche che tengano conto dei
valori residui dei parametri geotecnici e dell'azione sismica;
15) in prossimita' della viabilita' comunale, gli scavi previsti
dovranno essere realizzati in modo da evitare la riattivazione o
l'innesco di fenomeni di dissesto anche modesti; a tal fine dovranno
essere concordate con il Comune di Guiglia opportune opere di
prevenzione;
16) prima dell'inizio lavori, il Comune di Guiglia dovra' rilasciare,
ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15, autorizzazione in materia di
inquinamento acustico per particolari attivita', in deroga ai limiti
fissati all'art. 2 della Legge 447/95;
17) ad opere realizzate dovranno essere eseguite misure di verifica
volte ad attestare l'affidabilita' del calcolo previsionale di impatto
acustico effettuato. I risultati di tali verifiche sperimentali,
oggetto di specifica relazione tecnica, dovranno essere trasmessi al
Comune di Guiglia, nonche' ad ARPA territorialmente competente;
18) dovranno essere rispettate tutte le soluzioni progettuali, di
ripristino e di inserimento paesaggistico previste nelle integrazioni
al progetto;
19) per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, si reputa
necessario impartire le seguenti prescrizioni:
- bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non
asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
- realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso
e all'uscita dai cantieri;
- asfaltatura delle piste di cantiere in prossimita' degli accessi
sulla viabilita' locale garantendone l'eventuale ripristino alla
condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione
d'uso;
- utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di
approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
- delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei
materiali a possibile diffusione di polveri;
- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze
comunali e provinciali, nonche' alle normative ambientali relative
alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
- obbligo di velocita' ridotta sulla viabilita' di servizio al fine di
contenere il sollevamento delle polveri;
- utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di
cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l'impatto sonoro
possono contribuire ad abbassare il livello di polverosita' nei pressi
dei ricettori;
- prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere presentato per
l'approvazione, ad ARPA, al Comune di Guiglia ed alla Provincia di
Modena un manuale operativo per le situazioni di emergenza ambientali
che potrebbero venirsi a creare nella fase di cantiere;
20) per il funzionamento delle turbine, dovranno essere utilizzati
lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovra' essere
inviata preventivamente al Servizio Tecnico Bacini Enza, Panaro e
Secchia, al Comune di Guiglia, nonche' ad ARPA e AUSL territorialmente
competenti, per l'approvazione dell'uso, copia delle schede tecniche
degli stessi lubrificanti;
21) nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si
dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le
caratteristiche chimiche dell'acquifero e del corso d'acqua
superficiale interessato; a tale scopo dovranno essere inviate
all'ARPA territorialmente competente, copia delle schede tecniche
degli eventuali additivi utilizzati, per l'approvazione dell'uso;
22) la movimentazione di materiali litici ed in particolare delle
ghiaie presenti all'interno dell'alveo demaniale, dovra' essere
realizzata in conformita' alle norme vigenti, con esclusione della
commercializzazione dei materiali;
23) i fanghi di decantazione provenienti dal sedimentatore ed i
rifiuti accumulati nella griglia, dovranno essere smaltiti ai sensi
delle leggi vigenti in materia;
24) dovra' essere realizzato il sistema di raccolta delle acque di
prima pioggia, costituito dall'installazione di due piccole trappole
per grassi e oli "flat trap" da 15 litri ciascuna, descritto nelle
integrazioni presentate;
25) prima dell'inizio dei lavori, la Societa' proponente dovra'
presentare, per l'approvazione, al Comune di Guiglia, alla Provincia
di Modena e ad ARPA:
- un piano di emergenza che contenga un'analisi dei possibili
malfunzionamenti del sistema con possibili ripercussioni di carattere
ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di acqua), descrizione
dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi);
- un manuale operativo per le situazioni di emergenza ambientali che
potrebbero venirsi a creare nella fase di esercizio;
c) di dare atto che il parere della Provincia di Modena e del Comune
di Guiglia, espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 12 aprile
1996 e dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del
"Rapporto" conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere di cui all'art. 5 comma 2, del DPR 12 aprile
1996 ed all'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, del Comune di Marano sul Panaro,
non intervenuto alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi;
e) di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente
valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al
vigente strumento urbanistico del Comune di Guiglia, qualora il
Consiglio comunale ratifichi, entro 30 giorni dalla data di
esecutivita', il presente atto;
f) di dare atto che l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs
22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dal Comune di Guiglia con atto
prot. n. 66 del 29 settembre 2006, costituisce l'Allegato 2, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
g) di dare atto che il nulla-osta di cui all'art. 159 del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di competenza del Ministero per i Beni e le
Attivita' culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per
il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia e'
contenuto all'interno del "Rapporto" conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
h) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad
uso idroelettrico, rilasciata ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n.
41, dal Servizio Tecnico Bacini Enza, Panaro e Secchia con determina
dirigenziale n. 13361 del 28 settembre 2006, costituisce l'Allegato 3,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
i) di dare atto che la concessione per l'utilizzo di aree del demanio
idrico, rilasciata ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, dal
Servizio Tecnico Bacini Enza, Panaro e Secchia con determina
dirigenziale n. 6593 del 12 maggio 2006, costituisce l'Allegato 3bis,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
j) di dare atto che la concessione per l'utilizzo di aree del demanio
idrico, e' stata rilasciata ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7,
dal Servizio Tecnico Bacini Enza, Panaro e Secchia con determina
dirigenziale n. 6593 del 12 maggio 2006 che costituisce l'Allegato
3bis, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
k) di dare atto che l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, rilasciata ai sensi del
RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e della
delibera di Giunta regionale 1117/00, con determina dirigenziale n.
240 del 21 settembre 2006 dalla Comunita' Montana Appennino Modena
Est, costituisce l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
l) di dare atto che il permesso di costruire prot. gen. n. 6504 cc del
10 ottobre 2006, rilasciato ai sensi L.R. 25 novembre 2002, n. 31 dal
Comune di Guiglia, costituisce l'Allegato 5, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione; la Societa' proponente
dovra' ritirare presso l'Amministrazione comunale gli elaborati
debitamente timbrati che costituiscono elementi essenziali del
permesso di costruire;
m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente K7 Srl;
n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Provincia di Modena; al Comune
di Guiglia; al Comune di Marano sul Panaro; al Ministero per i beni e
le attivita' culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e
per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione
Emilia-Romagna; all'Autorita' di Bacino del fiume Po; al Servizio
Tecnico Bacini Enza, Panaro e Secchia; alla Comunita' Montana
Appennino Modena Est; all'ARPA Sez. prov. di Modena; all'AUSL di
Modena; ad HERA SpA;
o) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale in anni 3;
p) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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