DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 2263
Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 29 settembre 2003, n. 19 recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista:
- la L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
considerato:
- che l'art. 2 della L.R. n. 19 del 2003 prevede che la Giunta
regionale emani direttive e specifiche indicazioni applicative,
tecniche e procedurali finalizzate, in particolare, alla riduzione del
consumo energetico;
- che tali direttive in base alla L.R. 19/03 devono:
a. indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni
definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento
luminoso nell'intorno degli osservatori, come previsto dall'art. 3,
comma 1 lettera c) e dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge;
b. definire le modalita' di redazione e progettazione di tutti i nuovi
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, come previsto
dall'articolo 4, comma 2 della legge;
c. definire gli impianti di illuminazione per i quali e' concessa
deroga, come previsto dall'articolo 5, comma 2 della legge.
Preso atto dell'esigenza di avviare il processo di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico su tutto il
territorio regionale;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 37 comma 4 della L.R. n. 43 del 2001
e della DGR n. 447 del 24 marzo 2003;
sentita, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/03, la competente
Commissione consiliare Territorio Ambiente Mobilita' che ha espresso
il proprio parere favorevole nella seduta del 15 dicembre 2005, prot.
n. 18400;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare la direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R.
29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
2) di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del territorio;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 29 settembre 2003,
n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento
luminoso e di risparmio energetico"
Premessa
La presente direttiva, in coerenza con la Dichiarazione sulle
responsabilita' delle generazioni future adottata dalla Conferenza
generale dell'UNESCO il 12/11/1997, in cui si afferma che le
generazioni future hanno diritto a ricevere in eredita' una terra in
cui le presenti generazioni dovrebbero agire per uno sviluppo durevole
preservando le condizioni della vita e la qualita' e l'integrita'
dell'ambiente, ed evitando gli inquinamenti che rischierebbero di
mettere in pericolo la loro salute e l'esistenza stessa, e' emanata in
applicazione dell'art. 2 della L.R. 19/03 recante "Norme in materia di
riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" di
seguito denominata legge.
Art. 1
Finalita'
1. La presente direttiva ha le seguenti finalita':
a) indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni
definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento
luminoso nell'intorno degli osservatori, come previsto dall'art. 3,
comma 1 lettera c) e dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge;
b) definire le modalita' di redazione e progettazione di tutti i nuovi
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, come previsto
dall'articolo 4, comma 2 della legge;
c) definire gli impianti di illuminazione per i quali e' concessa
deroga, come previsto dall'articolo 5, comma 2 della legge;
d) fornire indirizzi di buona amministrazione ai Comuni finalizzati a
conseguire un ulteriore significativo risparmio energetico ed
economico, attraverso la modifica degli impianti esistenti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si applicano le
seguenti definizioni:
a) "inquinamento luminoso": ogni forma di irradiazione di luce
artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa e'
funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea di
orizzonte;
b) "riduzione del consumo energetico": ogni operazione tecnologica con
la quale si intende conseguire l'obiettivo di ottenere la stessa
produzione di beni o servi'zi con il minor consumo di energia;
c) "zone di protezione dall'inquinamento luminoso": aree circoscritte
intorno agli osservatori o al sistema regionale delle Aree naturali
protette e dei siti della Rete natura 2000, sottoposte a particolare
tutela da inquinamento luminoso;
d) "aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000" cosi' come
definiti ai sensi della L.R. 6/05 "Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti
della Rete Natura 2000" e successive modifiche.
Art. 3
Zone di protezione dall'inquinamento luminoso
1. Sono oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso il
sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della "Rete
Natura 2000" e gli osservatori astronomici ed astrofisici,
professionali e non professionali, di rilevanza regionale o
interprovinciale che svolgono attivita' di ricerca scientifica o di
divulgazione;
2. Le zone di protezione dall'inquinamento luminoso devono
indicativamente avere, fatti salvi i confini regionali, un'estensione
pari a:
a) 25 Km di raggio attorno agli osservatori professionali;
b) 15 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di
rilevanza nazionale e regionale;
c) 10 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di
rilevanza provinciale;
d) pari alla superficie delle aree naturali protette e dei siti della
Rete Natura 2000.
3. La Provincia redige, pubblicizza ed aggiorna l'elenco degli
osservatori di cui al comma 1, sulla base delle richieste inoltrate
dai gestori medesimi, e su proposta delle associazioni degli
osservatori astronomici ed astrofisici, dopo averne verificato i
requisiti. A tal fine, gli osservatori devono produrre alla Provincia
la seguente documentazione minima:
a) i dati georeferenziati relativi alla localizzazione
dell'osservatorio;
b) una relazione sulla tipologia dell'osservatorio che ne dimostri
l'appartenenza ad una delle fasce di cui al comma 2, lett. a), b) o
c);
c) il programma scientifico (di ricerca e/o divulgazione) culturale
annuale o pluriennale;
d) la relazione storica sull'attivita' svolta (per gli osservatori in
attivita' che richiedono l'inserimento nell'elenco ufficiale);
e) la documentazione relativa alle attivita' a sostegno della legge in
termini di formazione, divulgazione e controllo del territorio ed i
progetti di lavoro che si intende promuovere a favore
dell'applicazione delle legge.
4. La definizione dell'estensione della zona di protezione intorno
agli osservatori di cui al comma 2, e' individuata mediante
cartografia in scala adeguata, ed e':
a) di competenza della Provincia sul cui territorio e' ubicato
l'osservatorio, qualora la zona interessi piu' comuni anche
appartenenti a province diverse; in tal caso l'Amministrazione
provinciale competente comunica agli altri Enti territoriali
interessati l'estensione della loro zona di protezione, inviando copia
della relativa documentazione;
b) di competenza del Comune, qualora l'area ricada nel solo territorio
comunale.
5. Nelle zone di protezione dall'inquinamento luminoso di cui al comma
2, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e
privati, (anche in fase di progettazione o di appalto) devono
rispondere ai requisiti specificati all'articolo 5.
6. Gli osservatori, e le relative associazioni, possono segnalare ai
Comuni competenti gli impianti di illuminazione che non rispondono ai
requisiti di cui al comma 5 per le necessarie verifiche ed
adeguamenti.
Art. 4
Impianti di illuminazione esistenti
1. L'esperienza fin qui acquisita con l'applicazione delle leggi
regionali vigenti in materia ha consentito di verificare il
considerevole risparmio energetico connesso all'adeguamento degli
impianti esistenti (1). A tal fine, per le zone di protezione
dall'inquinamento luminoso di cui all'art. 3 si forniscono i seguenti
indirizzi di buona amministrazione:
a) tutti gli impianti di illuminazione esistenti ad eccezione di
quelli di cui alla lett. b) se non rispondenti ai requisiti
specificati all'art. 5 devono essere modificati o sostituiti o
comunque uniformati ai parametri stabiliti, possibilmente in un arco
temporale non superiore a 5 anni dalla data di approvazione della
presente direttiva. In caso di modifica solo dell'inclinazione
dell'impianto, questa deve essere realizzata entro 2 anni dalla data
di approvazione della presente direttiva;
b) tutti gli impianti di illuminazione esistenti costituiti da torri
faro, proiettori, globi e lanterne, devono essere riorientati o
schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di
contenere l'intensita' luminosa non oltre 15 cd per 1000 lumen per
g=90° ed oltre, nonche' vetri di protezione trasparenti entro 2 anni
dalla data di approvazione della presente direttiva. Qualora questo
non sia possibile e' necessario provvedere entro 5 anni dalla data di
approvazione della presente direttiva alla loro sostituzione con
impianti conformi ai requisiti specificati all'articolo 5.
Art. 5
Requisiti degli impianti di illuminazione
per un uso razionale dell'energia elettrica
1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e
privati, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti
su tutto il territorio regionale a norma antinquinamento luminoso e a
ridotto consumo energetico.
2. Gli impianti di illuminazione di cui al comma 1 devono possedere,
contemporaneamente, i seguenti requisiti:
a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere
una distribuzione dell'intensita' luminosa massima per g > 90°,
compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso
totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere
recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;
b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa,
quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con
efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con
indice resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non
inferiore ai 90 Im/W, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti,
edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato
valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;
c) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed
illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative
tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei
seguenti elementi guida:
I. impiego, a parita' di luminanza, di apparecchi che conseguano,
impieghi ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di
interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. In particolare,
i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva
la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza
installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria
illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e
altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono
consentite soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali
alberi, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore
efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo
entrambi i lati della strada (bilaterali frontali o quinconce) sono
accettabili, se necessarie, solamente per strade che richiedono una
luminanza superiore a 1,5 cd/m2, come richiesto dalle piu' recenti
norme di buona tecnica;
II. orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione
senza superare i livelli minimi previsti dalle piu' recenti norme di
buona tecnica e garantendo il rispetto dei valori di uniformita' e
controllo dell'abbagliamento previsto da dette norme;
III. mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve
diverse disposizioni connesse alla sicurezza, dei valori medi di
luminanza, non superiori ad 1 cd/m2;
d) essere muniti di appositi dispositivi, che agiscono puntualmente su
ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto, in grado di
ridurre e controllare il flusso luminoso in misura non inferiore al
30% rispetto al pieno regime di operativita'. L'orario entro cui
operare tale riduzione e' stabilito con atto dell'Amministrazione
comunale competente.
Art. 6
Adeguamento del regolamento urbanistico edilizio (RUE)
1. I Comuni, come disposto dalla legge all'art. 4, comma 1, lett. b),
devono adeguare il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) di cui alla
L.R. 20/00 alle disposizioni della presente direttiva ed allegare un
abaco, cioe' una guida, nel quale indicare le tipologie dei sistemi e
dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli
operatori possono scegliere quale installare.
2. Ai fini dell'adeguamento di cui al precedente comma 1, il Comune:
a) nelle zone di protezione di cui all'art. 3, predispone un
censimento degli impianti esistenti, per identificare quelli non
rispondenti ai requisiti della presente direttiva, indicando modalita'
e tempi di adeguamento. Per tali zone di protezione inoltre, il Comune
pianifica l'eventuale sviluppo dell'illuminazione;
b) predispone inoltre un censimento degli impianti esistenti e, sulla
base dello stato dell'impianto, ne pianifica la sostituzione in
conformita' alla presente direttiva;
c) predispone una pianificazione e programmazione degli interventi ai
sensi dell'art. A-23 della L.R. 20/00 anche in funzione dei risparmi
energetici, economici e manutentivi conseguibili, perseguendo la
funzionalita', la razionalita' e l'economicita' dei sistemi, ed
assicurando innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza
dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali.
Art. 7
Particolari impianti di illuminazione
1. Gli impianti di illuminazione degli impianti sportivi devono:
a) essere equipaggiati mediante lampade ad alta efficienza. E'
consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici;
b) avere coefficiente di utilizzazione superiore al valore di 0.45. I
requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle
norme italiane ed europee di settore;
c) essere dotati di appositi sistemi di variazione della luminanza che
provvedono alla parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle
attivita'/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive.
d) essere realizzati, nel caso possano ospitare sino a 10.000
spettatori, con proiettori asimmetrici che nella reale posizione
d'installazione ed inclinazione dei corpi illuminanti, contengano la
dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attivita'
sportiva ed emettano una intensita' luminosa massima oltre l'orizzonte
come specificato all'art. 5, comma 2, lettera a);
e) essere realizzati, nel caso possano ospitare oltre 10.000
spettatori, in modo da contenere al minimo la dispersione di luce
verso il cielo e al di fuori delle aree a cui l'illuminazione e'
funzionalmente dedicata;
f) essere spenti dopo l'ultimazione dell'attivita'.
2. Gli impianti di illuminazione dei monumenti e delle strutture
architettoniche di rilievo devono:
a) essere realizzati di norma dall'alto verso il basso secondo le
disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera a). Solo nei casi di
conclamata impossibilita' e per manufatti di particolare e comprovato
valore storico o architettonico i fasci di luce possono essere
orientati diversamente, rimanendo in ogni caso entro il perimetro
degli stessi, e facendo in modo che la luminanza non superi il valore
medio di 1 cd/m2;
b) essere spenti entro le ore 24, per gli apparecchi d'illuminazione
che non soddisfano i requisiti tecnici di cui all'art. 5, comma 2,
lettera d) e subire una riduzione di almeno il 50% della potenza
impiegata per gli altri apparecchi.
3. L'illuminazione degli insediamenti produttivi deve essere
effettuata privilegiando le lampade al sodio a bassa o alta pressione.
E' ammessa l'illuminazione solo dall'alto verso il basso. Per gli
edifici privi di valore storico sono da preferire le lampade ad alta
efficienza, quali quelle al sodio ad alta pressione; in alternativa
possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per
l'accensione degli apparecchi per 1'illuminazione di protezione. Sono
da prevedere, altresi', sistemi di controllo che provvedano allo
spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza
impiegata, entro le ore ventiquattro.
4. I fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza,
quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami
luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che
disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo
pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo sono vietati
su tutto il territorio regionale. E' altresi' vietata 1'illuminazione
di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonche'
utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o
naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci
luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
5. Le insegne pubblicitarie devono:
a) essere illuminate dall'alto verso il basso, come definito nell'art.
5, comma 2, lettera a) nel caso non siano dotate di illuminazione
propria (sorgenti di luce esterne alle stesse), mentre non possono
superare un flusso totale emesso di 4500 lumen le altre insegne ad
illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi;
b) essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva e
alla chiusura dell'esercizio o comunque non oltre le ore 23 nel
periodo di ora solare, tranne nei casi in cui siano preposte alla
sicurezza ed ai servizi di pubblica utilita' (ospedali, farmacie,
polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.).
Art. 8
Deroghe
1. Non sono tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 3,
comma 5, e all'articolo 5, comma 2, lett. a) i seguenti impianti di
illuminazione:
a) le sorgenti di luce gia' strutturalmente schermate, quali
porticati, logge, gallerie, ed in generale, le sorgenti che per il
loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto, fermo
restando possibilmente l'utilizzo di apparecchi che a parita' di
luminanza conseguano impieghi ridotti di potenza elettrica;
b) le sorgenti di luce che non risultino attive oltre due ore dopo il
tramonto del sole;
c) gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purche' destinati ad
impieghi di protezione, sicurezza o ad interventi di emergenza;
d) i porti, gli aeroporti e le strutture militari e civili,
limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione
strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione
marittima ed aerea;
e) le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen
cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in
impianti di modesta entita', cioe' costituiti da un massimo di tre
centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti
luce superiore a tre, la deroga e' applicabile solo ove gli
apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da
contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250
lumen, fermo restando i vincoli del singolo punto luce e
dell'emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non
superiore a 1500 lumen;
f) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e gli impianti
itineranti con carattere di temporaneita' e provvisorieta' che abbiano
ottenuto l'autorizzazione prevista purche' senza fasci luminosi e
proiettori laser rivolti verso l'alto;
g) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico.
Art. 9
Sanzioni
1. L'effettuazione di controlli periodici al fine di garantire
l'attuazione della presente direttiva compete ai sensi dell'art. 4
della L.R. 21/84 al Comune nei riguardi degli enti gestori da essi
stessi incaricati e dei soggetti privati, ai fini dell'applicazione
dell'art.6 della legge, anche avvalendosi dell'ARPA.
Art. 10
Procedure per i nuovi impianti di illuminazione
1. In base all'art. 4, comma 2 della legge, dei nuovi impianti di
illuminazione esterna pubblica e privata, anche a scopo pubblicitario,
deve essere data preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) progetto illuminotecnico redatto da una delle figure professionali
specializzate previste per tale settore impiantistico, che se ne
assume la completa responsabilita' sino a ultimazione dei lavori. Dal
progetto deve risultare evidente la rispondenza dell'impianto ai
requisiti della presente direttiva, anche mediante la produzione della
documentazione obbligatoria di cui ai seguenti commi b) e c) fornita
dal produttore di corpi illuminanti;
b) misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto
esecutivo, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia
sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale
"Eulumdat" o analogo verificabile, ed emesso in regime di sistema di
qualita' aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quali l'IMQ;
le stesse devono riportare inoltre l'identificazione del laboratorio
di misura, il nominativo del responsabile tecnico, e la sua
dichiarazione circa la veridicita' delle misure;
c) istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in
conformita' con la legge.
3. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia ai sensi
dell'art. 9 della Legge 46/90 la dichiarazione di conformita'
dell'impianto realizzato secondo il progetto illuminotecnico ed i
criteri applicativi minimi previsti all'art. 5, comma 2. La cura e gli
oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
4. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata
devono privilegiare criteri di valutazione che premino le scelte che
favoriscono maggiori risparmi energetici, manutentivi e minor numero
di corpi illuminanti a parita' di area da illuminare e di requisiti
illuminotecnici.
5. Il progetto illuminotecnico non e' obbligatorio per gli impianti di
modesta entita' o temporanei, per i quali, l'impresa installatrice
deve rilasciare al richiedente il certificato di conformita' ai
requisiti minimi di legge dell'art. 5 comma 2, e precisamente per:
a) gli impianti specificati all'articolo 8;
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti esistenti con
un numero di sostegni inferiore a cinque;
c) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di
neon nudi, le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di
illuminazione propria e comunque non superiori a 6 metri quadrati ed
infine gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un
numero non superiore a tre vetrine;
d) le installazioni temporanee per 1'illuminazione di cantieri.
Art. 11
Contributi regionali
1. I Comuni che ottemperano alla legge ed alla presente direttiva
potranno essere ammessi ai contributi regionali di cui all'art. 8
della Legge e all'art. 99 della L.R. 3/99 "Riforma del sistema
regionale e locale".
Art. 12
Obiettivi del Protocollo di Kyoto
1. I Comuni, o per essi gli enti gestori degli impianti di
illuminazione pubblica, inviano ogni cinque anni, a partire dalla data
di approvazione della presente direttiva, una relazione informativa
alla Regione sugli interventi realizzati e sui risparmi energetici
conseguiti.
(1) Si riportano alcuni esempi significativi:
- il Comune di Villa d'Ogna (BG) che ha ricevuto il premio
"Innovazione amica dell'ambiente 2004" della Regione Lombardia e il
premio di Legambiente come primo Paese d'Europa antinquinamento
luminoso, adeguando la pubblica illuminazione di tutto il territorio
comunale e frazioni circostanti ai criteri della legge Regione
Lombardia n. 17/00 (molto simili a quelli della L.R. 19/03) ha
ottenuto un risparmio di consumo energetico pari al 24% nel centro
storico e al 36% sulla strada provinciale;
- il Comune di S. Benedetto Po (MN) ha adeguato gli impianti pubblici
in 18 mesi, e stima il rientro totale dei costi sostenuti in cinque
anni grazie al risparmio energetico conseguito;
- il Comune di Trezzano Rosa (MI) che ha ricevuto il premio GreenLight
2003 della Comunita' Europea ed il premio Energia 2005 della Regione
Lombardia, dichiara come risparmi conseguiti 96.784 KWh/anno di
energia elettrica, 23 KW/anno di potenza, che si concretizzano in
circa 16.650 Euro/anno.